Scrutini finali

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Scrutini finali
Normativa interna
CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI
SCRUTINI FINALI (ex D.M. 80/’07)
da anno scolastico 2012-13
Premesse
In avvio di seduta il Dirigente scolastico ricorda che in sede di scrutinio finale tutte le decisioni saranno assunte collegialmente dal Consiglio di classe.
Ricorda altresì che ogni docente, sulla base di quanto prevede il Regolamento riguardante i criteri di
valutazione, è tenuto:
a) ad avanzare proposte di voto sulla specifica disciplina, definite e motivate da un adeguato giudizio desunto:
 dagli esiti di un congruo numero di prove scritte, grafiche o orali effettuate durante l’ultimo quadrimestre
 da una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo (cfr. OM 92/’07, art. 6, comma 2)
 dal grado di raggiungimento degli obiettivi formativi comuni stabiliti all’inizio dell’anno scolastico.
 dalle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
 dall’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
b) a motivare analiticamente le proposte di “voto insufficiente
c) ad esprimere il proprio parere sulla base di una valutazione complessiva risultante dal quadro
generale che comprende il comportamento (che si traduce nel voto di condotta), il percorso formativo
curricolare, la specificità delle esperienze culturali maturate e le attitudini personali di ogni singolo studente
d) Composizione del Consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale (DPR 122/’09, artt. 4,1 e
6.3)
e) In sede di valutazione periodica e finale, il Consiglio di classe è composto:
 da tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica e gli insegnanti tecnicopratici;
 dai docenti di sostegno, ai quali spetta un proprio giudizio relativamente agli alunni disabili (DPR
122/’09, art. 4.1);
 dall’insegnante di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento (DPR 122/’09, art. 4.3).
Composizione del Consiglio di classe in sede di valutazione periodica e finale (DPR 122/’09, artt. 4,1
e 6.3)
In sede di valutazione periodica e finale, il Consiglio di classe è composto:
 da tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica e gli insegnanti tecnicopratici;
 dai docenti di sostegno, ai quali spetta un proprio giudizio relativamente agli alunni disabili (DPR
122/’09, art. 4.1);
 dall’insegnante di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest’ultimo insegnamento (DPR 122/’09, art. 4.3).
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per
l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (DPR 122/’09, art. 4.1)
Piano dell’offerta formativa
Criteri di conduzione degli scrutini-vers 02,
data 02/12/13
Data stampa: 04/12/13
IL Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale
Fausto Mangiavini
Paola Martinazzi
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Delibera CD n. 07del 01/10/2013
Delibera Cdi n. 24 del 02/12/13
Scrutini delle classi I, II, III e IV
1) L’alunno è ammesso alla classe successiva in caso di:
1a. sufficienza in tutte le discipline
1b. valutazione positiva del comportamento (voto di condotta compreso tra 6 e 10/10)
2) L’alunno può essere ammesso alla classe successiva, anche nel caso in cui non abbia raggiunto pienamente gli obiettivi minimi in una o due discipline (voto non pienamente sufficiente), ma in presenza di:
2a. Un giudizio collegiale che esprima con chiarezza la possibilità che lo studente sia in grado di
seguire proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico successivo e di raggiungere gli
obiettivi disciplinari e formativi previsti
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2b. evidente progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative prefissate.
2c. una valutazione positiva del comportamento che si traduca in un voto di condotta non inferiore a
8/10
3) Il giudizio definitivo di ammissione dell’alunno alla classe successiva è, invece, rinviato (ex art. 5
del D.M. n. 80/’07) nel caso di acquisizione lacunosa o solo approssimativa degli obiettivi formativi minimi, nonché di:
3a. insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre
3b. insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) fino ad un massimo di due
3c. una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto 4 o inferiore)
4) Il giudizio definitivo di ammissione dell’alunno alla classe successiva può anche essere sospeso
(ex art. 5 del D.M. n. 80/’07) quando, pur in presenza di due insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) ed
una non grave (voto cinque), il Consiglio può constatare i sotto elencati elementi:
4a. miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza;
4b. raggiungimento degli obiettivi trasversali previsti;
4c. partecipazione alle iniziative integrative deliberate dal consiglio di classe.
4d. una giudizio sul comportamento che si traduca in un voto di condotta non inferiore a 8/10
5) L’alunno non è ammesso alla classe successiva nel caso di:
5a. Istituto tecnico
 voto di condotta inferiore a 6/10
 più di tre insufficienze non gravi
 Più di due insufficienze non gravi
 più di due insufficienze gravi (voto 4 o inferiore)
 più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una insufficienza grave (voto 4 o
inferiore)
 gravi e diffuse lacune nella preparazione complessiva, nonché di una evidente mancata acquisizione delle competenze formative prefissate, che gli impediscono di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico successivo.
5b. Liceo linguistico
 voto di condotta inferiore a 6/10
 Più di due insufficienze non gravi
 due insufficienze gravi (voto 4 o inferiore)
 più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una insufficienza grave (voto 4 o
inferiore)
 gravi e diffuse lacune nella preparazione complessiva, nonché di una evidente mancata acquisizione delle competenze formative prefissate, che gli impediscono di seguire proficuamente il programma di studio dell’anno scolastico successivo.
Il consiglio di classe procede in sede di scrutinio alla stesura di un’analitica motivazione della mancata ammissione dello studente alla classe successiva ex art. 5 D.M. 80.
6) Nei confronti degli studenti per i quali in sede di scrutinio finale è constatato il mancato conseguimento
della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, ma solo l’attribuzione di debiti formativi, il Consiglio di classe procede al “rinvio della formulazione del giudizio finale”, riservandosi la decisione definitiva nella prevista riunione collegiale per la
valutazione degli esiti delle verifiche del saldo debito. In tali casi, l’esito relativo a tutte le discipline è
comunicato alle famiglie (DPR 122/’09, articolo 4.6).
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data 02/12/13
Data stampa: 04/12/13
IL Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale
Fausto Mangiavini
Paola Martinazzi
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Delibera CD n. 07del 01/10/2013
Delibera Cdi n. 24 del 02/12/13
6a. Sulle forme, le modalità e i tempi del recupero del debito formativo, si rimanda al punto 3 del Regolamento attuazione degli interventi recupero/sostegno e saldo debiti formativi.
6b. Il saldo del debito formativo sarà verificato e accertato, in data non anteriore al 1 settembre, tramite
prova specificatamente predisposta, somministrata e valutata negli esiti dal docente del Consiglio di
classe titolare della disciplina oggetto del recupero (Cfr. art. 3, D.M. 80), con l’assistenza di altri
docenti del medesimo Consiglio di classe (Cfr. art. 8, comma 2, O.M. 92/’07).
Ultimate le prove di verifica, il Consiglio di classe si riunirà per integrare la valutazione e formulare il
giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. Nella formulazione del
giudizio conclusivo, il consiglio di classe si atterrà al seguente criterio-guida: lo studente è ammesso
alla classe successiva, se tutti i debiti riportati nello scrutinio di giugno risultano superati, nonché se la
valutazione complessiva, collegialmente effettuata, evidenzia il raggiungimento dei previsti obiettivi
minimi disciplinari e formativi, anche alla luce dei “risultati conseguiti dallo studente non soltanto in
sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero” (art.
8, commi 3 e 4, O.M. 92/’07).
6c. I consigli di classe del terzultimo e del penultimo anno provvederanno ad attribuire il credito scolastico ex D.M. n. 42/’07 agli studenti considerati idonei a frequentare la classe successiva.
6d. Tutte le operazioni descritte in questo punto si concluderanno entro l’inizio dell’anno scolastico.
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Scrutini di ammissione all’esame di Stato
Lo studente dell’ultimo anno di corso è ammesso agli esami di stato se consegue una votazione non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina e se al comportamento è attribuita una valutazione non inferiore a 6/10
(DPR 122/’09, art.5.1).
Per l’anno scolastico 2009/2010, il Consiglio di classe provvede a specificare se lo studente ammesso a sostenere gli esami di stato:
 ha riportato nello scrutinio finale della quinta classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, compresa la valutazione del comportamento;
 ha ottenuto nell’ultima classe un credito scolastico nella misura massima attribuito all’unanimità (D.
M. n. 99/’09, art. 4.1).
È ammesso, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo lo studente che:
 ha riportato, nello scrutinio finale della penultima classe (classe quarta) non meno di otto decimi
in ciascuna disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento (D.M. 99/’09, art. 4.3);
 ha seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo;
 non è incorso in ripetenze nei due anni predetti (DPR 122/’09, art.6.2)
Relativamente all’anno scolastico 2009/2010, Consiglio di classe provvede a specificare altresì se lo studente
anticipatario, ammesso a sostenere gli esami di stato ex articolo 6.2 ha ottenuto nel penultimo anno di corso
un credito scolastico attribuito nella misura massima e all’unanimità (D. M. n. 99/’09, art. 4.3).
Adempimenti dei Consigli delle classi terza e quarta finalizzati all’attribuzione della lode in sede di
esami di stato (D. M. n. 99/’09, articolo 3, commi 2 e 3)
I Consigli, deliberata l’ammissione degli allievi alla classe successiva, provvedono a indicare a verbale se:
 il credito scolastico assegnato allo studente coincide con la misura massima prevista dalle tabelle
ministeriali:
 il credito scolastico assegnato nella misura massima è stato attribuito all’unanimità;
 la media dei voti, compresa la valutazione del comportamento, riportata dai singoli studenti è risultata uguale o superiore a 8/10
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