COMUNE DI PANICALE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO
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COMUNE DI PANICALE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO
COMUNE DI PANICALE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 32 1 del 02/07/2012 INDICE DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 – Oggetto Art. 2 - Diffusione CAPO I – ADUNANZE Art. 3 – Luogo delle riunioni Art. 4 - Sessioni Art. 5 - Convocazione Art. 6 – Convocazione straordinaria Art. 7 – Ordine del giorno Art. 8 – Avviso di convocazione Art. 9 - Pubblicità Art. 10 – Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie Art. 11 – Informazioni ai Consiglieri CAPO II – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE Art. 12 – Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti Art. 13 - Numero legale Art. 14 – Apertura di seduta – Mancanza del numero legale Art. 15 - Seduta di seconda convocazione Art. 16 – Pubblicità delle sedute – Sedute segrete Art. 17 – Disciplina delle adunanze Art. 18 - Comportamento dei consiglieri Art. 19 – Comportamento del pubblico Art. 20 – Presidenza Art. 21 – Scrutatori Art. 22 - Attribuzioni del Presidente Art. 23 - Ordine della seduta Art. 24 – Norme per la discussione Art. 25 – Emendamenti Art. 26 – Questione pregiudiziale e sospensiva Art. 27 – Fatto personale Art. 28 – Chiusura della discussione Art. 29 – Dichiarazione di voto Art. 30 - Astensione dal voto Art. 31 - Obbligo di astensione Art. 32 – Revoca o modifica di precedenti deliberazioni Art. 33 – Rinvio della seduta ad altro giorno Art. 34 – Termine della seduta CAPO III – INTERROGAZIONI E MOZIONI Art. 35 – Norme comuni Art. 36 - Interrogazioni Art. 37 - Svolgimento delle interrogazioni Art. 38 – Mozioni CAPO IV – LE VOTAZIONI Art. 39 - Modalità generali Art. 40 - Votazioni in forma palese Art. 41 – Votazione per appello nominale Art. 42 – Votazioni segrete Art. 43 – Esito delle votazioni 2 Art. 44 – Deliberazioni immediatamente eseguibili CAPO V – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE Art. 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza Art. 46 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma Art. 47 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione CAPO VI – IL PRESIDENTE Art. 48 - Elezione Presidente Art. 49 – Compiti e poteri del Presidente CAPO VII – GRUPPI CONSILIARI Art. 50 – Gruppi Consiliari Art. 51 – Conferenza dei Capigruppo CAPO VIII – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 52 – Costituzione e composizione Art. 53 – Presidenza e convocazione delle Commissioni Art. 54 – Funzionamento delle Commissioni Art. 55 – Funzioni delle Commissioni Art. 56 – Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori CAPO IX – COMMISSIONI SPECIALI Art. 57 – Commissioni di indagine Art. 58 – Incarichi di studio DISPOSIZIONI FINALI Art. 59 – Entrata in vigore 3 DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento e il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni. 2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio Comunale. Art. 2 – Diffusione 1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale al Sindaco neo eletto, ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione. CAPO I - ADUNANZE Art. 3 – Luogo delle riunioni 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. 2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ossia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. 3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. 4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione Europea. Art. 4 – Sessioni 1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si riunisce in sessioni ordinarie o straordinarie. 2. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento. 3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli 4 organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. 4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. 5. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Art. 5 – Convocazione 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. 2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio stesso in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 3. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. 4. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione. 5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. Art. 6 - Convocazione straordinaria o urgente 1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione straordinaria quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini formali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza. 2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare. In caso di eccezionale urgenza, debitamente motivata, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 3. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. Art. 7 – Ordine del giorno 1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. 2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo, previo accordo 5 con il Sindaco e la Giunta Comunale. 3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune. 4. La decisione motivata del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile, successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Art. 8 – Avviso di convocazione 1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato al Revisore dei Conti, al Prefetto e al Comandante della Stazione Carabinieri del capoluogo. 2. I Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri che risiedono fuori dal Comune devono comunicare al Segretario Comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione. 3. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale. 4. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in seduta pubblica o segreta. 5. L'avviso deve essere consegnato: –per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione; –per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima. –Per le sessioni urgenti almeno 24 ore prima 6. Le proposte attinenti l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo devono essere inviate ai Capi gruppo consiliari almeno 10 giorni prima della data di discussione nei Consigli Comunali. 7. Su domanda specifica i Consiglieri Comunali possono richiedere l'invio degli avvisi di convocazione e di qualsiasi altra comunicazione ad essi destinata per il tramite della Posta Elettronica Certificata. Art. 9 - Pubblicità 1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale nei termini previsti per la notifica. 2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate in sessione straordinaria e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'Albo Pretorio comunale on line e nel sito istituzionale almeno ventiquattro ore prima della riunione. 3. Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della 6 riunione e l'ordine del giorno. Art. 10 – Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie 1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario di ufficio. 2. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri. 3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati. Art. 11 - Informazioni ai Consiglieri 1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dai Responsabili dei servizi e degli uffici, notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. 2. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente, i quali nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza. 3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE Art. 12 - Assessori non Consiglieri e Revisore dei Conti 1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa. 2. Il Revisore dei conti può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri. Art. 13- Numero legale 1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. 2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse. 3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario 7 a rendere legale l'adunanza. 4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Art. 14 – Apertura di seduta – Mancanza del numero legale 1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente del Consiglio ed effettuato dal Segretario Comunale. 2. Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione. 3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate. 4. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza. 5. Nel corso del dibattito il Presidente del Consiglio non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario comunale. 6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente del Consiglio deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata massima di quindici minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti. 7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta. 8. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento. Art. 15 – Seduta di seconda convocazione 1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. 2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso della seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta. 3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati i seguenti atti: –la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; 8 –la partecipazione a società di capitali; –la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi; –i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale; –il rendiconto della gestione; –i regolamenti; –l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; –i piani urbanistici, i piani commerciali e le relative varianti; –la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; –l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti; –atti di indirizzo politico. 4. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione. 5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 – comma 3^ del presente regolamento. 6. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”. Art. 16 – Pubblicità delle sedute – Sedute segrete 1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse. 2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio, di un Consigliere o del Segretario Comunale ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi. 3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri e al Segretario Comunale, gli Assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione. Art. 17 – Disciplina delle adunanze 1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso. 9 2. E' facoltà del Presidente del Consiglio o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione. Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri 1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio, in piedi. 2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente del Consiglio che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. 3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento. 4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo. 5. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi. 6. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone. 7. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo. 8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese. Art. 19 – Comportamento del pubblico 1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata. 2. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. 3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario Comunale ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone. 4. Nelle sedute pubbliche il Presidente del Consiglio, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza. 5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo 10 posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio. Art. 20 - Presidenza 1. Il Consiglio, è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere Anziano. 2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti appena indicati. Art. 21 – Scrutatori 1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati. Art. 22 - Attribuzioni del Presidente 1. Il Presidente del Consiglio dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. 2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione espressa da almeno cinque consiglieri, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti. 3. Il Presidente del Consiglio è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. 4. Il Presidente del Consiglio può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti. 5. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula. Art. 23 – Ordine della seduta 1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non iscritta all'ordine del giorno. 2. Il Sindaco, l'Assessore oppure il Presidente del Consiglio o i Consiglieri qualora la proposta sia 11 di iniziativa consiliare o di una commissione consiliare, illustrano la proposta di deliberazione. 3. Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione. Art. 24 – Norme per la discussione 1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. 2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore. 3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno. 4. Il Presidente del Consiglio od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. 5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione. Art. 25 – Emendamenti 1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta. 2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione. 3. Gli emendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio. 4. Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 5. Eventuali emendamenti che, a giudizio del Segretario Comunale non comportino la necessità di acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, potranno essere proposti in sede di Consiglio. Art. 26 – Questione pregiudiziale e sospensiva 1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento. 12 2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in questo ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri ed essere motivata. 3. Le proposte debbono essere decise dal Presidente del Consiglio prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito; in caso di dissenso, espresso da almeno cinque Consiglieri, decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano. Art. 27 – Fatto personale 1. Costituisce “fatto personale” il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per “fatto personale”, indicando in che consista il fatto stesso. 3. Il Presidente del Consiglio decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, espresso da almeno cinque Consiglieri, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano. Art. 28 – Chiusura della discussione 1. Il Presidente del Consiglio, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione. 2. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. 3. Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento. Art. 29 – Dichiarazione di voto 1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per la dichiarazione di voto. 2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i tre minuti. Art. 30 – Astensione dal voto 1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi. 2. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di tre minuti. Art. 31 – Obbligo di astensione 1. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno 13 interesse; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Comunale che lo fa constare nel verbale. Art. 32 – Revoca o modifica di precedenti deliberazioni (Abrogato) Art. 33 – Rinvio della seduta ad altro giorno 1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata. 2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione. Art. 34 – Termine della seduta 1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta. 2. Qualora la seduta si protragga oltre un congruo orario, il Presidente del Consiglio può proporre la sospensione della seduta, e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti. CAPO III INTERROGAZIONI E MOZIONI Art. 35 - Norme comuni 1. Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata. Art. 36 – Interrogazioni 1. L'interrogazione consiste, a seconda della materia, nella domanda scritta rivolta la Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito ad essi medesimi, o se gli stessi abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati. 2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il terzo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta. 14 3. L'interrogazione, può essere effettuata anche durante la seduta in forma verbale o scritta. 4. Il Sindaco, l'Assessore, oppure il Presidente del Consiglio o i Consiglieri, per le questioni inerenti la funzionalità del Consiglio Comunale, possono dare risposta immediata alle interrogazioni se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto, e si riservano di dare risposta scritta entro quindici giorni. Art. 37 – Svolgimento delle interrogazioni 1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta. 3. Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Presidente del Consiglio, o del Sindaco o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di tre minuti. 4. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. 5. Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro quindici giorni e l'interrogazione non viene trattata in Consiglio. 6. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione. Art. 38 - Mozioni 1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un voto sui criteri da seguire nella determinazione di determinati affari. 2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente del Consiglio, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. 3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito. 4. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione. CAPO IV LE VOTAZIONI Art. 39 – Modalità generali 1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. 15 2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 40 e 41. 3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone. 4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente. 5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa. 6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente: a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata; b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: –emendamenti soppressivi; –emendamenti modificativi; –emendamenti aggiuntivi; c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo; d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso. 7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità: a) per i regolamenti possono essere votati articolo per articolo ed in ogni caso sono votati nel loro insieme; b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione, congiuntamente, il Bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia la bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche. 9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso. Art. 40 - Votazioni in forma palese 1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. 16 2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a dichiarare eventuali posizioni di astensione, quindi i voti favorevoli, dopo i contrari. 3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato. 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente del Consiglio anche i Consiglieri scrutatori. 5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione. Art. 41 – Votazione per appello nominale 1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio. 2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio medesimo il significato del “si”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario. 3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono dichiarando l'eventuale posizione di astensione o votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. 4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale. Art. 42 – Votazioni segrete 1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. 2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso: a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio; c) ciascun Consigliere scrive nella scheda “si” oppure “no” per esprimere voto favorevole o contrario su una proposta già definita. 3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza. 4. Quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. 17 5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. 6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale. 7. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando in caso di nomine coloro che sono stati eletti. 8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. 9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. 10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. Art. 43 – Esito delle votazioni 1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. 2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva. 6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula “Il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”. 7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Art. 44 – Deliberazioni immediatamente eseguibili 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. 18 2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese. CAPO V PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE Art. 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza 1.Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del Consiglio di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. 2. Nei casi in cui il Segretario Comunale è costretto ad allontanarsi dall'aula per obbligo di astensione o per improvvise sopravvenute necessità, le sue funzioni sono assolte dal Vice Segretario o, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vicepresidente del Consiglio o dal Consigliere Anziano. Art. 46 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma 1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale, attraverso le deliberazioni adottate,. 2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario. I lavori consiliari sono registrati integralmente a supporto del lavoro di verbalizzazione fatto dal Segretario Comunale. Il file audio e la trascrizione integrale degli interventi vengono conservati presso l'ufficio segreteria per dieci anni con possibilità di rilascio di copia degli stessi, su richiesta, ai soli Consiglieri comunali esclusivamente per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale. 3.Il verbale, costituito da una sintesi della trascrizione integrale della seduta consiliare, costituisce il fedele resoconto dell'andamento della stessa e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. 4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo, sinteticamente, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. 5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale. 6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. 7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio dell'adunanza e dal Segretario 19 Comunale. Art. 47 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione 1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. 2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità. 3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. 4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. 5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate. 6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale. 7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario Comunale. CAPO VI IL PRESIDENTE Art. 48 – Elezione del Presidente 1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti nella prima seduta, successiva alle elezioni per il rinnovo del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti. 2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con votazione separata. 3. Nel caso in cui, dopo la seconda votazione, nessun Consigliere ottenga un numero di voti almeno pari a quello della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri più votati. Nello stesso modo si procede per l'elezione del Vice Presidente. Art. 49 – Compiti e poteri del Presidente 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura 20 l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. CAPO VII GRUPPI CONSILIARI Art. 50 – Gruppi Consiliari 1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. 2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo. 3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri: nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo qualora lo stesso sia rappresentato in Parlamento. 4. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio. 5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capo gruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti per lista. 6. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi. Art. 51 – Conferenza dei Capi gruppo 1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. 2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. 3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal 21 presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio medesimo. 4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa il Sindaco partecipa di diritto. 5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. 6. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente del Consiglio assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte. 7. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo può essere redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, su richiesta del Presidente del Consiglio. 8. La Conferenza dei Capi gruppo: a) coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale; b) coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale; c) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni. CAPO VIII COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art. 52 – Costituzione e Composizione 1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione. 2. Le Commissioni permanenti sono costituite in modo da consentire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti nel Consiglio, rispettando per quanto possibile la loro consistenza numerica e il rapporto maggioranza e minoranza. 3. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione. 4. Ciascun Consigliere non può, di norma, far parte di più di una commissione, fatta eccezione per i casi in cui si renda necessario garantire a ciascun gruppo una rappresentanza adeguata alla propria consistenza numerica, in modo da riprodurre, nelle singole commissioni, il rapporto maggioranza e minoranza. 5. I membri di ciascun gruppo vengono nominati nelle commissioni dai rispettivi capi gruppo entro e non oltre 7 giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 1. 6. Qualora non tutti i capi gruppo provvedano alla designazione nei termini indicati, la Commissione si intende validamente costituita e può iniziare i propri lavori, quando sia stata designata almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione. 22 7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante. 8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione. 9. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono essere componenti delle Commissioni. Art. 53 – Presidenza e convocazione delle Commissioni 1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale, con votazione palese, a maggioranza relativa dei voti. 2. L'elezione dei Presidenti avviene successivamente alla costituzione e nomina delle Commissioni. 3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. 4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori e ciascun membro della Commissione possono proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. 5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune. 6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al Sindaco entro lo stesso termine. Art. 54 – Funzionamento delle Commissioni 1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti. 2. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari. 3. Se richiesto dal Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. 23 4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. 5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune. Art. 55 – Funzioni delle Commissioni 1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. 2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle Commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria. 3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio e Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico. 4. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco e alla Giunta per conoscenza e al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall' articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria. Art. 56 – Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori 1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario comunale assegnato all'Area in cui ricadono le competenze relative alla commissione designato dal Segretario Comunale. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente della Commissione. 2. Spetta al Segretario della Commissione recapitare tempestivamente gli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al 24 funzionamento della commissione. 3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale che ne cura il deposito nei fascicoli comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco e la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. CAPO IX COMMISSIONI SPECIALI Art. 57 – Commissione di indagine 1. Su proposta del Presidente del Consiglio e del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. 2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designata la Presidenza che è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione. 3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei Conti, del difensore civico, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. 5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, della stessa Commissione. 6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio in cui al precedente quarto comma. 7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti 25 conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito. 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la proprie attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente. Art. 58 – Incarichi di studio 1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesse attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente. 2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. Art. 59 – Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. 2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line per ulteriori 15 giorni. 3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga integralmente le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale. 26