COMUNE DI PANICALE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO

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COMUNE DI PANICALE (Provincia di Perugia) REGOLAMENTO
COMUNE DI PANICALE
(Provincia di Perugia)
REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI
Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 32
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del 02/07/2012
INDICE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 - Diffusione
CAPO I – ADUNANZE
Art. 3 – Luogo delle riunioni
Art. 4 - Sessioni
Art. 5 - Convocazione
Art. 6 – Convocazione straordinaria
Art. 7 – Ordine del giorno
Art. 8 – Avviso di convocazione
Art. 9 - Pubblicità
Art. 10 – Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie
Art. 11 – Informazioni ai Consiglieri
CAPO II – SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 12 – Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti
Art. 13 - Numero legale
Art. 14 – Apertura di seduta – Mancanza del numero legale
Art. 15 - Seduta di seconda convocazione
Art. 16 – Pubblicità delle sedute – Sedute segrete
Art. 17 – Disciplina delle adunanze
Art. 18 - Comportamento dei consiglieri
Art. 19 – Comportamento del pubblico
Art. 20 – Presidenza
Art. 21 – Scrutatori
Art. 22 - Attribuzioni del Presidente
Art. 23 - Ordine della seduta
Art. 24 – Norme per la discussione
Art. 25 – Emendamenti
Art. 26 – Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 27 – Fatto personale
Art. 28 – Chiusura della discussione
Art. 29 – Dichiarazione di voto
Art. 30 - Astensione dal voto
Art. 31 - Obbligo di astensione
Art. 32 – Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
Art. 33 – Rinvio della seduta ad altro giorno
Art. 34 – Termine della seduta
CAPO III – INTERROGAZIONI E MOZIONI
Art. 35 – Norme comuni
Art. 36 - Interrogazioni
Art. 37 - Svolgimento delle interrogazioni
Art. 38 – Mozioni
CAPO IV – LE VOTAZIONI
Art. 39 - Modalità generali
Art. 40 - Votazioni in forma palese
Art. 41 – Votazione per appello nominale
Art. 42 – Votazioni segrete
Art. 43 – Esito delle votazioni
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Art. 44 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
CAPO V – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE
Art. 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art. 46 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma
Art. 47 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione
CAPO VI – IL PRESIDENTE
Art. 48 - Elezione Presidente
Art. 49 – Compiti e poteri del Presidente
CAPO VII – GRUPPI CONSILIARI
Art. 50 – Gruppi Consiliari
Art. 51 – Conferenza dei Capigruppo
CAPO VIII – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art. 52 – Costituzione e composizione
Art. 53 – Presidenza e convocazione delle Commissioni
Art. 54 – Funzionamento delle Commissioni
Art. 55 – Funzioni delle Commissioni
Art. 56 – Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori
CAPO IX – COMMISSIONI SPECIALI
Art. 57 – Commissioni di indagine
Art. 58 – Incarichi di studio
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59 – Entrata in vigore
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio
Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato
svolgimento e il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge
e dal presente regolamento la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 2 – Diffusione
1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute,
a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale al
Sindaco neo eletto, ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
CAPO I - ADUNANZE
Art. 3 – Luogo delle riunioni
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capi gruppo, può stabilire che
l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò
sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ossia motivato da ragioni di
carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano
situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale
della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso
di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della
Repubblica e la bandiera dell'Unione Europea.
Art. 4 – Sessioni
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si riunisce in sessioni ordinarie o
straordinarie.
2. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse
della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può
convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi
particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono
essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli
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organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai
temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri
del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che
portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale
gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
5. Durante le adunanze “aperte” del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni
od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.
Art. 5 – Convocazione
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio tramite avvisi scritti contenenti
le questioni da trattare, da consegnare a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del
Comune.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio stesso in un termine non superiore a
venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un
quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine
del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.
4. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per
l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il
Prefetto.
Art. 6 - Convocazione straordinaria o urgente
1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in sessione straordinaria quando ciò risulti
giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini
formali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno tre giorni
prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari
da trattare.
In caso di eccezionale urgenza, debitamente motivata, la convocazione può avvenire con un
anticipo di almeno 24 ore.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già
iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
Art. 7 – Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo, previo accordo
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con il Sindaco e la Giunta Comunale.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla
piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione motivata del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le
proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la
data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere
all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile, successiva alla
presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da
almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
Art. 8 – Avviso di convocazione
1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e
degli Assessori non Consiglieri tramite il messo comunale; l'avviso è altresì comunicato al Revisore
dei Conti, al Prefetto e al Comandante della Stazione Carabinieri del capoluogo.
2. I Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri che risiedono fuori dal Comune devono comunicare
al Segretario Comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale
verranno consegnati gli avvisi di convocazione.
3. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
4. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di
seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in
seduta pubblica o segreta.
5. L'avviso deve essere consegnato:
–per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
–per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima.
–Per le sessioni urgenti almeno 24 ore prima
6. Le proposte attinenti l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo devono essere inviate ai
Capi gruppo consiliari almeno 10 giorni prima della data di discussione nei Consigli Comunali.
7. Su domanda specifica i Consiglieri Comunali possono richiedere l'invio degli avvisi di
convocazione e di qualsiasi altra comunicazione ad essi destinata per il tramite della Posta
Elettronica Certificata.
Art. 9 - Pubblicità
1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito
istituzionale nei termini previsti per la notifica.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate in sessione straordinaria e quelli
relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'Albo
Pretorio comunale on line e nel sito istituzionale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio
mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della
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riunione e l'ordine del giorno.
Art. 10 – Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie
1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno
della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario di ufficio.
2. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza
a disposizione dei Consiglieri.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e
degli atti preparatori in esse richiamati.
Art. 11 - Informazioni ai Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dai Responsabili dei
servizi e degli uffici, notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel
comma precedente, i quali nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie
ufficialmente a loro conoscenza.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 12 - Assessori non Consiglieri e Revisore dei Conti
1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di
voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per
intervenire nella discussione relativa.
2. Il Revisore dei conti può essere invitato ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o
dare informazioni ai Consiglieri.
Art. 13- Numero legale
1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del
numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo
in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno
quattro membri.
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i
Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al
quarto grado abbiano interesse.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario
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a rendere legale l'adunanza.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti
necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 14 – Apertura di seduta – Mancanza del numero legale
1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante
appello nominale disposto dal Presidente del Consiglio ed effettuato dal Segretario Comunale.
2. Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i
Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiarerà deserta l'adunanza,
rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli
intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.
4. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine
della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la
presenza o l'assenza.
5. Nel corso del dibattito il Presidente del Consiglio non è obbligato a verificare se sia presente il
numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario
comunale.
6. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello
richiesto per la legalità della seduta, il Presidente del Consiglio deve disporre la sospensione
temporanea della riunione per una durata massima di quindici minuti, dopodiché disporrà un nuovo
appello dei presenti.
7. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la
validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è,
quindi, legalmente sciolta.
8. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al
momento dello scioglimento.
Art. 15 – Seduta di seconda convocazione
1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che
succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati
nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno
della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso della seduta di seconda
convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati i seguenti atti:
–la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
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–la partecipazione a società di capitali;
–la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
–i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
–il rendiconto della gestione;
–i regolamenti;
–l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
–i piani urbanistici, i piani commerciali e le relative varianti;
–la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
–l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
–atti di indirizzo politico.
4. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti
compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di
essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso
contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione
possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima
convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo
quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per
la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con
avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto
il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 – comma 3^ del presente
regolamento.
6. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di
seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del
numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.
Art. 16 – Pubblicità delle sedute – Sedute segrete
1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare
questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle
persone stesse.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il
Consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio, di un Consigliere o del Segretario
Comunale ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta
segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri e al Segretario Comunale,
gli Assessori non consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di
intervenire nella discussione.
Art. 17 – Disciplina delle adunanze
1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio dà inizio alla discussione sugli
argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.
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2. E' facoltà del Presidente del Consiglio o di almeno due Consiglieri proporre mutamenti alla
progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza
discussione.
Art. 18 - Comportamento dei Consiglieri
1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio, in piedi.
2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente del Consiglio che concede la parola secondo
l'ordine di prenotazione.
3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in
qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.
5. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere
apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o
comportamenti politico – amministrativi.
6. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali
di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile
rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità
di persone.
7. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei
precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
8. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta,
senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve
interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la
decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma
palese.
Art. 19 – Comportamento del pubblico
1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.
2. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di
approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai
Consiglieri. Oltre al Segretario Comunale ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa,
a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente del Consiglio, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti,
può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne
l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza.
5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del
Consiglio, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo
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posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio può nuovamente
sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio
dovrà essere riconvocato a domicilio.
Art. 20 - Presidenza
1. Il Consiglio, è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale, in sua assenza o impedimento,
la presidenza spetta al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal
Consigliere Anziano.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista
congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di
età. In caso di assenza o impedimento del Consigliere Anziano è considerato tale il Consigliere
presente che sia in possesso dei requisiti appena indicati.
Art. 21 – Scrutatori
1. All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio
designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e
nell'accertamento dei relativi risultati.
Art. 22 - Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente del Consiglio dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine
di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in
particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su
cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle
sedute.
2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente
del Consiglio o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione
in una successiva seduta. In caso di opposizione espressa da almeno cinque consiglieri, sulla
proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
3. Il Presidente del Consiglio è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento
dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà
di sospendere e sciogliere l'adunanza.
4. Il Presidente del Consiglio può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o
diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e
studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o
dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.
Art. 23 – Ordine della seduta
1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non iscritta
all'ordine del giorno.
2. Il Sindaco, l'Assessore oppure il Presidente del Consiglio o i Consiglieri qualora la proposta sia
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di iniziativa consiliare o di una commissione consiliare, illustrano la proposta di deliberazione.
3. Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla
votazione.
Art. 24 – Norme per la discussione
1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà
nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che
si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo, o il Consigliere dallo
stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di
quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del
Presidente del Consiglio o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di
dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente del Consiglio od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando
quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e
numero.
5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne
hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la
discussione.
Art. 25 – Emendamenti
1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in
forma scritta.
2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di
deliberazione.
3. Gli emendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno
ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio.
4. Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno
essere corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. Eventuali emendamenti che, a giudizio del Segretario Comunale non comportino la necessità di
acquisire i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, potranno essere proposti in sede
di Consiglio.
Art. 26 – Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi;
quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.
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2. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa;
in questo ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri ed essere
motivata.
3. Le proposte debbono essere decise dal Presidente del Consiglio prima di iniziare o procedere
nella discussione sul merito; in caso di dissenso, espresso da almeno cinque Consiglieri, decide il
Consiglio senza discussione per alzata di mano.
Art. 27 – Fatto personale
1. Costituisce “fatto personale” il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o il
sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per “fatto personale”, indicando in che
consista il fatto stesso.
3. Il Presidente del Consiglio decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso,
espresso da almeno cinque Consiglieri, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.
Art. 28 – Chiusura della discussione
1. Il Presidente del Consiglio, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara
chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare,
a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento,
ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato
sufficientemente dibattuto.
3. Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in
modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino
di rinunciare all'intervento.
Art. 29 – Dichiarazione di voto
1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per la dichiarazione di
voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i tre minuti.
Art. 30 – Astensione dal voto
1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed
eventualmente specificarne i motivi.
2. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di tre minuti.
Art. 31 – Obbligo di astensione
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I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno
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interesse; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione
dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Comunale che lo fa constare nel verbale.
Art. 32 – Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
(Abrogato)
Art. 33 – Rinvio della seduta ad altro giorno
1. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli
affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la
prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed
avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già
fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora
nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella
seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno
ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.
Art. 34 – Termine della seduta
1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio
dichiara conclusa la seduta.
2. Qualora la seduta si protragga oltre un congruo orario, il Presidente del Consiglio può proporre la
sospensione della seduta, e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di
convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la
trattazione degli affari rimasti.
CAPO III
INTERROGAZIONI E MOZIONI
Art. 35 - Norme comuni
1. Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su
argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.
Art. 36 – Interrogazioni
1. L'interrogazione consiste, a seconda della materia, nella domanda scritta rivolta la Presidente del
Consiglio, al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna
informazione sia pervenuta in merito ad essi medesimi, o se gli stessi abbiano preso o stiano per
prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti;
deve pervenire entro il terzo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella
quale si intende ottenere la risposta.
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3. L'interrogazione, può essere effettuata anche durante la seduta in forma verbale o scritta.
4. Il Sindaco, l'Assessore, oppure il Presidente del Consiglio o i Consiglieri, per le questioni inerenti
la funzionalità del Consiglio Comunale, possono dare risposta immediata alle interrogazioni se
dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto, e si riservano di dare
risposta scritta entro quindici giorni.
Art. 37 – Svolgimento delle interrogazioni
1. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
2. Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna
seduta.
3. Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla
risposta del Presidente del Consiglio, o del Sindaco o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli
interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni,
contenendo tale replica nel limite massimo di tre minuti.
4. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta,
può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta
consiliare.
5. Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro
quindici giorni e l'interrogazione non viene trattata in Consiglio.
6. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.
Art. 38 - Mozioni
1. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un voto sui criteri da seguire
nella determinazione di determinati affari.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, nel caso in cui venga presentata nel corso della
seduta consiliare, il Presidente del Consiglio, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere
atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
3. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
4. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
CAPO IV
LE VOTAZIONI
Art. 39 – Modalità generali
1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
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2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 40 e
41.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o
dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la
valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel
numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal
presente Regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione
dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la
questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
–emendamenti soppressivi;
–emendamenti modificativi;
–emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei
Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della
quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema
dell'atto deliberativo;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati
nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in
precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti possono essere votati articolo per articolo ed in ogni caso sono votati nel loro
insieme;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte
di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in
votazione, congiuntamente, il Bilancio annuale corredato della relazione previsionale e
programmatica e del Bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di
deliberazione proposto con le modificazioni, sia la bilancio che alla deliberazione, conseguenti
all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla
proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e
del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
Art. 40 - Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
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2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a dichiarare
eventuali posizioni di astensione, quindi i voti favorevoli, dopo i contrari.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente
del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere,
purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato
della votazione, su invito del Presidente del Consiglio anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro
posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo
l'espressione del voto o l'astensione.
Art. 41 – Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od
in tal senso si sia pronunciato il Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio medesimo il significato del “si”, favorevole alla
deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono dichiarando
l'eventuale posizione di astensione o votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato
e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
Art. 42 – Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive
di segni di riconoscimento;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero
indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
c) ciascun Consigliere scrive nella scheda “si” oppure “no” per esprimere voto favorevole o
contrario su una proposta già definita.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti,
iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una
rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate
espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità
della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a
votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il
maggior numero di voti.
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5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del
Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del
Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il
risultato, proclamando in caso di nomine coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai
Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il
Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le
operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
Art. 43 – Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si
richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale
si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia
un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è
dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un
numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non
approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di
votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento
con la formula “Il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e
quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da
ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
Art. 44 – Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
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2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della
deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
CAPO V
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE
Art. 45 – La partecipazione del Segretario all'adunanza
1.Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni
richiedendo al Presidente del Consiglio di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine
di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Nei casi in cui il Segretario Comunale è costretto ad allontanarsi dall'aula per obbligo di
astensione o per improvvise sopravvenute necessità, le sue funzioni sono assolte dal Vice Segretario
o, in caso di sua assenza, nell'ordine, dal Vicepresidente del Consiglio o dal Consigliere Anziano.
Art. 46 – Il verbale dell'adunanza – redazione e firma
1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio
Comunale, attraverso le deliberazioni adottate,.
2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale o,
sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario.
I lavori consiliari sono registrati integralmente a supporto del lavoro di verbalizzazione fatto dal
Segretario Comunale.
Il file audio e la trascrizione integrale degli interventi vengono conservati presso l'ufficio segreteria
per dieci anni con possibilità di rilascio di copia degli stessi, su richiesta, ai soli Consiglieri
comunali esclusivamente per lo svolgimento del proprio mandato istituzionale.
3.Il verbale, costituito da una sintesi della trascrizione integrale della seduta consiliare, costituisce
il fedele resoconto dell'andamento della stessa e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo
integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è
avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono
riportati esprimendo, sinteticamente, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati
ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a
verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al
Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate
a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si
ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso,
iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza
scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano
esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio dell'adunanza e dal Segretario
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Comunale.
Art. 47 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui
sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni
sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del
verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono
essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione
del merito dell'argomento. Il Presidente del Consiglio interpella il Consiglio per conoscere se vi
siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende
approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno
contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in
votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della
modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui
si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e
portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio
comunale a cura del Segretario Comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario
Comunale.
CAPO VI
IL PRESIDENTE
Art. 48 – Elezione del Presidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti nella prima seduta, successiva alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con votazione separata.
3. Nel caso in cui, dopo la seconda votazione, nessun Consigliere ottenga un numero di voti almeno
pari a quello della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, si procede al ballottaggio tra i
due Consiglieri più votati. Nello stesso modo si procede per l'elezione del Vice Presidente.
Art. 49 – Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura
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l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli
argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà
di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le
quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle
leggi, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a
criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli
Consiglieri.
CAPO VII
GRUPPI CONSILIARI
Art. 50 – Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato
eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario
Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri: nel caso però che una lista
abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al
Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo qualora lo stesso sia rappresentato
in Parlamento.
4. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il
giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio capo
gruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior
numero di voti per lista.
6. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano
avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.
Art. 51 – Conferenza dei Capi gruppo
1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari,
concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo
andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capi gruppo costituisce, ad ogni effetto,
commissione consiliare permanente.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di
deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o
delicatezza.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal
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presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della
Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio medesimo.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di
sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa il Sindaco partecipa di diritto.
5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla
Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente del Consiglio
assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli
stessi fanno parte.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo può essere redatto verbale, nella forma di
resoconto sommario, su richiesta del Presidente del Consiglio.
8. La Conferenza dei Capi gruppo:
a) coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
b) coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e
nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
c) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
CAPO VIII
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art. 52 – Costituzione e Composizione
1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni
permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica
con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nell'adunanza
successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite in modo da consentire la rappresentanza di tutti i
gruppi presenti nel Consiglio, rispettando per quanto possibile la loro consistenza numerica e il
rapporto maggioranza e minoranza.
3. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione.
4. Ciascun Consigliere non può, di norma, far parte di più di una commissione, fatta eccezione per i
casi in cui si renda necessario garantire a ciascun gruppo una rappresentanza adeguata alla propria
consistenza numerica, in modo da riprodurre, nelle singole commissioni, il rapporto maggioranza e
minoranza.
5. I membri di ciascun gruppo vengono nominati nelle commissioni dai rispettivi capi gruppo entro
e non oltre 7 giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 1.
6. Qualora non tutti i capi gruppo provvedano alla designazione nei termini indicati, la
Commissione si intende validamente costituita e può iniziare i propri lavori, quando sia stata
designata almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione.
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7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un
Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro
rappresentante.
8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole
sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad
informare il Presidente della Commissione.
9. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono essere componenti delle Commissioni.
Art. 53 – Presidenza e convocazione delle Commissioni
1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dal Consiglio Comunale, con
votazione palese, a maggioranza relativa dei voti.
2. L'elezione dei Presidenti avviene successivamente alla costituzione e nomina delle Commissioni.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso
designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e
comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua
nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti
da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori e ciascun
membro della Commissione possono proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che
rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di
diniego, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione
degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione. La riunione è
tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo
generale del comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente
l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da
recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di
quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al
Sindaco entro lo stesso termine.
Art. 54 – Funzionamento delle Commissioni
1. La riunione della Commissione è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
2. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.
3. Se richiesto dal Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri
della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli
argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
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4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale
almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne quando l'argomento in trattazione riguardi
persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
Art. 55 – Funzioni delle Commissioni
1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le
loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso
attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e
l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento
dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri
organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle
stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle Commissioni. Sono sottoposte
obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati
espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o non sia stata rilasciata l'attestazione di
copertura finanziaria.
3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve
tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco e da
questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio e Sindaco può
riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono
riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento
dell'incarico.
4. Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e
mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al
Presidente del Consiglio il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco e alla Giunta
per conoscenza e al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall' articolo 49 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i
pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima
adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono –
tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione
che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli
organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
Art. 56 – Segreteria delle Commissioni – verbale delle sedute – pubblicità dei lavori
1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario comunale assegnato
all'Area in cui ricadono le competenze relative alla commissione designato dal Segretario
Comunale. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso
sottoscritto unitamente al Presidente della Commissione.
2. Spetta al Segretario della Commissione recapitare tempestivamente gli avvisi di convocazione,
curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.
Il Segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al
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funzionamento della commissione.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio,
al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario comunale che ne cura il deposito nei fascicoli comunali.
Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco e la Giunta
dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai Responsabili dei servizi interessati
indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che
trattano le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi
anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
CAPO IX
COMMISSIONI SPECIALI
Art. 57 – Commissione di indagine
1. Su proposta del Presidente del Consiglio e del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un
quarto dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal
Revisore dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di
controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno, Commissioni speciali di indagine
sull'attività dell'amministrazione (ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.) incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti
dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del
Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri,
costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla
e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designata la Presidenza che è
attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del
Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di
natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico
ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del
Revisore dei Conti, del difensore civico, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e dei
servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti
invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano
riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della
Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale
incaricato, su proposta del Presidente, della stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini
eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non
sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è
mantenuto il segreto d'ufficio in cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti
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conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in
merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la proprie
attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale
che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
Art. 58 – Incarichi di studio
1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e
programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesse attribuite dalle leggi e
dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei
dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da
trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono
stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri
esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei
lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono
lo studio effettuato.
Art. 59 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con
la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line per
ulteriori 15 giorni.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga integralmente le precedenti regolamentazioni che
disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.
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