Bozza 4 - Università degli Studi di Siena
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Bozza 4 - Università degli Studi di Siena
MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA Bozza 4 MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA Bozza 4 Premessa 1.00 La protocollazione 2.00 Il registro di protocollo 3.00 Casistica e comportamenti organizzativi 4.00 Flussi documentali 5.00 La gestione dell’archivio corrente 6.00 Conservazione dei documenti informatici Allegato 1 Strutture afferenti all’Area Organizzativa Omogenea Amministrazione generale Allegato 2 Definizioni Allegato 3 Documenti non sottoposti a registrazione di protocollo Allegato 4 Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento delle anagrafiche nel protocollo informatico Allegato 5 Titulus 97 – Titolario di classificazione dell’amministrazione generale Allegato 6 Normativa di riferimento MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA1 2 Premessa L’Università degli Studi di Siena partecipa del progetto Titulus. Questo manuale si basa quindi largamente sul modello citato in nota 1, ma introduce variazioni derivanti dal confronto con altri manuali , con le esigenze proprie dell’organizzazione dell’Ateneo e con gli adeguamenti delle prassi alle normative in materia di informatizzazione dei processi di creazione, gestione, protocollazione e conservazione di documenti informatici. Il software utilizzato è Titulus nella versione XML prodotto da Kion. Questo manuale si applica all’Area organizzativa omogenea (AOO) “Amministrazione generale dell’università degli Studi di Siena”, composta, al momento, dalle Unità organizzative responsabili (UOR) riportate nell’allegato 1. e descrive le attività di gestione, organizzazione e tutela dei documenti prodotti o acquisiti da essa. L’ attività di gestione documentaria riguarda i documenti prodotti o acquisiti da un soggetto nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Per una migliore comprensione dei termini in uso e delle definizioni si rimanda all’allegato 2. La normativa italiana, prevede l’istituzione del Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi3 in ogni pubblica amministrazione. Nel nostro Ateneo la Divisione flussi documentali e amministrativi svolge le funzioni equivalenti. Pertanto, il responsabile del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi previsto dal DPR 445/2000, qui è individuato nel Responsabile della Divisione flussi documentali e informativi .A tale Divisione compete anche una generale attività di coordinamento della gestione documentale delle altre AOO individuate in Ateneo Questo testo è un manuale, quindi descrive le modalità concrete di gestione dei documenti attualmente vigenti nel nostro Ateneo. Questo significa che le procedure sono relative alla documentazione effettivamente trattata. Forte è ancora il riferimento ai documenti cartacei, nonostante la normativa, in primis il Decreto legislativo 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) con le sue successive modificazioni, preveda una completa digitalizzazione dei flussi documentali e della formazione dei fascicoli. La realtà della produzione documentale da parte di enti, aziende e cittadini è 1 (art. 5 del DPCM 31 ottobre 2000) 2 Il testo è redatto sulla base del “Modello di Manuale di gestione del protocollo informatico – versione 2.0 de 19 aprile 2005 – redatto dal gruppo di lavoro degli archivisti delle università italiane (Bologna, Padova, Pavia, IUAV Venezia”, del “Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni. Modello di riferimento.”prodotto dal Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni – CNIPA, 2006 e dal confronto fra testi di Manuali di altri atenei. Si ringrazia per la preziosa consulenza e la paziente opera di revisione del testo la prof.ssa Linda Giuva, docente di Archivistica presso la facoltà di Lettere di Arezzo dell’Università degli Studi di Siena Per quanto riguarda il diritto di accesso alla documentazione si rinvia al Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241. Per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei dati si fa riferimento al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs n. 196/2003. Per quanto riguarda l’’uso della rete e della posta elettronica si fa riferimento al Regolamento contenente il disciplinare informatico dell'Università degli Studi di Siena. 3 Art,.61 del DPR 445/2000 però ancora ibrida e fortemente caratterizzata dalla cultura della carta ed un Manuale di gestione non può descrivere il dover essere, ma l’essere. D’altra parte l’art 40 bis introdotto nel Codice dell’Amministrazione digitale dal decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010 ribadisce la imprescindibilità delle operazioni di registrazioni di protocollo anche per i documenti informatici. Quindi, mentre i flussi documentali e la gestione e conservazione dei documenti possono subire variazioni in funzione del supporto su cui i documenti sono redatti, le operazioni di registrazione di protocollo sono relative ai documenti, a prescindere dal supporto su cui essi sono formati. FORME DI PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE Il Manuale è pubblicato nel portale dell’Ateneo, nelle pagine della Divisione flussi documentali e informativi. E’ utilizzabile da chiunque. Si prega di citare la fonte nei casi utilizzo 1. La protocollazione 1.1 ELEMENTI DELLA REGISTRAZIONE Sotto il profilo strettamente archivistico, la registrazione è costituita da una serie di elementi. Tali elementi sono suddivisibili in quattro tipologie: a) elementi obbligatori immodificabili ; b) elementi obbligatori modificabili ; c) elementi facoltativi immodificabili ; d) elementi facoltativi modificabili . 1.1.1 ELEMENTI OBBLIGATORI IMMODIFICABILI Gli elementi obbligatori immodificabili servono ad attribuire ad un determinato documento data, forma e provenienza certa attraverso la registrazione di determinate informazioni rilevanti sul piano giuridico-probatorio. Tali elementi, pertanto, sono obbligatori e resi immodificabili dal sistema informatico. Essi sono: a) data di registrazione; b) numero di protocollo; c) corrispondente (mittente per il documento in arrivo, destinatario per il documento in partenza); d) oggetto; e) numero degli allegati; f) tipologia degli allegati. 1.1.2 ELEMENTI OBBLIGATORI MODIFICABILI Gli elementi obbligatori modificabili sono tre: a) unità organizzativa responsabile del procedimento/affare (UOR); b) responsabile del procedimento amministrativo/affare (RPA); c) classificazione archivistica. I primi due, cioè l’unità organizzativa responsabile e il responsabile del procedimento amministrativo, sono previsti dagli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Il primo è il nomen juris attribuito agli uffici della pubblica amministrazione destinati a competenze omogenee, mentre il secondo è anche il detentore giuridico del fascicolo archivistico, nonché il potenziale autore delle modifiche e delle integrazioni agli elementi modificabili del protocollo informatico. Il terzo e ultimo elemento, cioè la classificazione, è espressamente previsto dall’art. 56 del DPR 445/2000, come una delle tre «operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni». In un sistema corretto di gestione dei documenti possiamo infatti prevedere documenti non protocollati, ma mai documenti non classificati. 1.1.3 ELEMENTI FACOLTATIVI IMMODIFICABILI Gli elementi facoltativi immodificabili sono tre: • data del documento ricevuto; • protocollo del documento ricevuto; • impronta del documento informatico. Tali elementi sono previsti dal DPR 445/2000, in particolare dall’art. 53, comma 1, lettere e) ed f). Il sistema prevede inoltre la registrazione, se presente, del nome della persona fisica che ha sottoscritto il documento, tramite il campo firmatario, da compilare nel caso in cui il mittente sia una persona giuridica, pubblica o privata, secondo le indicazioni fornite dalle Linee guida per l’inserimento e l’aggiornamento delle anagrafiche nel protocollo informatico (allegato 4). Nel caso dei documenti informatici, il sistema prevede anche la registrazione dell’impronta, cioè di una sequenza di bit che identificano in maniera univoca il documento. 1.1.4 ELEMENTI FACOLTATIVI MODIFICABILI Gli elementi facoltativi modificabili sono, a loro volta, di tre tipologie: • elementi legati ai flussi documentali; • elementi legati alla gestione dell’archivio; • elementi legati alla gestione delle banche dati. Gli elementi facoltativi modificabili legati alla gestione dei flussi documentali sono di norma i seguenti: • tipo di spedizione (prioritaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, e-mail, posta elettronica certificata, etc.); • collegamento a documenti precedenti e susseguenti; • nominativo del destinatario di copia per conoscenza; • procedimento amministrativo; • termine di conclusione del procedimento amministrativo; • indicazione del grado di visibilità del documento (pubblico, riservato, altamente confidenziale); • immagine informatica del documento amministrativo. Gli elementi facoltativi modificabili legati alla gestione dell’archivio sono di norma i seguenti: • procedimento amministrativo (voce di indice) • data di apertura e chiusura del fascicolo; • repertorio dei fascicoli; tipologia del documento con l’indicazione dei termini di conservazione e di scarto. Gli elementi facoltativi modificabili legati alla gestione delle banche dati sono di norma i seguenti: • ulteriori informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, etc.); • indirizzo completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato); • ulteriori informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio/femmina, etc.); • indirizzo completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia, stato); numero di matricola (se dipendente o studente); • codice fiscale; • partita iva; • recapito telefonico; recapito telefax; • indirizzo di posta elettronica; • chiave pubblica della firma digitale. 1.2 SEGNATURA DI PROTOCOLLO La registrazione e la segnatura costituiscono un’operazione unica e contestuale aventi entrambe la natura di atto pubblico La segnatura di protocollo ha la funzione di stabilire un legame indissolubile tra documento e registrazione di protocollo. 1.2.1 SEGNATURA DI PROTOCOLLO NEL DOCUMENTO INFORMATICO Nel documento informatico in arrivo, tale funzione è garantita dalla presenza dell'impronta del documento nella registrazione stessa. Per i documenti informatici in partenza (trasmessi via posta elettronica) i dati sono contenuti in un file XML (trasmesso nell'ambito dello stesso messaggio). Essa ha uno scopo molto più ampio, ovvero consentire la codifica strutturata delle informazioni archivistiche relative al documento inviato, le informazioni sul procedimento amministrativo ed altre informazioni utili al trattamento del documento. La segnatura informatica codificata per mezzo del linguaggio XML è alla base dell'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in rete. 1.2.2 SEGNATURA DI PROTOCOLLO NEL DOCUMENTO ANALOGICO Contestualmente alla registrazione, sul documento cartaceo viene apposta la segnatura di protocollo attraverso un “segno” indelebile che nella nostra università abbiamo scelto essere un timbro che riporta il nome dell’Area organizzativa omogenea (AOO), il numero di registrazione, la data, la classificazione, l’unità operativa responsabile (UOR), il nome del Responsabile del procedimento (RPA) e le unità operative che ricevono le copie per conoscenza. Per la corrispondenza in partenza il numero di protocollo, completo di classificazione, viene segnato a mano e la data con il datario. 1.3 RILASCIO DI RICEVUTA DEL DOCUMENTO IN ARRIVO Qualora un documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona incaricata al servizio di protocollo, e venga richiesta l’attestazione di avvenuta protocollazione, e comunque in tutti i casi in cui si richiede tale attestazione, il servizio protocollo ne rilascia ricevuta. attraverso una funzionalità specifica del software di protocollazione. La semplice ricevuta o il timbro datario firmato da chicchessia non rileva alcunché ai fini giuridico-probatori. Qualora per ragioni organizzative o tecniche non sia possibile protocollare immediatamente il documento, il servizio protocollo comunica al mittente o ad altra persona incaricata il termine entro il quale il documento verrà comunque protocollato, impegnandosi a far pervenire la copia del documento protocollato o la indicazione degli estremi del protocollo (data e numero, struttura ricevente) all’indirizzo o recapito, anche informatico (e-mail, telefax, etc.) indicato dal mittente. 1.4 PROTOCOLLO DIFFERITO Nel caso di un temporaneo ed eccezionale carico di lavoro che non permetta di evadere la corrispondenza ricevuta nella medesima giornata lavorativa o comunque entro 48 ore dal ricevimento e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi (ad esempio per la registrazione di un consistente numero di domande di partecipazione ad un concorso in scadenza), è ammessa la registrazione mediante l’uso del protocollo differito con l’indicazione delle opportune informazioni amministrative che richiedono il differimento dei termini. Il protocollo differito consiste nel differimento della decorrenza giuridica dei termini di arrivo del documento rispetto alla data di registrazione, dichiarandone espressamente la data effettiva di arrivo e le motivazioni del ritardo. Le informazioni amministrative circa le cause del differimento dei termini vanno inserite direttamente nel registro di protocollo all’atto della protocollazione. Il ricorso al protocollo differito si applica solo ai documenti in arrivo ed è autorizzato dal responsabile del servizio protocollo per le seguenti motivazioni: • sciopero; • afflusso di un numero esorbitante di documenti per scadenze incombenti; • eventi non preventivabili di carenze di personale Il ricorso al protocollo differito può avvenire anche su motivata richiesta della UOR il cui responsabile, deve indicare nel documento medesimo o nella richiesta allegata (quando trattasi di più documenti omogenei) le opportune motivazioni. Nel caso di richiesta allegata, se riferita a più documenti, si deve procedere alla scansione della stessa per ogni documento indicato. Per il documento ammesso alla registrazione con le procedure del protocollo differito, sopra il timbro di registrazione, va posto anche il timbro “Protocollo differito al gg/mm/aaaa]”. Nel caso di documento informatico la registrazione costituisce insieme di metadati che sostituiscono la segnatura. I campi del protocollo differito (data e informazioni provvedimento) sono immodificabili. Per armonizzare le procedure di registrazione di protocollo con quanto stabilito dal Regolamento dell’Università degli Studi di Siena in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,art. 4, c.3, le raccomandate con avviso di ritorno che non possono essere registrate nel giorno dell’arrivo, sono registrate con protocollo differito. Dal momento che il dispositivo di posta elettronica certificata sarà integrato nel protocollo, la data ufficiale di arrivo dei messaggi, sarà certificata dalla ricevuta rilasciata dal gestore della PEC dell’Amministrazione generale. Questo perché l’invio del messaggio può avvenire in qualunque momento della giornata e viene automaticamente assunto in bozza dal sistema di protocollo. Il protocollista va a completare i dati e registra il documento. Il sistema assegna in quel momento numero e data di protocollazione 1.5 PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA La corrispondenza in partenza viene registrata al protocollo dal RPA del UOR o da una persona da lui espressamente incaricata. Perché possano essere correttamente protocollati e inviati, i documenti devono contenere alcuni elementi imprescindibili, indipendentemente dal supporto su cui sono redatti: • il logo dell’università; • la denominazione dell’università; • l’indirizzo completo dell’università; • l’indicazione dell’UOR che ha redatto il documento; • il visto del RPA; • la firma del Responsabile dell’adozione del provvedimento; • la data di spedizione che DEVE coincidere con la data di registrazione a protocollo in uscita; • l’oggetto della lettera; • l’indicazione chiara del destinatario; • l’indirizzo completo del destinatario • l’indicazione se il destinatario è per competenza o per conoscenza • il numero e la descrizione degli allegati, • l’indicazione del mezzo scelto per la spedizione • riferimenti a documenti precedenti Questi elementi rendono il documento valido e forniscono i dati per una registrazione corretta di protocollo che prevede infatti l’indicazione del: • destinatario per competenza o per conoscenza, • • • • • • • • • mezzo di spedizione procedimento (voce d’indice) classificazione oggetto; numero e descrizione degli allegati il RPA che ha istruito il procedimento; l’UOR che ha redatto l’atto; eventuali legami con altri documenti precedentemente acquisiti. 1.6 ANNULLAMENTO DI UNA REGISTRAZIONE È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo (in arrivo e in partenza) per motivate e verificate ragioni. In questo caso, l’annullamento viene effettuato attraverso l’apposizione della dicitura «annullato», in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori del protocollo. Solo il responsabile del servizio protocollo autorizza l’annullamento di una registrazione di protocollo. Ad esso vanno trasmesse le richieste scritte (anche per fax o per e-mail) contenenti il numero di protocollo da annullare, i motivi dell’annullamento e, se il documento è stato riprotocollato correttamente, l’indicazione del nuovo numero di protocollo attribuito al documento. Nella registrazione di protocollo, infatti, devono apparire in forma ben visibile,oltre agli elementi già indicati, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo e il cognome e nome dell’operatore che ha effettuato l’annullamento. Le informazioni relative alla registrazione di protocollo rimangono comunque memorizzate nel registro informatico per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, comprese le visualizzazioni e le stampe, nonché la data,l’ora, l’autore dell’annullamento e gli estremi dell’autorizzazione all’annullamento del protocollo. L’indicazione dell’annullamento va anche apposta sul documento cartaceo a cura del servizio protocollo (se documento in arrivo) o del RPA (se documento in partenza, tra uffici o documenti repertoriati). Il documento annullato, fatto salvo il caso di restituzione ad altra persona fisica o giuridica per non afferenza a procedimenti amministrativi della AOO Amministrazione generale ,deve essere conservato nel fascicolo corrispondente. Nel caso di documenti informatici, le informazioni relative all’annullamento contenute nella registrazione di protocollo costituiscono insieme dei metadati di corredo da conservare unitamente al documento medesimo. 1.7 DOCUMENTI DA NON PROTOCOLLARE La normativa in vigore ha previsto alcune tipologie di documenti da non protocollare. Alcune tipologie sono espressamente previste dall’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000, altre fanno riferimento alla registrazione particolare, cioè ad una repertoriazione. Oltre a queste tipologie documentali, ve ne sono altre che, costituendo mera notizia di prevalente rilevanza informativa, possono anche, a discrezione del RPA, non essere ammesse a registrazione di protocollo. Per un elenco dei documenti non soggetti a registrazione di protocollo si rimanda all’allegato n.3. 1.8 PROTOCOLLO RISERVATO Il servizio di protocollo provvede a protocollare ciascun documento senza specificarne l’eventuale riservatezza; il responsabile del procedimento, che lo riceve e ne valuta il suo grado di riservatezza, provvede eventualmente a comunicare al servizio di protocollo l’opportuna modifica da effettuare sulla maschera di registrazione o protocollazione: si tratta di valorizzare, in luogo del campo “Pubblico”, il campo“Altamente confidenziale” In questo caso, la riservatezza, mediante la procedura Docway, consiste nell’oscuramento totale della stringa relativa alla registrazione del documento cosicché solo chi è abilitato può visionare i dati della registrazione. 1.8.1 DOCUMENTI RISERVATI • Le seguenti tipologie documentarie possono essere trattate come documenti riservati direttamente dal responsabile del protocollo • i documenti relativi a vicende di persone o a fatti privati o particolari ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali; • i documenti dalla cui contestuale pubblicità possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’azione amministrativa; • i documenti anonimi individuati ai sensi dell’art. 8, c. 4 e dell’art. 141 del codice di procedura penale; • le tipologie di documenti individuate dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e da quelle in materia di protezione dei dati personali. 2. IL REGISTRO DI PROTOCOLLO Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è inoltre soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente. Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, il responsabile del servizio di protocollo. provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo su supporto informatico immodificabile. Entro il mese di gennaio, il direttore del servizio protocollo provvede alla stampa del registro di protocollo dell’anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, effettua lo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente. Al fine di mantenere anche su supporto cartaceo traccia della modifica degli elementi facoltativi del protocollo, intervenuta per effetto della gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, il direttore del servizio protocollo provvede entro il mese di gennaio alla stampa e alla rilegatura del registro di protocollo relativo al quinto anno antecedente su supporti cartacei di qualità. 2.1 STAMPA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO La stampa del registro di protocollo può essere informatica (stampa su uno o più file) o cartacea. La stampa informatica, prevista implicitamente dalla legge, permette essenzialmente di assicurare al registro di protocollo una verifica sull’integrità delle registrazioni. Questa stampa è effettuata in procedura batch dal sistema informatico. 2.2 IL REGISTRO DI EMERGENZA Nelle situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile informatico, ogni evento deve essere registrato su un denominato Registro di emergenza (RE). Sul registro generale devono essere riportate la causa, la dell’interruzione, nonché la data e l’ora del ripristino della piena utilizzare il protocollo supporto alternativo, data e l’ora di inizio funzionalità del sistema, nonché eventuali annotazioni ritenute rilevanti dal responsabile del protocollo informatico. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre 48 ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo autorizza l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Qualora nel corso di un anno non si sia fatto ricorso al registro di emergenza, il responsabile del servizio protocollo deve annotarne anche il mancato uso. 2.3 PROCEDURE DEL REGISTRO DI EMERGENZA Prima di autorizzare l’avvio della procedura, il responsabile del servizio protocollo deve impostare prima e verificare poi la correttezza di data e ora sui rispettivi registri di emergenza. Nel concreto, si tratta di utilizzare il software Titulus XML su un computer stand alone, cioè non collegato alla rete, identificato dal responsabile del servizio protocollo con un numero cardinale sequenziale di due cifre, preceduto dalla sigla RE (registro di emergenza); ad esempio, RE01. Ogni registro di emergenza si rinnova ogni anno solare e, pertanto, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni documento è individuato dal numero assegnato nel registro di emergenza, anno di registrazione, numero di protocollo in formato previsto dall’ art. 57 del DPR445/2000; ad esempio: RE01- UA0100-2005-0003456. Una volta ripristinata la piena funzionalità del sistema, il responsabile del servizio protocollo provvede alla chiusura dei registri di emergenza, annotando su ciascuno il numero delle registrazioni effettuate e la data e ora di chiusura. Egli poi provvede senza ritardo alla connessione dei registri di emergenza con il protocollo unico, inserendo le registrazioni effettuate utilizzando l’apposita funzione di recupero “riga per riga”. Verificato lo “scarico” delle registrazioni, autorizza il ripristino del protocollo unico e il servizio protocollo provvede a smistare i documenti alla UOR. Il registro di emergenza viene sostanzialmente a configurarsi come un repertorio del protocollo unico: ad ogni registrazione recuperata dal registro di emergenza è attribuito un nuovo numero di protocollo, seguendo senza soluzioni di continuità la numerazione del protocollo unico raggiunta al momento dell’interruzione del servizio. A tale registrazione è associato anche il numero di protocollo e la data di registrazione del relativo protocollo di emergenza. I documenti annotati nel registro di emergenza e trasferiti nel protocollo unico recheranno, pertanto, due numeri: uno del protocollo di emergenza e uno del protocollo unico. L’efficacia della registrazione è dunque garantita dal numero attribuito dal registro di emergenza e a quel numero deve farsi riferimento per l’avvio dei termini del procedimento amministrativo; l’efficienza, invece, è garantita dall’unicità della catena documentale e dalla normalizzazione dei dati gestionali, comprese la classificazione e la fascicolazione archivistica. 3. Casistica e comportamenti organizzativi 3.1 CASISTICA Qui di seguito vengono fornite alcune indicazioni pratiche riguardo ai comportamenti organizzativi da adottare di fronte ad alcune situazioni che accadono comunemente nell’espletamento delle operazioni di registratura della documentazione in arrivo 3.1.1 RACCOMANDATE È prevista la registrazione della data di spedizione nel campo immodificabile “Annotazioni”, vista la rilevanza che questa informazione ha ai fini giuridico-probatori. Le raccomandate con avviso di ritorno hanno la precedenza sugli altri documenti nelle operazioni di protocollazione, dal momento che, secondo il nostro Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241, l’inizio dei termini del procedimento decorrono dalla data dell’avviso di ricevimento. Quando non sia possibile protocollare le raccomandate con avviso di ricevimento nel giorno stesso del loro arrivo, ad esse si applica il protocollo differito. 3.1.2 BANDI DI GARA E PREVENTIVI La corrispondenza che riporta l’indicazione “offerta” - “gara d’appalto” - “preventivo” o simili, o dal cui involucro è possibile evincere che si riferisce alla partecipazione ad una gara, non deve essere aperta, ma protocollata in arrivo con l’apposizione della segnatura, della data e dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili, e deve essere inviata all’UOR competente. È compito dello stesso UOR provvedere alla custodia delle buste o dei contenitori protocollati, con mezzi idonei, sino all’espletamento della gara stessa. Dopo l’apertura delle buste l’UOR che gestisce la gara d’appalto riporta gli estremi di protocollo indicati sulla confezione esterna su tutti i documenti in essa contenuti. Per motivi organizzativi tutti lei UOR sono tenute ad informare preventivamente il responsabile del servizio di protocollo in merito alle scadenze di concorsi, gare, bandi di ogni genere. 3.1.3. DOCUMENTI IN MATERIA DI CONTENZIOSO Quando un documento giudiziario viene trasmesso con lettera di accompagnamento, il corrispondente è l’autore della lettera accompagnatoria (ad es. Avvocatura generale o distrettuale dello Stato, ma anche altre strutture o persone). Quando un documento giudiziario, privo di lettera di accompagnamento, ma riportante il timbro dell’avvocato o dello studio legale, viene notificato a mano o tramite il servizio notificazione atti di una autorità giudiziaria (ad es. Tribunale, Corte d’appello, ecc.), il corrispondente è l’avvocato o lo studio legale. Se il ricorrente ha conferito mandato a più avvocati, l’anagrafica sarà quella dello studio legale dell’avvocato che ha sottoscritto l’atto. Il vettore, se diverso dai servizi postali ordinari, può essere indicato nelle annotazioni del sistema di protocollo. In presenza di un atto giudiziario del Tribunale amministrativo regionale riportante il timbro dello studio legale per il deposito o la consegna, il corrispondente è lo studio legale. In presenza di un documento giudiziario (ad es., ordinanze) con intestazione «Repubblica Italiana - Tribunale di [comune]», a firma del presidente e dell’estensore senza altra indicazione e privo di lettera di accompagnamento, il corrispondente è il Tribunale. Nel caso di un documento redatto su carta intestata riferita a un dipendente che esercita la libera professione (ad es. avv. ...professore di ruolo dell’Università di ...), il corrispondente è il professionista o lo studio legale. 3.1.4. LETTERE ANONIME La ratio che deve governare il comportamento di un operatore durante la fase di registrazione di un documento in arrivo deve essere improntata alla avalutatività. In altre parole, il protocollista deve attestare che un determinato documento così come si registra è pervenuto. Si tratta dunque di una delicata competenza di tipo notarile, attestante la certezza giuridica di data, forma e provenienza per ogni documento. Le lettere anonime, pertanto, vanno protocollate. In questi casi, la procedura prevede l’utilizzo della limitazione della visibilità con l’opzione software Riservato/altamente confidenziale), per un motivo semplice: quello di non fare da “gran cassa” e quindi limitare la visibilità del documento anonimo alla UOR o agli organi interessati. Nel campo mittente va indicata l’anagrafica “Anonimo”. 3.1.5. LETTERE PRIVE DI FIRMA Le lettere prive di firma vanno protocollate. La funzione notarile del protocollo (cioè della registrazione) è quella di attestare data e provenienza certa di un documento senza interferire su di esso. È poi compito della UOR e, in particolare, del RPA valutare, caso per caso, ai fini della sua efficacia riguardo ad un affare o un determinato procedimento amministrativo, cioè se la lettera priva di firma possa essere ritenuta valida o meno. 3.1.6 DOCUMENTO INFORMATICO Al fine di fornire la caratteristica di immodificabilità è necessario eliminare o rendere statici, anche attraverso procedure automatiche, tutti gli elementi dinamici, quali macroistruzioni, riferimenti esterni o codici eseguibili, che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, e le informazioni di ausilio alla redazione, quali annotazioni, revisioni, segnalibro, gestite dal prodotto software utilizzato per la redazione. I formati da preferire sono .pdf e .tiff, oppure non proprietari come .odf, .txt, .xml. E’ inoltre necessario che il documento sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Da tali documenti, che costituiscono informazione primaria e originale, è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le modalità di formazione delle copie saranno normate con regole tecniche in via di emanazione. 3.1.7. DOCUMENTI INVIATI PER FAX O PER VIA TELEMATICA DA CITTADINI Questo paragrafo potrà essere oggetto di mutamenti in ragione della pubblicazione delle norme tecniche previste dall’art.71 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs. 82 del 2005 e sue modificazioni), si riporta di seguito la prassi attualmente seguita. Premesso che l’art. 38 del DPR 445 del 2000, nella attuale forma vigente ammette l’invio per fax o per via telematica delle istanze e delle dichiarazioni alla pubblica amministrazione ( comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni o per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni), e l’art 45 del D.lgs. 82/2005 attribuisce valore giuridico ai documenti trasmessi per via telematica,l’accento è posto sulla validità dei documenti inviati con questi mezzi e la validità è‘ data dalla certezza della provenienza e dalla integrità del contenuto. La normativa al momento è carente di norme tecniche che ne precisino le prescrizioni. Al momento questo ente accetta • l’invio di documenti sottoscritti con firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; • l’invio di copie delle istanze e delle dichiarazioni sottoscritte, accompagnate dalla copia del documento di identità (art 38 comma 3 del dpr 445 del 2000). Tutti i documenti di cui e' prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere pervenire firmati digitalmente. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati non sottoscritti. Per la redazione dei documenti devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt, xml. L’utilizzo della propria casella di posta certificata (PEC) per l’invio dei documenti da parte del cittadino, di per sé, non costituisce elemento di validità del documento, fino a quando non saranno definite le regole tecniche relative al rilascio di credenziali di accesso, come previsto dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 . Della registrazione a protocollo di documenti inviati telematicamente viene data notifica tramite e-mail al RPA e ai destinatari per conoscenza. Non viene inviata nessuna copia cartacea. L’Università degli Studi di Siena ha, al momento, una casella di posta certificata [email protected] 3.1. 8 DOCUMENTI TRASMESSI I PER FAX O VIA TELEMATICA TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Sono valide le comunicazioni trasmesse se: • sottoscritte con firma digitale e altro tipo di firma qualificata; • sono dotate di segnatura di protocollo • trasmesse attraverso caselle istituzionali di posta elettronica certificata (PEC). Altri sistemi di accertamento della provenienza dovranno essere normati con relativo DPCM di regole tecniche non ancora emanato. L’invio di un documento per fax è assimilato nella normativa all’invio telematico e informatico. Della registrazione a protocollo di documenti inviati telematicamente viene data notifica tramite e-mail al RPA e ai destinatari per conoscenza. Non viene inviata nessuna copia cartacea. 3.1.9 MODALITÀ’ SEMPLIFICATE DI INVIO DEI DOCUMENTI ALL’INTERNO DELL’ATENEO. Considerando l’obbligatorietà dell’uso di strumenti di trasmissione telematica o informatica di documenti, si considera opportuno indicare delle modalità semplificate di trasmissione dei documenti all’interno dell’Ateneo. I documenti spediti all’interno dell’AOO o spediti da altra AOO possono essere considerati validi (senza necessità di produzione dell’originale), se, oltre alle modalità previste al par. 3.1.8 del Manuale, pervengono come copie per immagine di documenti analogici sottoscritti con firma autografa, provenienti da fax o da indirizzi mail istituzionali o comunque rilasciati all’interno del dominio unisi.it, di cui sia stata verificata l’autenticità. Tali verifiche spettano al RPA che invia il documento per la protocollazione. Tutte le comunicazioni che giungeranno all’Amministrazione in forme diverse da quanto sopra descritto, saranno accettate al protocollo solo su precisa indicazione del responsabile del procedimento che si assume la responsabilità dell’accettazione. In ogni caso, se non è possibile accertare la provenienza di un documento trasmesso per fax o per via telematica, va acquisito l’originale e deve essere protocollato quest’ultimo. In questo ultimo caso , per quanto attiene il protocollo va rispettata la procedura descritta nel paragrafo successivo 3.1.10. TELEFAX SEGUITO DALL’ORIGINALE Va tenuto presente che ogni documento deve essere individuato da un solo numero di protocollo, indipendentemente dal supporto e dal mezzo di trasmissione. Di conseguenza, qualora venga registrato un documento ricevuto via telefax e venga successivamente ricevuto lo stesso documento in originale, il responsabile del servizio di protocollo deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento pervenuto via telefax. Si tratta infatti del medesimo documento pervenuto precedentemente via telefax, su diverso supporto e con un diverso mezzo di trasmissione. Il responsabile del servizio protocollo deve comunque accertare che si tratti del medesimo documento. Qualora vi fosse qualche correzione, anche minima, si tratterebbe di un documento diverso, che quindi va registrato con un nuovo numero di protocollo. Il tipico esempio è rappresentato da un documento in arrivo via telefax senza firma, data e protocollo: l’originale pervenuto va pertanto protocollato con un nuovo numero. Se si tratta di documento identico, va riportata sull’originale la segnatura già apposta sul telefax. 3.2 MODELLO ORGANIZZATIVO PER INDIVIDUARE I DOCUMENTI GIÀ REGISTRATI (TELEFAX, ORIGINALI PLURIMI, ETC.) Il sistema informatico è in grado di individuare il documento pervenuto in precedenza via telefax. La procedura si riferisce anche ai documenti ricevuti in originali plurimi in quanto indirizzati a più uffici od organi, i quali pervengono al protocollo in momenti diversi. Il software Titulus XML è efficace a condizione di: • normalizzare le anagrafiche dei mittenti; • indicare data del documento (se disponibile) • indicare il numero di protocollo del documento ricevuto (se disponibile). Prima di effettuare una registrazione, il motore di ricerca, attraverso un sistema di pattern matching, segnala all’operatore di protocollo altri documenti registrati con la stessa anagrafica, con pari data e con lo stesso numero di protocollo. In caso di assenza del numero di protocollo, il motore di ricerca segnala quelli protocollati con la stessa anagrafica in pari data. Compare quindi una URL per visualizzare i metadati del documento precedentemente protocollato e visibile in formato immagine precedentemente acquisita via scanner, con l’opzione [OK/Annulla]. Verificata la registrazione dello stesso documento, il responsabile del protocollo informatico provvede alla apposizione degli stessi elementi della segnatura del documento già registrato. 3.2.1. CASI PARTICOLARI DI DOCUMENTI GIÀ REGISTRATI E LORO ALLEGATI È possibile descrivere tre casi tipici di difformità tra i documenti registrati e secondi o plurimi esemplari dello stesso documento che pervengono al Servizio protocollo in tempi diversi. In particolare, secondi esemplari che pervengono con: • allegati diversi; • integrazione di allegati; • destinatari diversi. In tutti e tre i casi, effettuata la verifica degli allegati, il servizio Protocollo aggiunge nel record di protocollo, in coda ai documenti già scanditi, la scansione dell’immagine relativa agli allegati pervenuti difformi da quelli registrati in precedenza. Di tale operazione va comunque data contezza nel campo immodificabile [Annotazione]. 3.3. DOCUMENTI IN PARTENZA CON PIÙ DI TRE DESTINATARI, IN ARRIVO CON PIÙ MITTENTI. Vedi Linee guida per l’inserimento dati nell’anagrafica (All. 4). 3.4. DOCUMENTI CON OGGETTO MULTIPLO In caso di documenti in arrivo riportanti più argomenti, concretando il caso del cosiddetto “oggetto multiplo”, particolare attenzione va posta alla loro registrazione. Il documento viene registrato riportando compiutamente nell’oggetto tutte le informazioni necessarie a comprendere i vari argomenti. La classificazione del documento riguarderà l’argomento prevalente o comunque individuato come tale. 3.5 ALLEGATI Pervengono ad alcune UOR documenti corredati da allegati voluminosi (planimetrie, registri inventariali, progetti di ricerca, etc.). Per motivi gestionali, le UOR trattengono gli allegati e trasmettono al Servizio Protocollo solo il documento di accompagnamento per la registrazione, dopo averne controllato la corrispondenza con gli allegati effettivamente arrivati Il Servizio Protocollo nella registrazione riporta la descrizione degli allegati come da elenco trasmesso dalla UOR; nell’annotazione viene riportata la dizione “Allegati trattenuti dall’ufficio competente” Nel caso gli allegati contengano dati sensibili, la lettera viene normalmente protocollata e scandita, ma non gli allegati; nel campo [Annotazione] va scritta la seguente frase: «Allegati non scanditi a tutela dei dati personali». 3.5.1. ALLEGATI DELLE VALUTAZIONI COMPARATIVE La domanda di partecipazione alle valutazioni comparative del personale docente è corredata da plichi, spesso voluminosi, contenenti le pubblicazioni e altri titoli trattenuti dalla UOR. La domanda, corredata dell’elenco delle pubblicazioni, va protocollata. Nella registrazione di protocollo si riporta la descrizione degli allegati come da elenco trasmesso dalla UOR; nell’annotazione viene riportata la dizione “Allegati trattenuti dall’ufficio competente” 3.5.2 ACQUISIZIONE DI ALLEGATI PERVENUTI SENZA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO Per i documenti da considerare ai fini procedimentali come documenti allegati, ma pervenuti senza lettera di accompagnamento (ad es., verbali commissioni concorsi relativi a procedure di valutazione comparativa, verbali assemblee condominiali, verbali commissioni od organi diversi, dichiarazioni, attestazioni etc.), la UOR trasmette al servizio protocollo la documentazione con richiesta di registrazione a protocollo. In questo caso, si provvedere a registrare la richiesta, con la descrizione puntuale degli allegati. 3.6 GESTIONE DEL DOCUMENTO NON PROTOCOLLATO Il documento non protocollato viene registrato nel software di gestione documentale nella maschera “documenti non protocollati”, classificato e quindi fascicolato. È il RPA che valuta l’opportunità e/o l’economicità di conservare il documento non protocollato nel fascicolo. Questa funzione permette di acquisire nel fascicolo informatico, informazioni di possibile interesse ai fini procedimentali o come autodocumentazione del RPA. Ad esempio, in questo modo è possibile tenere allineato il fascicolo cartaceo con il fascicolo informatico, inserendo in quest’ultimo, appunti del dirigente, articoli di dottrina che corroborano la motivazione del provvedimento finale, note di terzi, giurisprudenza, copia di estratti dalla Gazzetta ufficiale e così via.. Il documento non protocollato è gestito direttamente dall’RPA o dai suoi collaboratori. 4. FLUSSI DOCUMENTALI 4.1. FLUSSO DEL DOCUMENTO IN ARRIVO La registrazione dei documenti in arrivo è effettuata centralmente in un punto unico di registrazione per l’Amministrazione generale curato dal servizio di protocollo, compresi i documenti informatici pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata (PEC). In caso di ricezione di documenti informatici, essi vengono registrati nel protocollo e viene inviata una e-mail di notifica al responsabile del procedimento. Nessuna copia cartacea sarà inoltrata. La corrispondenza cartacea indirizzata ad organi o UOR dell’Amministrazione generale viene consegnata dall’Ufficio postale al servizio di protocollo. La posta ordinaria e le raccomandate indirizzate in maniera nominativa vengono inoltrate dal servizio protocollo direttamente ai destinatari senza aprirle. Deve essere cura del destinatario inviarle al servizio protocollo per la registrazione, ove si tratti di documenti che necessitano di protocollazione. Aperta la corrispondenza, la prima decisione che il Servizio Protocollo deve assumere riguarda la registrazione o meno del documento in arrivo. Per motivi organizzativi le UOR sono tenute a informare preventivamente il servizio protocollo di prevedibili afflussi massivi di corrispondenza (per esempio in occasione di scadenze) La documentazione da protocollare viene registrata, classificata e smistata alla UOR con l’indicazione del RPA , dopo essere stata vista dal Direttore Amministrativo. La corrispondenza cartacea viene smistata allegando la rispettiva busta. L’informativa della registrazione è resa immediatamente disponibile attraverso un messaggio e-mail che Titulus XML invia automaticamente alla casella di posta elettronica indicata dal responsabile della UOR o attraverso l’accumulo nella vaschetta del menu principale di Titulus XML. I documenti da non protocollare (es. materiale meramente informativo, pubblicitario, documenti non soggetti a protocollazione, etc…) vengono invece smistati direttamente alla UOR. Il documento cartaceo in arrivo è acquisito tramite scanner. Qualora la UOR individuata dal servizio protocollo ritenga che il documento assegnatole non sia di sua competenza, lo restituisce al servizio protocollo che provvede ad un nuovo smistamento. La restituzione cartacea avviene attraverso una indicazione su un biglietto graffettato al documento, mentre la restituzione informatica avviene tramite la funzione [rigetta]. L’effettivo cambio di UOR è competenza esclusiva del servizio protocollo. Validata invece la corretta attribuzione da parte della UOR, il RPA provvede alla sua gestione. In particolare, egli individua il fascicolo procedimentale (il fascicolo contenente tutti gli altri documenti riguardanti il medesimo procedimento o affare amministrativo) o ne crea uno nuovo se si tratta di un documento che avvia un nuovo procedimento amministrativo. Il RPA ha il compito di seguire l’iter procedimentale fino alla sua conclusione. Concluso il procedimento, il RPA chiude il fascicolo e successivamente lo trasmette all’archivio di deposito per la sua archiviazione. 4.2. RICEZIONE DEI DOCUMENTI PERVENUTI ERRONEAMENTE Nel caso in cui sia protocollato un documento erroneamente inviato all’amministrazione, l’addetto al protocollo provvede ad annullare il protocollo stesso e a protocollare il documento in uscita indicando nell’oggetto “protocollato per errore”; il documento oggetto della rettifica viene restituito al mittente con la dicitura “protocollato per errore”. 4.3. ASSEGNAZIONE DI COMPETENZA Il RPA è individuato sulla base dell’allegato 1 del “Regolamento per l'Università degli Studi di Siena in attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. In caso di vacanza di responsabile, il RPA sarà individuato nella figura gerarchicamente superiore. Come previsto dal Regolamento sopra citato, sono previsti periodici aggiornamenti della mappatura dei procedimenti per mantenere aggiornato l’elenco dei RPA. Qualora non sia diversamente specificato, il RPA coincide con il responsabile della UOR. Il servizio protocollo provvede anche alla eventuale correzione dello smistamento non corretto ad una UOR. In questo caso, il software Titulus XML registra data e denominazione XML dei precedenti UOR o RPA del documento e operatore che effettua le variazioni. Nel caso di documenti cartacei, la correzione va effettuata sia sull’originale che sulla banca dati di Titulus. Nel caso di documento informatico, la correzione va fatta sulla registrazione e va inviata una e-mail di notifica al nuovo responsabile. Per questa ragione e anche al fine di mantenere aggiornata la banca dati sulla effettiva responsabilità procedimentale, la UOR che rigetta il documento deve far pervenire tempestivamente al servizio protocollo il documento stesso. Attenzione: non ad altra UOR, evitando così il passaggio formale al servizio protocollo. Se così fosse, avverrebbe il paradosso che la responsabilità reale è corretta, mentre quella formale rimane in capo alla UOR che invece ha rigettato la responsabilità senza scaricarlo formalmente. 4.4. CASI DI RIGETTO Per rigetto si intende la segnalazione di una UOR al Servizio Protocollo della erronea competenza su un determinato documento ricevuto in smistamento. Il responsabile della UOR, ritenuto il documento non di sua competenza, lo restituisce al servizio protocollo motivando la restituzione e possibilmente indicando la UOR corretta. Il servizio protocollo provvede quindi ad un nuovo smistamento. In caso di conflitto di competenze tra UOR, è il Direttore amministrativo, su proposta del responsabile del servizio protocollo, che determina lo smistamento definitivo. 4.5 .PROTOCOLLO FRA UFFICI All’interno del software di gestione documentale, si trattano con la maschera “protocollo fra uffici” i documenti di rilevanza giuridico-probatoria scambiati fra diverse UOR dell’AOO Amministrazione generale. Si tratta di una registrazione completa di tutti gli elementi, ma che viene effettuata una sola volta dalla UOR mittente. L’UOR ricevente può modificare la classificazione del documento e attribuirgli un’altra voce di indice. Quindi il documento trasmesso fra UOR della stessa AOO avrà un unico numero di protocollo. 4.6. FLUSSO DEL PROTOCOLLO IN PARTENZA La registrazione dei documenti in partenza è effettuata direttamente nell’ UOR dal RPA (o un collaboratore espressamente indicato), il quale ha anche la responsabilità delle operazioni di creazione e gestione del fascicolo relativo all’affare o al procedimento amministrativo. I documenti vengono formati dal RPA, inviati al responsabile dell’adozione dell’atto e, dopo la firma, tornano alla UOR per la registrazione in partenza. 5. La gestione dell’archivio corrente 5.1 GLI STRUMENTI DELL’ARCHIVIO CORRENTE In un sistema di gestione e tenuta dei documenti ciò che conta non è solo il documento in quanto tale, ma anche l’insieme delle relazioni che quel documento ha con tutti gli altri (cioè con l’intero archivio) e, più in particolare, con quelli che riguardano un medesimo affare o un medesimo procedimento amministrativo. 5.1.1 TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE Con l’entrata in vigore del protocollo unico è stato adottato un unico titolario di classificazione, così come previsto dallo standard Titulus 97. Il titolario, o piano di classificazione, è un sistema logico che suddivide i documenti secondo le funzioni proprie dell’ente, permettendo di organizzare in maniera omogenea i documenti che si riferiscono a medesimi affari o a medesimi procedimenti amministrativi. Il titolario adottato per l’Amministrazione generale è descritto nell’allegato 5. 5.1.2 MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE Il titolario di classificazione introdotto con lo standard Titulus 97 è stato adottato da una rete estesa di Atenei italiani. Le eventuali modifiche o integrazioni entreranno in vigore il 1° gennaio dell’anno seguente alla loro approvazione e saranno efficaci per tutti gli atenei aderenti allo standard Titulus 97. . 5.2 PRONTUARIO DI SMISTAMENTO L’Università degli Studi di Siena adotta come prontuario di smistamento (voci di indice) la mappatura dei procedimenti con l’individuazione delle UOR e dei RPA dell’amministrazione generale come allegata al Regolamento di attuazione della L. 241/90. 5.3 REPERTORI E LE SERIE ARCHIVISTICHE Con Disposizione del Direttore amministrativo n. 12 dell’a.a 2010/2011 sono stati istituiti: • il repertorio dei decreti, • il repertorio delle disposizioni amministrative, • il repertorio delle circolari. La registrazione nei singoli repertori è di competenza dell’unità organizzativa responsabile della redazione dell’atto che dovrà effettuarla entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il repertorio costituisce un registro speciale che equivale alla registrazione di protocollo. I dati da inserire sono gli stessi di una registrazione di protocollo. I documenti devono essere registrati unicamente dopo che sono stati perfezionati con la firma di chi adotta l’atto e con la data di sottoscrizione. I documenti devono riportare la data di sottoscrizione e la data di registrazione. La prima certifica la validità dell’atto, la seconda la data in cui viene repertoriato. La prima deve essere apposta contestualmente alla firma di sottoscrizione (quindi a cura delle segreterie di chi ha potere di firma a seguito dell’apposizione della stessa); la seconda invece esprime la data di registrazione e viene apposta da chi effettua la registrazione. La registrazione nel repertorio avviene tramite il software Titulus. Tale registrazione avviene in una maschera di inserimento specifica del repertorio. Il risultato è una registrazione che produce un numero generale di protocollazione e un numero progressivo all’interno del repertorio. Esempio . DR. Rep. 1 Pr. N. 5436 VI/5 2 gennaio 2011 . I dati di registrazione devono essere riportati sul documento. Del documento e degli allegati deve essere acquisita l’immagine. La numerazione di ciascun repertorio è annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; Per ciascun decreto, disposizione amministrativa o circolare devono essere prodotti di norma due originali; un originale va conferito alla Divisione flussi documentali e informativi per l'inserimento nella raccolta ufficiale; l'altro originale invece, va conservato dall'ufficio responsabile nel rispettivo fascicolo. Se il provvedimento è da sottoporre alla ratifica degli organi collegiali, nella registrazione deve essere inserito l’Ufficio organi collegiali per conoscenza e inviata una e-mail di notifica. Di seguito sono descritti e tradotti in immagine i flussi di produzione dei documenti adottati dal Rettore e dal Direttore amministrativo. Analoghi flussi possono essere previsti in caso di documenti amministrativi adottati da Dirigenti 5.3.1 FLUSSO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO A FIRMA DEL RETTORE (FIG.1) • Il provvedimento viene predisposto dalla UOR competente e vistato dal RPA in due esemplari • • Il provvedimento viene inviato al visto del D.A. Il provvedimento viene inviato alla firma del Rettore, la segreteria del Rettore appone la data di sottoscrizione; Il provvedimento torna alla UOR per la registrazione a repertorio e l’acquisizione della scansione; se il documento necessita di ratifica, l’Ufficio organi collegiali deve essere messo per conoscenza e deve essere inviata una mail di notifica; Un esemplare originale del decreto deve essere fatto pervenire alla Divisione flussi documentali e informativi che ne cura la raccolta. Un esemplare originale va inserito nel fascicolo a cura dell’UOR. • • • Fig.1 UOR redazione ne D.A visto Rettore Divisione flussi data e firma modifica registrazione raccolta 5.3.2 FLUSSO DI PRODUZIONE DEL DOCUMENTO A FIRMA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (FIG.2) • • Il provvedimento viene predisposto dalla UOR competente e vistato dal RPA in due esemplari Il provvedimento viene inviato alla firma del D.A; la segreteria di Direzione si incarica di apporre la data di sottoscrizione • Il provvedimento torna alla UOR per la registrazione a repertorio e l’acquisizione della scansione; se il documento necessita di ratifica, l’Ufficio organi collegiali deve essere messo per conoscenza e deve essere inviata una mail di notifica; Un esemplare originale del decreto deve essere fatto pervenire alla Divisione flussi documentali e informativi che ne cura la raccolta. Un esemplare originale va inserito nel fascicolo a cura dell’UOR. • • Fig.2 UOR redazione D.A Divisione flussi data e firma modifica registrazione raccolta 5.4 SICUREZZA DATI 5.4.1.PIANO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA INFORMATICA) La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prevede che il trattamento di dati personali, effettuato con strumenti informatici, sia consentito purché siano state adottate misure minime di sicurezza tra le quali è specificata la tenuta aggiornata del Documento Programmatico di Sicurezza (DPS). L’Ateneo, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia, ha adottato con Decreto Rettorale il proprio Documento Programmatico di Sicurezza (DPS); tale documento ha lo scopo di individuare, all’interno dell’Università degli studi di Siena, tutte le misure di protezione necessarie a garantire la sicurezza dei dati che debbono essere adottate in via preventiva da tutti coloro che effettuano operazioni di trattamento degli stessi. Di seguito sono descritte le prassi per il di trattamento dei dati contenuti nel sistema di gestione documentale I dati trattati sono estratti da documenti analogici o contenuti in documenti informatici di valore giuridico-probatorio inviati e prodotti dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo. Tali documenti possono contenere dati personali, sensibili e giudiziari. Essi vengono trattati nelle operazioni di registrazione di protocollo ai fini di rilevare gli elementi obbligatori della descrizione: corrispondente (mittente o destinatario) del documento, oggetto del documento, eventuale presenza con tipologia degli allegati. Le operazioni di registrazione sono effettuate dalla Divisione flussi documentali e informativi per quanto attiene la documentazione in arrivo e dalle singole unità operative responsabili (UOR) per la documentazione in partenza. I documenti vengono allegati alla registrazione tramite scansione del documento cartaceo o associazione del documento informatico. L'accesso al sistema è sottoposto ad autorizzazione e gli accessi sono mappati. I privilegi di accesso sono profilati secondo le diverse responsabilità degli appartenenti alle unità operative responsabili. Le autorizzazioni all’accesso sono concesse su richiesta dei Responsabili delle unità operative e sono revisionate periodicamente. Per gli aspetti della sicurezza relativi all’infrastruttura di rete, agli aspetti sistemistici e al controllo delle autenticazioni si fa riferimento al Documento programmatico per la sicurezza dell’Ateneo. I documenti sono conservati nei fascicoli presso le singole UOR competenti e regolarmente i fascicoli relativi a pratiche concluse vengono depositati presso l'archivio di deposito gestito dalla medesima Divisione. L'archivio di deposito conserva al momento solo documenti cartacei, la cui consultazione per fini amministrativi e storici è sottoposta a richiesta e registrazione. 5.5 FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI E LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti, anche se non protocollati. Con le modifiche introdotte all’art.41 del Codice dell’Amministrazione digitale dal decreto legislativo 235 del 30 dicembre 2010, la pubblica amministrazione ha il dovere di raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento. Per fascicolazione si intende l’inserimento del documento in un apposito fascicolo. Ciascun documento, indipendentemente dal fatto che sia soggetto o meno all’obbligo di protocollazione, va necessariamente fascicolato e unito ai precedenti e susseguenti di un determinato affare o procedimento amministrativo. Qualora invece un documento dia luogo all’avvio di un autonomo affare o procedimento amministrativo, il RPA, assegnatario del documento stesso (o un suo collaboratore) provvede all’apertura (detta anche «istruzione») di un nuovo fascicolo. Per esigenze pratiche, derivanti dalla natura del procedimento, dalla sua durata o anche dalla quantità dei documenti da gestire, il fascicolo può essere distinto in sottofascicoli, i quali a loro volta possono essere articolati in inserti. I documenti vanno conservati all’interno del fascicolo, del sottofascicolo e dell’inserto, secondo l’ordine progressivo di registrazione, cioè di sedimentazione, secondo il numero di protocollo ad essi attribuito o, se assente, secondo la propria data. Ne consegue che i documenti sono organizzati nel fascicolo in modo che il documento più recente sia sempre il primo ad apertura del fascicolo. 5.5.1. L’IDENTIFICAZIONE DEL FASCICOLO Il fascicolo, all’interno del sistema di classificazione adottato dall’università, è individuato dai seguenti elementi: a) anno di istruzione e di chiusura; b) indice di classificazione, dato dai gradi divisionali (titolo/classe); c) numero di repertorio, cioè un numero sequenziale all’interno della classe, attribuito da 1 a n con cadenza annuale; d) oggetto, cioè una stringa di testo utilizzata per descrivere compiutamente un affare o un procedimento amministrativo. Convenzionalmente, per l’identificazione del fascicolo è adottata una precisa sintassi, che distingue logicamente e graficamente gli elementi sopra illustrati. Esempio 2005-IX/1.6 «Costruzione di nuove aule per la didattica» A sua volta il fascicolo può essere ulteriormente suddiviso in sottofascicoli e inserti. Per la fascicolazione, il sistema informatico richiede che vi sia corrispondenza di UOR e RPA e tra documento e fascicolo. Ne consegue che, all’interno della stessa UOR, non può essere fascicolato un documento avente RPA diverso da quello del fascicolo. 5.5.2. LA COPERTINA (“CAMICIA”) DEL FASCICOLO I documenti costituenti il fascicolo vanno raccolti all’interno di una copertina, detta anche camicia, , che riunisce tutta la documentazione riferita a un determinato affare o procedimento amministrativo. La copertina reca obbligatoriamente le informazioni indicate nel precedente §5.5.1. Si tratta, come si è visto, di informazioni non generiche ma strategiche per l’immediata identificazione del fascicolo e per la sua razionale e coordinata gestione. Infatti, la presenza di questi elementi rende la camicia del fascicolo uno strumento efficace e attendibile. 5.5.3. TIPOLOGIE E DURATA DEL FASCICOLO I fascicoli si dividono nelle seguenti tipologie, e la loro durata è strettamente connessa alla natura dell’affare o del procedimento amministrativo: • fascicoli relativi ad affari o procedimenti amministrativi; • fascicoli di personale; • fascicoli di studenti. 5.5.4. FASCICOLI RELATIVI AD AFFARI O PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I fascicoli relativi ad affari o a procedimenti amministrativi sono istruiti nella più stretta osservanza del titolario di classificazione. Pertanto, ciascun fascicolo contiene soltanto documenti identificati con la medesima classificazione. Ne consegue,logicamente, che non possono afferire al medesimo fascicolo documenti aventi diversa classificazione. La durata del fascicolo è stabilita dal RPA sulla base della natura dell’affare o del procedimento amministrativo trattato. Per una esemplificazione, si può parlare di fascicoli relativi ad affari di ordinaria amministrazione, detti «annuali» in quanto gestibili per anno solare, oppure si può essere in presenza di fascicoli la cui durata coincide necessariamente con quella del procedimento, che può estendersi anche nell’arco di più anni solari (per esempio la costruzione di un immobile, la gestione del mandato di un organo di governo dell’Ateneo, etc.). Il fascicolo viene chiuso all’esaurimento dell’affare o al termine del procedimento amministrativo. La data di chiusura si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto o ricevuto. 5.5.5. FASCICOLI DI PERSONALE Per ogni dipendente deve essere istruito un apposito fascicolo nominativo, aperto al momento dell’assunzione o riaperto nel caso di ripristino del rapporto di lavoro.Il fascicolo viene di norma chiuso nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro (anche se la produzione/ricezione di documenti amministrativi può protrarsi nei mesi, se non negli anni, a seguire). A differenza dei fascicoli degli ordinari affari/procedimenti, il fascicolo di personale contiene documenti che riportano diversa classificazione, ma sempre riferita alla gestione della carriera della medesima persona (titolo VII del piano di classificazione). I fascicoli di personale costituiscono una serie archivistica. 5.5.6. FASCICOLI DEGLI STUDENTI Per ogni studente dei corsi ordinari (laurea e laurea magistrale), dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei master di primo e secondo livello deve essere istruito un apposito fascicolo nominativo, aperto al momento dell’immatricolazione e chiuso alla conclusione ovvero alla cessazione degli studi (conclusione, trasferimento, decadenza, ritiro, etc.). A differenza dei fascicoli degli ordinari affari/procedimenti e similmente a quanto avviene col fascicolo di personale, il fascicolo dello studente contiene documenti che riportano diversa classificazione, ma sempre riferita alla gestione della carriera scolastica della medesima persona (titolo V del titolario di classificazione). 5.5.7.L’ORDINAMENTO E LA TENUTA DEI FASCICOLI NELL’ARCHIVIO CORRENTE Il RPA è tenuto alla corretta conservazione e custodia dei fascicoli di propria competenza. Particolari soluzioni di sicurezza sono adottate per i fascicoli contenenti documenti protocollati mediante protocollo particolare. Il responsabile del servizio di protocollo controlla periodicamente la congruità delle classificazioni dei documenti e la tenuta dei fascicoli. Allo scopo, Titulus 97 provvede ad inviare una notifica via mail al responsabile del servizio di protocollo di tutte le modifiche delle classificazioni intervenute. 5.5.8 VERSAMENTO FASCICOLI ALL’ARCHIVIO DI DEPOSITO Periodicamente, con intervalli annuali, gli uffici dell’Amministrazione generale, provvedono a trasferire i fascicoli dal proprio archivio corrente all’archivio di deposito. Tale operazione deve essere preceduta da un esame del contenuto dei fascicoli, dai quali devono essere tolte eventuali pubblicazioni o doppie copie. Il trasferimento deve essere accompagnato da un verbale di trasferimento contenente un elenco di consistenza del materiale documentario. Il verbale serve e sancire il passaggio di responsabilità per la tutela dei documenti. Versamento fascicoli studenti all’archivio di deposito Altrettanto avviene per quanto attiene i fascicoli degli studenti corredati dalle rispettive tesi Il trasferimento dei fascicoli all’archivio di deposito va organizzato anche per i fascicoli informatici. 6. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Questo paragrafo sarà scritto non appena saranno pubblicate le norme tecniche previste dagli artt. 44 e 44 bis del D.lgs.82/2005. ALLEGATI Allegato 14 STRUTTURE AFFERENTI ALL’AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA AMMINISTRAZIONE GENERALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA Ufficio ORGANI COLLEGIALI Ufficio STAMPA Servizio RETI, SISTEMI E SICUREZZA INFORMATICA Servizio STATISTICO E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Servizio PORTALE DI ATENEO E SERVIZI E-LEARNING Servizio di SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE Segreteria di DIREZIONE ARCHIVIO STORICO AREA AFFARI GENERALI E LEGALI Divisione ATTI NORMATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio CONVENZIONI Ufficio LEGALE E CONTENZIOSO AREA DEL PERSONALE Servizio CONCORSI E SELEZIONI Servizio MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE E REPORTING PER IL PERSONALE Ufficio AMMINISTRAZIONE PERSONALE DOCENTE DIVISIONE PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DIVISIONE RETRIBUZIONI E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO AREA EDILIZIA Servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE Ufficio TECNICO AREA SERVIZI allo STUDENTE Ufficio ORDINAMENTI DIDATTICI Servizio MANUTENZIONE PROCEDURE INFORMATICHE E REPORTING PER GLI STUDENTI Ufficio RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO DIVISIONE CORSI DI III LIVELLO DIVISIONE ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO AREA LOGISTICA DIVISIONE SERVIZI GENERALI E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DIVISIONE PRESIDIO DELLE ATTIVITA’ DECENTRATE DIVISIONE ECONOMATO AREA SISTEMA CONTABILE DIVISIONE RAGIONERIA AREA SISTEMI INFORMATIVI e DOCUMENTALI DIVISIONE FLUSSI DOCUMENTALI E INFORMATIVI AREA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DIVISIONE RICERCA Liaison Office DIVISIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 4 Fino ad entrata in vigore del nuovo Statuto continuano a far parte di questa AOO anche Il Coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario e la Scuola Superiore S. Chiara con l’Ufficio per il dottorato di ricerca Questo allegato potrà essere sostituito in funzione di aggiornamenti derivanti da atti formali di organizzazione Allegato 2 Definizioni Archivio Complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello State; enti pubblici territoriali e non territoriali; istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono I'archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto «vincolo archivistico». In questa accezione si usa spesso la parola fondo come sinonimo di archivio 1. Locale in cui un ente conserva il proprio archivio. 2. Istituto nel quale vengono concentrati archivi di varia provenienza che ha per fine istituzionale la conservazione permanente dei documenti destinati alla pubblica consultazione (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Atto amministrativo Evento della pubblica amministrazione avente rilevanza esterna posto in essere nell’esercizio di una attività amministrativa; può essere una manifestazione di volontà, di scienza,valutazione o altro, che si sostanzia nelle forme ed opera con gli effetti previsti dalla legge. Ogni atto compiuto, per essere tramandato e avere rilevanza come fonte di prova, di autodocumentazione o semplice residuo delle propria attività, deve essere memorizzato in un documento (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Busta Unità di consistenza. E il contenitore nel quale vengono raccolti e conservati i fascicoli o — nel caso di atti singoli non raggruppati in fascicoli — i documenti sciolti. Si usano come sinonimo di busta le parole faldone e cartella. Si possono trovare usate nello stesso senso anche le parole mazzo, fascio, pacco, filza. Tali denominazioni, specifiche di aree storico-geografiche differenti, individuano in realtà le originarie unità archivistiche costituite, a fini di conservazione, da raggruppamenti più o meno organici di documenti. La parola filza (che ha assunto significati un po' diversi in differenti territori) deriva dall'uso risalente al Medioevo di tenere i documenti d'uso quotidiano infilzati su un lungo ago perpendicolare al tavolo d'ufficio e quindi legati insieme facendo talora passare uno spago attraverso il foro prodotto dall'ago. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Dato a conoscibilità' limitata Il dato la cui conoscibilità' è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti Dato delle pubbliche amministrazioni Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione Dato pubblico Il dato conoscibile da chiunque Deposito 1. E’ l'atto mediante il quale gli enti pubblici trasferiscono, ove non vogliano o non possano provvedere direttamente alla conservazione del proprio archivio storico, la documentazione all'Archivio di Stato competente. L'ente resta proprietario dell'archivio e può rientrarne in possesso. Anche i privati possono depositare le loro carte presso gli Archivi di Stato o altre istituzioni. 2. Locale nel quale un ente conserva la documentazione non più occorrente alla trattazione degli affari in corso. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Disponibilita' del dato La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge Documento Testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata con I'osservanza di determinate forme che conferiscono al documento pubblica fede e forza di prova. L'archivistica tende a ricomprendere sotto la dizione di documento tutta la documentazione di cui si compone un archivio, anche se si tratta di documenti informali, lettere private, documenti a stampa, fotografie, eccetera. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Documento amministrativo Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 1comma 1 lett. a) del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) Documento amministrativo informatico Atto formato dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici (art. 25-ter del decreto legislativo.7 marzo 2005, n. 82) Documento analogico La rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lett. P bis) del decreto legislativo.7 marzo 2005, n. 82 Documento giuridico Una cosa (res) che porta con sé la rappresentazione di un fatto o di un atto avente rilevanza giuridica Documento informatico La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 comma 1 lett. p) del decreto legislativo.7 marzo 2005, n. 82 ) Documento di Ateneo Il documento prodotto o acquisito dall’amministrazione generale e dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nello svolgimento della propria attività o nell’esercizio delle proprie funzioni. A norma di legge (art. 10 decreto legislativo n. 42 del del 22 gennaio 2004), tutti i documenti dell’Università degli Studi di Siena sono beni culturali. Come tali sono inalienabili e devono essere tutelati da da distruzione e dispersione. In quanto beni culturali fin dall’origine, i singoli documenti e l’archivio nel suo complesso sono sottoposti a particolari tutele e garanzie previste dalla legge. Ad esempio, non è possibile eliminare i documenti dai propri archivi se non esclusivamente attraverso una procedura di selezione legale dei documenti autorizzata dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana. Documento dell’Amministrazione generale Un documento amministrativo prodotto o acquisito dagli uffici dell’amministrazione generale nello svolgimento della propria attività o nell’esercizio delle proprie funzioni. Distinzione dei documenti in base allo stato di trasmissione I documenti del carteggio amministrativo in base allo stato di trasmissione si distinguono in: • documenti in arrivo • documenti in partenza • documenti scambiati tra uffici della stessa AOO (comunemente detti “documenti interni”). Esistono inoltre altri documenti prodotti dall’Amministrazione generale registrati in appositi repertori, (es. decreti rettorali, disposizioni amministrative, circolari) Documento in arrivo Il documento di rilevanza giuridico-probatoria, acquisito dall’Amministrazione generale nell’esercizio delle proprie funzioni e proveniente da un diverso soggetto pubblico o privato o da una diversa AOO dell’Università degli Studi di Siena Documento in partenza Il documento di rilevanza giuridico-probatoria prodotto dalle diverse UOR dell’Amministrazione generale nell’esercizio delle proprie funzioni e indirizzato ad un diverso soggetto pubblico o privato o ad una diversa AOO dell’Università degli Studi di Siena Documento scambiato tra UOR o interno Per documento interno si intende il documento scambiatio tra le diverse Unità Organizzative Responsabili (UOR) afferenti all’Amministrazione generale individuata come Area Organizzativa Omogenea - AOO. Esso può essere: a) documento di preminente carattere informativo; b) documento di preminente carattere giuridico-probatorio. Per documento interno di preminente carattere informativo si intendono memorie informali, appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici e di norma non vanno protocollati, ma fanno parte comunque del sistema di gestione documentale e in quanto tali vanno a formare il fascicolo e sono registrati con la funzione “Documenti non protocollati”. I documenti interni di preminente carattere giuridico-probatorio sono quelli redatti dal personale nell’esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti, stati o qualità inerenti all’attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o legittime aspettative di terzi e, come tali, devono essere protocollati secondo le disposizioni previste. Fascicolo Unità archivistica costituita dai documenti relativi a un determinato affare, collocati all'interno di una camicia o copertina - in ordine cronologico. II fascicolo costituisce I'unita di base, indivisibile, di un archivio, mentre la busta, che contiene diversi fascicoli, si considera unita soltanto ai fini della conservazione materiale. Talora il fascicolo comprende documenti relativi ad affari diversi, o a questioni di carattere generale. Può essere articolato in sottofascicoli e inserti. Se I'archivio non e organizzato secondo criteri sistematici e frequente trovare una pluralità di fascicoli miscellanei. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Filza Cfr. Busta Firma elettronica l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;(Decreto legislativo del 82 del 2005 art.1) Firma elettronica avanzata Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;) (Decreto legislativo del 82 del 2005 art.1) Firma elettronica qualificata Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (Decreto legislativo del 82 del 2005 art.1) Firma digitale Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (Decreto legislativo del 82 del 2005 ,art.1) Fondo Cfr. Archivio 1 Guida Strumento di ricerca. Descrive sistematicamente tutti i fondi conservati in un istituto archivistico o in una pluralità di istituti archivistici che hanno la stessa natura istituzionale. Nel primo caso si parla di guide particolari, nel secondo di guide generali. Di massima le guide generali e particolari forniscono una descrizione a livello di fondo, serie o sottoserie. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Inventario Strumento di ricerca. Descrive in maniera analitica o sommaria tutte le unita archivistiche di un fondo ordinato. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Ordinamento Complesso delle operazioni necessarie per dare un'organizzazione sistematica alle unità archivistiche sulla base di un principio teorico. Dalla metà del secolo scorso si è affermato in Italia il metodo basato sul rispetto del principio di provenienza o metodo storico che consiste nel restituire alle serie dei documenti I'ordine originario. Tale metodo comporta la necessità di studiare I'ordinamento dell'ente che ha prodotto le carte, le sue funzioni, I'organizzazione degli uffici e i criteri secondo cui aveva organizzato il proprio archivio. Nell'ordinamento si tiene conto di eventuali successivi ordinamenti, dei mutamenti istituzionali e, in corrispondenza con essi, di possibili trasferimenti di carte da altri uffici o ad altri uffici. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Posta elettronica certificata PEC Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio diposta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (Decreto legislativo del 82 del 2005, art.1) Registrazione di protocollo Attività che permette di identificare in modo certo i documenti ricevuti o spediti su qualunque supporto di trasmissione da un soggetto produttore; ha una finalità giuridico-probatoria ed è strumento di certificazione e di verifica dell’autenticità dei documenti. Records management È l’attività di conservazione dei documenti do un’organizzazione dal momento della loro creazione fino alla loro eventuale distruzione. Questa attività può includere la classificazione, la conservazione in sicurezza, la preservazione nel tempo o la selettiva distruzione. Registro Unità archivistica costituita da un insieme di fogli rilegati. Nel registro vengono trascritti o registrati per esteso o per sunto documenti e minute di documenti, ovvero vengono effettuate trascrizioni, registrazioni e annotazioni costitutive dell'atto giuridico. Spesso si usa impropriamente I'espressione volume come sinonimo di registro. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Segnatura di protocollo L’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso (DPR. 445/2000, art.55) Scarto Operazione con cui si destina al macero parte della documentazione di un archivio prima del versamento nell'Archivio di Stato o nella Sezione storica dell'archivio di un ente pubblico. Manca in Italia una espressione specifica per indicare I'operazione di valutazione per lo scarto che, evidentemente, rappresenta il momento qualificante nella selezione dei documenti da destinare alla conservazione permanente (cfr. comunque Sorveglianza). (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Serie Ciascun raggruppamento di documenti con caratteristiche omogenee, all'interno di un fondo archivistico. Può essere articolata in sottoserie. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Sorveglianza Indica l'insieme delle funzioni relative alla valutazione per lo scarto dei documenti prodotti dalla pubblica amministrazione, alla preparazione dei versamenti e al controllo della corretta gestione degli archivi correnti degli uffici statali. Tali funzioni sono esercitate da apposite commissioni di sorveglianza istituite per tutti gli uffici centrali e periferici dello Stato e di cui e sempre membro di diritto un archivista di Stato (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali. Titolario Quadro di classificazione articolato in categorie e eventualmente in ulteriori sottopartizioni, in base al quale i documenti dell'archivio corrente vengono raggruppati secondo un ordine logico. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Tutela Cfr. Vigilanza Versamento Operazione mediante la quale un ufficio centrale o periferico dello Stato trasferisce periodicamente la propria documentazione, non più occorrente alla trattazione degli affari, nel competente Archivio di Stato, previe operazioni di scarto. La legge prevede che debbano essere versati i documenti relativi agli affari esauriti da oltre un quarantennio, ma ove esista pericolo di dispersione o danneggiamento, gli Archivi di Stato possono accogliere anche documentazione più recente. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Vigilanza Indica I'insieme delle funzioni attribuite alle Soprintendenze archivistiche relative alla tutela degli archivi degli enti pubblici, territoriali e non territoriali, e degli archivi privati, conservati di massima presso I'ente produttore o presso istituzioni culturali diverse dagli Archivi di Stato. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Vincolo archivistico Nesso che collega in maniera logica e necessaria i documenti che compongono I'archivio di un ente. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Volume Unità archivistica costituita di più fogli rilegati insieme. La parola attiene all'aspetto esterno dei documenti e distingue quelli che si presentano come unita rilegate rispetto a quelli sciolti conservati in buste. Di fatto la parola viene usata spesso come sinonimo di registro. (dal Glossario dei termini archivistici a cura di Paola Carucci pubblicato sul sito della Direzione generale degli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali) Allegato 3 DOCUMENTI NON SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO • Documenti esclusi per legge. L’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000 prescrive l’esclusione dalla registrazione a protocollo delle seguenti tipologie: o bollettini ufficiali P.A. o notiziari P.A. o note di ricezione circolari o note di ricezione altre disposizioni o materiali statistici o atti preparatori interni o giornali o riviste o libri o materiali pubblicitari o inviti a manifestazioni che non attivino procedimenti amministrativi DOCUMENTI IN ARRIVO NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • certificati medici, con e senza lettera di trasmissione comunicati stampa di enti esterni comunicazione da parte di enti di bandi di concorso convocazioni dei CCL e dei CDF che pervengono per conoscenza all’amministrazione generale estratti conto bancari giustificativi di assenza del personale se rilevati con sistemi informatici (rilevatori presenze) lettere accompagnatorie di fatture missioni del personale mod. 730: corrispondenza di spedizione all’Ateneo e modelli richiesta rilascio certificati richieste di ferie richieste di permesso orario del personale tecnico amministrativo se rilevati con sistemi informatici (rilevatori presenze) rimborsi piccole spese solleciti di pagamento (che non siano oggetto di contenzioso o inviati per raccomandata) Documenti in partenza non soggetti a registrazione di protocollo assegnazione buoni mensa ai dipendenti cedolini stipendio certificati di servizio personale docente di ruolo e non di ruolo certificati di servizio personale tecnico amministrativo (a tempo determinato o indeterminato, CEL) certificati situazioni retributive e contributive personale strutturato e non strutturato certificazioni non meccanizzate • • • • certificazioni studenti (tipologie) modello CUD report delle presenze DOCUMENTI SCAMBIATI TRA UFFICI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO • • • • • • richieste richieste richieste richieste richieste richieste del servizio di pulizie di facchinaggio di fornitura di cancelleria di piccole manutenzioni di sopralluoghi ai servizi tecnici di sopralluoghi archivistici ECCEZIONI (CIOÈ DOCUMENTI ESPRESSAMENTE DA PROTOCOLLARE) • • Fatture in “ritardo” pena interessi di mora Tutti i documenti di norma non soggetti a protocollazione per ragioni archivistiche e organizzative che la UOR ritiene di inviare al servizio protocollo per la registrazione. Allegato n. 4 LINEE GUIDA PER L’INSERIMENTO E L’AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE NEL PROTOCOLLO INFORMATICO INTRODUZIONE Trovare un documento. È questa una delle operazioni quotidiane svolte da chi lavora in archivio. Se è vero che l'informatica ha accorciato i tempi di rinvenimento dei documenti, aumentando quindi l'efficienza del lavoro, è anche vero che un sistema rigoroso, strutturato in base al vincolo archivistico, mette al primo posto il repertorio dei fascicoli e il principio di provenienza, riuscendo ad avere sempre ottimi risultati in termini di efficacia ed efficienza, anche in assenza di un software di information retrieval. Eppure, proprio l'introduzione dell'informatica, preceduta però da una puntuale analisi del sistema informativo ad essa sotteso, impone di creare regole e procedure standard nell'inserimento, nella modifica e nell'aggiornamento dei dati. Nel protocollo informatico ci sono due campi che richiedono la massima cura nella loro strutturazione: l'indirizzo (mittente per la posta in arrivo e interna, e destinatario per la posta in partenza) e l'oggetto. L’Università degli Studi di Siena, aderente al Progetto Titulus 97, ha adottato criteri e le linee generali prodotte dall’Università di Padova e adottate da tutti gli atenei aderenti al progetto Titulus 97, introducendo alcune personalizzazioni e adeguamenti alle nuove performance del software. Sono a tutti ben evidenti i disagi e gli errori causati da un inserimento alluvionale e non coordinato di nomi e indirizzi in una banca dati. Gli effetti più evidenti di una mancata normalizzazione sono da un lato la proliferazione di doppioni, dall'altro l'esito incerto - e per certi versi fuorviante - della ricerca basata sulla presunta correttezza dell'anagrafica stessa. Ad esempio., si danno di seguito alcuni esempi di come potrebbe venire “naturale” descrivere il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, se non stabiliamo delle regole condivise. Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica MURST M.U.R.S.T. Min. Univ. e ric. scientifica e tecnologica Ministero dell'Università e RST Il risultato di questi differenti inserimenti sarebbe l’impossibilità di effettuare ricerche efficaci (si dovrebbero fare infatti tante ricerche quante sono le diverse possibili descrizioni per recuperare tutti i documenti che hanno per corrispondente il suddetto Ministero. È evidente che questo modus operandi crea solo confusione. Chi ricerca un documento sa che non c'è nulla di peggio del convincimento che un documento non esista sulla base di una ricerca sbagliata. Per avere una corretta base dati anagrafica è quindi di vitale importanza inserire correttamente i dati e ricordare sempre, al momento della registrazione di un nuovo documento in arrivo o in partenza di controllare accuratamente che i mittenti/destinatari siano già presenti in anagrafica, prima di procedere al loro inserimento. Le intestazioni di anagrafica devono riportare elementi indispensabili al riconoscimento univoco del corrispondente (mittente/destinatario). Gli elementi essenziali per l’identificazione univoca del corrispondente sono: il cognome e nome per la persona fisica e la denominazione per la persona giuridica. Per ottenere però un’informazione strutturata e per evitare i casi di omonimia o di denominazioni simili, deve essere indicato un ulteriore elemento (ad es. l’indirizzo, oppure il codice fiscale, il numero di matricola o altri qualificatori), nel rispetto dei dati personali (D.lgs. 196/2003) art.3. – Principio di necessità nel trattamento dei dati - " 1. MINUSCOLE E MAIUSCOLE Il motore di ricerca (information retrieval) di Titulus, DocwayR, consente il reperimento delle informazioni scritte indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli. Si devono comunque utilizzare criticamente le minuscole e le maiuscole secondo l'uso attuale: Marchesini Giovanni o non MARCHESINI GIOVANNI o non marchesini giovanni Le ditte (individuali, società, etc.) utilizzano modalità diverse per scrivere la loro denominazione o la ragione sociale nella carta intestata. Anche in questo caso è da preferire l'uso critico delle minuscole e delle maiuscole. La tipologia della società (srl, spa, etc.), invece, va scritta in minuscolo non puntato: Andromeda costruzioni srl o non ANDROMEDA Costruzioni srl o non ANDROMEDA Costruzioni s.r.l. o non Andromeda Costruzioni SRL Studio legale Luigi Bonello e Michele Tonetto o non avv. Luigi Bonello - Studio legale Bonello e Tonetto Si tenga presente che nei nomi di enti, associazioni, etc. la lettera maiuscola si usa di norma solo per l'iniziale della denominazione, tranne che per i nomi propri. Fanno eccezione le Università degli Studi, che si scrivono, per convenzione arbitraria ma di deferenza, con "Studi" in maiuscolo. Ministero del tesoro o non Ministero del Tesoro Università degli Studi di Siena o non Università degli studi di Siena L'intitolazione del nome di un ente, di un'associazione, etc. va riportato tra virgolette solo se le virgolette sono espressamente previste nella denominazione. In questo caso, le virgolette da preferire sono quelle inglesi (""in apice) e non quelle caporali ("" in pedice): Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Farmacologia "Giorgio Segre" Associazione "Amici dell'Università" Importante: non mettere mai uno spazio all’inizio della registrazione nell’anagrafica. Lo spazio è considerato dal sistema di ricerca come un carattere e come tale interferisce con l’ordinamento alfabetico e con i risultati della ricerca. 2. NOMI DI PERSONA FISICA E PERSONA GIURIDICA L'inserimento dei nomi di persona fisica va fatto scrivendo prima il cognome e poi il nome. I titoli di cortesia, di onorificenza oppure predicati nobiliari, anche qualora la lettera medesima o la consuetudine li prevedessero, vanno omessi. Marchesini Giovanni o non Giovanni Marchesini o non ch.mo prof. Marchesini Giovanni Rossi Luigi o non dott. avv. Rossi Luigi o non Luigi avv. Rossi Al fine di non creare doppioni o anagrafiche multiple relative ad un medesimo ente, Titulus ha introdotto due campi: Firmatario e Alla cortese attenzione. Il primo si riferisce alla corrispondenza in arrivo, il secondo a quella in partenza o interna. Vanno comunque verificati il contenuto e la rispondenza tra la persona fisica e la persona giuridica: se scrive il direttore del Dipartimento di ingegneria dell’informazione del nostro Ateneo, chiar.mo prof. Bogi Lucia, è necessario verificare se egli scrive nelle sue funzioni di direttore o come docente che utilizza la carta intestata della struttura cui afferisce. Nel primo caso la registrazione dell'Anagrafica dovrà riportare la denominazione dell'ente e della struttura e, nel campo Firmatario del documento, il nome di chi scrive. Nel campo Ruolo verrà inserita la qualifica (sindaco, prorettore, direttore, responsabile): Università degli Studi di Siena - Dipartimento di ingegneria dell’informazione Firmatario Bogi Lucia Ruolo:- Direttore non Direttore del Dipartimento di ingegneria dell’informazione non Bogi Lucia Nel secondo caso bisogna scrivere semplicemente: Bogi Lucia Allo stesso modo, se si scrive al sindaco del Comune di Siena, dott.ssa Gabriella Carli, avremo l'anagrafica del Comune di Siena e, nel campo Alla cortese attenzione, il nome o la denominazione del/la destinatario/a - Sindaco Nel caso di corrispondenza in arrivo in cui la firma sia illeggibile, ma la qualifica sia presente,nel campo firmatario andrà scritto firma illeggibile – Ruolo Sindaco Allo stesso modo ci si comporta per gli organi interni: se scrive il nostro prorettore all’informatica di Ateneo, prof. Maria Cacciapuoti, avremo: Università degli Studi di Siena Firmatario Cacciapuoti Maria – Ruolo Prorettore ai sistemi informatici e telematici di Ateneo o non Cacciapuoti Maria - Prorettore o non Prof. Maria Cacciapuoti Attenzione: molti comuni recano il titolo di "città", cioè di antica "sede episcopale" o di dignità raggiunta. In questo caso si scriverà Comune di e non Città di, anche se il titolo di città viene riportato nella carta intestata. Comune di Siena o non Città di Siena I nomi delle città e degli enti stranieri vanno scritti nella lingua originale, ad eccezione dello Stato, che va scritto in italiano. Universitat Aachen o non Università degli Studi di Aquisgrana 3. INDIRIZZI La denominazione via/piazza/strada/viale deve essere scritta per esteso. Le intestazioni delle vie/piazze/strade/viali vanno messe nella forma: via/piazza/strada/ viale G. Mazzini o non via/piazza/strada/ viale Mazzini o non via/piazza/strada/ viale Giuseppe Mazzini in quanto si ritiene la forma scelta la più comune e quindi maggiormente uniformabile. 4. INVIO POSTA IN USCITA – DESTINATARI MULTIPLI 4.1 Destinatari interni alla AOO Se i destinatari sono tutti interni, si deve utilizzare il protocollo fra uffici, distinguendo fra destinatari in numero maggiore o minore di tre. Se il numero è inferiore o pari a tre, si utilizza la funzione “Conferenza dei servizi”, mentre, se il numero è maggiore di tre (Ad. es. “A tutto il personale delle Unità organizzative dell’Amministrazione generale”) è consigliabile creare attraverso l'applicativo ACL un “Gruppo”. 4.2 Destinatari per competenza interni e per conoscenza esterni Nel caso di un documento inviato da un ufficio interno per competenza ad altro/i ufficio/i interno/i dell'Amministrazione generale e per conoscenza a destinatari esterni si utilizza la modalità protocollo tra uffici. Gli uffici esterni o le persone fisiche indicati per conoscenza vanno segnalati nell'annotazione. In questo caso ai destinatari esterni arriverà il documento cartaceo e i destinatari interni avranno il documento assegnato nel sistema e disponibile in formato digitale, oltre che cartaceo. 4.3 Destinatari per competenza interni ed esterni Anche nel caso di un documento inviato da un ufficio interno per competenza ad altro/i ufficio/i interno/i e a destinatari esterni si utilizza la modalità protocollo tra uffici. I destinatari esterni, uffici o persone fisiche, vanno segnalati nell’annotazione. Anche eventuali destinatari per conoscenza esterni vanno segnalati in annotazione. Anche in questo caso ai destinatari esterni arriverà il documento cartaceo e ai destinatari interni destinatari interni avranno il documento assegnato nel sistema e disponibile in formato digitale, oltre che cartaceo. 4.4 Destinatari esterni alla AOO 4.4.1 Destinatari esterni per competenza ≤ 5 Si inserisce il primo destinatario, quindi si punta il mouse su “DESTINATARIO”, cliccandoci sopra si apre una maschera con diverse opzioni, tra queste si clicca su “AGGIUNGI ISTANZA IN CODA”, ed il programma visualizza una riga dove inserire l’ulteriore destinatario. 4.4.2 Destinatari esterni per competenza > 5 Si inserisce il primo destinatario sulla prima riga e per intero. Sulla seconda riga (“AGGIUNGI ISTANZA IN CODA”), si inserisce una frase convenzionale del tipo “Vedi elenco completo dei destinatari allegato completo” (tramite la registrazione in ACL di una “fittizia” anagrafica di struttura esterna avente tale denominazione) e si associa, tra i documenti informatici dell'ultima tabella, il file della lettera con l'elenco completo di tutti i destinatari esterni. 4.4.3 Destinatari interni ed esterni appartenenti ad un’unica tipologia A questa particolare tipologia di destinatari sono riconducibili le categorie “Personale tecnico amministrativo” oppure “Direttori di Dipartimento”. In questi casi si utilizza la modalità della “Posta in partenza”. Se sono destinatari effettivi andranno inseriti nel campo “DESTINATARIO” e quindi registrati in ACL in qualità di struttura esterna. Invece, se la lettera è destinata a loro solo per conoscenza bisognerà spuntare la casella cc. Nel caso di una circolare indirizzata a tutti i dipartimenti del nostro Ateneo o agli uffici dell’amministrazione generale o al personale tecnico amministrativo, andrà scritto: Università degli Studi di Siena – Dipartimenti - non A tutti i dipartimenti dell’Università degli Studi di Siena; Università degli Studi di Siena – Uffici dell’amministrazione generale - non Agli Uffici dell’amministrazione generale; Università degli Studi di Siena – Personale tecnico amministrativo - non A tutto il personale Tecnico Amministrativo dell’Università. 5 DOCUMENTO IN ARRIVO CON PIU MITTENTI Nel caso di una lettera con più mittenti (fino a 5), si inserirà nel campo “mittente”una struttura esterna registrata in ACL “Mittenti plurimi” e si inseriranno nel campo “firmatario” i nominativi dei singoli destinatari, separati da una virgola. Nel caso di lettera firmata da più di 5 persone, ad esempio una petizione al Magnifico Rettore da parte di un gruppo di studenti, nel campo mittente va riportato il primo nominativo; nel campo “firmatario” va ripetuto lo stesso nominativo con l'aggiunta delle parole e altri (vedi immagine del documento): Rossi Mario [Firmatario] - Rossi Mario e altri (vedi immagine del documento) o non Rossi Mario, Bianchi Sergio, Verdi Antonio, Gialli Riccardo, etc. 6 Nomi di enti e persone giuridiche I nomi degli enti vanno scritti completi e per esteso, cioè senza storpiature né abbreviazioni. Nel caso in cui il nome di un ente nell'uso venga individuato attraverso il suo acronimo, la denominazione va riportata sempre completa e per esteso, ma con l'aggiunta dell'acronimo in maiuscolo non puntato dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio. Il software Titulus tramite DocwayR consente infatti di risalire all'Anagrafica corretta partendo anche dall'acrononimo (o dalla sua parte iniziale), indipendentemente dalla posizione che occupa all'interno di una stringa di testo. Pertanto, digitando semplicemente [INPS], il sistema troverà [Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS]: Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS o non INPS - Ist. naz. previdenza sociale Fanno eccezione i Ministeri che devono essere scritti per esteso, senza uso dell’acronimo, in quanto il cambio di denominazione nel tempo, rende mutevoli gli acronimi. Quindi: Ministero dell’Università e della Ricerca non Ministero dell’Università e della Ricerca – MIUR 6. ENTI COLLETTIVI Gli enti conosciuti con la loro sigla, ormai entrata nell'uso, devono essere inseriti nell'Anagrafica con la denominazione completa e per esteso, ma con l'aggiunta dell'acronimo in maiuscolo non puntato dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio: Centro studi investimenti sociali - CENSIS o non Censis Centro di formazione e studi per il mezzogiorno - FORMEZ o non Formez Quando un ente ha più sedi o più sezioni, va scritto completo e per esteso, ma con l'aggiunta della denominazione della sede o della sezione dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio: Associazione nazionale archivistica italiana - ANAI - Sezione Veneto. o non Sezione Veneto dell'Associazione nazionale archivistica italiana. Quando si riceve una lettera da una unità organizzativa di un ente (ripartizione, divisione, ufficio, etc.), si inserisce l'ente completo, aggiungendo la denominazione della struttura dopo un trattino preceduto e seguito da uno spazio: Comune di Siena - Assessorato ai lavori pubblici. Nel caso di Enti che riportano molte suddivisioni (Ministero della ricerca , Direzione,,,,Dipartimento, Ufficio), per evitare eccessive frammentazioni nell’anagrafica, si limita la dizione ai primi 3 livelli. 6.1 STRUTTURE INTERNE ALL’UNIVERSITÀ Nel caso di Dipartimenti del nostro ateneo, si evita di utilizzare la suddivisione sezione, considerando che l’istituzione riconosce solo il Dipartimento. Scuole di dottorato vanno inserite come: Università degli Studi di Siena – Scuola di dottorato in….. (senza riferimento a dipartimenti o facoltà) Scuole di specializzazione vanno inserite come: Università degli Studi di Siena – Scuola di specializzazione in (senza riferimento a dipartimenti o facoltà) I comitati per la didattica vanno inseriti come: Università degli Studi di Siena, Comitato per la didattica del corso di laurea in……,.(senza riferimento a dipartimenti o facoltà) 7 REVISIONE Queste linee guida saranno riviste periodicamente. Saranno annullate (se doppie) o modificate le anagrafiche non conformi. In caso di modifica, al fine di non incidere sulla validità giuridico-probatoria del protocollo, va tenuto presente che la registrazione di protocollo effettuata con l'anagrafica scorretta non sarà modificabile e che la nuova versione dell'indirizzo sarà disponibile solo per le registrazioni di protocollo successive. Allegato 5 TITULUS 97 TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE5 Titolo I. Amministrazione 1. Normativa e relativa attuazione 2. Statuto 3. Regolamenti 4. Stemma, gonfalone e sigillo 5. Sistema informativo, sicurezza della informazione e sistema informatico 6. Protezione dei dati personali 7. Archivio 8. Informazioni, relazioni con il pubblico e accesso ai documenti 9. Strategie per il personale, organigramma e funzionigramma 10.Rapporti sindacali e contrattazione 11.Controllo di gestione e sistema qualità 12.Statistica e auditing 13.Elezioni e designazioni 14.Associazioni e attività culturali, sportive e ricreative 15.Editoria e attività informativo-promozionale 16.Onorificenze, cerimoniale e attività di rappresentanza 17.Politiche e interventi per le pari opportunità 18.Interventi di carattere politico, economico, sociale e umanitario Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 1. Rettore 2. Prorettori e delegati 3. Senato accademico 4. Giunta di Ateneo 5. Consiglio di amministrazione 6. Direttore amministrativo e dirigenti 7. Osservatorio sulla didattica di Ateneo 8. Comitato scientifico di Ateneo per il PAR 9. Collegio dei direttori di dipartimento 10. Consiglio studentesco 11. Nucleo di valutazione 12. Collegio dei revisori dei conti 13. Comitato per le pari opportunità 14. Comitato per il mobbing 15. Difensore civico degli studenti 16. Consigliere di fiducia 17. Comitato per lo sport universitario 18. Conferenza dei rettori delle università italiane Titolo III. Didattica, ricerca, programmazione e sviluppo 1. Ordinamento didattico 2. Corsi di laurea 3. Corsi ad ordinamento speciale 5 Nel nostro Ateneo la definizione adottata con il nuovo Statuto è Amministrazione generale, ma il Titolario riporta Amministrazione centrale , perché si tratta di uno strumento condiviso da più Atenei dove, al momento, prevale questa dizione e non modificabile in questa parte da un singolo Ateneo 4. Corsi di specializzazione 5. Master 6. Corsi di dottorato di ricerca 7. Corsi di perfezionamento e corsi di formazione permanente 8. Strategie e valutazione della didattica e della ricerca 9. Premi e borse di studio finalizzati e vincolati 10.Opere dell’ingegno e imprenditoria della ricerca 11.Progetti e finanziamenti 12.Accordi per la didattica e per la ricerca 13.Programmi di mobilità 14.Rapporti con enti e istituti di area socio-sanitaria 15.Piani di sviluppo dell’università 16.Cooperazione con paesi in via di sviluppo 17.Attività per conto terzi Titolo IV. Attività giuridico-legale 1. 2. 3. 4. 5. Contenzioso Atti di liberalità Reati (delitti e contravvenzioni) Responsabilità civile, penale e amministrativa del personale Pareri e consulenze Titolo V. Studenti e laureati 1. Orientamento, informazione e tutorato 2. Selezioni, immatricolazioni e ammissioni 3. Passaggi interni e trasferimenti da e per altra sede 4. Cursus studiorum e provvedimenti disciplinari 5. Diritto allo studio, assicurazioni, benefici economici, tasse e contributi 6. Tirocinio, formazione e attività di ricerca 7. Servizi di assistenza socio-sanitaria e a richiesta 8. Conclusione e cessazione della carriera di studio 9. Esami di Stato e ordini professionali 10.Associazionismo, goliardia e manifestazioni organizzate da studenti o ex studenti Titolo VI. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 1. Poli 2. Facoltà 3. Strutture ad ordinamento speciale 4. Scuole di specializzazione 5. Scuole di dottorato 6. Dipartimenti 7. Istituti 8. Centri 9. Biblioteche e sistema bibliotecario 10.Musei, pinacoteche e collezioni scientifiche 11.Consorzi ed enti a partecipazione universitaria Titolo VII. Personale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Concorsi e selezioni Assunzioni e cessazioni Comandi e distacchi Mansioni e incarichi Carriera e inquadramenti Retribuzione e compensi Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi Pre-ruolo, trattamento di quiescenza, buonuscita Dichiarazioni di infermità ed equo indennizzo 10.Servizi a domanda individuale 11.Assenze 12.Tutela della salute e sorveglianza sanitaria 13.Giudizi di merito e provvedimenti disciplinari 14.Formazione e aggiornamento professionale 15.Deontologia professionale ed etica del lavoro 16.Personale non strutturato Titolo VIII. Finanza, contabilità e bilancio 1. 2. 3. 4. 5. Entrate Uscite Bilancio Tesoreria, cassa e istituti di credito Imposte, tasse, ritenute previdenziali e assistenziali Titolo IX. Edilizia e territorio 1. Progettazione e costruzione di opere edilizie con relativi impianti 2. Manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e destinazione d’uso 3. Sicurezza e messa a norma degli ambienti di lavoro 4. Telefonia e infrastruttura informatica 5. Programmazione territoriale Titolo X. Patrimonio, economato e provveditorato 1. Acquisizione e gestione di beni immobili e relativi servizi 2. Locazione di beni immobili, di beni mobili e relativi servizi 3. Alienazione di beni immobili e di beni mobili 4. Acquisizione e fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature non tecniche e di servizi 5. Manutenzione di beni mobili 6. Materiali, attrezzature, impiantistica e adempimenti tecnico-normativi 7. Partecipazioni e investimenti finanziari 8. Inventario, rendiconto patrimoniale, beni in comodato 9. Tutela e valorizzazione dei beni culturali 10.Gestione dei rifiuti e degli stabulari Titolo XI. Oggetti diversi (Senza ulteriori suddivisioni in classi; affari che non rientrano nei precedenti titoli di classificazione, neppure per analogia) Allegato 6 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO • • • • • • • • • • • Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. DPCM 31 ottobre 2000 - Regole tecniche per il protocollo informatico; valido ai sensi dell’art.78 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati personali. Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11 - Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell’amministrazione digitale e successive modificazioni. Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale Legge 18 giugno 2009 ,n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività' nonché in materia di processo civile. Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.