Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR

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Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 12/9/2008 n. 643 (BUR 28/10/2008 n. 40)
Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’amministrazione delle
fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle
associazioni e alle altre istituzioni private.
La Giunta regionale
Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali Enti Locali - Sicurezza
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTI gli artt. 14 e ss. del codice civile;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e, in particolare, l'art.
14, il quale dispone che sia delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche private le cui finalità
statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione;
VISTA la L.R. 2 dicembre 1983, n. 73 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni
delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello Statuto";
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VISTA la Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516 "Istituzione del registro regionale delle persone
giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361";
VISTA la Legge costituzionale n. 3/2001;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
VISTO il Reg. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale" e s.m.i.;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ed in particolare l'art. 1;
CONSIDERATO che, in materia di persone giuridiche private, le attività rientranti nelle funzioni
delegate alla Regione con il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, trovano puntuale disciplina normativa
unicamente negli artt. 25 e ss. del codice civile;
CONSIDERATO che alla Regione competono funzioni di controllo e vigilanza nei confronti delle
Fondazioni di diritto privato iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche istituito con
Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516;
RITENUTO che nei confronti delle Associazioni e delle altre Istituzioni private iscritte nel
Registro regionale delle persone giuridiche, la Regione ha, in ogni caso, la facoltà di verificare
la persistenza, nel corso del tempo, dei presupposti sulla base dei quali è stato concesso il
riconoscimento giuridico;
RITENUTO necessario definire le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo
sull'amministrazione delle Fondazioni, delle Associazioni e delle altre Istituzioni private;
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ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;
all'unanimità
Delibera
di approvare le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo
sull'amministrazione delle Fondazioni, di cui agli 25 e segg. del codice civile, nonché le ulteriori
disposizioni, concernenti la verifica della persistenza dei presupposti del riconoscimento delle
Associazioni e delle altre Istituzioni private, contenute nell'allegato "A" che forma parte
integrante della presente deliberazione.
Allegato A)
Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle
fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle
associazioni e alle altre istituzioni private
1. Le funzioni inerenti al controllo e alla vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte
nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private di cui alla Delib.G.R. 10 aprile 2001, n.
516, di seguito denominato "Registro", spettano al Direttore regionale della Direzione Regionale
Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza, di seguito denominato "Direttore regionale", e sono
esercitate dall'Ufficio "Controllo e vigilanza sugli Enti controllati", di seguito denominato "Ufficio",
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operante presso la Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza;
2. l'Ufficio si avvale della collaborazione delle Direzioni regionali competenti per materia,
relativamente allo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni
iscritte nel Registro che siano:
a) costituite dalla Regione;
b) partecipate dalla Regione;
c) finanziate dalla Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali;
3. l'Ufficio, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di esperti
della materia in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario;
4. ai fini dell'attività di controllo e vigilanza ex art. 25 del codice civile, l'Ufficio richiede alle
Fondazioni iscritte nel Registro, ai sensi dell'art. 10 L.R. 2 dicembre 1983, n. 73, alla Direzione
Regionale Istituzionale ed Enti Locali -Sicurezza:
a) bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corredato da
una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività svolta;
b) bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione
sull'attività programmata;
c) gli atti relativi ad attività di disposizione del patrimonio;
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d) una dettagliata relazione delle modalità d'impiego dei fondi erogati dalla Pubblica
Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione
Lazio e/o da altri Enti pubblici;
e) tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiesti dalla struttura
organizzativa competente.
L'Ufficio individua come termine di trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) - c) il
trentesimo giorno successivo all'approvazione del relativo bilancio. In merito alla descrizione di
cui alla lettera d), l'Ufficio richiede alle Fondazioni che sia trasmessa entro il 30 giugno dell'anno
successivo all'esercizio finanziario di riferimento. La documentazione di cui alla lettera f) viene
richiesta secondo le tempistiche dettate dalle esigenze istruttorie dell'Ufficio;
5. l'Ufficio provvede a sottoporre la suddetta documentazione contabile ad una verifica che
verte essenzialmente sul riscontro della congruità del patrimonio e dei mezzi finanziari
posseduti, predisposti ed organizzati dall'Ente, rispetto agli scopi che intende perseguire;
6. l'Ufficio potrà richiedere alle Fondazioni l'invio di ulteriore documentazione, dati e
informazioni, anche mediante l'utilizzo di appositi moduli predisposti dalla medesima struttura,
ritenuti necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, onde verificare, oltre agli aspetti
patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo
statuto, nonché l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri
sostitutivi previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile;
7. qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell'Ente controllato risulti notevolmente
diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio
oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari,
l'Ufficio provvede a richiedere alla Fondazione di fornire, entro 30 giorni dalla ricezione della
richiesta, chiarimenti sulla situazione patrimoniale verificatasi. A tale richiesta segue, laddove
l'Ufficio ne ravvisi i presupposti e previa valutazione dei chiarimenti eventualmente ricevuti, un
espresso invito ad effettuare un'adeguata ricostituzione del patrimonio sociale;
8. nel caso in cui la Fondazione non adottasse le necessarie misure e tale situazione dovesse
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perdurare anche per il successivo esercizio finanziario, il Direttore regionale potrà adottare,
verificandosene i presupposti, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 27 e/o 28 del
codice civile (estinzione e trasformazione delle Fondazioni), dando comunicazione della
dichiarazione di estinzione, previa iscrizione della medesima nel Registro, agli amministratori ed
al Presidente del Tribunale ai fini della procedura di liquidazione di cui all'art. 11 delle
disposizioni di attuazione del codice civile;
9. il mancato inoltro della documentazione di cui al precedente punto 4 o la mancata risposta
alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei
poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata
l'attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non in conformità
dello Statuto, dello scopo della Fondazione o della legge;
10. qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto o dello scopo della
Fondazione o della legge, il Direttore regionale può sciogliere l'amministrazione e trasmettere al
Presidente della Regione gli atti necessari per la nomina, su proposta dell'Assessore agli Affari
Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza previo esame dei medesimi atti, di un commissario
straordinario ai sensi dell'art. 25, co. 1 del codice civile;
11. l'Ufficio, nell'ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti
richiesti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni e delle altre Istituzioni di carattere
privato, ai sensi dell'art. 3 della Delib.G.R. 10 aprile 2001, n. 516, potrà periodicamente
richiedere dati e informazioni sull'attività dalle medesime svolta e sulla loro situazione
patrimoniale anche utilizzando appositi moduli predisposti dalla competente struttura;
12. il Direttore regionale, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei
presupposti di cui al citato art. 3 Delib.G.R. n. 516/2001 e, in particolare, in caso di accertata
inadeguatezza del patrimonio dell'Associazione o di altra Istituzione privata, sia rispetto al
perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, potrà
disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente o, verificandosene i
presupposti di legge, potrà dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile;
13. il Direttore regionale trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione predisposta
dall'Ufficio, contenente l'indicazione del numero degli Enti controllati, dell'attività di vigilanza
espletata, dei rilievi contestati e degli eventuali provvedimenti assunti nei confronti degli Enti
inadempienti.
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