Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d`abitazioni

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Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d`abitazioni
Pax
Aeschenplatz 13, 4002 Basilea
Responsabile
Servizio clientela previdenza
professionale
Tel. +41 61 277 66 80
Fax +41 61 277 65 25
[email protected]
Richiesta di prelievo anticipato per la proprietà d’abitazioni
con i fondi della previdenza professionale
Datore di lavoro
N° contratto
N° assicurato
Dati personali
Persona assicurata
Nome
Cognome
Via/n°
NPA/località
Data di nascita
Stato civile
Celibe/nubile
N° AVS
In unione domestica registrata
Telefono (giorni
lavorativi ore 8–17)
Divorziato/a
Sposato/a
Vedovo/a
Coniuge o partner registrato
Nome
Cognome
Data di nascita
Data del matrimonio/
della registrazione
Importo del prelievo anticipato (minimo CHF 20’000.00)
Richiedo il prelievo anticipato di CHF
Data
Richiedo il prelievo anticipato dell’importo massimo possibile
Data
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
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Impiego dei fondi e documenti necessari
Acquisto di una proprietà abitativa
• Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio
(non anteriore a un anno)
• Conferma della banca circa l’utilizzo vincolato dei fondi
• Copia del contratto ipotecario
Costruzione della proprietà abitativa
• Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio
(non anteriore a un anno) o copia del più recente estrat-
• Licenza edilizia
• Conferma dell’architetto o del direttore dei lavori dell’avve-
to del registro fondiario
• Copia del contratto d’opera o del contratto con
l’architetto
nuto inizio dei lavori
• Conferma della banca circa l’utilizzo vincolato dei fondi
• Copia del contratto ipotecario
Ristrutturazione/risanamento proprietà abitativa
(Ad es. cucina o bagno nuovi, risanamento del tetto,
• Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio
ampliamento dello scantinato, sostituzione dell’impianto
• Documenti per la ristrutturazione: fatture con relativa
documentazione
di riscaldamento ecc. Sono esclusi: piscina, autorimessa,
sauna, creazione del giardino ecc.)
Oggetto da ristrutturare/rinnovare
• Conferma dell’artigiano dell’avvenuto inizio dei lavori
• Eventuale copia del contratto ipotecario
• Certificato di residenza (non anteriore a tre mesi)
Rimborso dell’ipoteca
• Copia del contratto d’acquisto autenticato da un notaio
o del più recente estratto del registro fondiario
• Conferma del creditore ipotecario
• Copia del contratto ipotecario
Partecipazione a proprietà abitativa
(Ad es. attestato di partecipazione a una cooperativa di
• Attestato di partecipazione (originale)
costruzione di abitazioni)
• Copia del contratto di locazione
• Copia del regolamento della cooperativa di costruzione
di abitazioni
Nota
Va sempre esibita una copia del certificato della persona assicurata e del coniuge/partner registrato. Pax ha la facoltà di
richiedere altri dati e documenti.
Spiegazioni
1.
In quanto persona assicurata confermo la mia piena abilità al lavoro.
Sì
No
2.Nell’abitazione, che è anche il mio domicilio o luogo di dimora abituale, vivo io personalmente.
Non è né una seconda residenza né un’abitazione di vacanza.
Via/n°
NPA/località
Impieghi anteriori dei fondi: ho già impiegato i fondi della previdenza professionale
sotto forma di:
Importo in CHF
Prelievo
anticipato
3.
Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA
Costituzione
in pegno
Data
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4.
Negli ultimi tre anni ho effettuato acquisti per anni di contribuzione mancanti o per il
Sì
No
pensionamento anticipato.
Importo in CHF
Data
Versamento
Occorre tenere presente che l’importo del prelievo anticipato può essere corrisposto solo al venditore, all’impresa edile o al
mutuante. È escluso il versamento alla persona assicurata. Vi prego di effettuare il versamento sul seguente conto:
Titolare del conto
Nome della banca
Via/n°
BIC/SWIFT
NPA/località
Conto
(se IBAN non noto)
IBAN
Nota
La preghiamo di pagare in anticipo la tassa amministrativa di CHF 500.00 (secondo le Disposizioni regolamentari generali) sul
seguente conto corrente postale: 80-132-7/IBAN CH87 0900 0000 8000 0132 7/con la dicitura: «Tassa PPA e contratto n°».
L’importo del prelievo anticipato sarà corrisposto solo dopo che avremo ricevuto detta tassa.
Restrizioni del diritto d’alienazione
Autorizzo l’inoltro della presente proposta per proprietà abitativa all’ufficio del registro fondiario sotto indicato. Incarico Pax
d’iscrivere la restrizione del diritto d’alienazione nel registro fondiario. Prego l’ufficio del registro fondiario di addebitare
direttamente a me le relative tasse.
Nome ufficio registro
fondiario
Via/n°
NPA/località
Firme
I sottoscritti confermano di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande, di aver letto l’informativa «Promovimento della
proprietà abitativa – importanti informazioni» e compreso tutte le condizioni e ripercussioni ivi esposte. La suddetta informativa
può essere scaricata dal nostro Download Center www.pax.ch/download-it.
Luogo/data
Firma
della persona assicurata
Firma del coniuge o del partner registrato. Le persone non sposate o non legate da un’unione registrata devono allegare
un certificato del loro stato civile.
0752/BV/04.2016
Luogo/data
Firma del coniuge o
del partner registrato
La Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA, è autorizzata e incaricata dalla Pax, Fondazione collettiva LPP, e dalla Pax, Fondazione per la promozione
della previdenza in favore del personale, a intraprendere, in qualità di gerente, tutte le azioni in loro nome e per loro conto.
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PREVIDENZA PROFESSIONALE
PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ
ABITATIVA
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1
Disposizioni generali
1.1
Averi previdenziali per la proprietà
abitativa
Come previsto dalle disposizioni legali sulla
promozione della proprietà d’abitazioni, fino a tre
anni prima che si abbia diritto alle prestazioni di
vecchiaia è possibile
• effettuare un prelievo anticipato,
• costituire in pegno il diritto a prestazioni
previdenziali o un determinato importo.
1.2 Utilizzo
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno
devono essere destinati ad abitazioni per l’uso
personale in Svizzera e all’estero, segnatamente per
• l’acquisto o la costruzione di una proprietà
abitativa ad uso proprio,
• l’acquisto di quote di una proprietà abitativa,
• l’ammortamento di un’ipoteca.
Non è invece ammessa la loro destinazione ad altri
scopi, come ad esempio la normale manutenzione
della proprietà immobiliare o il pagamento degli
interessi ipotecari.
I fondi della previdenza professionale possono
essere utilizzati soltanto per un immobile alla volta.
1.3 Immobili ammessi
Rientrano nella definizione di proprietà abitativa
• un appartamento,
• una casa unifamiliare.
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1.4 Forme di proprietà riconosciute
Sono riconosciute come proprietà d’abitazioni
• la proprietà esclusiva,
• la comproprietà ovvero proprietà per piani in
funzione della quota di proprietà,
• la proprietà comune tra coniugi o conviventi
registrati,
• il diritto di superficie a se stante e permanente.
Il presente elenco è esaustivo.
1.5 Partecipazioni ammesse
Sono ammesse come forme di partecipazione
• l’acquisto di quote di partecipazione a una
cooperativa di costruzione di abitazioni,
• l’acquisto di azioni di una società anonima di
locatari,
• la concessione di un mutuo parziario a un
organismo di costruzione di utilità pubblica.
Il presente elenco è esaustivo.
1.6 Uso proprio
La proprietà abitativa deve essere utilizzata dalla
persona assicurata come domicilio civile o come
luogo di dimora abituale. Nel caso in cui la persona
assicurata non possa temporaneamente utilizzare
l’abitazione di sua proprietà (ad es. a causa di
un’assenza per motivi professionali o di salute),
durante questo periodo l’abitazione può essere
affittata.
1.7
Consenso del coniuge o del partner
registrato
La persona assicurata che è sposata o vive con un
partner in una unione registrata deve avere il
consenso scritto del coniuge o del partner per poter
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richiedere il prelievo anticipato o la costituzione in
pegno.
1.8 Costi
Per dare attuazione alla promozione della proprietà
d’abitazione con fondi della previdenza
professionale, la Fondazione richiede una
commissione di CHF 500 sia per il prelievo
anticipato che per l’eventuale realizzazione del
pegno costituito sull’avere previdenziale.
Tale importo e le ulteriori spese, tasse o altri costi
dovuti a terzi in connessione con il prelievo
anticipato o la costituzione in pegno (ad es. per
l’iscrizione nel registro fondiario, il deposito di
quote di partecipazione, ecc.) sono a carico della
persona assicurata.
2
Prelievo anticipato
2.1 Limiti e importo minimo
Se sono stati effettuati degli acquisti, tale importo
non può essere prelevato come prelievo anticipato
per i prossimi tre anni. Pax consiglia durante questo
periodo, di non prelevare alcun capitale dal secondo pilastro.
L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta
a CHF 20’000.
Tale importo minimo non vale per l’acquisto di
quote di partecipazione a cooperative di
costruzione di abitazioni e per altre forme di
partecipazione ammesse.
2.2 Importo massimo del prelievo anticipato
Fino all’età di 50 anni è possibile prelevare un
importo pari all’entità della prestazione di libero
passaggio.
A partire dall’età di 50 anni è possibile prelevare
l’importo superiore tra a) e b):
a) la prestazione di libero passaggio disponibile a
50 anni, aumentata degli eventuali rimborsi
effettuati da tale età e diminuita dell’importo
impiegato dopo tale età in seguito a prelievi
anticipati o realizzazioni di pegni;
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b) la metà della differenza tra la prestazione di
libero passaggio dovuta al momento del prelievo e
la
prestazione di libero passaggio che risulta in quel
momento già impegnata per la proprietà abitativa.
Sul certificato di previdenza aggiornato che ogni
assicurato riceve è indicato l’ammontare massimo
disponibile per la proprietà abitativa.
2.3 Prelievi anticipati ripetuti
Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni
cinque anni.
2.4 Versamento del prelievo anticipato
L’istituto di previdenza versa il prelievo anticipato
entro sei mesi da quando ne è stata fatta richiesta.
Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è
possibile o non può essere ragionevolmente
preteso entro sei mesi, il versamento avviene
secondo un ordine di priorità che deve essere reso
noto all’autorità di vigilanza.
In caso di sottocopertura, l’istituto di previdenza
può porre limiti temporali o d’importo al prelievo
anticipato che può essere anche rifiutato del tutto,
nel caso in cui esso serva al rimborso di prestiti
ipotecari. La persona assicurata viene in questo caso
informata dall’istituto di previdenza in merito alla
durata e all’entità della restrizione di pagamento
ovvero al rigetto della sua richiesta.
Il pagamento avviene dietro presentazione dei
documenti necessari direttamente al creditore della
persona assicurata.
2.5 Riduzione della prestazione previdenziale
In seguito al prelievo anticipato viene ridotto di
conseguenza il diritto alle prestazioni previdenziali
in base alle disposizioni attuariali o regolamentari.
La lacuna previdenziale nella copertura del rischio di
decesso e invalidità può essere colmata tramite la
previdenza facoltativa (pilastro 3a o 3b).
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2.6 Rimborso del prelievo anticipato
L’importo del prelievo anticipato deve essere
rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi eredi
se
• la proprietà abitativa è alienata,
• sulla proprietà abitativa sono concessi diritti
economicamente equivalenti a un’alienazione,
• al decesso della persona assicurata non è esigibile
alcuna prestazione di previdenza.
Il trasferimento della proprietà abitativa a una
persona beneficiaria ai sensi del diritto di
previdenza non equivale a un’alienazione. Tale
beneficiario soggiace tuttavia alla medesima
restrizione del diritto d’alienazione come la persona
assicurata.
Se la proprietà abitativa viene venduta, l’obbligo di
rimborso si limita al ricavato dalla vendita. Per
ricavato s’intende il prezzo di vendita al netto dei
debiti ipotecari e dei tributi legali a carico del
venditore. Gli impegni risultanti da mutui assunti nel
corso di due anni prima della vendita sono detratti
dal ricavato solo se la persona assicurata è in grado
di provare che erano necessari per il finanziamento
della proprietà abitativa.
Se l’abitazione viene alienata e la persona assicurata
investe il ricavato nell’arco dei due anni seguenti in
un’altra proprietà abitativa ad uso proprio per un
importo equivalente alla somma del prelievo
anticipato, tale importo può essere trasferito a un
istituto di libero passaggio.
Inoltre la persona assicurata può anche rimborsare
l’importo del prelievo anticipato a titolo facoltativo.
È possibile effettuare un rimborso
• fino a tre anni prima che insorga il diritto alle
prestazioni di vecchiaia,
• fino al verificarsi di un altro evento previdenziale
oppure
• fino al pagamento in contanti della prestazione di
libero passaggio.
L’importo minimo del rimborso ammonta a CHF
20’000. Se il saldo del prelievo anticipato dovuto è
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inferiore all’importo minimo, il rimborso deve
essere effettuato in una rata unica.
Una volta rimborsato il prelievo anticipato, le
prestazioni previdenziali cui l’assicurato ha diritto
vengono aumentate in base alle disposizioni
attuariali e regolamentari valide al momento del
rimborso.
3
Costituzione in pegno
3.1
Importo massimo per la costituzione in
pegno
Fino all’età di 50 anni è possibile costituire in pegno
al massimo un importo pari alla prestazione di
libero passaggio disponibile al momento della
realizzazione del pegno.
A partire da 50 anni può essere costituito in pegno
al massimo l’importo superiore tra a) e b):
a) la prestazione di libero passaggio disponibile a
50 anni, aumentata degli eventuali rimborsi
effettuati da tale età e diminuita dell’importo
impiegato dopo tale età in seguito a prelievi
anticipati o realizzazioni di pegni;
b) la metà della differenza tra la prestazione di
libero passaggio al momento della realizzazione del
pegno e la prestazione di libero passaggio già
utilizzata in quel momento per la proprietà
abitativa.
Non è prevista una somma limite per le prestazioni
previdenziali che possono essere costituite in
pegno.
3.2 Consenso del creditore pignoratizio
È necessario il consenso scritto del creditore
pignoratizio, sempre che sia interessata la somma
costituita in pegno,
• per il versamento in contanti della prestazione di
libero passaggio,
• per il versamento delle prestazioni previdenziali,
• per il trasferimento di una parte della prestazione
di libero passaggio, in seguito a divorzio,
all’istituto di previdenza dell’ex coniuge.
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3.3 Realizzazione del pegno
In caso di realizzazione del pegno prima della
prestazione previdenziale o del versamento in
contanti della prestazione di libero passaggio, gli
effetti sono i medesimi di un prelievo anticipato
(vedi sopra).
4
Garanzia, richiesta, documentazione
di prova
4.1 Iscrizione nel registro fondiario
La persona assicurata o i suoi eredi possono
alienare la proprietà abitativa soltanto alle
condizioni menzionate al paragrafo 2.6. La
restrizione del diritto di alienazione deve essere
iscritta nel registro fondiario. Nel momento in cui
effettua il versamento del prelievo anticipato o in
cui avviene la realizzazione del pegno, l’istituto di
previdenza è tenuto a richiedere questa iscrizione
nel registro fondiario.
L’iscrizione può essere cancellata su richiesta della
persona assicurata
• tre anni prima che insorga il diritto alle prestazioni
di vecchiaia,
• al verificarsi di un altro evento previdenziale,
• al versamento in contanti della prestazione di
libero passaggio,
• dopo il rimborso integrale del prelievo anticipato.
4.2 Garanzia in caso di partecipazioni
Il regolamento della cooperativa di costruzione di
abitazioni deve prevedere che i fondi della
previdenza impiegati dalla persona assicurata per
l’acquisto di quote di partecipazione vengano
trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa,
• a un’altra cooperativa di costruzione di abitazioni
• a un altro organismo di costruzione di cui la
persona assicurata stessa usa un’abitazione o
 a un istituto di previdenza professionale.
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4.3
Richiesta del prelievo anticipato o della
costituzione in pegno
La persona assicurata deve presentare
tempestivamente e in forma scritta all’istituto di
previdenza la richiesta di prelievo anticipato o di
costituzione in pegno.
4.4 Documentazione necessaria
La persona assicurata deve comprovare con
opportuna documentazione quale sia la
destinazione dei fondi richiesti alla previdenza
professionale e l’investimento effettuato per
un’abitazione ad uso proprio. Essa deve mettere a
disposizione tutti i documenti necessari che
attestano la presenza dei requisiti (ad es. contratto
di acquisto, contratto ipotecario, attestato notarile
di una proprietà abitativa all’estero).
5
Conseguenze fiscali
5.1
Comunicazione all’Amministrazione
federale delle contribuzioni
L’istituto di previdenza notifica all’Amministrazione
federale delle contribuzioni il prelievo anticipato, la
realizzazione del pegno sulla prestazione di libero
passaggio, oppure il rimborso di tali somme.
5.2 Obbligo fiscale
Il prelievo anticipato e il ricavato da una
realizzazione del pegno sull’avere previdenziale
sono tassati come prestazione in capitale della
previdenza. L’imposta non può essere pagata
utilizzando i fondi dell’avere previdenziale.
5.3 Rimborso dell’imposta
Una volta rimborsato il prelievo anticipato o il
ricavato dalla realizzazione del pegno all’istituto di
previdenza, la persona assicurata può richiedere alle
autorità fiscali il rimborso dell’imposta entro un
termine di tre anni.
Tel. +41 61 277 66 80
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
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10.2015
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0751/KSBV/04.2016
Se il creditore pignoratizio rifiuta di dare il
consenso, l’istituto di previdenza deve garantire la
disponibilità del relativo importo.