a cura dell`Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali Circolare informativa

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a cura dell`Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali Circolare informativa
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Circolare informativa interna Nr. 169/kd/13
Settore: CONTRATTI, SCADENZE E RINNOVI
Udine, 23 dicembre 2013
Area Alimentazione-Panificazione, le novità introdotte con il rinnovo contrattuale
Il 19 novembre 2013 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area
Alimentazione-Panificazione fra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni
sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil, successivamente modificato dal verbale integrativo
sottoscritto in data 10 dicembre 2013.
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.
Si segnalano le novità di maggiore interesse:
- ampliamento della sfera di applicazione del CCNL anche alle imprese non artigiane del
settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, e applicazione sezione “Parte II”
- applicazione apprendistato professionalizzante ai sensi del nuovo Testo Unico per i
rapporti di lavoro instaurati dal 1° dicembre 2013
- disciplina specifica per l’apprendistato svolto in cicli stagionali
- lavoro a tempo parziale
- contratto a tempo determinato: durata contratto acausale esteso fino 24 mesi e stacchi
tra due contratti a termine non previsti per motivi sostitutivi.
Incrementi retributivi
Sono previsti incrementi retributivi da corrispondere in tre tranches con decorrenza dal 1°
dicembre 2013, 1° novembre 204 e 1° settembre 2015 pari a 93€ lordi a regime per il livello
3A settore Alimentare, e pari a 89,50€ lordi a regime per il livello A2 settore Panificazione.
Livello
1S
1
2
3A
3
4
5
6
Settore Alimentazione
Prima tranche Seconda tranche
incremento
39,17 dal incremento
39,17 dal
1° dic
2013
1° nov35,17
2014
35,17
32,19
32,19
30,00
30,00
28,38
28,38
27,22
27,22
25,96
25,96
24,29
24,29
Settore Panificazione
Terza tranche
incremento
43,08 dal
1° set
2015
38,68
35,41
33,00
31,21
29,94
28,56
26,72
Livello
A1S
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3 Super *
B3
B4
Prima tranche
incremento
34,46 dal
1° dic
2013
32,03
30,00
27,47
26,03
33,73
27,71
26,97
26,09
24,75
Seconda tranche Terza tranche
incremento
incremento
34,46 dal
33,88 dal
1° nov
2014
1° set
2015
32,03
31,50
30,00
29,50
27,47
27,01
26,03
25,59
33,73
33,17
27,71
27,25
26,97
26,52
26,09
25,66
24,75
24,33
Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere
corrisposte con la retribuzione relativa al mese di novembre 2013.
Una Tantum
L’una tantum, prevista “ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale” è stata
fissata in 110 euro lordi e copre l’intero periodo dall’1/1/2013 al 30/11/2013.
L'una tantum deve essere erogata ai soli lavoratori in forza al 19 novembre 2013 (data
di sottoscrizione del presente accordo): la prima tranche di 55€ deve essere corrisposta
con la retribuzione relativa al mese di aprile 2014; la seconda tranche 55€ deve essere
corrisposta con la retribuzione relativa al mese di settembre 2014.Agli apprendisti la quota
da erogare è pari al 70% dell’importo (pari a 38,50€ per ciascuna tranche) e dovrà essere
erogata con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della
effettiva durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente, come di consueto, in caso di
servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di
lavoro.
Settore alimentare e imprese non artigiane fino a 15 dipendenti
Sfera di applicazione: uno degli aspetti più qualificanti dell’accordo per il sistema di
rappresentanza della Confartigianato Imprese è l’ampliamento della sfera di applicazione
del CCNL anche alle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino
a 15 dipendenti (imprese industriali, del terziario, cooperative, consorzi, ecc.). Per le
imprese del Settore Panificazione tale estensione è avvenuta già tre anni fa.
Disposizioni contrattuali specifiche: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese non
artigiane del Settore alimentare saranno regolati dalla nuova “Parte II” del CCNL e, per tutto
quanto non previsto, dovrà farsi riferimento alla “Parte I"; a questi rapporti di lavoro saranno
applicate specifiche norme, con particolare riguardo ad esempio ai seguenti istituti:
inquadramento, retribuzione, maggiorazioni, prova, trattamento economico in caso di
malattia ed infortunio, apprendistato e mercato del lavoro in genere
Bilateralità e SANART.: ai lavoratori delle imprese non artigiane sono state estese le tutele
di SAN.ARTI. e della contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità.
Elemento di garanzia retributiva: da marzo 2015 le imprese non artigiane del settore
alimentare erogheranno ai dipendenti un importo a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”
qualora non applichino un accordo o contratto di II livello ed in caso di “assenza di
contrattazione collettiva regionale economica di categoria alle stesse applicabile o di accordi
aziendali economici”
Verbale integrativo 10 dicembre 2013: il verbale ha modificato diversi articoli della parte II
del ccnl, in particolare:
- art. 3 “Controversie”
- art. 5 “Inscindibilità delle disposizioni contrattuali, condizioni di miglior favore e
sostituzione degli usi”
- art. 12 “Contratto a tempo determinato”
- nuovo art. 14 bis “Congedi”
- art. 15 “Apprendistato professionalizzante”
- art. 18 “Flessibilità”
- art. 20 “Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni” – eliminazione
tabella Panificazione
- art. 21 “Malattia e infortunio non sul lavoro” – Conservazione del posto
- art. 26 “Indennità di contingenza” – E.d.R.
- art. 31 “Elemento di garanzia retributiva”
Settore panificazione, modifiche classificazione del personale e nuovo livello b3
Dal 1° dicembre 2013 alla classificazione del personale del Settore Panificazione (art. 21
bis) viene aggiunta la nuova figura professionale del “Collaboratore alle attività di vendita e
di preparazione prodotti” inquadrata nel nuovo Livello B3: si tratta di una figura professionale
polivalente che può svolgere sia attività di vendita che di produzione secondo la declaratoria
definita dalla stesso accordo a cui si fa rinvio; i lavoratori inquadrati in questo nuovo livello
hanno diritto all’indennità speciale pari a 74,80€ e l’aumento periodi o di anzianità pari a
17,64€
In tema di profili professionali è stata prevista l’introduzione di nuove figure specifiche della
produzione di Pasta, Cioccolata e Lavorazione carni.
Contratto a termine
Disciplina della “acausalità”: il testo del rinnovo è stato aggiornato con le recenti disposizioni
di legge che prevedono la possibilità di stipulare un contratto a termine senza l’indicazione
delle ragioni giustificatrici nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra un
datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di durata
non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga. Nel nuovo contratto vengono
previste le seguenti deroghe, che ampliano le norme di legge:
1. la durata massima del contratto acausale viene estesa da 12 a 24 mesi comprensiva di
proroghe e rinnovi
2. il contratto acausale può essere stipulato anche per soggetti che abbiano già avuto un
rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa (derogando quindi ai requisiti
stabiliti dalla legge in materia di requisiti soggettivi)
Assenza di intervalli temporali per motivi sostitutivi: l'accordo introduce la possibilità di non
applicare gli intervalli temporali di 10/20 giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato
per ragioni di carattere sostitutivo di cui ai punti 1. e 2. della lettera a) dell’articolo 38
Stagionalità: anche per le ragioni di stagionalità definite nell’art. 39 non devono essere
applicati gli intervalli temporali di 10/20 giorni; inoltre la durata massima di un contratto
stagionale è stato elevato da 6 a 8 mesi.
Contratto part time
E’ stata definita una maggiore flessibilizzazione del contratto di lavoro a tempo parziale per
lo svolgimento di prestazioni da rendersi il fine settimana (venerdì, sabato, domenica),
durante le vacanze natalizie e pasquali e nei periodi delle ferie estive e invernali, che
consente alle imprese, previa la sottoscrizione da parte del lavoratore delle cd. clausole
flessibili e/o elastiche, di dislocare ad altro giorno/orario la prestazione lavorativa o
aumentare la quantità oraria della stessa rispetto a quanto preventivamente concordato nel
contratto individuale. In questi casi le variazioni dovranno essere comunicate, in deroga a
quanto previsto dallo stesso articolo contrattuale, con il preavviso di almeno 1 giorno. In tali
casi è prevista una maggiorazione oraria del 3%.
Il testo è stato inoltre aggiornato con le norme introdotte dalla Legge 92/2012 che prevedono
il diritto del lavoratore di revocare il consenso relativamente alle clausole elastiche e/o
flessibili (cd. diritto di ripensamento) al verificarsi di determinate ipotesi previste dalla legge.
Apprendistato professionalizzante
Il contratto ha regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del Testo unico
D.lgs. 167/2011 e si applica ai rapporti di lavoro costituti a partire dal 1° dicembre 2013.
Ai rapporti di lavoro instaurati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente
normativa fino alla naturale scadenza.
Si riportano le novità di maggiore rilievo.
Durata: l’accordo prevede la durata minima dell’apprendistato, pari a 6 mesi, e la durata
massima pari a 5 anni. Considerato che le durate stabilite dal contratto collettivo
costituiscono un “minimo” e un “massimo” deve ritenersi possibile per il contratto individuale
stabilire una durata che si collochi tra questi valori temporali.
Figure professionali: con riferimento al Settore Panificazione, le figure professionali di
riferimento dell’apprendistato sono state divise in due diversi Gruppi: nel Gruppo A rientrano
le figure addette alle attività di produzione mentre nel Gruppo B quelle che si occupano di
amministrazione e di vendita.
Retribuzione: il criterio per il calcolo della retribuzione dell’apprendista torna ad essere
esclusivamente quello della “percentualizzazione” con relativa eliminazione del
sottoinquadramento
Formazione professionalizzante: è stato confermato il monte ore stabilito dall’Accordo
interconfederale del 3 maggio 2012, vale a dire 80 ore medie annue comprensive delle ore
per la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
(qualora il datore di lavoro assuma un apprendista che abbia già seguito i corsi della
formazione in sicurezza durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un
altro datore di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la formazione in sicurezza
solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio
e conseguentemente il monte ore andrà ridotto
Piano Formativo Individuale: Il PFI deve essere definito entro 30 giorni di calendario dalla
data di stipula del contratto individuale di lavoro. E’ previsto inoltre che anche
successivamente potranno essere definiti nel dettaglio i contenuti e le modalità di
erogazione della formazione
Apprendistato a tempo parziale: viene precisato che è possibile instaurare anche rapporti di
apprendistato a tempo parziale ma senza operare alcun riproporzionamento delle ore di
formazione di mestiere
Apprendistato in cicli stagionali: è stata prevista una specifica norma dell’apprendistato in
cicli stagionali che consente al datore di lavoro di frazionare il percorso formativo in più
stagionalità: la durata minima di ogni stagionalità è di 14 settimane in un anno, che possono
anche non essere continuative; è infatti possibile che il lavoratore sia assunto per più
stagioni anche nell’ambito dello stesso anno di calendario. Per conseguire la qualifica ai fini
contrattuali l’apprendista dovrà svolgere un periodo di apprendistato pari a quello previsto a
seconda dei gruppi e del livello in cui si colloca la qualifica stessa, salvo che il datore di
lavoro non opti per l’attribuzione anticipata della qualifica.
Tale rapporto alternerà periodi di apprendistato a periodi di pausa: al fine di evitare che lo
strumento venga utilizzato per un periodo infinito di tempo e di consentire al lavoratore di
avere chiarezza in ordine alle tempistiche per il raggiungimento della qualifica, le parti hanno
concordato che l’ultima stagionalità deve essere avviata entro 48 mesi dalla data della
prima assunzione per le qualifiche la cui durata è pari o inferiore ai 3 anni e 6 mesi, ed entro
60 mesi dalla data di prima assunzione per quelle la cui durata è superiore ai 3 anni e 6
mesi. L’apprendistato per cicli stagionali può essere svolto per il raggiungimento delle
qualifiche espressamente previste dal contratto a seconda del settore Alimentazione e
Panificazione. In aggiunta alla retribuzione tabellare all’apprendista stagionale sarà erogato
un elemento economico pari a 60,00 euro lordi mensili, frazionabili su base oraria, a titolo di
“indennità apprendistato cicli stagionali”. Tale indennità incide sugli istituti indiretti e differiti,
di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto
Recesso: la disciplina del recesso è stata adeguata alle disposizioni normative in materia di
apprendistato. L’accordo prevede che in caso di licenziamento dell’apprendista la malattia
insorta durante il periodo di preavviso non sospende gli effetti, per cui il rapporto cessa, una
volta decorso il preavviso, alla data comunicata dal datore di lavoro
Malattia
Sono cambiate le regole relative alla comunicazione dell’insorgenza dello stato di malattia.
Il lavoratore che venga a trovarsi nello stato morboso dovrà comunicare l’assenza entro la
seconda ora del normale orario di lavoro, comunicare al datore di lavoro il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico, ed in caso di mancata
trasmissione telematica del certificato inviare in azienda entro il secondo giorno di assenza
il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni e adempimenti nei tempi previsti, salvo i casi
di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
E’ stato inoltre previsto che il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia
o infortunio non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Periodo di prova
L’accordo ha previsto un ampliamento dei periodi di prova per i livelli del Settore
Panificazione.
Assistenza Sanitaria Integrativa SAN.ARTI.
L’articolo 15 del CCNL è stato aggiornato con le clausole introdotte dall’accordo
interconfederale del 28/02/2013. In particolare, il nuovo testo prevede che a decorrere dal
1° febbraio 2013 le aziende sono tenute al versamento del contributo oltre che per i
lavoratori a tempo indeterminato e per gli apprendisti, anche per i lavoratori a tempo
determinato se il rapporto ha una durata complessiva almeno pari a 12 mesi; il contributo
non è dovuto nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente
prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo rimane fissato a
10,42€ mensili per 12 mensilità a carico dell'azienda. La mancata iscrizione al suddetto
fondo sanitario, SAN. ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo
forfetario che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità e l'azienda è inoltre
responsabile della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno subito.
Licenziamento senza preavviso
Tra le ipotesi che legittimano il licenziamento per giusta causa è stata inserito “litigio con
passaggio alle vie di fatto” alla lettera m) dell’art. 54
(Fonti: CCNL Area Alimentazione-Panificazione accordo rinnovo del 19 novembre 2013,
verbale integrativo del 10 dicembre 2013)