SLIDE IL NUOVO CODICE DELL`UNIONE

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SLIDE IL NUOVO CODICE DELL`UNIONE
06/04/2016
ANASPED
Federazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
Venezia – 16/03/2016
IL NUOVO CODICE
DOGANALE DELL’UNIONE
COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI
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06/04/2016
Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione –
UCC
Reg. (UE) n. 2446/2015 – Regolamento Delegato - DA
Reg. (UE) n. 2447/2015 – Regolamento di esecuzione - IA
Reg.(UE) di prossima pubblicazione recante le norme
transitorie da applicarsi nei casi in cui i pertinenti sistemi
informatici (unionali e nazionali) non sono ancora operativi
Decisione (UE) n. 255/2014 – Work Programme,
stabilisce i termini per la realizzazione dei sistemi
informatici previsti nel nuovo Codice dell’Unione:
•AES NCTS: riascio dal 1/10/2019 al 2/3/2020
•National Import System: secondo pianificazione SM
•Sdoganamento centralizzato all’import e ICS 2 previsto il
rilascio dal 1/10/2020.
10 Working Group della Commissione composti da MS e
Trade ha precisato che lavorano per definire le Linee Guida
necessarie come una guida operativa
per l’uniforme
applicazione del complesso delle disposizioni.
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Convenzione di Kyoto
OMD Convenzione Internazionale sulla semplificazione
e l’Armonizzazione dei regimi doganali
Eventi del 01 settembre 2001
Decisione 70/2008/CE (ambiente privo di supporti
cartacei)
COM (2005) 608 Proposta di Codice Doganale
Aggiornato
Trattato di Lisbona (Strasburgo 12/12/2007)
Codice Doganale Aggiornato CDA Reg.450/2008
Codice Doganale dell’Unione CDU Reg.952/2015
Codice doganale dell’Unione
• Rifusione del CDA
• Conformità con articoli 290 & 291 TFUE
• Alcune modifiche necessarie a seguito della preparazione
degli atti della Commissione
• Da « Comunità » a « Unione »
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Codice doganale dell’Unione
• Data entrata in vigore: 30 ottobre 2013
• Data di applicazione: 1 maggio 2016
• Atti delegati Reg.2446/2015
• Atti di esecuzione Reg.2447/2015
• Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020
La Necessità di un Nuovo Codice
allineare la normativa di base alle nuove disposizioni del
Trattato di Lisbona
concedere più tempo alle autorità doganali e agli
operatori per l’adeguamento alle nuove procedure
previste dal codice doganale aggiornato.
In particolare, il codice doganale dell’Unione introduce
tra l’altro misure necessarie per completare il passaggio
ad un ambiente informatizzato e privo di supporto
cartaceo, e disposizioni che rafforzano una rapida
concessione delle agevolazioni a favore degli operatori
economici affidabili
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l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo
scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei
rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le
misure di controllo e i settori di controllo prioritari. la
determinazione della classificazione tariffaria delle
merci;
punti di vista degli operatori economici dovrebbero
essere tenuti debitamente in conto al momento di
un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale.
il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di
guida nella catena logistica e rendendole, nella loro
attività di monitoraggio e gestione del commercio
internazionale, un catalizzatore della competitività dei
paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe
pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova
dimensione del ruolo e del compito delle dogane.
i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e
l'archiviazione di informazioni mediante procedimenti
informatici.
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L'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
dovrebbe
essere
associato
a
un'applicazione armonizzata e standardizzata dei
controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di
assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di
livello equivalente che scongiuri il rischio di
comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata
e di uscita dell'Unione.
La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un
ambiente elettronico richiede la condivisione delle
responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati
membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente
effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato
interno.
applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte
degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro
comune in materia di gestione del rischio e su un sistema
elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un
quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di
gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di
effettuare controlli casuali delle merci.
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Alcune novità per gli operatori
• Autovalutazione: Le autorità doganali possono autorizzare
un operatore economico a espletare determinate formalità
doganali che devono essere svolte da tali autorità, a
determinare l'importo dei dazi all'importazione e
all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto
vigilanza doganale
• Sdoganamento centralizzato: le autorità doganali possono
autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio
doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito,
una dichiarazione in dogana per le merci presentate in
dogana presso un altro ufficio doganale
• Sportello unico: le autorità doganali si impe-gnano, in
stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare i
controlli (doganali e non) contemporaneamente e nello
stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali
• Diritto al Contraddittorio preventivo:
gli uffici doganali, prima di prendere una decisione che
comporti conseguenze sfavorevoli all’operatore devono
comunicare le motivazioni su cui intendono basare la
propria decisione.
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Prima della notifica dell’atto lasciare all’operatore la
possibilità di esprimere la propria posizione al riguardo
Termine di prescrizione 3 anni.
Se l’obbligazione nasce a seguito a un atto penalmente
perseguibile, la prescrizione è di 5 anni.
Novità
- l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri
oneri si considera in essere se non si è estinta con lo
svincolo della merce o non p uò più sorgere.
-
Se la garanzia non è stata svincolata può essere usata
anche per il recupero dei dazi e degli altri oneri dovuti a
seguito di controlli a posteriori delle merci per le quali è
stata resa la garanzia(considerando n. 36, art. 89, p.4. e 98
UCC)
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Applicazione delle Sanzioni Amministrative
Ciascuno Stato membro prevede sanzioni appli-cabili in
caso di violazione della normativa do-ganale. Tali sanzioni
devono essere
Effettive
Proporzionate
Dissuasive.
Proposta di direttiva sulle infrazioni e sanzioni doganali
Analisi d’Impatto
Le disposizioni dell’UCC da applicare dal 1° maggio 2016
a
maggiore
impatto
sull’operatività dell’utenza
riguardano:
Eliminazione delle procedure di domiciliazione che
interessano circa l’85% delle dichiarazioni. Nel 2015,
4.500.000 dichiarazioni import e 11.000.000 di export
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Autorizzazioni per
«procedura di domiciliazione» [articolo 76,
paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CEE) n.
2913/92, articoli da 253 a
253 octies, da 263 a 267, da
272 a 274, da 276 a 278, da
283 a 287 del regolamento
(CEE) n. 2454/93]
Autorizzazioni per iscrizione nelle scritture
del dichiarante» [articolo
182 del UCC articolo 150
del DA e articoli da 233 a
236 del IA
Oppure autorizzazione
per «dichiarazione
semplificata» (cfr. il
punto 5)
e/o luogo designato o
approvato art. 139 UCC e
art. 115 DA
EIDR – Entry in
L’articolo 182 UCC prevede:
1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare
una persona a presentare una dichiarazione in dogana,
compresa una dichiarazione semplifica-ta, sotto forma di
iscrizione nelle scritture del di-chiarante a condizione
che le indicazioni di tale dichiarazione siano a
disposizione delle suddette autorità nel sistema
elettronico del dichiarante al momento della
presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma
di iscrizione nelle scritture del dichiarante.
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2. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al
momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.
3. Presenti la dichiarazione complementare entro 10 giorni
dalla data dello svincolo.
4. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare
dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si
considera che le merci siano state svincolate al momento
dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Il titolare dell’autorizzazione coincide con il dichiarante e
la
procedura
per
l’autorizzazione
prevede
il
riconoscimento dei requisiti previsti dall’articolo 150 par.1
del Regolamento Delegato 2446/2015:
L’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana
sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante è
concessa se i richiedenti dimo-stranodi soddisfare i criteri
di cui all’articolo 39, lettere a), b) e d), del codice.
-
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assenza di violazioni gravi o ripetute;
idonei sistemi di gestione delle scritture commerciali e di
quelle relative ai trasporti;
rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche
professionali direttamente connesse all’attività svolta
Procedura Ordinaria C/O Luogo Approvato
Tale procedura coincide sostanzialmente con le attuali
procedure domiciliate.
La scelta di ricondurre le attuali procedure alla Ordinaria
C/O Luogo Autorizzato consentirà:
Minore impatto sull’utenza
Luogo approvato coinciderà con il luogo già autorizzato.
Sdoganamento presso il luogo approvato.
Medesima incidenza degli attuali controlli.
Presentazione del fascicolo light.
Consultazione del portale dell’esito/ ricezione svincolo
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Nuovi Criteri per diventare AEOc
a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa
doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati
gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di
controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un
sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di
quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli
doganali;
c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se
il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana,
che gli consente di adempiere ai propri impegni,
tenendo in debita considerazione le caratteristiche del
tipo di attività commerciale interessata;
d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38,
paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di
competenza o qualifiche professionali direttamente
connesse all'attività svolta;
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Benefici diretti
Accesso Facilitato alle Semplificazioni Doganali:
E’ obbligatoria l’autorizzazione AEO per le seguenti
semplificazioni /autorizzazioni:
Garanzia globale con ammontare ridotto per debiti già
sorti 95 (3) UCC,
Sdoganamento centralizzato art. 179 (2) UCC,
Autorizzazione per l’iscrizione nelle scritture del
dichiarante EIDR con l’esonero dell’ob-bligo di
presentazione merci, 182 (3) UCC,
Autovalutazione - Self-assessment, 185 UCC e151 UCC
DA.
Facilitazioni relative alle dichiarazioni di prepartenza.
Riduzione dei controlli fisici e documentali
Priorità di trattamento se selezionato per il
controllo
Priorità di notifica in caso di selezione per il
controllo documentale
Possibilità di richiedere un luogo specifico per il
controllo doganale
Mutuo Riconoscimento con in paesi terzi
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Benefici Indiretti
Sono i casi in cui si fa riferimento ai requisiti di cui al’art.39
lett. Da a) a d) per ottenere un’auto-rizzazione:
-Rappresentante doganale di cui art.18 par.3 UCC
-Garanzia Globale con ammontare ridotto o esonero dalla
granzia art 95 UCC e art.84 DA
-Autorizzazione all’uso temporaneo alla garanzia globale
con importo ridotto o esonero dove è previsto un divieto
all’uso della garanzia globale- 96 (2) UCC,
-Approvazione di un luogo diverso dall’Ufficio doganale
per la presentazione delle merci e la custodia temporanea
delle merci 115 UCC DA,
Autorizzazione mittente autorizzato al rilascio di T2LT2LF o manifesto 128 UCC DA,
Autorizzazione all’uso regolare
semplificate 145 UCC DA,
di
dichiarazioni
Autorizzazione per l’iscrizione nelle
dichiarante 150 UCC DA,
scritture del
Autorizzazione qualifica
operazioni TIR, 187 UCC
destinatario
autorizzato
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Il rappresentante doganale nel CDU
• Definizione di « rappresentante doganale » (art. 5, punto 6):
qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la
rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di
atti e formalità previsti dalla normativa doganale
• Definizione di «persona» (art. 5, punto 4):
una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione
di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi
del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire
• Gli Stati membri possono fissare le condizioni alle quali
un rappresentante doganale può prestare servizi nello
Stato membro in cui è stabilito
• Salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello
Stato membro interessato, il rappresentante doganale
cheè AEOc o AEOf (o che soddisfa i criteri) è abilitato a
prestare i servizi in questione in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stabilito
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Il quadro delle Rappresentanza dal 01 maggio 2016
I rappresentanti diretti devono possedere i requisiti
dell’AEOc articolo 39 letter da a) a D) e vengono
riconosciuti automaticamente rappresentanti diretti:
1.
Gli spedizionieri doganali la cui qualifica professionale
è attestata dal superamento dell’esame di stato, con il
quale viene rilasciato la patente.
2.
I CAD
3.
Case di Spedizioni certificate AEOC o che si avvalgono
per l’espletamento delle formalità doganali di spedizionieri doganali.
4. Altri soggetti economici interessati all’ abilitazione all’esercizio della
rappresentanza diretta in Italia.
Il riconoscimento dell’abilitazione a prestare servizi doganali per gli
altri soggetti avviene mediante riconoscimento e valutazione di
idoneità da parte dell’agenzia e richiede i seguenti requisiti:
Soggetto stabilito nel territorio dello Stato
Possesso di una preventiva registrazione presso le autorità doganali
art.9 UCC
Assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e
fiscale
Esistenza di una struttura di controllo delle operazioni mediante un
sistema di gestione delle scritture commerciali.
Solvibilità finanziaria
Possesso di standard pratici di competenza o qualifica professionale, intesa purtroppo come formazione completata con profitto nel
settore doganale.
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GRAZIE!
Massimo De Gregorio
Presidente
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