Incentivi all`assunzione di lavoratori licenziati o sospesi

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Incentivi all`assunzione di lavoratori licenziati o sospesi
Incentivi all’assunzione di lavoratori licenziati o sospesi
Al via gli incentivi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori
destinatari, per gli anni 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o
sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività
La legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione con modificazioni del c.d. “Dl incentivi” prevede
l’adozione di una serie di misure urgenti per far fronte allo stato di crisi occupazionale che sta
interessando il nostro Paese. In particolare, il legislatore ha inteso: da una parte, ampliare la
platea dei destinatari degli ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs, mobilità, ecc.), anche in deroga,
già regolamentati dalla legge 2/09 di conversione del “Dl anticrisi”; dall’altra, incentivare
l’assunzione dei lavoratori fruitori dei trattamenti a sostegno del reddito riconoscendo alle
aziende benefici contributivi. È proprio da questa misura che si intende partire, per affrontare
una disamina completa delle agevolazioni alle quali il datore di lavoro può far ricorso nel caso
di assunzione di lavoratori licenziati o sospesi a seguito di crisi aziendali.
Assunzione a tempo indeterminato dalle liste di mobilità
Misura del beneficio. Il datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato
lavoratori posti in mobilità usufruisce di un contributo mensile - per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore così assunto - pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe spettata ai medesimi lavoratori se fossero rimasti iscritti in lista di
mobilità, ex art. 8, comma 4, della legge 223/91.
Durata. Il contributo di cui trattasi viene concesso per un massimo di 12 mesi, elevato a 24
nel caso in cui il lavoratore abbia più di 50 anni di età, e ulteriormente elevato in quest’ultimo
caso a 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno o con tasso di disoccupazione superiore alla media
nazionale ex art. 7, comma 6, della legge 223/91. Al riguardo, il requisito del cinquantesimo
anno di età si determina con riferimento all’età posseduta dal lavoratore al momento
dell’assunzione (Circolare Inps n. 252/1992).
Contribuzione ridotta. Un’ulteriore agevolazione consiste nel pagamento per i primi 18 mesi
di svolgimento del rapporto, ex art. 25, comma 9, della legge 223/91, della contribuzione
previdenziale e assistenziale, relativamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, nella
minor misura prevista per gli apprendisti (pari al 10%). La predetta agevolazione è applicabile
anche nel caso in cui sia costituito un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Esclusione del beneficio per i premi Inail. L’art. 68, comma 6, della legge 388/00, ha
interpretato l’art. 8, comma 2, della legge 223/91 nel senso che il beneficio in questione –
contribuzione ridotta prevista per gli apprendisti – non si applica ai premi Inail.
Estensione delle agevolazioni contributive. L’art. 13, comma 2, lettera c), del Dl 35/04,
convertito con modificazioni in legge 80/05, ha esteso il godimento delle agevolazioni
contributive di cui agli artt. 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 223/91 ai datori di
lavoro che assumono lavoratori collocati nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 155,
della legge 311/04, ovvero che utilizzino i medesimi lavoratori nell’ambito del contratto di
somministrazione di manodopera, ex artt. 20 e seguenti del Dlgs 276/03. In ragione di quanto
sopra, l’agenzia di somministrazione, pur fruendo direttamente dell’agevolazione contributiva
in qualità di destinataria dell’obbligazione contributiva ex art. 25 del Dlgs 276/03, dovrà
comunque trasferire il suddetto beneficio all’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilità
Misura del beneficio. Ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato (anche parttime) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è concessa un’agevolazione contributiva
consistente nel pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali nella minor
misura pari a quella prevista per gli apprendisti (pari al 10%) ex art. 8, comma 2, legge
223/91, per un periodo massimo di 12 mesi.
Trasformazione a tempo indeterminato. In caso di trasformazione del contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, entro la scadenza del rapporto, il datore di
lavoro usufruirà, oltre che della predetta agevolazione contributiva, anche dell’agevolazione
prevista dal comma 4, art. 8, della legge 223/91, che attribuisce in caso di assunzione a tempo
indeterminato, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe
spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato ed iscritto nelle liste di mobilità. Tale
agevolazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 mesi se il lavoratore
assunto ha compiuto i 50 anni, che divengono 36 qualora il lavoratore sia residente nelle aree
del mezzogiorno con elevato tasso di disoccupazione.
Comunicazione della trasformazione. Per poter fruire del beneficio connesso alla
trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, è necessario darne
comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla
trasformazione stessa.
Regimi differenziati. Le norme di legge soprarichiamate prevedono 3 diversi regimi di
fruizione delle agevolazioni contributive in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità, in relazione al trattamento economico dagli stessi percepito e alla natura del datore di
lavoro che ha operato il recesso collettivo.
Godimento integrale delle agevolazioni contributive. La prima fattispecie attiene a quei
lavoratori che – licenziati e posti in mobilità da datori di lavoro imprenditori ex artt. 4 e 24
della legge 223/91 – siano percettori, al momento della nuova assunzione, dell’indennità di
mobilità. In tal caso il datore di lavoro che assume ha diritto di beneficiare delle agevolazioni
previste dall’art. 8, commi 2 e 4 della legge 223/91 – rispettivamente per l’assunzione a tempo
determinato e indeterminato – nonché di quelle stabilite dall’art. 25 della medesima legge per
le assunzioni a tempo indeterminato.
Godimento parziale delle agevolazioni contributive. La fattispecie in oggetto riguarda i
lavoratori che non percepiscono l’indennità di mobilità in quanto licenziati per riduzione di
personale da imprenditori che, pur occupando, più di 15 dipendenti non erano assoggettati alle
procedure di mobilità per difetto dei requisiti di legge, oppure da imprenditori, comunque
esclusi dalle stesse in quanto con meno di 15 dipendenti. In tal caso il datore di lavoro che
assume può usufruire della sola agevolazione contributiva consistente nel pagamento della
minor contribuzione previdenziale e assistenziale, mentre non potrà usufruire del contributo del
50%.
Insussistenza del diritto alle agevolazioni contributive. La terza ed ultima fattispecie
riguarda i lavoratori licenziati per riduzione di personale e posti in mobilità, ex art. 24 della
legge 223/91, da datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 15 dipendenti. Tali
lavoratori non hanno diritto all’indennità di mobilità, derivandone di conseguenza l’esclusione
dei datori di lavoro assumenti dalla predetta agevolazione del riconoscimento del 50% della
medesima indennità.
Altri casi di esclusione del beneficio. L’art. 8, comma 4-bis, della legge 236/93 dispone
quanto segue: “il diritto ai benefici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei
lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di impresa dello
stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con
quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo”. L’impresa che assume dichiara sotto
la propria responsabilità all’atto della richiesta di avviamento che non concorrono le
menzionate condizioni ostative”. La predetta disposizione è finalizzata a evitare operazioni
fraudolente tra società che, in virtù di particolari rapporti intercorrenti tra le società stesse, si
accordino per il licenziamento e la successiva riassunzione agevolata del lavoratore presso
altra azienda collegata o controllata.
Assunzione lavoratori in Cigs
Le aziende che non abbiano dipendenti sospesi in Cigs, e non abbiano fatto riduzioni di
personale negli ultimi 12 mesi, le quali assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
usufruiscono della Cigs da almeno 3 mesi, anche non consecutivi, quali dipendenti da imprese
beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento della Cigs, possono beneficiare dei seguenti
incentivi (art. 4, comma 3, legge 236/93): Le suddette agevolazioni spettano anche quando
l’azienda abbia effettuato sospensioni o riduzioni di personale, purché le assunzioni siano
finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle sospensioni o riduzioni predette.
Assunzione di lavoratori disoccupati o in Cigs
I datori di lavoro non artigiani del centro nord che assumono i lavoratori disoccupati da oltre
24 mesi o in Cigs da uguale periodo “godono” di uno sgravio contributivo triennale (per 36
mesi) del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi anche per le
imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo (36 mesi) (art.
8, comma 9, legge 407/90). Le predette agevolazioni sono riconosciute “pro-quota” anche per i
rapporti a tempo parziale. Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n.
2693 del 14 novembre 2005, ha precisato che se non viene meno lo stato di disoccupazione
(percezione di un reddito di lavoro dipendente annuo non superiore a 7.500 euro):
L’assunzione consente, infine, la copertura del 12% in favore delle c.d. “fasce deboli”, prevista
dall’art. 25, comma 1, della legge 223/91.
Assunzioni incentivate ai sensi della legge 33/09
Come anticipato in premessa, la legge 33/09 ha inteso agevolare la rioccupazione del
lavoratori sospesi o licenziati, prevedendo l’erogazione di un incentivo da parte dell’Inps a
favore dei datori di lavoro di cui all’art. 1 della legge 223/91 (imprese industriali destinatarie
della Cigs con più di 15 dipendenti), che non hanno in atto sospensioni dal lavoro (ossia non
sono in crisi) e che assumono, senza esserne tenuti, lavoratori destinatari per gli anni 2009 e
2010 degli ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi, per cessazione totale o
parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale, da imprese escluse dalla
disciplina della legge 223/91. Il beneficio consiste in un incentivo (nel limite della spesa
autorizzata) pari all’indennità di sostegno al reddito residua spettante al lavoratore (numero
delle mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate), con esclusione di quanto
dovuto a titolo di contribuzione figurativa. L’azienda ne beneficia attraverso il sistema del
DM10/2 conguagliando l’incentivo con i contributi dovuti. Il beneficio non spetta per i lavoratori
che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o
di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima
in rapporto di collegamento o controllo. È per questo motivo che all’atto dell’instaurazione del
rapporto, all'impresa che assume viene chiesta una dichiarazione che attesti che non ricorrono
le menzionate condizioni ostative.
Regolarità contributiva
In ogni caso si ricorda che per accedere agli incentivi sin qui analizzati occorre essere in
possesso del requisito del Durc (documento unico di regolarità contributiva), attestante
l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di
Inps, Inail e, per le imprese edili nei confronti della Cassa Edile.
di Angelo Maci,
Fonte: MGconsulting S.r.l.