Borsa di studio esentasse
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Borsa di studio esentasse
Borsa di studio esentasse Le somme incentivanti corrisposte agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non sono imponibili. La non tassabilità deriva dal fatto che tali importi non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di formazione e pertanto non possono essere inquadrati tra le borse di studio soggette a imposizione (assimilate ai redditi da lavoro dipendente). L'interpretazione fornita dell'Agenzia delle entrate, costituisce un deciso cambio di rotta rispetto alla precedente posizione dell'amministrazione finanziaria. La risoluzione u. 156/E del 12 giugno 2009, infatti, aveva affermato l'imponibilità dei benefici economici corrisposti agli studenti più bravi, in quanto riconducibili nella disciplina dettata per le borse di studio e/o assegni dall'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir. Il ribaltamento dell'interpretazione del fisco è frutto, precisa il comunicato dell'Agenzia, di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti. In questo modo, concludono le Entrate, attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l'interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale. Per fornire un quadro più completo in materia, è opportuno ricordare che le somme in questione originano dalle previsioni di cui al dIgs n. 262/2007, che per incentivare la formazione del ragazzi prevede il riconoscimento di premi di vario tipo per i migliori studenti delle scuole superiori, statali e paritarie. In particolare, l'articolo 4, lettera e) del citato dlgs stabilisce la corresponsione di «benefici di tipo economico». Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva dunque presentato al fisco l'istanza di interpello per conoscere da un lato se fosse possibile intestare l'assegno direttamente all'alunno minorenne ovvero ai genitori titolari della patria potestà, e dall'altro se l'importo dovesse essere soggetto a ritenuta. Quesiti che la risoluzione n. 156/E del 2009 ha risolto inquadrando i riconoscimenti monetari in commento nella disciplina dettata dall'articolo 50 del Tuir in tema di borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale. Da lì l'imponibilità delle somme, con il conseguente assoggettamento a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta o dell'amministrazione statale che eroga il premio. L’ultima interpretazione dà dunque il via libera all'esenzione fiscale per i premi economici corrisposti ai ragazzi delle scuole superiori più meritevoli, ai sensi delle previsioni del dlgs n. 262/2007. Rag. Vincenzo Dimasi Responsabile Assistenza Fiscale