Trust - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e bassano del
Transcript
Trust - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e bassano del
Il fondo f d patrimoniale t i i l quale strumento di protezione del patrimonio t i i ffamiliare ili Confronto tra fondo p patrimoniale e trust di Maurizio Casalini 1 Esempi di patrimoni separati Fondo patrimoniale Accettazione di eredità con beneficio di inventario Fondi pensione e previdenziali Fondi comuni di investimento Patrimoni destinati ex art. 2447-bis Vincoli di destinazione art. 2645-ter c.c. Trust Tutti caratterizzati da effetto segregativo 2 Elementi comuni Trib Trib. Pisa Pisa, 22 12 2001: 22.12.2001: “la la fattispecie sostanziale del fondo patrimoniale, con la segregazione di alcuni beni e la successiva possibilità ibilità di aggiungerne i altri lt i in i un vincolo i l di destinazione, senza necessità di trasferimento, è estremamente affine a quella del trust” Trib. Milano, 8.10.2002: “il trust appare assimilabile i il bil all fondo f d patrimoniale i i l nell quale l pure viene posto un limite - per il titolare formale di essi – alla disponibilità di determinati beni per il raggiungimento di uno scopo determinato” 3 Elementi comuni Effetto segregativo Fondo Patrimoniale (FP): Art. 170 c.c. Trust (T) Artt. 2 c. II lett. a) e 11 c. II Conv. Aja Art 2 comma 2 Conv. Art. Conv Aja: Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee Art. 11 Conv. Aja: Un trust istituito in conformità alla legge determinata in base al capitolo precedente sarà riconosciuto come trust. trust Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino p pp un’autorità p pubblica. 4 Elementi comuni Struttura Negozio istitutivo Atto dispositivo Causa Oggetto: b i beni posizione giuridica su 5 Elementi differenti - 1 1 Soggetti: 1. FP presuppone un vincolo di coniugio T nessun vincolo 2. Oggetto: FP: beni per i quali è possibile dare pubblicità d l vincolo del i l di destinazione d ti i T: qualsiasi bene 3 Durata: 3. FP connessa alla durata del matrimonio essa a alla a volontà o o tà de del d disponente: spo e te limite te T rimessa termine massimo previsto dalla legge prescelta. 6 Elementi differenti - 2 4. Funzione: FP: art. 168 c.c. frutti dei beni sono impiegati per soddisfacimenti bisogni della famiglia legittima – problema: • • 5. Profilo soggettivo = Individuare il perimetro della famiglia Profilo oggettivo = Individuare il perimetro dei bisogni: T: fondo e reddito possono essere impiegati anche per finalità diverse, diverse anche a favore di soggetti che non rientrano nella “famiglia legittima” Forma: 6. FP: atto pubblico o testamento T: forma scritta ad probationem Pubblicità: FP: carattere generale e si realizza con ll’annotazione annotazione a margine dell dell’atto atto di matrimonio e nei registri dello stato civile; in caso di immobile trascrizione ex art. 2645 e 2647 c.c. (efficacia dichiarativa) T: trascrivibilità del vincolo sono stati sanciti prima da prassi e giurisprudenza (Trib. Pisa, 22.12.2001 – Trib. Milano 8.10.2002, Trib. Bologna 18.10.2000, 18 10 2000 Trib. T ib Parma Pa ma 21.10.2003, 21 10 2003 Trib. T ib Verona Ve ona 8.1.2003) 8 1 2003) e poi dall’art. 2645-ter. 7 Elementi differenti - 3 7. Amministrazione: FP: congiunta dei coniugi secondo le regole della comunione legale ordinaria amministrazione: disgiunti straordinaria amministrazione o atti con cui si concedono diritti personali di godimento: 8. Congiunta in assenza di figli minori (nessun controllo sul perseguimento del fine). Congiunta con autorizzazione preventiva del GT in caso di presenza di minori T: trustee amministra in piena autonomia e discrezionalità nei limiti della finalità del trust con controllo del guardiano (limitazione discrezionalità dei coniugi) Esecuzione sui beni: FP: effetto segregativo più circoscritto T: effetto segregativo g g totale in q quanto i beni non appartengono pp g più ai coniugi ma al trustee 8 Elementi differenti - 4 9 Destinazione finale dei beni: 9. FP: alla cessazione i beni nel fondo tornano al soggetto che li ha posti nel fondo. Il vincolo di destinazione non garantisce l’esaurimento dei bisogni della famiglia in quando il termine è determinato da Eventi fisiologici: Morte di uno dei coniugi Eventi patologici: p g Divorzio o annullamento, scioglimento consensuale T: al termine i beni vengono assegnati ai beneficiari mantenendo così la finalità di beneficiari, soddisfazione dei bisogni degli stessi 9 Fondo Patrimoniale Semplicità e comprensibilità Minori costi Vincolo di destinazione labile Termine dovuto a Morte, divorzio e annullamento o scioglimento consensuale Derogabilità delle regole sull’alienazione dei beni – assenza obbligo di reimpiego Possibilità dei creditori per esigenze della famiglia di soddisfarsi sui beni e sui frutti Onere della prova a carico della famiglia Possibilità di esecuzione sui beni del fondo per crediti solo lontanamente riconducibili ai bisogni della famiglia Duplice regime di pubblicità e le incertezze che ne derivano sull’opponibilità pp ai terzi Soggetto a revocatoria ordinaria e fallimentare 10 Trust Complessità p di comprensione p Maggiori costi Surrogazione reale I beni in trust non sono facilmente alienabili dal trustee In caso di cessione di un bene in trust, trust il bene viene sostituito dal denaro ricavato dalla vendita Diritti dei figli Maggior tutela della posizione dei figli, in quanto i genitori, quali g derivanti dalla legge gg applicabile pp trustee,, hanno obblighi Durata Segregazione e destinazione svincolati dalla durata del matrimonio Sopravvivono allo scioglimento del matrimonio ed al raggiungimento della maggiore età dei figli Distribuzione dei redditi Non secondo schemi rigidi, ma in dipendenza dell’atto istitutivo Sostituibilità del trustee Genitori o terzi Concetto di famiglia allargabile a piacimento 11 Differenza tra Fondo Patrimoniale e Trust FP attua un meccanismo di protezione in favore di una famiglia nella fase fisiologica della vita T realizza un meccanismo di protezione anche nel momento patologico della vita della famiglia Abuso da parte dei genitori Separazione o divorzio Morte 12 Casi in cui è preferibile l’istituzione di un trust Ampliamento p ambito soggettivo gg qualora si voglia che beneficiari siano Conviventi non uniti da vincolo di matrimonio (etero e omosessuali) Figli unilaterali Persone in stato celibe/nubile o vedovile Ascendenti, fratelli e sorelle conviventi Soggetti che compongono di fatto il nucleo familiare ma senza legami di parentela Animali domestici qualora si vogliano esclusioni di soggetti inderogabilmente previsti per legge Ampliamento ambito oggettivo qualora qualora, si vogliano determinare, determinare allargandoli o restringendoli, restringendoli i bisogni al cui soddisfacimento i beni sono destinati includendovi convenzionalmente le obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa familiare o nell'esercizio dell'impresa svolta da uno dei coniugi o da g ((ma non dall'altro coniuge g o dagli g altri figli) g ) ovvero un figlio determinando, in senso restrittivo, i bisogni da soddisfare limitando in tal modo l'arbitrio dei coniugi. 13 Casi in cui è preferibile l’istituzione di un trust Estensione durata Qualora si voglia estendere gli effetti segregativi anche oltre la durata del matrimonio (separazione – divorzio – morte (vedovi non possono costituire FP)) )) o la maggiore gg età dei figli g Qualora si voglia disciplinare le regole patrimoniali dei coniugi p g p post separazione p Qualora si voglia sottoporre il vincolo di destinazione a condizione Estensione beni 14 Casi in cui è preferibile l’istituzione di un trust Regole di amministrazione snelle e sicure più Qualora Q l i beni b i oggetto tt del d l fondo f d richiedono i hi d tempestività di reazione o regole di amministrazione più rapide ed efficaci Qualora il fondo sia creato da un terzo che preferisce non lasciarne la gestione ai coniugi, nel loro stesso interesse e per quello dei figli Qualora uno dei coniugi g sia soggetto gg ad invalidità, incapacità o dipendenze 15 Casi Valore aggiunto del trust: Estromissione di beni dal FP e vincolo in trust: Trib. Padova Decreto 2.9.2008 Mantenimento della segregazione oltre la separazione dei coniugi: Trib. Pordenone Decreto di omologa 20.12.2006 Trib. Milano Decreto di omologa 7.6.2006 Trib. Genova Decreto di omologa 1.4.2008 Trib. Torino 31.3.2009 sentenza dichiarativa di divorzio 16