Memoria - Deontologia - Ordine Architetti di Ravenna

Transcript

Memoria - Deontologia - Ordine Architetti di Ravenna
Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Ravenna
- Al Ministero della Giustizia
- Al Prefetto di Ravenna
- Al Consiglio Nazionale Architetti,
- Al Presidente del Tribunale Civile
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
e Penale di Ravenna
- Al Procuratore della Repubblica di Ravenna
- Alla Camera di Commercio Industria
- Ai Sindaci dei Comuni provincia di Ravenna
Artigianato Agricoltura di Ravenna
- Alla Soprintendenza Beni Architettonici
e il Paesaggio della provincia di Ravenna
- All’Ufficio del Genio Civile di Ravenna
- All’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ravenna
- A tutti gli Ordini Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori d’Italia
- Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Ravenna
- Al Consiglio Nazionale Ingegneri
- A tutti gli Iscritti all’Albo provincia
di Ravenna
- Agli Ordini e Collegi Professionali
di Ravenna
- Alla Cassa Nazionale Ingegneri
e Architetti Liberi Professionisti
- Al Presidente dell’Amministrazione
Provinciale di Ravenna
Ravenna 11 maggio 2007
Prot. N. 19.283
Trasmissione via Fax
OGGETTO:
Provvedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della
professione dell’arch. PAOLO SPADAFORA
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, in base al R.D. n. 2537 del 1925, visti
gli artt. 42 e 44, nella seduta del 16 marzo 2007, ha deliberato di sospendere a tempo indeterminato
dall’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna,
l’Arch. PAOLO SPADAFORA, iscritto all’ Albo al n. 87, per le violazioni alle leggi sotto elencate.
- Testo Unificato delle Norme di Deontologia per l’Esercizio della Professione di Architetto, (in
vigore dal 1 Gennaio 1994); e più precisamente:
- Capo I, art.1: Nell’esercizio della professione, l’architetto deve uniformare il proprio
comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione
e dell’Ordine.
- Capo VI, art. 42: L’architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio
dell’Ordine nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
- Capo VI, art. 43: L’appartenenza all’Ordine comporta per l’architetto il dovere di
collaborare col Consiglio dell’Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.
- Capo VI, art. 44: L’architetto ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che
gli venissero richiesti dall’Ordine e a comunicare lo stato della sua condizione di esercizio
professionale.
- Legge 3 agosto 1949 n° 536 “Sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti
dal Decreto Legislativo 23 novembre 1994 n. 382”:
- Art. 2: I contributi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati,
debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio
professionale, osservate le norme del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con
provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver
pagato le somme dovute.
- R. D. 23 Ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, in
esecuzione della Legge 24 giugno 1923, n. 1395”
- Art. 3 comma 3: Chi si trova iscritto nell’Albo deve comunicare al Consiglio dell’Ordine,
mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambio di residenza
Nell’impossibilità di recapitare la comunicazione del giudizio disciplinare, così come previsto dall’art.
45 del R.D. n. 2537/1925, il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 16 marzo 2007, ha deliberato di
dare seguito immediato alla sospensione dell’Arch. PAOLO SPADAFORA dall’esercizio della
professione.
Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine
Arch. Nullo Pirazzoli