Revisione generale PR Torre

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Revisione generale PR Torre
Comune di Blenio
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2013
Trattanda no. 10
Revisione piano regolatore (PR) sezione Torre
Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di revisione del PR
sezione Torre. Il testo è frutto dell’approfondimento scaturito dagli esami e proposte elaborate dal
pianificatore responsabile ing. Sergio Rovelli in accordo con il Municipio.
1. INTRODUZIONE
1.1. Istoriato e motivazioni alla base della revisione
Il piano regolatore (PR) di Torre attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio di Stato il 23
febbraio 1978. Da allora sono passati 33 anni e molti fenomeni, fattori e principi che sono alla base
dell’elaborazione di questo strumento pianificatorio sono mutati. Si può dunque riconoscere come
motivazione di base per la revisione del PR la necessità di rinnovare questo documento sia dal
punto di vista dei contenuti che da quello della forma. Per quanto riguarda i contenuti, bisogna
sottolineare che negli ultimi 30 anni le condizioni sociali, economiche e culturali del contesto
regionale, nazionale e internazionale in cui si iscrive Torre sono notevolmente cambiate. Anche la
realtà istituzionale di Torre si è profondamente trasformata, con la fusione dei cinque Comuni di
Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre, avvenuta il 22 ottobre 2006. Da ciò deriva
l’esigenza di dotare il comprensorio di Torre di uno strumento che gli permetta di meglio
rispondere, reagire e gestire questi cambiamenti che hanno avuto un forte impatto sul suo assetto
territoriale. Per quanto riguarda la forma, da una parte, sono apparse nuove leggi (a livello federale
ed a livello cantonale) che impongono una serie di approfondimenti non previsti dal PR in vigore,
dall’altra la comunicazione dei contenuti avviene oggigiorno attraverso un’immagine grafica diversa
da quella di 33 anni fa. Il piano di indirizzo è stato consegnato all’allora Municipio di Torre
nell’ottobre 2005. Il Dipartimento del territorio ha emanato il proprio esame preliminare il 17 ottobre
2007. L’informazione pubblica è stata svolta in due occasioni, l’ultima quella più recente in data 21
ottobre 2011. Il presente documento tiene sostanzialmente conto dei suggerimenti e delle richieste
del Dipartimento, delle osservazioni della popolazione e delle necessità di adattamento ulteriori,
intervenute sino ad oggi. La procedura è quella dettata dalla Lalpt (Legge cantonale d’applicazione
della Legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990), dato che i lavori sono
stati avviati prima dell’entrata in vigore della Lst (Legge sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno
2011, in vigore dal 1. gennaio 2012). In particolare, si veda l’art. 107 Lst, che sancisce che per le
procedure in corso prima della sua entrata in vigore, vale il diritto precedente.
1.2. Obiettivo / strategie della revisione
Obiettivo prioritario di questa revisione è quello di stabilire alcuni principi o condizioni di base per
permettere al territorio di Torre di svilupparsi negli anni a venire in maniera compatibile con le
proprie caratteristiche, secondo il concetto oramai condiviso dello “sviluppo sostenibile”. In
Svizzera, a livello federale, questo concetto è stato inserito all’interno della Costituzione. In Ticino
è uno dei principi che reggono il nuovo Piano Direttore adottato dal Consiglio di Stato il 20 maggio
2009 ed attualmente al vaglio del Consiglio Federale. Per Torre, applicare il principio dello sviluppo
sostenibile significa comprendere le sue potenzialità, mediarle con le condizioni-quadro
(economiche, sociali e culturali) del contesto in cui si trova e predisporre una serie di strumenti che
permettano al Comune di adottare un ruolo attivo ma realistico nei confronti del suo destino. In
questo modo il Comune può proporsi come forza positiva all’interno della regione in cui si situa e
nell’ambito del processo di aggregazioni comunali in atto nella nostra Valle. Questo obiettivo è
raggiungibile attraverso l’attuazione di alcune strategie:
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• comprensione e messa in evidenza dell’identità di Torre nell’ambito regionale in un’ottica di
complementarietà rispetto agli altri Comuni della Valle;
• protezione e rivalutazione delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche non come semplice
esercizio estetico ma finalizzato all’incremento della forza di attrazione del comprensorio e del
Comune di Blenio;
• attuazione di una politica attiva per la promozione dell’alloggio coerentemente con le
potenzialità locali;
• ricerca di risorse per uno sviluppo economico compatibile con le caratteristiche locali.
2. INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE
Come tutte le aree discoste rispetto ai centri urbani, la Valle di Blenio ha vissuto, soprattutto negli
ultimi 15 anni, tutte le conseguenze negative dei fenomeni della globalizzazione, della
trasformazione dei sistemi di produzione e del primato dei mercati finanziari su quelli produttivi. Gli
effetti di queste trasformazioni possono essere riassunti come segue:
• in ambito economico: spostamento delle attività produttive verso i centri urbani;
• in ambito sociale: emigrazione dei giovani per motivi di lavoro e di studio, invecchiamento della
popolazione residente;
• in ambito ambientale: progressivo abbandono delle tradizionali attività agricole con
conseguente trascuratezza del territorio non edificato.
La conseguenza più tangibile di questi fenomeni è la sottrazione di risorse economiche ed umane
alla regione con rafforzamento dei fenomeni all’origine della stessa. Si tratta insomma di un circolo
vizioso da interrompere. Questi problemi sono stati analizzati nell’ambito dello studio per il progetto
d’aggregazione dei Comuni di Torre, Aquila, Olivone, Campo Blenio e Ghirone. In particolare sono
stati evidenziati all’interno del rapporto finale della Commissione di studio reso pubblico nel mese
di agosto 2003. Nell’ambito di questo studio è sorta la constatazione che la regione può emergere
e svilupparsi a condizione di offrire prestazioni, servizi o prodotti che non si trovano altrove
(concetto positivo della concorrenza regionale). L’idea è quella di porre le basi dello sviluppo del
futuro Comune attraverso la promozione delle risorse locali, tra cui quella più importante è il
paesaggio, in particolare per quanto riguarda il ”turismo sostenibile”. Del resto, non a caso, quasi
tutte le iniziative turistiche promosse negli ultimi 10 anni si concentrano sull’aspetto dell’attrattività
turistica di una regione ricca di bellezze naturali e culturali. In special modo si cerca di sviluppare le
potenzialità già presenti per soddisfare le esigenze di una nicchia di mercato in espansione, quella
del turismo verde, ecologico, a contatto con la natura.
3. PIANI SETTORIALI
3.1.Piano del paesaggio (piani 1a ed 1b)
Lo scopo del piano del paesaggio/ambiente è duplice:
• protezione degli elementi naturali del territorio in quanto rappresentano le basi per le attività
umane (residenza, produzione, trasporti);
• protezione e valorizzazione degli elementi paesaggistici e storici del territorio in quanto
rappresentano le basi culturali della civiltà locale.
Formalmente il piano del paesaggio/ambiente è suddiviso in un piano in scala 1:2’000, relativo alla
parte prevalentemente insediata del territorio della sezione di Torre (piano 1a) ed in un piano in
scala 1:10'000, relativo alla parte restante del territorio, alpina (piano 1b).
Area forestale
E’ riportato l’accertamento del bosco a contatto con le zone edificabili approvato dal Consiglio di
Stato nel 1998 secondo i disposti della Legge federale sulle foreste.
Area agricola
Sono riportati i seguenti territori agricoli:
• quelli segnalati dal Piano direttore cantonale come “altri terreni idonei all’utilizzazione agricola”
secondo i disposti della Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo;
• quelli segnalati dal Piano dei contenuti naturali che non entrano in contrasto con le zone
edificabili.
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Si rammenta che dal 29 luglio 2003 è entrata in vigore una nuova direttiva del Dipartimento del
territorio che regola la procedura per l’applicazione della compensazione pecuniaria secondo l’art.
13 LTAgr. Il bilancio delle superfici agricole prima/dopo la presente revisione è favorevole
all’agricoltura (vedi documento specifico). Non vi è dunque compenso agricolo pecuniario.
Zona protetta
Si tratta della Zona golenale dei fiumi Brenno e Soia che fa parte dell’Inventario federale delle zone
golenali d’importanza nazionale.
Zona di protezione del paesaggio
Lo scopo della zona di protezione del paesaggio è quella di salvaguardare gli spazi liberi costitutivi
dell’immagine del territorio. In questa maniera si evita la banalizzazione del territorio e la perdita di
identità degli insediamenti. E’ infatti risaputo che uno dei maggiori fattori di attrazione turistica delle
regioni di montagna è il paesaggio ed, in particolar modo, la diversità dello stesso.
Corsi d’acqua
I corsi d’acqua sono importanti non solo per la loro funzione di base naturale della vita. Essi
rappresentano anche elementi di forza del paesaggio e occasioni di svago o ristoro. Per tutti questi
motivi essi vanno tutelati. I limiti d'arretramento dai corsi d'acqua a tutela della sicurezza idraulica,
delle funzioni ecologiche legate alle acque, e in alcuni casi della biodiversità, devono essere fissati
secondo la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), entrata in vigore il 1° gennaio
2011 e la relativa ordinanza (Ordinanza sulla protezione delle acque - OPAc). In particolare si fa
riferimento all'art. 41a OPAc.
Alberature da proteggere
Nel piano sono riportati gli alberi da tutelare che concorrono a formare un’immagine paesaggistica
di qualità per l’intero paese.
Muri a secco
Sul territorio di Torre sono presenti molteplici muri a secco che vale la pena di proteggere perché
rappresentano un habitat ideale per animali e piante protette (valore naturalistico), rappresentano
la testimonianza di un antico modo di gestione agricola del territorio (valore culturale) e perché
contribuiscono a formare il paesaggio locale (valore paesaggistico). Particolarmente meritevoli di
protezione sono quelli presenti nella zona centrale del paese dove è prevista l’istituzione dell’area
agricola e quelli che cintano la proprietà ai mappali 583, 584, 585 e 285 sulla collina del
Grumascio.
Punti / settori di vista
Sul piano sono indicati alcuni punti e tratte panoramiche dai quali è possibile godere di una bella
vista su Torre e sulla Valle.
Zone soggette al pericolo di valanghe e di alluvionamento
Sulla base dei catasti elaborati dall’Istituto delle scienze della terra (IST) e delle indicazioni della
nuova Legge cantonale sui territori esposti ai pericoli naturali (29 gennaio 1990) sono riportate le
zone di pericolo esposte a rischio di valanghe e di alluvionamento. All’interno di queste zone si
trovano parte delle superfici edificabili del PR in vigore. Per la gestione del conflitto fra pericoli
naturali e zone edificabili si rimanda al capitolo sul piano delle zone.
Beni culturali
Sul territorio di Torre sono presenti sei oggetti considerati beni culturali d’interesse cantonale
dall’Autorità cantonale e nove oggetti di interesse locale la cui qualità sarà oggetto di verifica da
parte dell’Ufficio dei beni culturali. Villa Antognini e Villa Ferrazzini vengono invece individuate
come costruzioni significative, quali espressione della storia, della cultura – e quindi dell’identità del territorio di Torre, da tutelare in rapporto al loro stato di conservazione e al valore intrinseco
dell’insieme, anche in riferimento all’ambiente ed al paesaggio in cui sono inserite. L’obiettivo di
questa tutela è assicurarsi il mantenimento degli edifici, ammettendo anche interventi di
trasformazione per un loro eventuale riutilizzo, purché sia salvaguardata la leggibilità del
linguaggio architettonico, dei prospetti originari e degli eventuali elementi di valore stilistico o di
interesse testimoniale
3.2. Piano delle zone (piano 2)
Il piano delle zone definisce il perimetro ed i parametri edificatori delle aree riservate
all’edificazione residenziale, artigianale e per infrastrutture pubbliche. Le proposte del PR per gli
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insediamenti vanno nel senso di una generale riorganizzazione delle superfici edificabili per quanto
riguarda il posizionamento, l’estensione e le possibilità edificatorie. In questa maniera si intende
realizzare l’obiettivo alla base della revisione del PR che è quello dello sviluppo armonioso
dell’assetto territoriale di Torre e rispettare uno degli indirizzi pianificatori che sono all’origine della
stesura delle componenti settoriali e cioè, la predisposizione di sufficienti aree edificabili in
accordo con il principio di una razionale utilizzazione del territorio.
Particolare attenzione è stata prestata alla problematica dei terreni non edificati da tempo come
pure dal pericolo di valanghe e di alluvionamento. Per bilanciare l’impossibilità/difficoltà edificatoria
di queste superfici sono state proposte nuove aree edificabili ed aumentati gli indici di quelle già
esistenti. E’ stato eseguito il calcolo della contenibilità della riserva di aree edificabili del PR in
vigore. La stessa cosa è stata fatta con il piano delle zone del piano regolatore qui proposto.
Secondo tali calcoli, le riserve di terreno edificabile del PR in vigore sono in grado di ospitare 738
unità insediative in più rispetto a quelle attuali (circa 400 al 2010), tra cui 554 nuovi abitanti
residenti, cioè circa il doppio di quelli del 2009 che erano 288. E’ in sostanza possibile triplicare la
popolazione attuale! Dato che il tasso di crescita reale può essere al massimo del 3% su di un
orizzonte di 10/15 anni, la stima dell’evoluzione della popolazione prevede che si passi da 288
unità a circa 300 unità entro il termine di validità della presente revisione di PR. Il PR in vigore è
dunque chiaramente sovradimensionato rispetto alle dinamiche demografiche ed economiche
attuali e future, ed alle esigenze reali di terreni edificabili. Di conseguenza è proposta una
riduzione dell’estensione della Zona R2 semi-intensiva nel comparto centrale del paese.
Il comparto centrale
Il ridimensionamento dell’area edificabile centrale ha lo scopo di preservare alcuni comparti di
campagna ai fini della valorizzazione paesaggistica del paese; le parti di territorio in cui si
diminuisce la zona R2 sono:
• il comparto Rigagn, dal quale si apre la vista sulla parte monumentale (Chiesa parrocchiale e
edifici antichi di contorno). Buona parte del comparto è inserita in zona di pericolo valangario,
non idonea quindi all’edificazione;
• il comparto ad ovest di San Salvatore, attuale parco alberato con vista su Villa Antognini dalla
strada. Anche questo comparto, paesaggisticamente interessante, è comunque poco idoneo
all’edificazione data la sua vicinanza alla strada cantonale.
• il comparto centrale tra villa Antognini, villa Ferrazzini e il complesso monumentale, cuore
dell’area agricola di pregio ad alto valore paesaggistico. Questa parte di territorio non è mai
stata investita da ipotesi di sfruttamento edilizio, a dimostrazione della sovrabbondanza di aree
edificabili per rapporto alle esigenze di sviluppo demografico ed economico di Torre, preservandosi quindi quale prezioso contorno e collegamento ambientale e visivo alle emergenze
architettoniche storiche di Torre.
La scelta di ridurre la zona edificabile in questa fascia, ampiamente motivata dal punto di vista del
dimensionamento precedente non conforme, ambientale (pericoli naturali, esposizione ai rumori e
alle infrastrutture stradali) e di opportunità di valorizzazione paesaggistica, non dovrebbe avere
ripercussioni finanziarie per il comune, per due ragioni principali:
• il PR in vigore è stato approvato nel 1978, prima dell’entrata in vigore della Legge sulla
pianificazione del territorio (LPT). Una ridefinizione generale del perimetro delle zone edificabili
è quindi sia legittima che necessaria. E ciò sulla base di sentenze del Tribunale federale che in
questi casi ha determinato le condizioni affinché siano da escludere ripercussioni finanziarie.
Condizioni qui adempiute;
• i proprietari interessati dal ridimensionamento della zona edificabile conservano comunque
ampie possibilità edificatorie, ai margini della stessa Zona agricola (con aumento degli indici
rispetto alla situazione attuale), o presso sedimi di loro proprietà, non soggetti a pericoli naturali.
I nuovi confini della zona edificabile residenziale, dovuti alla riduzione della zona R2, sono stati
determinati da un’ accurata analisi della conformazione e dalle curve di livello dei terreni, dalle
visuali e dai reciproci rapporti tra costruito, monumenti e spazi aperti (vedi Figura 1).
L’obiettivo è permettere un’edificazione efficace ed opportuna nel rispondere alle esigenze di
nuove case per le persone che vivono o vogliono vivere a Torre, lasciando ampi margini di terreni
ancora liberi da sfruttare, e contemporaneamente definire dei limiti del costruito coerenti e ben
leggibili rispetto agli spazi aperti di pregio paesaggistico e all’articolato complesso monumentale
rappresentato dalle ville, dalla chiesa di S. Stefano e dal cimitero.
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Figura 1
Schema dei rapporti visivi nel comparto centrale
Altri aggiornamenti delle zone residenziali
L’attuale PR di Torre prevede due zone R2 con parametri edificatori diversi. Per una più razionale
utilizzazione dei terreni edificabili e per compensare la riduzione delle superfici edificabili nel
comparto centrale del paese, si propone di stralciare la Zona residenziale con i parametri meno
densi. Sarà dunque presente una sola Zona residenziale R2 con IS = 0.4, IO = 30%, denominata
nel PR aggiornato Zona residenziale estensiva Re (in coerenza con le definizioni e i parametri
edificatori dei PR delle sezioni del comune di Blenio limitrofe a Torre).
Il rettilineo stradale che porta alla Cima Norma è già attualmente caratterizzato dalla presenza di
stabili a tre piani, alcuni piuttosto antichi. Per questo motivo, per la forma regolare della strada e
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per compensare la diminuzione di superficie edificabile nel comparto centrale del paese si propone
di trasformare l’attuale Zona R2 semi-intensiva in Zona R3, con i seguenti parametri edificatori:
IS = 0.6, IO = 30%, 3 piani per un’altezza massima di 10.00 m, denominata Zona residenziale
semi-intensiva Rsi (in coerenza con le definizioni e i parametri edificatori dei PR delle sezioni del
comune di Blenio limitrofe a Torre). All’interno della Zona del nucleo del villaggio si riscontra la
presenza di edifici antichi appartenenti ai primitivi insediamenti del paese. Queste aree sono state
oggetto di un’analisi approfondita per stabilire le modalità d’intervento sugli stabili esistenti, le
possibilità edificatorie ex-novo e la gestione degli spazi liberi. Intorno a questi comparti è stata
istituita una Zona di completamento del nucleo del villaggio. Lo scopo di questa zona è di offrire ai
lotti e alle aree che si affacciano sul Nucleo vecchio delle possibilità edificatorie nel rispetto delle
preesistenze storiche, creando cosi fronti compatti lungo le strade in corrispondenza delle cortine
di edifici costituenti il nucleo. Le norme prevedono precise indicazioni per intervenire all’interno di
queste zone, con particolare attenzione all’espressione architettonica (tetto, facciate, aperture,
volumi, materiali) e all’impianto insediativo (posizionamento, sistemazione dello spazio esterno,
edifici accessori). L’attuale forma della zona edificabile a Grumo è coerente con la problematica di
sicurezza generata dalla presenza del riale, soggetto a piene con apporto di materiale. Per questa
ragione si propone in generale di mantenere l’attuale limite della zona edificabile, con alcuni piccoli
aggiustamenti e rettifiche, suddiviso in tre zone distinte: nucleo, completamento del nucleo e Re.
Zona artigianale (Ar)
Si tratta di una proposta di nuovo azzonamento per poter insediare attività artigianali, in località
Piazza di Sopra, all’entrata sud del paese, sul lato est della strada. La nuova zona si configura
come un’estensione organica della limitrofa zona Mista. Il bisogno di creare una nuova zona
artigianale nasce dall’impossibilità di trovare, nell’attuale zona edificabile, superfici libere da ogni
costruzione grandi abbastanza per contenere le attività di cui si prospetta l’insediamento. Il
Municipio ritiene di confermare la scelta proposta con il Piano di indirizzo, di creare una zona
artigianale sottoposta al regime di ZEIC. Questa scelta é ritenuta migliore rispetto all’alternativa di
prolungare la futura zona mista e nasce dalla volontà di impedire qualsiasi costruzione a carattere
residenziale.
Adeguamento dei contenuti del Comparto di recupero ex-Cima Norma (CR)
Lo scopo è quello di permettere la massima flessibilità d’uso degli spazi dismessi della ex-fabbrica,
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e storiche del complesso edilizio. L’obiettivo
dell’istituzione del Comparto dichiarato della norma di attuazione è “promuovere il recupero e la
valorizzazione dell’ex-fabbrica, il miglioramento della qualità architettonica e la riconversione degli
spazi”. Quindi anche gli interventi edilizi ammessi lasciano ampia libertà di azione, pur nel rispetto
delle caratteristiche peculiari della tipologia del complesso edilizio, prescrivendo il mantenimento
della facciata del corpo di fabbrica principale. È posta particolare attenzione anche alla qualità
degli spazi aperti comuni e di circolazione attraverso un piano di sistemazione esterna che includa
la tutela o previsioni di pavimentazioni di pregio.
Gestione delle aree edificabili nelle zone di pericolo
Alcune aree edificabili del PR in vigore si estendono all’interno delle zone di pericolo indicate nel
piano del paesaggio. Il Piano di Indirizzo propone un parziale ridimensionamento delle aree
edificabili in modo da non entrare in conflitto con i pericoli naturali. Di principio la non conferma di
queste aree edificabili non dovrebbe originare l’obbligo di indennizzo da parte dell’Autorità
comunale in quanto si tratta principalmente di una scelta operata per motivi di sicurezza. Per le
restanti residue superfici edificabili all’interno delle zone di pericolo la regolamentazione
pianificatoria si basa sulle Direttive cantonali per la pianificazione dei territori soggetti a pericoli
naturali.
Residenze secondarie
Per quanto concerne la destinazione d’uso quale residenza secondaria, vale l’articolo 75b della
Costituzione federale, approvato dal popolo svizzero l’11 marzo 2012 ed in vigore da tale data,
come recentemente confermato da una decisione del Tribunale federale. Il 22 agosto 2012 il
Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° Gennaio
2013. In merito all’articolo costituzionale, si richiama anche il Rapporto esplicativo concernente
l’Ordinanza sulle abitazioni secondarie (17 agosto 2012) e le direttive rese note dal Dipartimento
federale competente il 15 marzo 2012. In base al Rapporto esplicativo sopra citato ed alle
Direttive, l’articolo 75b della Costituzione comporta per i Comuni il rispetto della quota massima di
abitazioni secondarie pari al 20%. Il capitolo 2.2.5 ha illustrato la significativa presenza delle
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residenze secondarie: oltre il 20% del totale delle residenze. Considerata la portata generale
dell'articolo costituzionale (che non specifica cioè se la quota del 20% si applica a edifici esistenti o
nuovi; in zona o fuori zona; attualmente utilizzati da residenza o no; ...) è da ritenere che esso
debba essere applicato in modo restrittivo. Le ambiguità e insicurezze di applicazione sopra
esposte saranno sciolte solo con l’apposita legge, ancora in elaborazione. L’Ordinanza non le
scioglie ancora, precisa tuttavia la definizione di abitazione secondaria e le modalità di
applicazione del nuovo articolo costituzionale, per una serie di casi particolari. Per risolvere e
controllare il problema senza dover attendere l’apposita legge, si propone allora di introdurre un
vincolo di residenza primaria per tutte le zone residenziali delle sezioni di Torre, secondo
un’intensità proporzionale al numero di alloggi per edificio – vedi art. 39 delle norme di attuazione
(NAPR). Il tenore e la formulazione dell’articolo proposto ha ormai una pratica di applicazione ed
efficacia collaudata in diversi comuni del cantone. In ogni caso, e per coerenza con la legislazione
di ordine superiore, l’art. “Destinazione d'uso per residenza primaria” delle NAPR subordina la
possibilità di deroga per i casi di rigore, al rispetto delle disposizioni della legislazione federale e
cantonale in materia. Ciò significa che è facoltà del Municipio concedere una deroga per residenza
secondaria solo se sono contemporaneamente soddisfatte le condizioni imposte dalle NAPR e
dalla citata legislazione di ordine superiore.
Posti letto per turismo
La penuria di posti letto per i turisti rimane un problema d’attualità che non può essere risolto
soltanto attraverso la costruzione di case di vacanza con il pericolo di sottrarre terreni edificabili a
disposizione di famiglie che vogliono insediarsi stabilmente nel Comune. A questo proposito si è
introdotto nelle norme di attuazione, all’interno della Zona del nucleo del villaggio e la Zona di
completamento del nucleo del villaggio, un capoverso che permetta la realizzazione di camere
d’affitto per scopi turistici nell’ambito di riattamenti e trasformazioni.
Stand di tiro
Per lo stand di tiro il rapporto “Verifica delle immissioni foniche dello stand di tiro” allestito su
mandato dai Dipartimenti del territorio e istituzioni nel luglio 2011, evidenzia il superamento dei
valori di immissione ed addirittura quelli di allarme in alcuni punti della zona edificabile di Torre. Il
Municipio, preso atto della recente decisione avvenuta durante l’incontro congiunto del 25 marzo
2013 tra Comune di Blenio, Società Liberi tiratori dell’Adula, Società tiratori della Greina,
Federazione ticinese società di tiro, Federazione cacciatori ticinesi e Società cacciatori Bleniesi,
durante la quale si è concordato di abbandonare qualsiasi attività di tiro sul poligono di Torre, ha
deciso di non riproporre il vincolo inerente l’attività di tiro istituito in località Ingè con il PR vigente.
Questa importante decisione, che permette di risolvere il conflitto di natura fonica tra poligono di
tiro e zone residenziali, è stata presa sulla base delle risultanze della perizia fonica e tenuto conto
anche dei costi preventivati dal progetto di intervento per risanare il poligono di tiro. A livello di
piano delle zone si propone pertanto di sopprimere l’area Attrezzature pubbliche (AP) relativa allo
stand di tiro, il mappale 232 è incluso in zona residenziale (Re), mentre l’area del bersaglio sul
mappale 224 è assegnata al territorio fuori dalla zona edificabile senza una destinazione specifica.
3.3. Contenibilità del nuovo PR
Il nuovo Piano Regolatore ha contenibilità per circa 1'255 abitanti. Dunque quasi 950 in più
rispetto ai ca. 300 presenti nel 2009 e ciò nonostante l’importante riduzione di superficie edificabile
operata nel comparto centrale. Il nuovo limite delle zone edificabili è quindi sostenibile in rapporto
alla situazione attuale, perché rappresenta il risultato di una serie di proposte tese a riorganizzare
le zone edificabili in maniera più confacente alla situazione territoriale di Torre.
3.4. Bilancio delle superfici agricole sottratte ed aggiunte dal nuovo PR
La totalità della sottrazione di terreno agricolo è compensata dall’aggiunta di nuovi terreni agricoli
con un risultato di saldo positivo di 31’693 m2. Non vi è quindi da prevedere nessuna
compensazione agricola pecuniaria; vi è anzi sufficiente margine per la rifusione degli 85’988 CHF
depositati dal Comune di Blenio per il compenso agricolo dovuto nell’ambito della procedura di
variante per la Zona edificabile di interesse comunale (ZEIC) artigianale.
3.5. Piano del traffico (piano 3)
In generale non sono previsti grandi cambiamenti alla sostanza dell’assetto stradale attuale del
Comune. La attuale rete delle percorrenze è considerata come soddisfacente e soprattutto come
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sufficiente nella sua estensione e diramazione. Le proposte di cambiamento rispetto all’attuale
situazione sono le seguenti:
• Strada di collegamento – tratto d’entrata sud in paese
Si propone il mantenimento ed il completamento del marciapiede esistente con posa di
paracarri, il restringimento della carreggiata attraverso la piantumazione di un filare d’alberi.
Questi interventi sono realizzabili all’interno dell’attuale sezione stradale senza espropri (a parte
i posteggi).
• Strada di collegamento – rettilineo, vecchia strada cantonale per Dangio
Le possibilità di intervento su questa strada sono limitate dal ristretto campo stradale (circa 6.00
m). Tuttavia, considerando il poco traffico presente, è possibile prevedere un restringimento
della carreggiata. Questa tipologia di sistemazione e convivenza stradale si è dimostrata molto
efficace in numerosi casi concreti.
La definizione dei posteggi pubblici è stata oggetto di una specifica verifica, sia riguardo al
fabbisogno che alla fattibilità finanziaria, sulla base di calcoli dell’effettivo fabbisogno medio.
3.6. Piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico (piano 4)
E’ confermata la maggior parte dei vincoli per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico
previsti dal PR in vigore. I cambiamenti proposti sono i seguenti:
• soppressione dell’area AP per l’impianto di depurazione sul mappale 318 e sua inclusione
all’interno della zona agricola;
• introduzione di una zona AP-CP sul mappale 114 (proprietà del Comune) con destinazione a
parcheggio pubblico;
• introduzione di una zona AP con estensione conforme al Piano cantonale delle discariche per
materiali inerti.
• introduzione di una zona AP lungo la strada che sale alla località Bicocche (proprietà del
Patriziato) destinata ad un deposito per i rifiuti ingombranti;
• articolazione della zona AP per attrezzature sportive con anche indicazione del parcheggio
pubblico, del rifugio della protezione civile interrato esistente e dell’edificio multi-funzionale,
queste ultime quali zona per costruzioni pubbliche CP;
• soppressione dell’area AP relativa allo stand di tiro, il mappale 232 è incluso in zona Re, mentre
l’area del bersaglio sul mappale 224 è assegnata al territorio fuori dalla zona edificabile e senza
destinazione specifica;
• inclusione in zona nucleo dello stabile ex amministrazione comunale del comune di Torre.
4. LE NORME DI ATTUAZIONE (NAPR)
Le norme di attuazione sviluppano a livello normativo quanto esposto nei capitoli precedenti. Sono
scritte tenendo inoltre conto:
• delle novità in termini di leggi superiori, entrate in vigore dal 1978;
• della forma e contenuti delle NAPR della sezione di Olivone, che rappresenta il documento più
recente tra le sezioni che compongono il nuovo Comune di Blenio. In questo senso, il prodotto
rappresenta già un primo passo verso un'armonizzazione completa delle NAPR di tutte le
sezioni del nuovo Comune.
• ciò significa che l’armonizzazione modificherà verosimilmente solo i numeri degli articoli validi
per la sezione di Torre, lasciando invariato il contenuto.
5. IL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE
L’art. 30 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del
territorio richiede che nell’ambito del PR sia elaborato il programma di realizzazione con la
valutazione degli elementi relativi alle opere previste dal PR.
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Nell’ambito della revisione del PR di Torre emergono i seguenti costi in CHF:
•
Opere parcheggi
•
Opere moderazione traffico
810'100.—
44'000.—
Per un totale di investimenti di ca. 854'100.—
Suddividendo gli investimenti in tranches quinquennali, la parte più importante potrebbe essere
investita tra il 2016 ed il 2020 (ca. 700'000.—).
Per completezza trovate allegato al presente messaggio i piani grafici da approvare ed il testo
delle NAPR. Il rapporto di pianificazione completo ed il programma di realizzazione sono disponibili
per la consultazione presso l’ufficio tecnico comunale ad Aquila e la cancelleria comunale ad
Olivone.
In conclusione, richiamati gli atti di PR per esteso come parte integrante del presente messaggio si
invita il Consiglio comunale a voler:
risolvere:
1. Sono approvati gli elaborati grafici annessi al piano regolatore sezione Torre e più
precisamente:
• piano del paesaggio-ambiente n. 1a scala 1:2'000 (vincolante);
• piano del paesaggio-ambiente n. 1b scala 1:10'000 (vincolante);
• piano delle zone n. 2 scala 1:2'000 (vincolante);
• piano del traffico n. 3 scala 1:2'000 (vincolante);
• piano delle attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico n. 4 scala 1:2'000 (vincolante);
• piano del compendio dello stato di urbanizzazione n. 7 scala 1:2000 (indicativo).
2. Sono approvate le norme di attuazione del PR articolo per articolo e nel loro complesso
(vincolante).
3. Sono approvati il rapporto di pianificazione ed il programma di realizzazione del PR (indicativo).
4. Gli atti del piano regolatore sono approvati nel loro complesso.
5. E’ ordinata la pubblicazione degli atti conformemente alle disposizioni della LALPT e dell’art.
107 Lst.
Con stima.
Per il Municipio
Il Sindaco: Marino Truaisch
Il Segretario: Loris Beretta
Allegati al messaggio:
• piano del paesaggio-ambiente n. 1a scala 1:2'000 (vincolante);
• piano del paesaggio-ambiente n. 1b scala 1:10'000 (vincolante);
• piano delle zone n. 2 scala 1:2'000 (vincolante);
• piano del traffico n. 3 e attrezzature pubbliche n. 4 scala 1:2'000 (vincolante);
• norme di attuazione del PR (vincolante).
Olivone, 17 giugno 2013
Commissioni preposte: EDILIZIA, LEGISLAZIONE e GESTIONE
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