La Legge 443/85 e la Gestione speciale artigiani
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La Legge 443/85 e la Gestione speciale artigiani
Soci, familiari coadiuvanti,amministr atori Bastia Umbra, 27 Gennaio 2012 Dott. Roberto Vinciarelli -La Legge 443/85 e la Gestione speciale artigiani. Di - Roberto Vinciarelli Imprenditore artigianoartigiano-art 2 c.1 L.443/85; Colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo un'attività che abbia come scopo prevalente: la produzione di beni, anche semilavorati. la prestazione di servizi. Impresa artigianaartigiana-art 3 c.1 L.443/85; È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti dall’art.4 L. 443/1985, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di: produzione di beni, anche semilavorati; prestazioni di servizi; Sono escluse: le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. Limiti dimensionalidimensionali- art.4 L.443/85; L'impresa artigiana deve essere esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali indicati dalla legge Limiti dimensionalidimensionali- art.4 L.443/85; 1)impresa che non lavora in serie. Massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9.Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 2)Impresa che lavora in serie,purché con lavorazione non del tutto automatizzata. Massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 3)Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti Limiti dimensionali 4)Impresa di trasporto: Massimo 8 dipendenti. 5) Impresa di costruzioni edili: Massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti Limiti dimensionali Ai fini del calcolo del limite dimensionale: Non si computano: a)per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; b)i lavoratori a domicilio, sempreché non superino 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana; c)i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; Sono computati; a)i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana; b)tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana; c)i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Tolleranza-- art.5 c.6 L443/85; Tolleranza imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno, i limiti dimensionali di cui all’art. 4, c.1, Legge - quadro per l’artigianato, mantengono l’iscrizione all’Albo. Le Qualifica artigiana pure delle società--art 3 c.2 L.443/85. società artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa - ad eccezione delle società per azioni ed in accomandita per azioni - a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa Albo imprese artigiane Le imprese artigiane, ivi comprese quelle in forma societaria, cooperativa, consortile, societaria consortile anche in forma cooperativa, sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato. La Commissione provinciale, accertata la sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti (a tal fine può disporre accertamenti d'ufficio); delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo in oggetto (art. 7, L. n. 443/1985). La decisione della Commissione provinciale doveva essere notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione dalla domanda; in mancanza di una comunicazione entro tale termine la domanda si intendeva accolta . Albo imprese artigiane L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana, è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane ed ha valore sostitutivo rispetto all'iscrizione al registro delle imprese (INPS circ. n. 69/2003). A decorrere dal 1° gennaio 2010, le variazioni delle imprese individuali artigiane e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme (art. 43, L. n. 183/2010). Si tratta, in particolare, delle delibere adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati alla tenuta dell'albo, in base alla legislazione regionale. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere nei confronti dell'INPS esclusivamente qualora la delibera stessa sia comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. Decorso tale termine, le determinazioni delle CPA non potranno avere valore vincolante relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (INPS circ. n. 47/2011). Comunica Dal 1° 1° aprile 2010, per l'avvio dell'attività d'impresa trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina, introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da effettuarsi per via telematica al registro delle imprese, che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA Pertanto, da tale data, i soggetti che presentano domanda d'iscrizione al registro delle imprese e per i quali sorge l'obbligo d'iscrizione alle gestioni previdenziali INPS degli esercenti attività commerciali e degli artigiani devono utilizzare il canale telematico di ComUnica, compilando una apposita sezione della comunicazione unica contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC). Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio deve compilare la sezione previdenziale relativa alla propria posizione e dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale. Parimenti deve dichiarare i propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge (INPS mess. n. 4226/2008). ART 6 -LEGGE 106-2011(decreto sviluppo). «Art. 99-bis. – aggiunto alla legge 40/2007 (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa. dell’impresa La dichiarazione determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. imprese Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, dichiarati nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti. In precedenza per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane occorreva attendere la delibera della commissione provinciale che doveva avvenire entro 60g dalla richiesta ( dopo i 60 g silenzio assenso) Ispezioni inps ante- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo) L'ispettore dell’inps, in sede di accertamento, non aveva il potere di determinare autonomamente l‘ iscrivibilità del soggetto ispezionato alla Gestione degli esercenti attività artigianali, senza prima rimettere la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione o per la cancellazione all'Albo alle Commissioni provinciali per l'artigianato. L'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge(art 2,3,4,5c3 legge443/85) era demandata ai controlli da svolgere da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato e da essa dipendeva in via esclusiva la possibile iscrizione alla competente Gestione previdenziale dell'Inps. Ispezioni inps post- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo) Nel caso in cui, a seguito di un accertamento o verifica ispettiva dell'Inps , emergano elementi sufficienti a ritenere sussistente l'esercizio di fatto di un'attività artigiana, con conseguente iscrivibilità alla competente Gestione previdenziale o imposizione di altri oneri, l'ente che ha effettuato l'accertamento comunica al registro delle imprese tutti i dati necessari a provvedere all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Tale comunicazione, se previsto dalla competente normativa regionale, determinerà l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata, ovvero dalla data di comunicazione da parte dell'ente. dell'ente Ispezioni inps post- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo) Questa iscrivibilità immediata non pregiudica per le Regioni la facoltà di regolare con propria normativa le procedure per gli accertamenti e i controlli che continueranno ad essere svolti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, ma permette all'ente di previdenza che ravvisi l'avvenuto svolgimento di fatto di un'attività artigiana, di recuperare i contributi dovuti anche per il periodo pregresso, fin dalla data di effettivo inizio dell'attività, entro il termine di prescrizione dei cinque anni previsti dalla legge, anche nei casi in cui non c'è stata la comunicazione unica per la nascita dell'impresa. L’inps ha la facoltà di recuperare i contributi per il titolare/ contitolare/ collaboratorecollaboratore-coadiuvante familiare pure per un periodo in cui non è riconosciuta la qualifica artigiana per la impresa e la società da parte della C.P.A. ; Ispezioni inps post - ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo) Dopo l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata, la competente Commissione provinciale per l'artigianato esaminerà la sussistenza dei requisiti artigiani e tecnico--professionali, potendo confermare o meno le conclusioni dell'accertamento tecnico ispettivo dell'Inps. Nel primo caso deciderà di mantenere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ente che ha effettuato l'accertamento. Nel caso in cui invece, la Commissione, effettuate le proprie verifiche, non ritenga sussistenti i requisiti per l'attribuzione della qualifica artigiana, provvederà alla cancellazione dall'Albo del soggetto segnalato ed alla comunicazione all'ente accertatore. In entrambi i casi, per il periodo precedente a quello dell'iscrizione all'Albo effettuata nel momento della trasmissione degli esiti dell'accertamento , pur non essendoci stato in quel periodo il riconoscimento della qualifica artigiana, rimane impregiudicata per l'Inps la possibilità di procedere al recupero dei contributi, ferma restando la possibilità dell'Istituto di rivalutare le proprie conclusioni. Conseguenze della nuova norma: L’INPS ha autonomia nel sancire la obbligazione previdenziale del titolare/contitolare, per i periodi in cui l'esercizio dell'attività artigiana sia accertato come sussistente di fatto, rispetto al riconoscimento formale della qualifica artigiana. LA CPA ha esclusiva competenza nell’appurare i requisiti di cui all’articolo 2,3,4,5c3 della LEGGE 443/85 e deliberare sulla iscrivibilità della impresa all’albo delle imprese artigiane( qualifica formale artigiana) Obbligo contributivo Lo svolgimento di un'attività d'impresa di natura artigianale determina l'insorgenza, a carico del titolare/ contitolare e dei suoi familiari coadiuvanti(ovviamente non in posizione di lavoratori subordinati), dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative. In particolare, per gli artigiani , la contribuzione obbligatoria concerne: l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (I.v.s.); la maternità. Sono assicurabili alla gestione speciale artigiani i familiari coadiuvanti che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana. Iscrivibili alla gestione speciale artigiani A) i titolari(impresa individ./srl unipersonale) ed i contitolari(snc/sas/srl pluri-personali) delle imprese artigiane che lavorano professionalmente(abitualmente e prevalentemente) nell'impresa; B)I collaboratori familiari (solo nelle imprese familiari legalmente costituite fiscalmente-art.5 c.4 TUIR), i familiari coadiuvanti (nella nella impresa individuale/snc/sas individuale/snc/sas/srl /srl uniuni-personale iscritte all’albo)che lavorano abitualmente e prevalentemente all’albo) nell'impresa artigiana. Sono da considerare familiari coadiuvanti (secondo il dettato dell'art. 2, L. n. 463/1959, anche alla luce della sent. n. 485/92 della Corte Costituzionale) il coniuge, nonchè i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo del titolare o del contitolare. I familiari sopra indicati non sono iscritti all'assicurazione per gli artigiani quando per le modalità di svolgimento dell'opera devono essere considerati lavoratori dipendenti o apprendisti, e, come tali, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Obbligo contributivo Iscrivibile alle gestione speciale artigiani INPS il Coadiuvante – coadiutore familiare(nella impresa individuale/snc/sas individuale/snc/sas/srl /srl uniunipersonale iscritte all’albo)/collaboratore familiare(solo in impresa familiare legalmente costituita fiscalmentefiscalmente- art 5 c.4 Tuir Tuir). ). Che presta lavoro abituale e prevalente nella impresa artigiana; Non iscrizione in qualità di dipendente o apprendista; Divergenza con la figura del collaboratore familiare prevista dall’art. 230--bis, che presuppone solo il carattere della continuatività( 230 continuatività( e che si rende applicabile solo alla impresa individuale familiare) Non è iscrivibile alla suddetta gestione speciale, il familiare che presti la propria attività prevalentemente in un’altra azienda, azienda, anche se lavora in modo continuativo in quella familiare. Al fine di una corretta definizione del concetto di prevalenza, prevalenza, occorre far riferimento non solo al tempo impiegato nell’impresa familiare, ma anche alla qualità dell’apporto Collaborazioni occasionali Non sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali che si avvalgono di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Tali collaborazioni, prestate a titolo di obbligazione morale in caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa, devono avere carattere di aiuto ed essere prive di compenso. Resta in ogni caso ferma l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003). S.n.c. con qualifica artigiana La S.n.c. ha qualifica artigiana a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Iscrizione alla gestione speciale artigiana dei soci/ coadiutori della snc Soci partecipanti – iscrivibili gestione speciale se: Svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo . Coadiutore familiare- iscrivibile gestione speciale se: coniuge/ parente 3grado/ affini 2 grado( del contitolare artigiano) svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo(ABITUALITA’/PREVALENZA) SAS - qualifica artigiana (v. INPS circ. n. 150/2001 ) Nel caso di società in accomandita semplice è necessario che ciascun socio accomandatario oltre ad essere in possesso dei requisiti propri dell'imprenditore artigiano non sia socio di altra società dello stesso tipo o unico socio di una società a responsabilità limitata La SAS deve avere gli scopi e i limiti dimensionali che connotano la impresa artigiana; Iscrizione alla gestione speciale artigiana dei soci della sas L’accomandatario è iscrivibile alla gestione speciale se svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. L’accomandatario non deve essere dipendente FT presso altro datore. iscrizione alla gestione speciale artigiana del coadiut. coadiut. familiare nella sas;; sas accomandanti delle società in accomandita semplice che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità con il socio accomandatario(coniuge/ parenti 3 grado /affini 2 di accomandatario che sono soci accomandanti )e svolgano effettivamente l'attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente. soci In difetto di tali requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell'ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) (INPS circ. n. 12/2008 ) Srl con unico socio – qualifica artigiana; Può considerarsi artigiana l'impresa esercitata come: 1)S.r.l. con unico socio a condizione che: che a) lo stesso non sia unico socio di altra società dello stesso tipo o socio di una società in accomandita semplice. b) La SRL operi nei limiti dimensionali e con gli scopi disciplinati dalla Legge - quadro per l’artigianato; c) il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 della Legge - quadro; Srl con unico socio – qualifica artigiana. Le società a responsabilità limitata con unico socio sono obbligate ad iscriversi all’Albo delle Imprese Artigiane e conseguentemente al pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Artigiani dell’Inps, sempre ché il socio stesso abbia i requisiti di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo e di amministrazione. Gestione speciale artigiani nella srl con unico socio La L. 133/1997 ha esteso al socio di tali società la tutela previdenziale della Gestione Artigiani dell’Inps, sempre ché il socio stesso abbia i requisiti di partecipazione manuale, abitualità e prevalenza nel processo produttivo e di amministrazione. Il Coadiut. familiare(coniuge/parente 3 grado/affine 2 grado) dell’ unico socio iscrivibile alla gestione speciale artigiani nel caso di partecipazione manuale, abituale e prevalente nel processo produttivo S.r.l. con pluralità di soci e qualifica artigiana(art 5 c.3 L 443/85) S.r.l. con pluralità di soci – ha facoltà di avere riconosciuta qualifica artigiana. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo nell'albo, se persegue gli scopi ed opera nei limiti dimensionali stabiliti per tutte le imprese artigiane. E' necessario, inoltre, che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società( assemblea ordinaria soci/ amministrazione) Gestione speciale artigiani nella srl con pluralità di soci Obbligo assicurativo inps per i soggetti che rivestono la qualità di soci lavoratori (che prestano la propria opera nell’azienda) di società a responsabilità limitata con pluralità di soci; soci lavoratori -svolgono in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo Soggetti iscrivibili – gestione speciale artigiani; artigiani 1) Impresa familiare legalmente costituta fiscalmente ai sensi dell’art 5 c.4 del TUIR(titolare/collaboratore TUIR familiare/coadiuvante fam.); 2) Impresa individuale individuale(titolare/coadiuvante familiare); 3) S.n.c ( contitolare artigiano/coadiuvante familiare del contitolare); 4) S.a.s ( accomandatario/ coadiuvante familiare dell’accomandatario che è socio accomandante); 5) Srl uniuni-personale personale( unico socio/coadiuvante familiare dell’ unico socio); 6) Srl pluri - personale (contitolare artigiano); Condizione- partecipazione abituale/prevalente(pure manuale); Amministratori / soci partecipanti I soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (art. 1, comma 208, L. n. 662/1996; INPS circ. n. 25/1997). Con l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, dopo anni di contenzioso, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Amministratori / soci partecipanti Le attività per cui si applica il principio della assoggettabilità alla attività prevalente è solo quella degli autonomi( non le attività per cui c’è l’ obbligazione contributiva alle gestione separata). ESEMPIO: Tizio è socio di una srl artigiana in cui partecipa ,che ha per oggetto sociale la produzione del pane. Tizio è pure socio di una srl commerciale in cui partecipa, che ha per oggetto sociale la commercializzazione del pane. Tizio dedica la maggior parte del suo tempo alla produzione del pane(nella SRL artigiana) rispetto alla commercializzazione dello stesso( nella SRL commerciale). Lo stesso va assicurato presso la gestione previdenziale della attività prevalente, quindi presso la gestione speciale artigiani. Amministratori / soci partecipanti Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Pertanto, i soci di S.r.l. operanti nel settore del commercio(ma pure artigianato) che prestano in modo prevalente ed abituale attività nell'impresa, e sono al contempo amministratori percettori di compenso( reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 c1 lett c bis del TUIR): 1) sono tenuti ad iscriversi alla specifica gestione previdenziale dei commercianti ( ma pure artigiani); 2) contemporaneamente, anche alla Gestione separata per l’attività di amministratori( aliquota 18% dal 2012). Amministratori / soci partecipanti Tale interpretazione, fa venir meno gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 12 febbraio 2010, n. 3240, secondo la quale, invece, nel caso di socio di S.r.l. che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima società e, allo stesso tempo, svolga attività di amministratore, è l'INPS a dover stabilire a quale gestione, e solo a questa, lo stesso debba iscriversi. Per la cassazione in caso di socio di srl che esercitava attività commerciale (in qualità di socio) e al contempo di amministratore( con compenso) è l’inps che doveva sancire la attività prevalente tra le due e sulla base della prevalenza della attività decretare la forma di previdenza( o gestione speciale o separata ) a cui doveva iscriversi l’assicurato. Esempio- (dopo il D.L. 78/10) Il socio artigiano, di srl pluri-personale con qualifica artigiana (che si è iscritta all’albo), partecipa abitualmente e prevalentemente e manualmente alla attività di impresa. Lo stesso è pure amministratore e percepisce il compenso in relazione alla sua carica sociale. Lo stesso ha un duplice regime previdenziale: 1)gestione speciale artigiani-in relazione alla sua attività di socio che partecipa abitualmente e prevalentemente e manualmente; 2)gestione separata – in relazione alla sua attività di amministratore( percettore di compenso)- (aliquota al 18% per effetto di altra copertura previdenziale) . Schema-- socio srl e/o amministratore Schema Socio di SRL COMMERCIALE(ARTIGIANA) e/o amministratore: 3 casi: 1)Iscrizione solo alla Gestione Separata Inps( aliquota 27,72%) se svolge attività di amministratore percettore di compenso e presta la propria opera in qualità di socio senza il carattere della abitualità e prevalenza. 2)Iscrizione alla gestione previdenziale commercio ( artigiani) se svolge attività in qualità di socio di SRL con carattere di abitualità e prevalenza e gratuita in qualità di amministratore. 3)Iscrizione contemporanea a: Gestione Separata Inps per l’attività di amministratore percettore del compenso (aliquota 18% dal 2012); gestione previdenziale Inps COMMERCIO ( artigiani) per l’attività in qualità di socio di srl commerciale (artigiana) prestata con il carattere di abitualità e prevalenza; Socio- dipendente 1)Nel caso di lavoro subordinato a tempo pieno non c’è obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale Inps commercianti o artigiani per la relativa attività di socio, in quanto difficilmente l’attività del socio è prevalente (in termini di tempo) rispetto all’attività di lavoratore subordinato. 2)Nel caso di lavoro subordinato part-time è necessario valutare se l’attività effettivamente svolta dal socio è prevalente e abituale per determinare se esiste l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale Inps commercianti o artigiani. Struttura contribuzione A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote contributive sono elevate al 20%. Il reddito da assumere come base di computo dei contributi non può essere inferiore ad un minimale annuo. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 233, il minimale è rapportato a mese. I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa (INPS circ. n. 34/2011). Contributi anno 2011 Contributi anno 2011 Contributi anno 2011 Gli artigiani devono versare i contributi relativi alla quota di reddito compresa nel minimale in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono e quindi, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno di riferimento e di febbraio dell'anno successivo I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed entro il massimale , devono invece, essere versati in via provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze previste per il pagamento dell'IRPEF, fissate, salvo differimenti, al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno. Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze indicate sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno di riferimento dei contributi, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da versare entro il termine di versamento del 1° acconto IRPEF( 16 giugno anno successivo). Decreto monti D.L. 201/2011 Il comma 22 dell’articolo 24 prevede l’incremento, delle aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, di 1,3 punti percentuali per l’anno 2012 e dello 0,45 per cento per gli anni successivi fino al 2018( nel 2018 la aliquota di finanziamento si attesterà al 24%). 24%) Contribuzione sulla totalità dei redditi di impresa Gli artigiani soci di S.r.l. devono corrispondere i contributi per l'assicurazione IVS sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società, agli stessi attribuibile in funzione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere dagli eventuali accantonamenti a riserva, o dall’effettiva distribuzione degli stessi. I contributi sono calcolati sulla totalità dei redditi di impresa dichiarati dal contribuente ai fini Irpef e non solo sul reddito che deriva dall’attività che ha dato titolo all’iscrizione Contribuzione sulla totalità dei redditi di impresa L’artigiano che svolge attività abituale e prevalente in forma individuale o di società di persone, che è anche socio di una S.r.l. in cui non svolge alcuna attività, attività deve considerare imponibile contributivo anche la parte di reddito a lui riferibile per il possesso della partecipazione nella S.r.l. (Circ. Inps 102/2003). Imponibile previdenziale: 1)Reddito da impresa individuale o da società di persone(redditi di impresa maturati in relazione alla attività che origina il diritto alla iscrizione). 2)Quota di partecipazione nella Srl commerciale o artigiana, anche se non è prestata la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza (redditi di impresa maturati non in relazione alla attività che origina il diritto alla iscrizione). Contribuzione sulla totalità dei redditi di impresa 1)Socio lavorante di S.r.l. artigiana nella quale presta la propria opera in misura abituale e prevalente e manuale E contemporaneamente: 2) Socio di società di persone non partecipante oppure imprenditore individuale non partecipante; -Imponibile previdenziale ai fini del versamento dei contributi alla gestione speciale artigiani: 1)Redditi di impresa per i quali scatta l’obbligo di iscrizione( reddito di impresa della SRL imputato in relazione alla quota di partecipazione agli utili). + 2) Quote di partecipazione in società personali( VEDI quadro RH di unico) di qualunque tipo (anche se non ci sono i presupposti per l’iscrizione all’Inps). 3)Quote di reddito di impresa da ditte individuali (anche se non ci sono i presupposti per l’iscrizione all’Inps). Contribuzione sulla totalità dei redditi di impresaimpresa-schema. Dna preventivapreventiva- art 23 dpr 1124/65 Il datore di lavoro, anche artigiano, che abbia alle proprie dipendenze il coniuge, i figli anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati che prestino con o senza retribuzione opera manuale o non manuale, qualora tali soggetti non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, deve denunciare l’instaurazione del rapporto di lavoro, a mezzo fax, all’Inail. Ciò deve avvenire nominalmente e almeno un giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa; deve essere indicato, inoltre, il trattamento retributivo, ove previsto. obbligo di denunciare all’Inail nominativamente, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al servizio competente: -i collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; -i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria (compreso il socio artigiano). La denuncia deve essere effettuata almeno un giorno prima l’inizio del rapporto di lavoro