LE RACCOMANDAZIONI DELL`ONU ALL` ITALIA
Transcript
LE RACCOMANDAZIONI DELL`ONU ALL` ITALIA
LINO RIZZI [email protected] LE RACCOMANDAZIONI DELL’ONU ALL’ ITALIA PER FAR FRONTE ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE SERVONO ISTITUZIONI DI CONTROLLO INDIPENDENTI DAL GOVERNO Presso la sede ONU di Ginevra ha avuto luogo il 9 Febbraio 20101 lo scrutinio quadriennale (Universal Periodic Review) sullo stato di attuazione dei diritti dell’uomo nel nostro Paese. La richiesta di render conto attraverso un rapporto scritto e interrogazioni orali sono indicativi di un processo che è tutt’altro che puramente formale. Le “osservazioni” degli organi di controllo dell’ ONU e le richieste dei diversi paesi-membri mettono indirettamente in luce alcuni seri limiti nella nostra cultura circa il legittimo governo delle istituzioni. Nel suo rapporto finale il Council on Human Rights - l’organo ONU di controllo - presenta al governo italiano una lista di ben 92 “raccomandazioni” puntuali sulle misure da prendere per implementare gli standard delle convenzioni sottoscritte2, ed in particolare per combattere la discriminazione razziale. Secondo i paesi che ci hanno giudicato noi siamo ben lontani dai livelli di tolleranza e di inclusione raggiunto da altre nazioni europee. Ne risulta il giudizio di un’ Italia come di un paese che mostra una scarsa sensibilità per i diritti umani quando questi diventano obblighi che limitano comportamenti e poteri. Il Council ci richiede con insistenza da quasi un decennio la creazione di ISTITUZIONI NAZIONALI INDIPENDENTI, capaci di fornire una valutazione delle nostre istituzioni e politiche pubbliche secondo un criterio che separi chi governa da chi giudica. Richiede che gli organi di conoscenza dei dati sui diritti umani goduti non siano organi che dipendono dal governo. Si richiede una verifica di risultato, ossia le istituzioni debbono legittimarsi di fronte ai destinatari dei diritti che ne sono poi i titolari. Il principio è quello del governo che è limitato dalle legittime aspettative degli attori della società civile, che deve render conto ai governati e mantenere quanto promette, è in definitiva dal giudizio a posteriori sui risultati (output legitimacy) che dipende la sua legittimazione e anche la sua sorte. Una verifica indipendente delle nostre istituzioni che metta davanti allo specchio le nostre condotte pubbliche e sociali e che valuti nella pratica i valori di cui crediamo di essere portatori non può che essere per noi una salutare operazione di de-narcisizzazione culturale. E’ un passo necessario per capire sino a che punto i diritti umani fanno parte dell’ etica dei nostri 1 UN Documents, A/HRC/14/4, 18 March 2010, Human Rights Council, Fourteenth session, Universal Periodic Review, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Italy, Conclusions and/or recommendations §§ 84–85. Universal Periodic Review, UPR Italy, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ITSession7.aspx 2 Si fanno anche richieste di sottoscrivere articoli di convenzioni non ancora sottoscritte, cfr Raccommendation n. 1. 1 comportamenti e in che misura appartengono invece solo all’estetica dei sentimenti. 1. Raccomandazioni dell’ONU e le risposte dell’Italia. L’Universal Periodic Review (UPR) – cosi è chiamato il procedimento di controllo - si svolge in forma di contradittorio in cui gli esaminatori sulla base del dossier3 redatto dall’Office of the High Commissioner for Human Rights avanzano ai rappresentanti del paese in esame richieste di chiarimenti sulle inadempienze o violazioni di articoli specifici delle convenzioni; richiedono inoltre una illustrazione delle misure che il governo intende adottare per superare le inadempienze. La verifica si conclude con una serie di “raccomandazioni” sui passi che il governo deve compiere. Si tratta di una forma di rendiconto prevista dall’obbligo di ciascun paese, che ha sottoscritto una convenzione, di “rapportare” agli organi (Treaty Bodies) di controllo sullo stato di implementazione. La commissione esaminatrice (Working Group), composta di rappresentanti degli Stati-membri, ha chiesto alla Delegazione4 italiana informazioni sulla partecipazione di attori della società civile nella redazione del rapporto nazionale depositato dal governo, come è previsto dalle guide per la stesura; non soddisfatta, conclude lo scrutinio con una rinnovata5 e corale raccomandazione6 all’Italia di colmare questa lacuna del 3 “§ 275.The review of Italy was held on 9 February 2010 in conformity with all the relevant provisions contained in Council resolution 5/1, and was based on the following documents: (a) The national report submitted by Italy in accordance with the annex to Council resolution 5/1, paragraph 15 (a) (A/HRC/WG.6/7/ ITA/1); (b) The compilation prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), paragraph 15 (b) (A/HRC/WG.6/7/ITA/2); and (c) The summary prepared by OHCHR in accordance with paragraph 15 (c) (A/HRC/WG.6/7/ITA/3). Vedi Report of the Human Rights Council on its fourteenth session, A/HRC/14/L.10 , 18 June 2010 , Italy. 4 La delegazione, composta da 25 esperti in diritti umani, era guidata dal Sotto-segretario agli Esteri on. Vincenzo Scotti. 5 Già nel 2006 il Comitato di controllo della Convention on Civil and Political Rights osservava: “The Committee notes that the State party has not yet established a national human rights institution. It notes, however, the State party’s statement that a draft bill will be introduced in Parliament over the following months, with a view to establishing such an institution that would comply with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles), annexed to General Assembly resolution 48/134 (art. 2).“ E raccomanda: “The State party should establish an independent national human rights institution, in accordance with the Paris Principles. Consultations with civil society should be organized to this end.” Council on Human Rights, International covenant on civil and political rights, CCPR/C/ITA/CO/5. Concluding observations of the Human Rights Committee Eighty-fifth session : Italy. 24/04/2006. 6 La Recommendation 92 del rapporto finale richiede: “ To establish an effective and inclusive process to follow-up on universal periodic review recommendations, bearing in mind that the active participation of civil society is essential to a meaningful review process (Norway); and to consult with and involve civil society in the follow-up to the universal periodic review, including in the implementation of recommendations (United Kingdom”), UN Documents, A/HRC/14/4, 18 March 2010, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Italy, Conclusions and/or recommendations §§ 84–85. 2 nostro sistema. Nel rapporto finale, il tema dominante delle 92 raccomandazioni è, in effetti, l’insufficienza delle misure adottate per combattere razzismo e discriminazione. Sei raccomandazioni7 (11-16), in particolare, insistono sulla necessità di creare in Italia “Istituzioni Nazionali Indipendenti” a partecipazione “non-governativa”, secondo le modalità previste dai “Principi di Parigi”8. Sentite le risposte della Delegazione italiana, il Council rinnova nel documento finale ancora una volta questa raccomandazione cosi come l’aveva formulata nella scheda presentata all’apertura dell’UPR; la richiesta era già stata avanzata anche dai Treaty Bodies, in particolare nel 2008 dal Comitato contro la discriminazione razziale (CERD) che aveva al riguardo 7 11. To consider establishing, at the earliest, a national human rights institution that is compliant with the Paris Principles (India); to continue its efforts to establish a national human rights institution, with a mandate to promote and protect human rights in conformity with the Paris Principles (Burkina Faso); to continue its efforts on the draft law to set up an independent human rights institution that would function in an independent manner, in accordance with the Paris Principles (Kuwait); 12. To take steps to accelerate the existing efforts to establish an independent human rights institution (Algeria); to expedite the process towards the establishment of an independent national human rights institution in conformity with the Paris Principles (Philippines); to speed up efforts towards the establishment of an independent national human rights institution in conformity with the Paris Principles (Malaysia); 13. To establish its national human rights institution, on priority, in accordance with the Paris Principles (Pakistan); to establish an independent national institution for human rights (Islamic Republic of Iran); to establish an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles (Azerbaijan); to adopt the draft law on an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles, as soon as possible (France); to finalize the establishment procedure for the national human rights institution according to the Paris Principles (Bosnia and Herzegovina); to create an autonomous and independent national human rights institution in conformity with the Paris Principles and with the technical assistance of OHCHR (Chile); 14. To establish its national human rights institution in accordance with the Paris Principles before the end of 2010 (Denmark); 15. To continue efforts to establish an independent institution for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, as well as an independent national body for the promotion of the rights of the child (Russian Federation); to establish an ombudsperson for children according to the Paris Principles (Norway); 16. To strengthen the National Office against Racial Discrimination in terms of its capacity to provide assistance to victims and raise awareness (Philippines); to strengthen the mandate of the National Office against Racial Discrimination (Bosnia and Herzegovina); to strengthen the andate and independence of the National Office against Racial iscrimination in line with the Paris Principles (Pakistan); to reinforce the action of the National Office against Racial Discrimination to ensure that it offers victims of acts of discrimination and intolerance in all its forms the most effective protection possible (Algeria). 8 I Principi di Parigi danno indicazione precise su come devono essere queste istituzioni. I due primi articoli sottolineano la libertà d’iniziativa di cui devono godere: “1. A national institution shall be vested with competence to promote and protect human rights. 2. A national institution shall be given as broad a mandate as possible, which shall be clearly set forth in a constitutional or legislative text, specifying its composition and its sphere of competence. Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993. 3 inviato in Italia uno Special Rapporteur9; un’ulteriore richiesta viene infine dal “rapporto ombra” presentato all’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani da 13 ONG10, in occasione dell’UPR. Appare evidente che quanto fatto finora non è ritenuto sufficiente, e gli esamitori premono perché l’Italia si dia un termine entro il quale dotarsi delle National Human Rights Institution conformemente ai Principi di Parigi, ma un impegno preciso non viene assunto neppure questa volta: Recommendation No. 14 : To establish its national human rights institution in accordance with the Paris Principles before the end of 2010 (Denmark)11. Risposta della Delegazione: Not accepted. A Bill on the establishment of a National Human Rights Institution will be submitted to the Parliament as soon as the required budgetary resources are made available. However, in accordance with the principle of the separation of powers, the Government is not in a position to commit the Parliament to act within a specific deadline.12 E’ questo il primo ciclo (2008-2011) dell’UPR, in cui gli Stati-membri sono per la prima volta sottoposti ad una verifica complessiva, cosi come è stata introdotta con la riforma del UN monitoring system varata dall’Assemblea Generale nel 2006. Non c’è quindi da stupirsi se la Delegazione italiana si è trovata in una situazione inconsueta. Ci sono però ragioni che vanno al di là delle responsabilità attuali di governo, è il divario che separa la nostra cultura della pura e semplice legalità dal principio di legittimazione formale e di risultato come si è, invece, andato affermando nei paesi di diritto comune e nelle democrazie del Nord Europa. E’ infatti soprattutto da tre paesi nordici (Danimarca, Norvegia ed Inghilterra)13 che 9 “13. The Committee recommends that the State party undertake, in consultation with a broad base of civil society representatives and with the support of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the necessary steps to establish an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles. “ COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, 18 February7 March 2008, CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ITALY. CERD/C/ITA/CO/15, page 3. 10 A/HRC/WG.6/7/ITA/3, Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in accordance with paragraph 15 (c) of the annex to Human Rights Council resolution 5/1, Italy, Geneva, 8–19 February 2010. 11 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Italy, cit. 12 /Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Italy. Addendum Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review, A HRC/14/4/Add.1 13 NORWAY: How did the Government of Italy include civil society organizations in the elaboration of its national report? What steps will Italy take to follow up and implement the recommendations of the Human Rights Council? How will civil society be involved in this process? UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND: The UK would be grateful if Italy could please elaborate on the role played by civil society in the preparation of the Government of Italy’s national report. • Could you please provide further information on the likely timetable for the establishment of a national human rights institution in Italy, in accordance with Paris principles? QUESTIONS SUBMITTED IN ADVANCE, United Nation, UPR Italy, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/ITSession7.aspx. 4 partono le richieste di descrizione degli attori della “società civile” nella redazione del rapporto, nonché la richiesta riguardo all’agenda14 e i termini temporali nelle misura da prendere.. Tanto il Rapporto Nazionale quanto le risposte evidenziano quattro ordini di deficienze, tutte di carattere strutturale15: 1) le istituzione di controllo indicate dal Rapporto Nazionale16 sono principalmente governative e non indipendenti; 2) la descrizione delle politiche attuative dei diritti umani in questione è basata sui diritti legiferati e non sui diritti erogati; 3) la cultura giuridica con cui le risposte sono state formulate manca della cultura del render conto di cui i diritti umani sono portatori; 4) la cultura dei diritti si fonda su soggetti attivi, presuppone capacità civili e portatori civili. L’argomentare per leggi e per organi è obsoleta perché assume che il principio di legalità sia assoluto e esaurisca la legittimità di uno stato fondato sul rispetto dei diritti. Sarebbe poi ultimativo e perentorio nel caso di un’autorità sovrana che non ammetta repliche e di uno stato sovrano che non ammetta ingerenze nella sua politica interna, ma come membri dell’ONU e segnatari dei trattati sui diritti umani noi dobbiamo rispondere alle richieste secondo i criteri della cultura dominante nel Council. Dalle risposte emerge invece una preoccupazione formale di mostrare che il paese ha provveduto a dotarsi delle leggi necessarie a tutelare i diritti, o sta per farlo. La reazione degli scrutinatori è di questo tenore: certo avete leggi e organi, ma perché allora le denunce di violazioni aumentano? E il progresso fatto dov’è? In effetti, oltre al Rapporto Nazionale, gli esaminatori dispongono di ben altri documenti17, dei rapporti degli Special Rapporteurs e del “rapporto ombra” delle ONG. Appare poi evidente che la Delegazione – nonostante i 25 componenti - si è trovata in una situazione inconsueta per l’asimmetria di culture sugli stessi diritti umani : gli esaminatori ONU sono si eletti dagli stati, ma, per lo più non sono membri del corpo diplomatico ma indipendenti esperti dei diritti umani18, hanno quindi la cultura dei diritti e impegno civile alle loro spalle. Inoltre, una parte dei membri del collegio (Filippine, Algeria, Chile, Malesia, India, Burkina Fasu, Bosnia Erzegovina) 14 The UK would be interested to learn what steps the Italian government is taking to improve conditions in its jails, following recent reports of over-crowding by more than 20,000 inmates. Ibid. 15 Cfr anche il recente rapporto al CERD, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Reports submitted by States parties under article 9 of the Convention, Sixteenth to eighteenth periodic reports of States parties due in 2009, Distr.: General 21 June 2011 16 Per l’elenco delle istituzioni governative nominate vedi NATIONAL REPORT SUBMITTED IN ACCORDANCE WITH PARAGRAPH 15 (A) OF THE ANNEX TO HUMAN RIGHTS COUNCIL RESOLUTION 5/1, Italy A/HRC/WG.6/7/ITA/1, Page 8, I. Institutional framework: bodies competent for human rights’ protection. 17 Vedi nota 3 18 La commissione esaminatrice è composta di esperti nominati dai governi, ma non di origine governativa; la cornice internazionale in cui si svolge il dibattimento, non più limitata alla ristretta cerchia delle rappresentanze diplomatiche; l’obbligo di pubblicazione e diffusione del dibattimento e del giudizio finale in un’audience indipendente, in cui il governo non può contare neppure sul lealismo dei mezzi di informazione). 5 ha compatrioti immigrati nel nostro Paese, e hanno quindi anche un interesse (stakeholders) diretto a veder rispettati i diritti dei loro compatrioti. Essi chiedono prove su politiche adottate, chiedono conto dei risultati tenuti, “dati statistici” a livello municipale, regionale e nazionale19. La scarsa proprietà delle risposte, le inadempienze nell’attuazione delle convenzioni, il farsi ripetere per anni le stesse richieste, i ritardi nella presentazione dei rapporti20 sono tutti elementi indicativi di un’attitudine che sottovaluta il valore dello scrutinio e l’impatto che l’UPR ha sull’opinione pubblica. Violazioni ed inadempienze in materia dei diritti umani ledono principi etici e di diritto, ma il danno non si arresta al pur grave livello di violare una norma. Un giudizio negativo emesso dalla più alta autorità per i diritti umani è grave per il nostro Paese perché erode il credito dell’Italia e intacca la dignità di tutti. Per l’alta esposizione internazionale del Paese, violazioni e inadempienze - e tanto più in materia di discriminazione razziale - acquisiscono una altissima valenza simbolica. Infatti, lo scrutinio internazionale è pubblico, non riservato alla cerchia ristretta delle rappresentanze nazionali; inoltre, il Council fa obbligo allo stato scrutinato che il giudizio finale deve essere diffuso nella società civile. E’ quindi bene per la credibilità internazionale del Paese e per l’autostima degli Italiani che anche in questa sede il dovere di cooperare con gli Stati 19 COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, rileva e raccomanda “§ 11. ….the Committee expresses concern regarding the lack of statistical data in the report of the State party on the ethnic composition of its population. The Committee recommends that, in accordance with paragraph 11 of its revised reporting guidelines (CERD/C/2007/1), the State party should provide information on the use of mother tongues, languages commonly spoken or other indicators of ethnic diversity, together with any information derived from targeted social surveys conducted on a voluntary basis, with full respect for the privacy and anonymity of the individuals concerned.” COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION Seventy-second session, 18 February-7 March 2008. CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION CERD/C/ITA/CO/15, page 3. Il COMMITTEE ON THE RIGHT OF THE CHILD nella sessione del 19 September – 7 October 2011, articola in questo modo la responsabilità di controllo e di risultato del governo a livello nazionale, regionale e municipale: “Recalling that the central Government is responsible for ensuring coordination of the Convention and providing leadership and the necessary support to the regional governments in this regard, the Committee recommends that the State party: (a) Review and clarify the role of the National Observatory on Childhood and Adolescence to coordinate implementation of child rights policies and programmes amongst all the relevant Ministries and institutions and at all levels. In doing so, the State party is urged to ensure that it is strengthened and provided with the necessary human, technical and financial resources to implement child rights policies which are comprehensive, coherent and consistent at national, regional and municipal levels; (b) Develop effective mechanisms to ensure a consistent application of the Convention in all regions through strengthening the coordination between national and regional levels and adopt national standards such as the essential levels for provision of social services (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali LIVEAS). Committee on the Rights of the Child, Fifty-eighth session, 19 September – 7 October 2011, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. 20 Il rapporto al CERD dovuto nel 2009 è stato presentato solo recentemente, cfr nota 11. 6 membri, nella comune impresa di attuare gli standard dei diritti umani, sia onorato al meglio. Sarebbe un errore credere che lo scarto che ci separa da uno stato di diritti effettivi sia imputabile solo a episodi isolati, a responsabilità di singoli, si tratta invece di una propensione cronica che non è messa in luce solo dal recente UPR, ma dalla lunga lista di documenti ONU sulle denunce di violazioni, e dalle ispezioni in particolare sulla discriminazione razziale21. La violazione di diritti fondamentali è una malattia cronica che induce periodicamente il Council on Human Rights (prima del 2006, la Commissione) ad applicare all’Italia le “procedure speciali” previste per i casi di allerta. Da noi questo stato di emergenza è stato dichiarato cinque volte nell’ultimo decennio: per detenzioni arbitrarie, per discriminazioni razziali, per la libertà di espressione, per i diritti degli emigranti, per l’indipendenza dei giudici22. L’invio di Special Rapporteurs è una misura estrema – una specie di commissariamento ONU - adottata solo per paesi le cui istituzioni pubbliche entrano in parziale default, perché, a fronte di gravi e ripetute violazioni, si mostrano incapaci di auto-correggersi. E’ la stessa Delegazione – si legge nel Rapporto23 finale del Council – a riconoscere che “UPR had significantly contributed to an assessment of its domestic situation in the field of human rights” e ad “ impegnarsi liberamente” ad attuare le raccomandazioni ONU. Perché questo riconoscimento non resti una semplice espressione di politesse, una più approfondita conoscenza degli aspetti deboli dei diritti appare indispensabile. Un’analisi empirica ci permetterebbe di affrontare in migliori condizioni il prossimo esame quadriennale nel 2014, e di soddisfare al meglio le raccomandazioni avanzate sulle istituzioni di controllo. Il fatto 21 United Nations, Human Rights Documents, Italy, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=90&su=96. COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, 18 February-7 March 2008, CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION, Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ITALY. 22 Most recent Special Procedures' reports : Report of the Working Group on arbitrary detention - Mission to Italy (A/HRC/10/21/Add.5); Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Mr. Doudou Diène - Mission to Italy (A/HRC/4/19/Add.4); Report of Ambeyi Ligabo, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression - Mission to Italy E/CN.4/2005/64/Add.5); Report of Gabriela Rodríguez Pizarro, Special Rapporteur on the human rights of migrants (7-18 June 2004) (E/CN.4/2005/85/Add.3); Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Dato' Param Cumaraswamy (11-14 March 2002) (E/CN.4/2002/72/Add.3). 23 “1. Views expressed by the State under review on the recommendations and/or conclusions as well as on its voluntary commitments and on the outcome..Italy noted that the UPR had significantly contributed to an assessment of its domestic situation in the field of human rights. It recalled that in presenting its national report, it had focused on priority areas such as the fight against racism and racial discrimination, the situation of migrants and asylum-seekers, the presence of Roma and Sinti communities, human rights of women and children, freedom of opinion and expression, independence of the judiciary and administration of justice, and the commitment to establish and independent human rights institution. “ Report of the Human Rights Council on its fourteenth session, A/HRC/14/L.10 , 18 June 2010, § 278. 7 di dovere spiegare ad altri come funzionano le nostre istituzioni e le cause delle nostre inadempienze è un’opportunità formidabile per compiere un’analisi clinica del nostro sistema. 2. La verifica dei risultati. Alla questione circa la mancanza di Istituzioni Nazionali Indipendenti, il Rapporto Nazionale - e viene poi ribadito nella replica – dice che esiste un Comitato interparlamentare di vigilanza sui diritti umani24, un Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale (UNAR), creato nel 2004; e un Piano d’Azione Nazionale, del 2006 aggiungiamo un Ministero per le Pari Opportunità. Si obbietta che un Comitato interparlamentare non è un’ istituzione “indipendente” dal governo. La carenza del Rapporto Nazionale ha dato motivo agli esaminatori per precisare che i Principi di Parigi sottoscritti richiedono che tali istituzioni siano indipendenti appunto “dal governo” e con propria capacità d’azione25. Neppure la replica – “sarà sottoposto al Parlamento un progetto di legge non appena le risorse saranno disponibili” per istituirle26 deve avere soddisfatto i membri del Council. In effetti, l’insistenza sulle Istituzioni Nazionali Indipendenti dovrebbe colmare la lacuna del Rapporto Nazionale di non fornire dati sulla politiche svolte. La richiesta è di informazioni sull’output istituzionale, dati sui diritti critici (Roma, Immigrati, discriminazione razziale, prigionieri ecc.), descrizioni dei progressi fatti nelle politiche adottate, ad es. del Piano di Azione Nazionale contro il Razzismo. Presentare i provvedimenti legislativi come unico elemento di prova, rende la Delegazione italiana poco convincente. I dati pubblici non sono solo prove quantitative sulle politiche in atto, sono la base per misurare la crescita dell’impegno. Dalle impostazioni delle domande e delle risposte appaiono evidenti negli interlocutori due approcci e due modi diversi di mettere in realzione lo stato di diritto e i diritti dell’uomo. La figura giuridica è la stessa, ma la cultura costituzionale espressa nel Rapporto Nazionale e la cultura di Good Governance che si è sviluppata nelle istituzioni dell’ONU sono molto diverse. Sembra che la teoria dei diritti umani, sia stata recepita senza che le concezioni rispettivamente dell’autorità e della responsabilità di governo siano state adeguate all’idea che i diritti sono libertà fondamentali, i cui portatori civili hanno legittime aspettative e avanzano legittime pretese, quella del buon governo, per esempio. Nella cultura dei diritti un’autorità è responsabile verso il destinatario della politiche dei diritti, nella cultura delle 24 NATIONAL REPORT, A/HRC/WG.6/7/ITA/1, Page 8, Per la replica alla Reccommendation n. 14. 25 Si legge nei Principi di Parigi, all’Articolo 2. “A national institution shall be given as broad a mandate as possible”. 26 “Recommendation No. 14, Not accepted. A Bill on the establishment of a National Human Rights Institution will be submitted to the Parliament as soon as the required budgetary resources are made available. However, in accordance with the principle of the separation of powers, the Government is not in a position to commit the Parliament to act within a specific deadline”. Response of the Government of Italy to recommendations in the report of 11 February 2010 of the Working Group on the Universal Periodic Review (A/HRC/WG.6/7/L.3). 8 leggi invece no, l’autorità è un sovrano legislatore, una specie di Mosè che agisce proprio jure, e perlopiù ha limiti solo interni all’ordinamento. In definitiva, l’obbligo di uno Stato-membro di sottomettere un rapporto ai Treaty Body e al Council – come è stato precisato da più di un Comitato – non deve essere considerato “essentially only a procedural matter designed solely to satisfy each State party's formal obligation to report to the appropriate international monitoring body”.27 Il controllo è effettivo e il processo consiste in un dare e chieder conto delle rispettive parti. Per cui la Delegazione italiana si è trovata davanti ad una richiesta di accountability, una forma di responsabilità civile dei governanti, in questo caso, verso gli Stati-pari della Comunità Internazionale. L’obbligo di rendiconto è correlato all’idea che i diritti sono qualità inerenti ai governati, e sono atti dovuti dai governanti che creano le leggi ma non le libertà, tra cui la facoltà di chieder conto; queste non sono concessioni del sovrano. Il Council on Human Rights28 funziona come una Camera di Pari: ciascuno Stato-membro è chiamato a render conto davanti a tutti di come implementi i trattati sottoscritti e del perché di certe violazioni. L’ UPR è una forma civile di rendiconto, un processo del Monitoring System, diretto ad accertare lo stato di attuazione effettiva dei diritti nei singoli stati. Il fatto che il giudizio finale si concluda in semplici “raccomandazioni” e non in sentenze, non deve far passar in ombra l’elemento essenziale che il giudizio è fondato su di un accurato processo di investigazione non inferiore a quello dei tribunali. L’obbligo di rapporto è reiterato: costatati i punti deboli, allo stato viene richiesto di render conto entro un tempo determinato – prima della scadenza dei quattro anni - su quanto ha fatto per attuare la raccomandazione. Tra i tre tipi di diritti umani – politici, civili e sociali – quelli dell’ultima generazione, quelli “sociali” 29, si sono affermati più tardi e sono più problematici perché l’attuazione investe la disponibilità e l’uso delle risorse economiche di un paese. A questo riguardo è stata elaborata dal Comitato di controllo della CESCR un’obbligazione nell’implementazione dei diritti sociali che non è valutata secondo il criterio giurisprudenziale (il Council non è una corte), ma è misurata sulla base di indicatori di tendenza delle politiche nazionali30. Nel caso in cui all’Ufficio dell’Alto 27 “§ 1. The Committee considers that it would be incorrect to assume that reporting is essentially only a procedural matter designed solely to satisfy each State party's formal obligation to report to the appropriate international monitoring body. On the contrary, in accordance with the letter and spirit of the Covenant, the processes of preparation and submission of reports by States can, and indeed should, serve to achieve a variety of objectives.” Treaty Body che controlla la Convenzione sui Diritti Economici, Sociali, e Culturali (CESCR), General Comment n. 1. 28 E’ composto da 47 Stati-eletti che esaminano periodicamente tutti i 192 Stati-membri, 29 Convention for Economic, Social and Cultural Rights, CESCR General comment 1. Reporting by States parties :. 24/02/89. 30 “6. A fifth objective is to provide a basis on which the State party itself, as well as the Committee, can effectively evaluate the extent to which progress has been made towards the realization of the obligations contained in the Covenant. For this purpose, it may be useful for States to identify specific benchmark or goals against which their performance in a given area can be assessed. Thus, for example, it is generally agreed that it is important to 9 Commissariato per i Diritti Umani arrivino notizie (per lo più via ONG o per petizione) di non applicazioni, tocca poi al paese in questione l’onere della prova: deve provare in che misura le politiche messe in atto osservino l’ ”obbligo” di attuazione dei diritti contestati. Non è perché l’obbligo internazionale è un impegno liberamente assunto che il rendiconto non deve essere puntuale. Dalla qualità del rapporto all’ONU dipende la reputazione e il credito di uno Stato in seno alla Comunità Internazionale. La guida richiede agli Stati di “fare passi” che mostrino una implementazione “progressiva”31, ossia la volontà a rimuovere gli impedimenti al godimento dei diritti sociali. Le Istituzioni Nazionali Indipendenti devono svolgere una funzione verifica di vigilanza sui diritti attuati o violati. I dati che documentano le set specific goals with respect to the reduction of infant mortality, the extent of vaccination of children, the intake of calories per person, the number of persons per health-care provider, etc. In many of these areas, global benchmarks are of limited use, whereas national or other more specific benchmarks can provide an extremely valuable indication of progress.” CESCR General comment 1. Reporting by States parties :. 24/02/89, para 6. Human rights indicators are being deployed to achieve three predominant goals: (1) To monitor compliance with, and fulfillment12 of, human rights commitments. (See Sakiko Fukuda‐Parr, Terra Lawson‐Remer & Susan Randolph, Measuring the Progressive Realization of Human Rights Obligations: An Index of Economic and Social Rights Fulfillment, Human Rights Institute Working Paper No. 8 (2008). (2) To measure the progress of human development in human rights terms. For instance, the Office of the High Commissioner for Human Rights had developed “a list of simple development indicators, designed to measure ‘what is’, on a right‐by‐right basis.” (Craig G. Mokhiber, Toward a Measure of Dignity: Indicators for Rights‐Based Development, 18 STAT. J. U.N. ECON. COMM’N FOR EUR. 141, 157 n.18 (2001). UNDP, Using Indicators for Human Rights Accountability, in HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2000 89 (2000). (3) To measure the impact/success of particular rights‐based development programming. Many U.N. agencies, for example, have begun to use socioeconomic data disaggregated to highlight gender, race, and other axes of discrimination to measure the impact of their programming on specific. UNICEF, for example, had begun to use such indicators as net school enrollment ratios disaggregated by gender and dropout rates by grade, gender and age, to measure the impact of their programming to improve girls’ education in various countries. See UNICEF, Girls’ Education: A Framework for Action 7 (2000).. 31 L’espressione “progressive implementation” formula l’obbligo di risultato, specificamente coniato dal Treaty Body del CESCR: “§ 7. In this regard, the Committee wishes to note that the Covenant attaches particular importance to the concept of "progressive realization" of the relevant rights and, for that reason, the Committee urges States parties to include in their periodic reports information which shows the progress over time, with respect to the effective realization of the relevant rights. By the same token, it is clear that qualitative, as well as quantitative, data are required in order for an adequate assessment of the situation to be made.” CESCR General comment 1. (General Comments) Reporting by States parties : . 24/02/89, para 1. and 7. For the international obligation of member states to cooperate with the UN organs tree sources are usually cited: the general undertaking given in the UN Charter; Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights, which provides that “everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized;” and the reference in Article 2(1) of the ICESCR to states parties’ obligation “to take steps, individually and through international assistance and cooperation.” 10 politiche governative nei diritti specifici non possono, a rigore, essere forniti semplicemente dall’ ISTAT, in quanto è un ente governativo. La garanzia di “indipendenza” implica invece il coinvolgimento di istituzioni della società civile in grado di ricercare e mettere a disposizione dati, ad esempio, sui i passi fatti e sui risultati raggiunti nella rimozione delle cause di discriminazione razziale in materia di lavoro, alloggio, educazione, cultura, religione. 3. Cultura dei diritti e cultura delle leggi. I corpi di vigilanza sull’applicazione dei singoli trattati (Treaty Bodies) assolvono nei riguardi degli Stati membri una funzione di ombudsman internazionale. I Comitati preposti alle singole convenzioni verificano lo stato di attuazione dei diritti in uscita dalle istituzioni pubbliche, e raccomandano a loro volta la creazione di ombudsman nazionali. Nel luglio scorso è stato istituito da noi il “National Ombudsman” per “Childhood and Adolescence”32, ma la Legge Finanziaria per il 2010 ha tagliato I fondi agli ombudsman locali, con il semplice voto di fiducia senza discussione parlamentare, per cui questa istituzione va verso l’estinzione. Questa spiccata allergia33 verso il controllo esterno dell’attività di governo rivela un’altra aporia che intacca il primato che deve invece essere riservato ai diritti fondamentali: chi fa le leggi non si limita a disciplinarne l’esercizio; l’autorità di governo si attribuisce spesso il potere di togliere di mezzo i vincoli posti dai diritti. Il paradosso è che non sono i diritti fondamentali a limitare il potere, ma il potere che limita diritti. A volte – come nel caso del diritto politico di candidatura, o del decidere della fine della propria vita, o della libertà di espressione – la legge addirittura i diritti li abolisce. Una tale spregiudicatezza che tratta come non-vincolanti le libertà fondamentali, è indice di un potere che non ha bisogno di dichiarati colpi di stato per cambiare regime: basta modificare, sospendere o togliere di mezzo il vincolo che al momento disturba. Questa discrezionalità mostra una straordinaria continuità con l’idea che i diritti non sono inerenti alla dignità dell’uomo, non sono dovuti a tutti e sempre, ma sono grazia del sovrano, che decide a chi, come e quando concederli. Questa stranezza è certo soggiacente ad alcuni elementi dottrinali quali la identificazione di tutto il diritto con le sole leggi, che assumono un carattere metaforico. Tutto il significato è attribuito a leggi che si fanno e si disfano, l’abbattimento della gerarchia tra principi e norme, è causa ed effetto di una scarsa o nessuna considerazione per le regole di risultato, per le regole sociali di comportamento, per le responsabilità legate, infine, ai codici morali. Le repliche della Delegazione fanno dipendere l’attuazione dei diritti umani dall’esistenza di organi (C’è il Comitato interparlamentare…) e di 32 The Committee of the Convention on the Rights of the Child is pleased to note that a National Ombudsperson for Childhood and Adolescence was established by law in July 2011. 33 . 11 leggi (C’è il disegno di legge…), non dai risultati delle politiche praticate. Argomento che presuppone governanti non responsabili rispetto agli impegni assunti o ai risultati dovuti, bensì un’autorità auto-certificante. L’attività di governo è inquadrata dentro ad un sistema formalmente completo, ossia capace di auto-rettifica, ma solo attraverso organi propri (appelli/ricorsi): se il parlamento fa una legge l’esecutivo non può non applicarla e, di conseguenza, i diritti non possono non essere erogati ai e goduti dai legittimi destinatari. Le leggi non si fanno, modificano, applicano o abrogano da sole, i codici di comportamento degli operatori sono determinanti per l’uso non strumentale dei valori protetti. Non è perché i diritti godono della protezione formale che le istituzioni preposte sono efficienti e i funzionari dediti con scrupolo a svolgere il loro ruolo. Il più alto numero di ricorsi giacenti alla Corte Europea per i Diritti Umani per violazione del diritto (art. 6) ad un processo in tempi “ragionevoli” viene dall’Italia. E’ questa una delle innumerevoli prove che la capacità delle istituzioni domestiche di auto-correggersi non è tale da garantire il diritto alla giustizia alle persone interessate. In una funzione pubblica ove diritto e potere si confondono, fa difetto l’idea che è dal servizio reso che dipende l’inclusione o l’esclusione dallo status di chi ha uguali diritti e doveri. Il controllo del risultato istituzionale (output legitimacy) è un elemento necessario e complementare nel ciclo di legittimazione perché i diritti non restino di carta; perché la legge non faccia da schermo alla distanza sociale dell’hidalgo invece che obbedire alla sollecitudine del public servant. Il Monitoring System istituito dall’ONU muove dal presupposto ampiamente suffragato dall’esperienza storica - che un diritto di stato non fa uno stato di diritto. Secondo la cultura di diritto comune, lo stato, per quanto agisca con scrupolo legale, è un organizzazione del potere, il cui l’esercizio, anche per via legale, può creare vittime innocenti. Il controllo extranazionale, fuori dall’equilibrio domestico dei poteri, dove può ben avvenire che “cane non morda cane”, la funzione di ombudsman del Council, risolve un conflitto di interessi che fa coincidere diritto e potere nello stesso attore. E’ un passo ulteriore nella effettiva separazione dei poteri: separa la conoscenza delle condotte istituzionali dall’interesse politico dell’agente che le abita. Gli organi di controllo dell’ONU funzionano in modo sussidiario rispetto alle istituzioni nazionali, in quanto intervengono per integrare o in supplenza di una legittimità domestica che viene meno. Laddove la legalità non risparmia le vittime, la Comunità Internazionale richiede dallo statomembro un “rendiconto” che verifichi a posteriori il suo operato, e ne “raccomandano” la rettifica delle deficienze individuate. Il Rapporto Nazionale non soddisfa un principio di fondo: uno stato non può dirsi di diritto senza guardarsi con gli occhi del destinatario delle sue politiche. La depersonalizzazione del potere, attraverso dati obbiettivi di giudizio, è una condizione necessaria di good governante; serve a garantire uno spazio “civile” in cui le legittime pretese di ciascuno siano riconosciute. 12 Lo stato di diritto è un insieme di regole per la risoluzione pacifica delle dispute, deve essere senza sangue ma non può essere senza pretese. In definitiva, il rapporto lascia irrisolta la domanda fondamentale posta dagli Stati-membri : ‘in che misura sono soddisfatti i diritti dell’uomo nel vostro Paese?’. 13