organismi collegiali scolastici
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organismi collegiali scolastici
ORGANISMI COLLEGIALI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA FISM DI ISPIRAZIONE CRISTIANA PREMESSA “per avere le idee più chiare nelle scuole dell’Infanzia” In Italia il cammino per la piena parità scolastica è ancora incompleto e incerto; infatti nella situazione attuale rimane ancora irrisolto il riconoscimento della parità economica, che consentirebbe di garantire alle famiglie la libera scelta per i loro figli e, per ognuna delle scuole paritarie, la propria identità e progetto educativo condivisi da Amministratori, Docenti e personale dipendente. I Genitori che scelgono le nostre scuole dell’infanzia di ispirazione cristiano/cattolica, accettano e sottoscrivono la conoscenza per il conseguente rispetto dell’identità, del progetto educativo, delle regole di funzionamento, compreso l’onere di contribuire anche economicamente a quanto deliberato dall’Ente Gestore, per consentire il necessario equilibrio economico gestionale, in carenza dei contributi pubblici che dovrebbero garantire libertà di scelta educativa, per una vera parità scolastica. La legge 62/2000,tra gli altri requisiti obbligatori per l’accesso al beneficio della parità contempla anche la costituzione degli Organi Collegiali Scolastici (OO.CC.SS) che deve essere esplicitamente indicata nella domanda. Né pare eccessiva l’insistenza delle disposizioni ministeriali in proposito, se si riflette sull’implicazione di fondo connessa con la presenza attiva di strumenti che promuovono e tutelano la partecipazione democratica alla gestione della scuola, attraverso gli Organi in argomento. Una Coordinatrice ha recentemente proposto alcuni quesiti che hanno avuto l’effetto di far prendere atto del tempo trascorso - ben 8 anni - da quella prima esposizione, e della utilità di rivisitare tutta la materia, a beneficio di chi, nella scuola paritaria, è entrato più tardi e potrebbe non aver avuto, o non aver, modo di consultare gli “antichi” documenti. “Dirigere e coordinare le scuole dell’Infanzia Paritarie FISM” - “QUADERNO della Fism Como” n° 9 edizione del 1° gennaio 2007 -, indica competenze e funzioni proprie di chi sia chiamato, nelle scuole dell’Infanzia paritarie,ad esercitare rispettivamente la responsabilità della gestione della scuola e il coordinamento delle attività educative e didattiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Con questo - “QUADERNO della Fism Como” n° 15: - “Gli Organismi Collegiali Scolastici”, le varie componenti: Genitori, Presidente/Legale Rappresentante, Amministratori ed Operatori scolastici, con proprie peculiarità, fanno crescere la Comunità Educante al servizio dei Bambini che frequentano le nostre scuole dell’Infanzia di ispirazione cristiana/cattolica. Como, 5 agosto2008 IL COORDINATORE PEDAGOGICO PROVINCIALE IL PRESIDENTE PROVINCIALE FISM-COMO (Lironi dott. Martino) (Bianchi Cav. p.i. Claudio) Santuario Nostra Signora Del Prodigio Tempio Sacrario degli Sport Nautici [1968] Como - Garzola 1. IL LEGALE RAPPRESENTANTE (PRESIDENTE) SCOLASTICO. È DIRIGENTE Il Legale Rappresentante della scuola dell’infanzia paritaria (solitamente il Presidente del C.d.A. dell’Ente) è considerato a tutti gli effetti Dirigente Scolastico. Lo Statuto dell’Istituzione oltre alle Finalità, scopi e forma giuridica, fissa, tra l’altro, la composizione le attribuzioni e le funzioni del Consiglio di Amministrazione (quale Ente Gestore). A tutti gli effetti il C.d.A., anche per la propria articolata composizione viene considerato Organo Collegiale anche Scolastico. n n Nel biennio 2000-2001, fra gli Organi Collegiali da istituire nelle scuole paritarie, era stato incluso anche il “Consiglio di Scuola”, organismo analogo al Consiglio di Circolo ( o di Istituto ) esistente nella scuola statale. Dal settembre 2001, la segreteria nazionale della FISM, avendo rilevato che, in parecchi casi, tale organismo si configurava come un doppione del Consiglio di Amministrazione, ritenne opportuno disciplinare la normativa attribuendo specifiche funzioni e chiarendo, senza equivoci, le competenze dei due organismi. Tale decisione trovava infatti ostilità nella disposizione contenuta negli statuti delle scuole paritarie che erroneamente prevedevano la presenza di personale dipendente nella partecipazione al Consiglio di Amministrazione; da qui la necessità di istituire il Consiglio di Scuola. 2. CRITERI E, DIRETTIVE COMUNI A TUTTI GLI ORGANISMI COLLEGIALI SCOLASTICI. Indipendentemente dalle diversità di composizione e di funzioni, vi sono indicazioni valide in generale per tutti gli Organismi Collegiali Scolastici. Vediamo di farne di seguito una rassegna, per quanto possibile completa. 1. Per la scuola statale sono state emanate a suo tempo (1974) ben 4 leggi, - i Decreti Delegati – con i relativi regolamenti che fissano minuziosamente tutto quanto concerne gli Organi Collegiali Scolastici (che d’ora in poi, per brevità, chiameremo semplicemente con la sigla OO.CC.SS.). 2. La scuola paritaria, pur essendo prima parte del sistema scolastico integrato italiano oggi del sistema nazionale di istruzione, per effetto del riconoscimento e del rispetto della sua autonomia, non ha avuto dal legislatore direttive specifiche. La legge 62/2000, infatti, non precisa quali debbano essere gli organismi, né attraverso quali modalità vengano elette le persone che vi fanno parte, in rappresentanza elettiva delle diverse componenti scolastiche. Né le scuole paritarie sono tenute a osservare le regole del Ministero dell’Istruzione per lo svolgimento delle elezioni scolastiche. L’importante è che siano adottate modalità che garantiscano rappresentanze democraticamente designate. 3. E’ forse pleonastico ribadire che, per essere componenti dei vari organismi, è necessario essere a conoscenza dell’identità della scuola, (collaboratori ed amministratori), condividere e comunque accettare e sottoscrivere il progetto educativo e le regole di funzionamento dell’ente (i genitori) compreso il versamento del contributo dovuto dalle famiglie. 4. Ogni scuola paritaria, pertanto, è libera di autodeterminare modalità di votazioni, schemi di funzionamento, attribuzioni e competenze dei diversi OO.CC.SS., purché formulate in modo da assicurare la massima funzionalità di ogni organismo, senza creare sovrapposizioni e conflitti di competenze. Tali determinazioni dovrebbero essere recepite dal Regolamento interno. 5. Ad evitare sperequazione di indirizzi fra scuola e scuola, la Segreteria nazionale della FISM e, in subordine quella provinciale di Como, hanno però ritenuto opportuno fornire una serie di suggerimenti al fine di rendere ragionevolmente omogeneo questo aspetto gestionale. 6. Per ogni O.C.S., è stabilito un minimo di due riunioni annuali, da considerare obbligatorie; nulla vieta che, per rispondere a esigenze e necessità specifiche, le singole scuole possano superare tale numero di sedute. 7. Per ogni riunione di ciascun O.C.S. è indispensabile redigere un verbale, che per memoria futura o correttezza gestionale dovrà essere conservato nella scuola al fine di documentare ad eventuali controlli ispettivi ministeriali il funzionamento reale degli OO.CC.SS. 8. E’ buona norma che gli OO.CC.SS. elettivi vengano rinnovati (totalmente o parzialmente a seconda della necessità) entro il primo mese di ogni anno scolastico (settembre). S’intende che sino a detto rinnovo, restano in carica i precedenti componenti che non abbiano perso il requisito della eleggibilità. 9. Sono candidabili ed eleggibili negli OO.CC.SS. i genitori che hanno accettato e sottoscritto quanto in premessa indicato. 10. Nel caso di OO.CC.SS. che comprendano membri elettivi, a questi ultimi incombe l’impegno di mantenere i collegamenti con la categoria che li ha espressi, recependone le esigenze e presentandole in seno all’organismo di cui fanno parte. 11. La validità delle sedute, salvo casi particolari da individuare preventivamente, è legata alla presenza del numero legale che in genere corrisponde alla metà più uno dei componenti. 12. Nella prima seduta, semprechè non sia previsto diversamente da specifiche disposizioni, i componenti eleggono il presidente e il segretario. 3. LE PROCEDURE ELETTORALI. Per gli organismi che hanno componenti o cariche elettive (Assemblea di sezione, Assemblea Generale dei Genitori della scuola, Consiglio di intersezione, Consiglio di Scuola) la procedura elettorale nella sua forma ufficiale prevede: - la costituzione di un seggio elettorale con presidente e almeno due scrutatori; - l’individuazione, fra gli aventi diritto, di candidati disponibili e consenzienti; - la formulazione di liste elettorali; - la votazione espressa in forma scritta su appositi fogli, nel rispetto della privacy e della segretezza del voto; - la stesura di un verbale delle elezioni effettuate; - la proclamazione ufficiale degli eletti mediante affissione all’albo della scuola del verbale di votazione, a cura del presidente del seggio elettorale. E’ tuttavia possibile e ammessa un’altra procedura che segua modalità meno formali, ma nella sostanza rispetti le regole della partecipazione democratica. In specie, qualora tutti gli aventi diritto al voto siano d’accordo, si può seguire la prassi della designazione verbale dei candidati e della loro votazione per alzata di mano o per acclamazione, senza che la validità legale della elezione sia minimamente inficiata. A maggior ragione, in questa ipotesi, è indispensabile che il procedimento seguìto e i relativi risultati vengano verbalizzati e pubblicizzati come detto sopra. 4. I GRUPPI DI OO.CC.SS. - Per comodità di analisi, gli OO.CC.SS. possono essere ripartiti in tre gruppi: il Consiglio di Amministrazione; quelli costituiti da soli genitori; quelli costituiti da soli docenti e responsabili di scuola; quelli misti, che comprendono genitori e operatori scolastici. In sintesi: ORGANISMI COLLEGIALI SCOLASTICI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Componenti il Consiglio di Amministrazione Legale Rappresentante: Dirigente Scolastico COSTITUITI DA SOLI GENITORI Assemblea dei Genitori di una sezione Assemblea Generale dei Genitori della Scuola COSTITUITI DA SOLI OPERATORI SCOLASTICI Collegio Docenti della Scuola Collegio Docenti di zona Collegio Provinciale Coordinamento di zona FORMATI DA COMPONENTI DI VARIA ESTRAZIONE Consiglio di Sezione Consiglio di Intersezione Consiglio di Scuola Di seguito vengono esaminati i singoli organismi precisandone formazione, rapporti di rappresentanza e competenze. 4.1 - OO.CC.SS. COSTITUITI DA SOLI GENITORI. 4.1.1 - Assemblea dei genitori di una sezione. E’ formata da entrambi i genitori di ciascun iscritto nella sezione. Viene convocata dall’insegnante della sezione o dalla coordinatrice di scuola, ma può anche essere convocata per iniziativa del Presidente dell’Ente o su richiesta dei genitori. Nella prima riunione l’assemblea elegge uno/due suoi rappresentanti per il Consiglio di Intersezione; uno dei due è designato Presidente dell’assemblea. Il loro incarico ha la durata di un anno, ed è rinnovabile finché essi hanno figli frequentanti nella sezione. L’assemblea di sezione collabora con l’insegnante (o le insegnanti) della sezione per la miglior soluzione di questioni o problemi concernenti la sezione. E’ organismo consultivo e propositivo. Ha potere deliberativo solo per la nomina dei suoi rappresentanti e per quella del proprio presidente. La coordinatrice e/o l’insegnante della sezione possono partecipare all’assemblea con diritto di parola. Gli incontri si effettuano nei locali della scuola, fuori dell’orario scolastico. 4.1.2 - Assemblea Generale dei genitori della Scuola. Ne fanno parte entrambi i genitori di tutti i bambini iscritti nella scuola. Nella prima riunione, convocata dal Presidente dell’Ente o dalla Direttrice o dalla Coordinatrice della scuola, se delegate, l’assemblea elegge al suo interno il Presidente. Il Presidente, su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti può convocare l’assemblea. Qualora non si raggiunga il numero legale (metà più uno dei componenti), si effettua una seconda convocazione (mezz’ora dopo) e, in questo caso, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Possono partecipare alle riunioni dell’assemblea generale – con il solo diritto di parola – gli operatori scolastici, docenti e non, e gli amministratori della scuola. Anche questo è organo consultivo e propositivo. Il potere deliberativo è limitato alla nomina del presidente e dei propri rappresentanti negli organi di gestione della scuola. Nella prima riunione dell’anno, i genitori presenti nell’assemblea eleggono: a) il proprio presidente; b) il segretario; c) il genitore (può anche essere lo stesso presidente) o i genitori che li rappresentano negli Organi collegiali della scuola. Tutti gli eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili, a condizione che abbiano ancora figli frequentanti nella scuola. Le riunioni si svolgono in locali della scuola, al di fuori dell’orario scolastico. L’Assemblea ha le attribuzioni di: - prendere conoscenza della programmazione educativa e didattica annuale; - esprimere il proprio parere sul P.O.F. e sulle varie iniziative scolastiche; - formulare proposte per il miglioramento della qualità del servizio e dell’offerta formativa; - prendere conoscenza del lavoro svolto nell’anno e dei risultati conseguiti; - nominare i rappresentanti dei genitori che annualmente fanno parte del Consiglio di Scuola. NOTA: Nel caso di scuola monosezionale, l’assemblea di sezione è anche assemblea di scuola. 4.2 - OO.CC.SS. COSTITUITI DA SOLI OPERATORI SCOLASTICI. 4.2.1 – Il Collegio Docenti della Scuola. Questo organismo viene istituito nelle scuole plurisezionali. Esso comprende di diritto tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, operano nella scuola comprese pertanto le insegnanti assunte part-time, quelle addette al sostegno degli alunni disabili, le cosiddette “insegnanti jolly”e le eventuali specialiste per laboratori (quali ad esempio: le psicomotriciste, le docenti di 2ª lingua, le insegnanti di musica regolarmente assunte con apposito contratto, le supplenti per il periodo di durata dell’incarico loro conferito, ecc.). Del collegio docenti di scuola fa parte anche la Direttrice o la Coordinatrice cui spetta, di diritto, la convocazione (almeno bimestrale, al di fuori dell’orario di attività didattica) e la presidenza delle riunioni. Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico. Di ogni incontro,effettuato in un locale della scuola, la segretaria designata dalla Direttrice o Coordinatrice, redige sintetico verbale. Le attribuzioni di competenza del Collegio docenti di scuola comprendono: - elaborare ogni anno la programmazione educativa e didattica; - verificare e valutare periodicamente l’attuazione e l’efficacia dell’attività didattico-educativa, in rapporto agli obiettivi fissati nella programmazione; - esaminare i casi di alunni in difficoltà di inserimento o di apprendimento, per individuare strategie di supporto con cui affrontare e risolvere i problemi evidenziati; - - - - - - prendere in considerazione proposte di altri organi collegiali (assemblee dei genitori e consiglio d’intersezione) per le eventuali modifiche di competenza al POF; approvare formalmente la parte relativa al POF di competenza del collegio, mettendolo in visione o a disposizione delle famiglie all’atto delle iscrizioni dei Bambini, dopo i formali provvedimenti di ratifica e/o eventuali modifiche adottati dal Consiglio di Amministrazione; formulare e presentare all’organo di gestione (C.d.A.), per il tramite della Direttrice o della Coordinatrice, le proposte in merito alla formazione delle sezioni, all’organizzazione scolastica ed al miglioramento dell’offerta formativa; deliberare, con congruo anticipo e comunque prima dell’inizio delle vacanze estive, il calendario delle attività extra-curricolari del nuovo anno scolastico, che diventa esecutivo dopo l’approvazione formale da parte del C.d.A; contribuire per la parte di competenza alla stesura della bozza di Regolamento interno ed eventuali modifiche o integrazioni ad esso, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; Eleggere i rappresentanti dei docenti che annualmente fanno parte del Consiglio di Scuola. Dalle competenze elencate si evince che si tratta di organo consultivo e propositivo. Ma ha anche potere deliberativo per quanto riguarda la parte relativa al POF di competenza del collegio e la programmazione pedagogicodidattica. 4.2-2 - Il Collegio Docenti di zona Le motivazioni che hanno indotto la Fism nazionale alla decisione di istituire questo ulteriore O.C.S., che si affianca a quello della singola scuola senza peraltro esserne un doppione né vanificarne attribuzioni e competenze, sono tutte ragioni ancorate a esigenze concrete che, in definitiva, convergono nella direzione di favorire la formazione professionale del corpo docente e, di conseguenza, contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio. Fondamentalmente si tratta di un vincolo di obbligatorietà giuridicamente sancito dalla legge 62/2000 in merito all’istituzione e al funzionamento degli OO.CC.SS. nelle scuole paritarie; Un secondo motivo è quello di completare il quadro degli OO.CC.SS. con un organismo analogo al Collegio docenti di Circolo o di Istituto delle scuola statali, nonché costituire un valido snodo organizzativo per l’efficiente collegamento fra centro e periferia. Valgono inoltre queste ulteriori motivazioni qui citate: a) essere d’aiuto alle scuole non statali paritarie affinché possano superare l’isolamento derivante dalla loro strutturale autonomia di antica data; b) costituirsi come elemento di omogeneità fra le scuole di un determinato territorio, per quanto riguarda gli obiettivi formativi e didattici, senza peraltro limitare alle singole scuole la libera scelta di contenuti, metodi e modi per conseguirli; c) essere strumento di incontro, conoscenza, scambio, stimolo e arricchimento culturale e personale fra docenti di scuole diverse, superando la cerchia – più o meno limitata – del dialogo all’interno del collegio di scuola; d) consentire alle scuole monosezionali o bisezionali di inserirsi in un dialogo più articolato e vario, e di confrontarsi con punti di vista e modalità operative di più ampio respiro; e) far circolare idee, progetti, altrimenti destinati ad esaurirsi nell’ambiente ristretto della singola scuola; f) permettere alle docenti di dare e ricevere, in spirito di fratellanza solidale e servizio, utili apporti di esperienza professionale. Questo O.C.S. è composto da tutti i docenti, le direttrici e le coordinatrici, in servizio, a qualunque titolo, nelle scuole non statali (paritarie e vigilate) comprese in una delle aree in cui è suddiviso il territorio della provincia. Sostituisce a tutti gli effetti il collegio docenti di scuola delle sedi monosezionali ed è comunque supporto efficace anche per le plurisezionali. Sotto questo profilo è un organismo analogo – per scopi e funzioni – al Collegio docenti della scuola statale, ma con poteri esclusivamente propositivi. Per definizione e per sua natura esige la presenza di TUTTI i docenti scolastici della zona e non soltanto di rappresentanze, più o meno numerose e significative delle singole scuole. Si riunisce,ordinariamente, almeno tre volte nell’anno scolastico in una scuola della zona su convocazione del coordinatore (della coordinatrice) di zona, nella sede, data e orario notificati con congruo anticipo alle scuole interessate, per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. La coordinatrice di zona è nominata dal Presidente provinciale della FISM, preferibilmente individuata tra le insegnanti o le coordinatrici di scuola componenti del collegio stesso, ma può anche essere persona esterna avente i requisiti necessari. Essa sceglie il segretario, che redige il verbale e lo fa pervenire alla Fism provinciale e alle scuole della zona, conservandone copia agli atti. Le competenze attribuite al Collegio docenti di zona si possono così riepilogare: - approfondire le linee generali della programmazione educativa e didattica; - individuare e suggerire riferimenti contenutistici comuni e/o itinerari di lavoro su tematiche di interesse generale; - prendere in esame strumenti di osservazione del comportamento degli alunni, modalità di verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti; - prendere in considerazione o studiare gli strumenti per verificare la “qualità del servizio” e della proposta formativa delle singole scuole, finalizzati alla loro autovalutazione; - - - - suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica in modo da rendere concretamente visibile a tutti i soggetti interessati e coinvolti l’itinerario di lavoro e il progetto educativo; analizzare ed elaborare strategie e programmi per il miglioramento dei rapporti scuola-famiglia, onde favorire la più completa condivisione del progetto educativo; rendere possibile l’articolazione in gruppi di lavoro autogestiti nei quali collaborino insegnanti di scuole diverse della zona; approfondire o ipotizzare progetti di innovazione/sperimentazione metodologico-didattica, di collegamento con altre scuole, anche statali e di collegamento fra scuola ed extrascuola; studiare e dibattere argomenti culturali/professionali, anche in relazione a documenti modificativi della gestione della scuola; scegliere di propria iniziativa o fra quelli proposti dalla FISM provinciale, gli argomenti su cui riflettere e dibattere negli incontri. 4.2.3 - Il Collegio Provinciale delle Coordinatrici/ori di zona. E’ costituito dalle Coordinatrici di zona della provincia che ne fanno parte di diritto. Si riunisce non meno di 4 volte nell'anno scolastico e ogni altra volta che ne sorga la necessità, presso la sede provinciale della FISM, presieduto dal Coordinatore provinciale. Questi è nominato dal Presidente provinciale e fa parte del Consiglio provinciale della Fism con cui tiene i collegamenti in rappresentanza del collegio delle coordinatrici di zona. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, sottoscritta congiuntamente dal Coordinatore e dal Presidente provinciale deve avvenire per iscritto, con congruo anticipo sulla data degli incontri, precisando sede, data e orario. Questo O.C.S. assolve, con poteri consultivi e propositivi, a una serie di funzioni, tra cui: - svolgere un ruolo di animazione, stimolo e raccordo nei confronti delle coordinatrici/ori di zona; - fungere da osservatorio provinciale della qualità della scuola e del servizio; - formulare proposte degli argomenti da trattare nei collegi di zona; - formulare proposte al Consiglio provinciale per le iniziative di aggiornamento del personale scolastico e promuoverle, anche differenziate per zona, in risposta ai bisogni espressi dai singoli collegi docenti; - proporre occasioni di formazione sul versante della responsabilità pedagogica dei gestori; - favorire un ampio confronto su problematiche comuni alle diverse zone; - svolgere azione di promozione, di monitoraggio e verifica sul funzionamento delle scuole, assicurando omogeneità nelle scelte di fondo; - avanzare proposte di innovazione e sperimentazione, offrendo supporti per la loro attuazione; - 4.3 omogeneizzare e coordinare, nel limite del possibile, le attività dei collegi di zona nel rispetto della loro autonomia; individuare modalità e strumenti per monitorare la “ricaduta” delle scelte operative sugli utenti della scuola e sulle comunità educanti. - OO.CC.SS. ESTRAZIONE. MISTI, FORMATI DA COMPONENTI DI VARIA 4.3-1 - Il Consiglio di Sezione. Questo organismo viene istituito ed opera esclusivamente nelle scuole monosezionali. E’ consultivo e propositivo. E’ formato dall’insegnante (o dagli insegnanti) della sezione cui spetta la convocazione e che svolge la funzione di presidente, e da uno/due rappresentanti dei genitori eletti dall’assemblea dei genitori della sezione stessa, durante il primo mese di ciascun anno scolastico. I rappresentanti dei genitori durano in carica un anno scolastico e sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti nella scuola. Il consiglio di sezione si riunisce in un locale della scuola almeno 2 volte all’anno in ore non coincidenti col funzionamento della scuola (prima dell’inizio o dopo la fine) e ogni altra volta che ne sorga la necessità. Le sue competenze corrispondono a quelle del Consiglio di intersezione illustrato al punto successivo al quale perciò si rimanda. 4.3.2 - Il Consiglio di Intersezione. E’ formato dalle insegnanti di tutte le sezioni e da uno/due rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione eletti dalle rispettive assemblee di genitori durante il primo mese dell’anno scolastico. Il consiglio d’intersezione, è un organo propositivo e consultivo; dura in carica un anno ed i rappresentanti dei genitori sono rieleggibili finché hanno figli frequentanti la scuola. E’ convocato e presieduto dalla Direttrice o dalla Coordinatrice della scuola la quale – nella prima riunione – designa una segretaria che rediga sintetici verbali sull’apposito registro, da conservare nella scuola a cura della suddetta Direttrice o Coordinatrice. Si riunisce nella scuola almeno 2 volte all’anno e ogni altra volta che ve ne sia esigenza in orario non coincidente con quello di funzionamento della scuola. - - - - Le sue competenze comprendono: formulare al Collegio docenti e al Consiglio di Amministrazione proposte concernenti l’azione didattica ed educativa, nonché innovazioni utili per ampliare e migliorare l’offerta formativa della scuola; avanzare proposte atte a migliorare l’organizzazione scolastica e l’utilizzo razionale degli spazi; ipotizzare il potenziamento e/o la miglioria di strumenti, materiali e attrezzature in vista del conseguimento degli obiettivi e delle finalità che la scuola si propone; promuovere in generale la collaborazione scuola-famiglia e, in particolare, nelle occasioni coincidenti con ricorrenze, manifestazioni, eventi organizzati atti ad avvicinare la scuola al mondo esterno; esprimere il proprio parere su questioni che siano prospettate dall’organo di gestione. 4.3.3 - Il Consiglio di Scuola. In stretta sintonia col Consiglio di Amministrazione – organo responsabile del POF, del Progetto Educativo e dell’identità di ispirazione cristiana della scuola – per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nella elaborazione delle attività e nella organizzazione interna della Scuola dell’Infanzia paritaria, in ottemperanza alla vigente legislazione, viene istituito il Consiglio di Scuola così composto: • rappresentanti del personale docente, nella misura di uno ogni tre sezioni, con arrotondamento ad unità superiore; • un rappresentante del personale ATA; • rappresentanti dei genitori, nominati dall’Assemblea Generale dei genitori della Scuola, all’inizio dell’anno scolastico. Il numero dei rappresentanti dei genitori deve essere pari a quello dei rappresentanti dei docenti; • il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia o un Suo Delegato; • la Direttrice/ore o Cordinatrice/ore della Scuola dell’Infanzia. Esperti o persone qualificate circa i problemi dell'infanzia possono temporaneamente partecipare al Consiglio di Scuola su proposta dello stesso e invito dell'Ente gestore. Il Consiglio di Scuola dura in carica un anno. Il Presidente del Consiglio di Scuola è scelto tra la componente genitori. Il Segretario, nominato annualmente fra uno di componenti, redige il verbale delle riunioni che, di volta in volta, a cura del Presidente del Consiglio di Scuola viene trasmesso in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione per eventuali provvedimenti del caso. I genitori componenti del Consiglio di Scuola sono rieleggibili di anno in anno e decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità. Il Consiglio di Scuola si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno e in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Scuola, lo ritenga opportuno. Detto Consiglio può riunirsi anche su richiesta motivata di almeno un terzo componenti. Le sedute sono sempre convocate dal Presidente del Consiglio di Scuola con congruo preavviso scritto da recapitarsi a tutti i componenti. Al Consiglio di scuola, che è organismo consultivo e propositivo, sono attribuiti i seguenti compiti: • integra il piano di lavoro pedagogico-didattico-educativo proposto dal Coordinamento provinciale Fism o di zona; • verifica della rispondenza col progetto educativo e presa d’atto della programmazione annuale; • esamina ogni anno il POF – parte di competenza – esprimendo il proprio parere al Consiglio di Amministrazione; • analizza e approva i progetti innovativi o di sperimentazione elaborati dal collegio docenti di scuola; • promuove azioni promozionali per il miglioramento del servizio e della qualità della scuola; • verifica periodicamente la permanenza dell’identità della scuola, come istituto formativo di ispirazione cristiana; • offre disponibilità e supporti per l’integrazione dei bambini in difficoltà; • esamina e ricerca soluzioni ai problemi segnalati dagli altri OO.CC.SS.; • esamina e valuta segnalazioni e richieste presentate dalla Coordinatrice di scuola; • formula proposte di modificazione – parte di competenza - al regolamento interno della Scuola da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amminstrazione; • promuove scambi didattico-culturali con altre Scuole non statali e statali; • favorisce e mantiene i rapporti con la scuola primaria, anche con momenti di confronto della didattica adottata; • propone iniziative tese ad un più proficuo rapporto scuola-famiglia; • propone il modo di utilizzare i fondi preventivati dalla Scuola dell’Infanzia per l’acquisto di materiale didattico e ludico, ecc.; • esprime pareri sull'orario e sul calendario scolastico; • propone gli specialisti che dovranno operare nell'ambito della Scuola con compito socio-psico-pedagodico e la consultazione di esperti per casi specifici; • collabora con gli operatori del servizio medico-socio-psicopedagogico presente nel territorio; • propone e promuove iniziative per l'educazione permanente degli operatori e dei genitori.