Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.6.2012, n. 3683
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Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.6.2012, n. 3683
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 22.6.2012, n. 3683 FATTO e DIRITTO 1.- Il 10.6.2011 Adelaide Di Somma, quale gerente del camping Pompei, situato in Pompei, Via Plinio nn. 113 e 115, ha chiesto al Comune di Pompei di prendere visione e di estrarre copia di tutti i documenti prodromici all’ottenimento delle licenze di esercizio del camping Zeus, sito nelle vicinanze, e degli atti autorizzativi in essere. La richiesta di accesso è stata motivata in quanto connessa ad azioni di concorrenza sleale attuate dal gerente del camping Zeus e descritte nella istanza (chiusura della rampa di accesso lato occidentale del camping Pompei, giustificata dalla esecuzione di improbabili lavori di manutenzione, ecc…, v. istanza cit.).Dopo che il Comune, con nota del 20.6.2011, aveva comunicato l’istanza al camping Zeus ex d.P.R. n. 184/06 segnalando alla Di Somma che l’accesso agli atti è possibile qualora si dimostri un interesse meritevole di tutela, mentre dagli atti non consta che la richiedente sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante come richiesto dall’art. 22 della l. n. 241/90, e che Maria Durazzo, per il camping Zeus, si era motivatamente opposta all’accoglimento della istanza, la Di Somma, con atto pervenuto al Comune l’8.7.2011, ha ribadito il proprio “interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti a conoscere gli atti” richiesti. Il nuovo proprietario del camping Zeus si è quindi motivatamente opposto alla richiesta di accesso osservando in particolare che dalla istanza non emerge alcun interesse concreto, specifico e attuale alla conoscenza di atti che non interferiscono minimamente con la sfera giuridica della richiedente. La Di Somma, con note pervenute al Comune il 7.9.2011 e il 16.9.2011, ha ulteriormente ribadito il proprio interesse a conoscere gli atti richiesti chiedendo di nuovo al Comune –il cui atteggiamento è stato definitivo “puramente dilatorio”- di disporre senza indugio l’accesso alla documentazione richiesta. Con atto del 21.9.2011 il Comune, richiamata l’opposizione del controinteressato il quale aveva rilevato l’assenza, in capo alla Di Somma, di un interesse concreto, specifico e attuale alla conoscenza del contenuto degli atti, ha negato l’accesso “per motivata opposizione del controinteressato e per assenza di situazioni giuridicamente rilevanti”. 2.-Il ricorso della Di Somma avverso il diniego di accesso è stato accolto con la sentenza in epigrafe con la quale il TAR Campania –Napoli ha rilevato, in sintesi:-la vicinanza, incontestata, delle due strutture in concorrenza tra loro;-che il possibile utilizzo di strumenti di tutela civilistica in materia di diritti reali e di confondibilità del marchio non esclude il riconoscimento del (diverso) diritto all’accesso agli atti di autorizzazione a monte;-che il collegamento tra la documentazione richiesta e l’interesse giuridicamente rilevante (ex art. 22/B) l. n. 241/90) va inteso in senso ampio e che nella specie il detto collegamento sussiste vantando, il titolare di un’autorizzazione amministrativa, “quell’interesse personale e concreto richiesto dalla legge per accedere alla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate che attengono alla medesima tipologia commerciale e allo stesso àmbito territoriale nel quale egli opera…il che, …(tenuto) conto che la richiesta di accesso si regge su azioni di concorrenza (qui non rilevando se leali o sleali) della vicina struttura, è sufficiente a imporre l’accoglimento del ricorso” e, per l’effetto, l’annullamento del diniego impugnato con l’ordine al Comune di Pompei di consentire alla Di Somma l’accesso agli atti richiesti con l’istanza pervenuta il 13.6.2011, ossia “tutti i documenti prodromici all’ottenimento delle licenze di esercizio del camping Zeus, e degli atti autorizzativi in essere”. 3.-Il Comune ha proposto ricorso in appello contro la sentenza formulando due motivi, tra loro connessi ed esaminabili in via congiunta: non sussiste in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente rilevante e tutelate, collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. B) della l. n. 241/90, nè una condizione legittimante che consenta di differenziare la Di Somma dalla generalità dei consociati; la ricorrente ha fatto un uso strumentale e dilatorio dell’istituto dell’accesso; l’istanza presentata appare generica e sproporzionata rispetto all’interesse conoscitivo della ricorrente, avendo finalità esplorative ed essendo diretta a un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione; occorre che la conoscenza del documento richiesto sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici, non bastando la mera utilità della conoscenza del documento richiesto. Resiste la Di Somma. 4.- L’appello è infondato e va respinto. 4.1.- In via preliminare e generale, come questa Sezione ha più volte osservato (si vedano le decisioni nn. 942/11 e 3309/10, e ivi richiami ulteriori), il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma ha carattere autonomo rispetto a essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad es. dinanzi al giudice civile, fermo restando però che la disciplina sull’accesso non può essere rivolta a tutelare l’interesse a eseguire un controllo generico e generalizzato sull’attività della P. A. . Detto altrimenti, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui è chiesto l’accesso, alla quale fa riferimento l’art. 22/B) della l. n. 241/90 non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante. Esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale eventualmente instaurato e dalla stessa possibilità di instaurazione di tale processo. In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, sancito dall’art. 22/B) della l. n. 241/90, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. St. , V, 3309/10 e ivi rif.) .La giurisprudenza (Cons. St. , V, nn. 5226 e 3309 del 2010) ha aggiunto che la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “de quo”. 4.2.- Guardando più da vicino al caso in esame, sulla base di quanto si è visto sopra (v. punti 1. e 2.):-non è contestato che il camping Pompei sia situato nelle immediate vicinanze del camping Zeus;-trovandosi nella stessa zona nella quale opera un altro esercizio del medesimo genere sussiste, in capo alla Di Somma, una posizione differenziata di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente rilevante e tutelata, collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. B) della l. n. 241/90, in relazione alla pretesa di verificare la regolarità delle autorizzazioni possedute dalla concorrente, avendo inoltre, la Di Somma, nella istanza di accesso, specificato in modo adeguato l’esistenza di un nesso strumentale tra domanda di accesso alla documentazione richiesta ed esigenza di difesa di propri interessi giuridici con riguardo ad “azioni di concorrenza sleale” che, come denuncia la Di Somma, il gerente del camping Zeus avrebbe attuato ai danni del camping Pompei (su legittimazione e interesse all’accesso a documentazione a tutela della posizione degli operatori economici “territorialmente vicini” o ricadenti “in zona limitrofa” o “nel medesimo bacino di utenza” v. Cons. St. , sez. IV, n. 1768 del 2012); -non assume rilievo, ai fini della legittimità di un eventuale diniego, che l’appellata avrebbe potuto dolersi delle condotte poste in essere dal camping Zeus in sede giudiziale civile;-non si fa questione di una istanza meramente esplorativa, né una richiesta preordinata a un controllo generalizzato sull’operato della P. A. . Al contrario, l’istanza della Di Somma è tutt’altro che generica e riguarda atti e documenti che il Comune è in grado di individuare in maniera agevole. Del resto, la Di Somma non potrebbe specificare in modo più dettagliato gli atti del cui accesso si tratta indicando il numero di protocollo o altri dati utili per una migliore individuazione delle autorizzazioni, non conoscendo gli estremi della documentazione richiesta (lo si ripete, facilmente individuabile). A una diversa conclusione si sarebbe potuti giungere qualora la richiedente avesse inteso conoscere un numero indeterminato, o assai elevato, di pratiche amministrative. Ma nel caso in esame, come detto, l’istanza non implica alcuna elaborazione di dati da parte dell’Ente pubblico destinatario della richiesta. Né viene imposta alla P. A. un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati. Il richiamo, poi, che l’appellante fa a Cons. St. , VI, n. 117/11 (v. dal p. 6.3.) appare improprio atteso che nella controversia definita dalla sesta Sezione il diniego di accesso si imperniava in primo luogo sulla pretesa del richiedente di conoscere un numero indeterminato di pratiche amministrative (degli ultimi cinque anni), che la P. A. avrebbe dovuto individuare compiendo necessariamente una attività di elaborazione di dati. Nel caso in esame, invece, la documentazione richiesta è agevolmente individuabile e non implica una attività di elaborazione di dati da parte del Comune; -correttamente il TAR ha giudicato sussistente un interesse all’accesso meritevole di tutela, considerando l’istanza non esorbitante rispetto alla finalità in essa dichiarata. In conclusione, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata. Condanna il Comune di Pompei a rifondere a Di Somma Adelaide le spese, i diritti e gli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA. Nulla per le spese nei confronti della s.r.l. D. S. Managment, non costituitasi in giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.