canoni concessionediritti di riproduzione
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canoni concessionediritti di riproduzione
Istituzione e determinazione dei canoni dovuti per la concessione dei diritti di riproduzione e d'uso del patrimonio storico-artistico del Comune di Firenze (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1060/198 del 1994) IL CONSIGLIO Premesso che il settore funzionale n. 29 - Musei - svolge fra le proprie attività un servizio di rilascio di permessi per fotografare o filmare opere d'arte sia nei musei comunali che nelle altre sedi del patrimonio storico artistico del Comune, come ospedali, chiese, depositi, ecc...; Che detto servizio codificato dagli artt. 10 e 11 del vigente regolamento approvato con delibera consiliare n.557/233 del 1967, a seguito della legge 22.9.60 n.1080 non prevedeva alcun pagamento da parte dei fotografi professionisti, come invece stabilito dalla legislazione relativa ai musei dello Stato, ma soltanto la consegna di copia della foto eseguita o copia della pubblicazione quando la campagna fotografica costituisce editorialmente parte sostanziale; Considerato come il D.M. n.171 del 31.1.1994 all'art.18 preveda che le concessioni d'uso e di riproduzione dei beni in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali "siano subordinate al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle Finanze"; Ritenuto opportuno di adeguarsi a tale normativa, al fine di costituire un ulteriore introito per i Musei Comunali, a fianco di quello dei biglietti d'ingresso, istituendo canoni per la concessione della facoltà di riproduzione dei beni artistici costituenti il patrimonio storico-artistico del Comune e per l'uso del materiale relativo agli stessi; Ritenuto opportuno non concedere ad alcuno l'uso della corrente elettrica; Ritenuto di escludere la concessione della facoltà di riproduzione per le opere d'arte di cui sia in corso, o sia terminato da meno di due anni, il restauro; Ritenuto di dover confermare che le riproduzioni effettuate per uso strettamente personale o per motivi di studio siano gratuite; Considerata comunque la necessità di salvaguardare il diritto di cronaca; Vista la normativa prevista dalla deliberazione della Regione Toscana n.321 del 27.7.1993, la quale prevede, fra l'altro, che "...per ogni riproduzione autorizzata, alla direzione del museo, all'Ufficio Musei della Regione Toscana-Dipartimento Istruzione e Cultura, alla Provincia competente vanno depositate da parte del committente esecutore un secondo negativo ed una copia stampata di ogni ripresa effettuata, se fotografica o cinetelevisiva" e che "...se le riproduzioni eseguite dovessero servire per pubblicazioni, l'editore è tenuto a chiedere un particolare permesso, impegnandosi a riportare a stampa l'indicazione 'per concessione del Museo' e di inviare copia della pubblicazione alla direzione del Museo e all'Ufficio Musei della Regione Toscana per la corretta utilizzazione o impiego del materiale illustrativo alla pubblicazione"; Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento nonchè alla sua legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.8.6.1990, n.142; DELIBERA 1. di istituire l'esazione di canoni per la concessione della facoltà di riproduzione dei beni artistici del patrimonio comunale e per l'uso di materiale relativo agli stessi; 2. di escludere la concessione della facoltà di riproduzione per le opere d'arte di cui sia in corso, o si sia concluso da meno di due anni, il restauro. 3. di determinare per i motivi descritti in narrativa i canoni dovuti per la facoltà di riproduzione e d'uso dei beni artistici del Comune di Firenze come di seguito specificato: CANONI PER LA CONCESSIONE DELLA FACOLTA' DI RIPRODUZIONE: A) - Riprese fotografiche: per ogni ripresa fotografica di ciascun soggetto (dove per soggetto s'intende un quadro, una statua, un ambiente, una sala, un particolare di una qualsiasi opera) fino a un massimo di 10 scatti: • • L. 100.000 + I.V.A. per foto a colori L. 20.000 + I.V.A. per foto in b/nero Per ogni scatto successivo al 10., si prevedono accordi caso per caso. Il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una sola lingua. Per ogni successiva riproduzione e pubblicazione la tariffa dev'essere nuovamente corrisposta. Qualora le riproduzioni ottenute con riprese fotografiche vengano utilizzate per edizioni a stampa e pubblicazioni, sono previste le seguenti agevolazioni: • Tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a L. 150.000 Esenzione dal pagamento delle tariffe • • • Periodici specializzati Ristampe dello stesso editore Utilizzazione in B/N a partire da un fotocolor Riutilizzazione matrice da parte dello stesso editore per altra opera 50% di riduzione sulle tariffe in vigore • Riutilizzazione matrice da parte di altro editore per altra opera 25% di riduzione sulle tariffe in vigore • Diritti mondiali Il triplo delle tariffe in vigore • B) - Riprese cinematografiche o televisive: Corrispettivo fisso di L. 3.000.000 al giorno che include i diritti di riproduzione per un'edizione cinematografica in una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva. • • • Per due passaggi sulla stessa rete 25% in più Più di due passaggi sulla stessa rete 75% in più Per passaggi su reti diverse, la tariffa suddetta dovrà essere nuovamente corrisposta. Le eventuali spese per l'assistenza tecnica verranno addebitate separatamente. C) - Riproduzioni in facsimile, copie e prodotti derivati: Corrispettivo fisso L. 500.000 Il corrispettivo comprende la riproducibilità per un solo paese per due anni. Dovrà inoltre essere corrisposta una percentuale del 6% sul prezzo di vendita al pubblico delle copie prodotte. Nel caso l'Amministrazione ne ravvisasse la necessità, potrà essere richiesta la stipula di una polizza assicurativa per una cifra proporzionale al valore dell'opera riprodotta in facsimile o in copia. CANONI PER LA CONCESSIONE DELLA FACOLTA' D'USO: A) Noleggio fotocolor Tutti i formati: fotocolor esistenti L. 200.000 La tariffa è per una utilizzazione per un'edizione a stampa in una lingua o per un passaggio televisivo. Per ogni successiva o diversa utilizzazione dovranno essere corrisposti all'Amministrazione i diritti di riproduzione fissati nel presente atto. Il noleggio ha una durata di 4 mesi. La mancata restituzione al termine dei 4 mesi comporta un importo aggiuntivo di L. 40.000 mensili. La perdita o il deterioramento fanno scattare un'indennità di L. 1.000.000. Il servizio di noleggio dei fotocolor decorrerà dal momento in cui Amministrazione avrà la disponibilità degli stessi. 4) - di stabilire le seguenti norme per la richiesta: l'interessato dovrà rivolgere la domanda all'Amministrazione fornendo ogni dato necessario per valutare la richiesta, e in particolare i mezzi, le modalità e il luogo dell'esecuzione, le finalità e la destinazione, la quantità che intende ottenere, le forme di distribuzione. Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato su apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Firenze - settore funzionale Musei; 5) - di confermare la riserva da parte dell'Amministrazione ad autorizzare tali riprese fotografiche e filmate al di fuori del normale orario di servizio quando questo sia possibile; 6) - di stabilire che le opere non possono comunque essere staccate nè spostate nè liberate dai vetri nè i quadri tolti dalle cornici per consentire le riprese fotografiche e filmate; 7) - di concedere l'uso dell'energia elettrica con pagamento del consumo fatto; 8) - di confermare che le riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio sono gratuite. Il richiedente dovrà sottoscrivere un impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e commercializzazione delle copie ottenute; 9) - di stabilire che la concessione alla riproduzione e all'uso non è cedibile e viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti e dietro pagamento dei canoni fissati nella presente deliberazione, che non includono i diritti degli autori o di terzi. Il materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film ecc.) nella disponibilità dell'Amministrazione relativo al patrimonio artistico del Comune di Firenze non può essere riprodotto e comunque duplicato con qualsiasi strumento o tecnica senza preventiva concessione da parte dell'Amministrazione e pagamento dei canoni e corrispettivi per la riproduzione fissati nel presente atto. Il fotografo e/o l'operatore rinunciano al loro copyright sull'immagine al momento dell'esecuzione della ripresa. 10)- di stabilire che gli artt. 10 e 11 del Regolamento dei Musei comunali rimangono in vigore nelle parti non previste esplicitamente nella presente deliberazione e con essa non in contrasto; 11)- di richiedere al titolare dell'autorizzazione, per ogni riproduzione autorizzata, il deposito all'Ufficio Musei della Regione Toscana e alla Provincia competente di un secondo negativo e di una copia stampata di ogni ripresa effettuata, fotografica o filmata, oltre alle copie previste per il Comune di Firenze. Nel caso in cui le riproduzioni eseguite dovessero servire per pubblicazioni, l'editore è obbligato alla richiesta della preventiva autorizzazione per la corretta utilizzazione o impiego del materiale illustrativo, all'apposizione a stampa dell'indicazione 'per concessione del Museo' e all'invio di copia della pubblicazione contenente le illustrazioni alla direzione del Museo e all'Ufficio Musei della Regione Toscana, come previsto dalla deliberazione n. 321 del 27.7.1993 della Regione Toscana. Le entrate derivanti dalla istituzione dei canoni per la concessione del diritto di riproduzione e d'uso del patrimonio storico-artistico del Comune di Firenze saranno assegnate per il 1994 al Bilancio del corrente esercizio al Cap.81 Art.1.