ESTRATTO DI POLIZZA - GARANZIA FINANZIARIA GAP AUTO

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ESTRATTO DI POLIZZA - GARANZIA FINANZIARIA GAP AUTO
ESTRATTO DI POLIZZA - GARANZIA FINANZIARIA GAP AUTO
Contratto di Locazione Finanziaria N.
DEFINIZIONI
Assicurato: l’intestatario del contratto di locazione finanziaria auto e/o veicoli
commerciali con peso a pieno carico fino a 35 quintali, emesso dalla Contraente, che
ha sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla Garanzia Finanziaria Gap Auto.
Assicuratore: Cardif Assurances Risques Divers S.A.
Beneficiario: la Contraente che ha accettato.
Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione.
Contraente: Locat S.p.A.
Data Iniziale: la data di decorrenza del contratto di locazione finanziaria auto o
veicolo commerciale concesso dalla Contraente.
Data di Scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il primo degli eventi
previsti nel successivo Art. 2 – “Decorrenza durata e cessazione delle garanzie”;
Furto Totale del veicolo: il furto del veicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni
dalla data di denuncia sporta alla Pubblica Autorità;
Distruzione del veicolo per Danno Totale: la distruzione dovuta a incendio, eventi
naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o
mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della
riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al giorno del
sinistro.
Parti: Contraente, Assicurato, Assicuratore.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Art. 1. Oggetto della copertura
La Garanzia Finanziaria Gap Auto è operante a seguito di Furto Totale o Distruzione
per Danno Totale del veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria.
Art. 2. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie.
La garanzia assicurativa decorre dalla data iniziale ed avrà durata pari a quella del
contratto di locazione finanziaria, con un massimo di 60 mesi.
La garanzia si estingue:
alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria;
in caso di alienazione del cespite da parte della Contraente;
in caso di liquidazione della prestazione assicurativa prevista della presente
Polizza;
in caso di mancato pagamento del premio.
Il locatario può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di
decorrenza, dandone comunicazione alla Contraente a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora il locatario avesse già corrisposto il premio assicurativo, l’Assicuratore
provvederà al suo rimborso, al netto della tassa di assicurazione, per il tramite della
Contraente, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della lettera
di recesso.
Art. 3. Somme assicurate e massimali
L'Assicuratore liquiderà al Beneficiario, in caso di sinistro derivante da Furto Totale o
Distruzione a seguito di Danno Totale, un importo pari al 10% (diecipercento) del
valore del bene locato, IVA esclusa, risultante dal contratto originario di locazione
finanziaria. Per ciascun contratto di locazione finanziaria assicurato, la prestazione
massima garantita dall'Assicuratore è pari a € 4.000,00.
La prestazione relativa al furto totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella
relativa alla distruzione del veicolo per danno totale.
In ogni caso la prestazione garantita dall'Assicuratore non potrà mai essere superiore
al credito vantato dalla Contraente nei confronti dell’Assicurato al momento del
sinistro, relativamente allo specifico contratto assicurato.
Art. 4. Esclusioni
La Garanzia Finanziaria Gap Auto non è operante in caso di sinistro causato da:
1.
dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi
debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone
incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
2.
sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque
determinatosi;
3.
atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
4.
partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e
relativi allenamenti;
5.
trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
6.
trasporto di cose o animali;
7.
guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di
guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento
del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
8.
guida del veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore
conformemente al Codice della Strada) o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti;
9.
manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi
roulottes o
10.
circolazione “fuori strada” ovvero su strade non asfaltate e non aperte al
normale traffico dei veicoli privati.
La garanzia non è inoltre operante in caso di:
11. veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza,
mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
12. veicoli privi di assicurazione Incendio e Furto (per il solo caso di sinistri
conseguenti a Furto Totale e distruzione per danno totale a seguito di
Incendio).
Art. 5. Beneficiario delle prestazioni
Beneficiario delle prestazioni è la Contraente, che accetta.
Gli importi versati dall'Assicuratore alla Contraente verranno da quest'ultima utilizzati
al fine di ridurre od estinguere il credito complessivo vantato nei confronti del
locatario o, computati quale anticipo per una nuova operazione di locazione
finanziaria auto, veicolo commerciale concessa dalla Contraente allo stesso
locatario.
Art. 6. Premi dell'assicurazione
Il premio è mensile e l’importo e le modalità di pagamento sono indicati nel contratto
di locazione finanziaria.
Art. 7. Modifiche della polizza
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere approvate per iscritto da parte
dell’Assicuratore e della Contraente.
Art. 8. Denuncia dei Sinistri
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto dall’Assicurato alla
Contraente nei termini previsti dal contratto di locazione finanziaria.
Eventuali pregiudizi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro alla
Contraente, non sono a carico dell'Assicuratore né della Contraente.
In particolare i documenti necessari per la valutazione del sinistro sono:
in caso di Furto Totale del veicolo
a)
copia di denuncia di Furto Totale del veicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
b)
copia del contratto di locazione finanziaria auto, veicolo commerciale oggetto
del sinistro;
c)
copia della raccomandata inviata dalla Contraente al locatario per estinzione
anticipata del contratto di locazione;
d)
in caso di successivo ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento
rilasciato dalle competenti Autorità.
e)
documento che attesti la perdita di possesso del veicolo rilasciato dagli Enti
preposti.
in caso di Distruzione del veicolo per Danno Totale
f)
copia del verbale di distruzione del veicolo per danno totale rilasciato dalla
Pubblica Autorità, in difetto la dichiarazione sostitutiva della Contraente
attestante la distruzione del veicolo per danno totale;
g)
copia del contratto di locazione finanziaria auto, veicolo commerciale oggetto
del sinistro;
h)
il documento di conteggio per estinzione anticipata della locazione finanziaria
auto, veicolo commerciale oggetto del sinistro;
i)
documento che attesta la presa in carico del veicolo presso un demolitore
ufficiale.
Disposizioni comuni:
L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti o documentazioni
per la liquidazione del sinistro.
Art. 9. Liquidazione dei sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare i sinistri entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione completa di cui all'Art.8 punti a), b), c) in caso di Furto Totale
del veicolo e di cui ai punti f), g), h), i) in caso di distruzione del veicolo per danno
totale.
La Contraente dovrà fornire all'Assicuratore entro 180 giorni dalla data di denuncia
del sinistro la documentazione di cui all'Art.8 punto e) ancorché la liquidazione del
sinistro sia già avvenuta.
In difetto, la Contraente si obbliga a restituire all'Assicuratore, nel termine di 30
giorni, le somme già percepite a titolo di anticipo liquidazione sinistri.
Art. 10. Estensione Territoriale
La garanzia ha validità nell’Unione Europea e nei Paesi figuranti nella Carta
Internazionale di Assicurazione.
Art. 11. Imposte ed Oneri Fiscali
Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico
dell’Assicurato.
Art. 12. Legge Applicabile
La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.
Art. 13. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della
presente Polizza il Foro competente sarà quello dell’Assicurato.
SI’ domando di aderire all’assicurazione GAP AUTO che prevede a favore del Beneficiario il versamento di un capitale in caso di Furto Totale o Distruzione Totale del veicolo locato, così come:
rimorchi
agganciati
secondo
quanto prescritto
vigentesopra
Codice
della che
Strada;
- definito
nell’estratto
delle Condizioni
Generali dal
di Polizza
riportato
ho letto e accetto integralmente;
- indicato nell’Allegato al contratto di Locazione Finanziaria denominato “Garanzie Assicurative”.
Data, …………………………………….
L’Utilizzatore…………………………………………………………….
(timbro e firma)