La Legge 443/85 e la Gestione speciale artigiani

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La Legge 443/85 e la Gestione speciale artigiani
Soci, familiari
coadiuvanti,amministr
atori
Bastia Umbra, 27 Gennaio 2012
Dott. Roberto Vinciarelli
-La Legge 443/85 e la Gestione
speciale artigiani.
Di - Roberto Vinciarelli
Imprenditore artigianoartigiano-art 2 c.1
L.443/85;
Colui
che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare,
l’impresa artigiana, assumendone la piena
responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti
alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo un'attività che abbia come
scopo prevalente:
la
produzione di beni, anche semilavorati.
la
prestazione di servizi.
Impresa artigianaartigiana-art 3 c.1 L.443/85;
È
artigiana l’impresa che, esercitata
dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali
previsti dall’art.4 L. 443/1985, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un’attività di:
produzione
di beni, anche semilavorati;
prestazioni
di servizi;
Sono escluse:
le attività agricole e le attività di prestazione di
servizi commerciali, intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di queste
ultime;somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente
strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Limiti dimensionalidimensionali- art.4 L.443/85;
L'impresa
artigiana deve essere esercitata
dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali
indicati dalla legge
Limiti dimensionalidimensionali- art.4 L.443/85;
1)impresa che non lavora in serie.
Massimo 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9.Il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti.
2)Impresa che lavora in serie,purché con lavorazione non del tutto
automatizzata.
Massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione
che le unità aggiuntive siano apprendisti.
3)Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
Massimo 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti
Limiti dimensionali
4)Impresa di trasporto:
Massimo 8 dipendenti.
5) Impresa di costruzioni edili:
Massimo 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5.
Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti
Limiti dimensionali
Ai fini del calcolo del limite dimensionale:
Non si computano:
a)per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
b)i lavoratori a domicilio, sempreché non superino 1/3 dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa
artigiana;
c)i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
Sono computati;
a)i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti
all’impresa familiare, che svolgano la loro attività di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell’ambito
dell’impresa artigiana;
b)tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell’impresa artigiana;
c)i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Tolleranza-- art.5 c.6 L443/85;
Tolleranza
imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo
del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno, i
limiti dimensionali di cui all’art. 4, c.1, Legge - quadro per
l’artigianato, mantengono l’iscrizione all’Albo.
Le
Qualifica artigiana pure delle
società--art 3 c.2 L.443/85.
società
artigiana può essere esercitata in forma di
società, anche cooperativa - ad eccezione delle
società per azioni ed in accomandita per azioni - a
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno
nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel processo produttivo
e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
L'impresa
Albo imprese artigiane
Le
imprese artigiane, ivi comprese quelle in forma societaria,
cooperativa, consortile, societaria consortile anche in forma
cooperativa, sono tenute ad iscriversi all'albo provinciale
delle imprese artigiane tenuto dalle Commissioni provinciali
per l'artigianato.
La
Commissione provinciale, accertata la sussistenza,
modificazione o perdita dei requisiti (a tal fine può disporre
accertamenti d'ufficio);
delibera
sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e
cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo in oggetto
(art. 7, L. n. 443/1985).
La
decisione della Commissione provinciale doveva essere
notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla
presentazione dalla domanda; in mancanza di una
comunicazione entro tale termine la domanda si intendeva
accolta .
Albo imprese artigiane
L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana, è
condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane
ed ha valore sostitutivo rispetto all'iscrizione al registro delle imprese (INPS
circ. n. 69/2003).
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le variazioni delle imprese individuali
artigiane e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese
artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei
relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e
gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme (art.
43, L. n. 183/2010). Si tratta, in particolare, delle delibere adottate dalle
commissioni provinciali per l'artigianato ovvero dagli altri soggetti obbligati
alla tenuta dell'albo, in base alla legislazione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2010 tali modifiche potranno essere fatte valere
nei confronti dell'INPS esclusivamente qualora la delibera stessa sia
comunicata entro i tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti. Decorso
tale termine, le determinazioni delle CPA non potranno avere valore
vincolante relativamente alla sussistenza dell'obbligo contributivo alla
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani (INPS
circ. n. 47/2011).
Comunica
Dal 1°
1° aprile 2010, per l'avvio dell'attività d'impresa trova applicazione, in via
esclusiva, la disciplina, introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, della comunicazione
unica per la nascita dell'impresa, da effettuarsi per via telematica al registro delle
imprese, che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti
per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha
effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice
fiscale e della partita IVA
Pertanto, da tale data, i soggetti che presentano domanda d'iscrizione al registro delle
imprese e per i quali sorge l'obbligo d'iscrizione alle gestioni previdenziali INPS degli
esercenti attività commerciali e degli artigiani devono utilizzare il canale telematico di
ComUnica, compilando una apposita sezione della comunicazione unica contenente le
informazioni a carattere previdenziale (quadro AC).
Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio deve compilare la sezione
previdenziale relativa alla propria posizione e dichiarare lo svolgimento dell'attività
nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che
non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale. Parimenti deve dichiarare i
propri coadiutori (parenti e affini entro il terzo grado) che svolgono l'attività
lavorativa con i previsti requisiti di legge (INPS mess. n. 4226/2008).
ART 6 -LEGGE 106-2011(decreto
sviluppo).
«Art. 99-bis. – aggiunto alla legge 40/2007 (Iscrizione all’albo provinciale delle
imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).
Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica
artigiana, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali
requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa.
dell’impresa
La dichiarazione determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese
artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la
decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle
imprese.
imprese
Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli
eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati,
dichiarati nonché le
modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti
interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie
deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della
presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
In precedenza per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane occorreva
attendere la delibera della commissione provinciale che doveva avvenire entro
60g dalla richiesta ( dopo i 60 g silenzio assenso)
Ispezioni inps ante- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo)
L'ispettore
dell’inps, in sede di accertamento, non
aveva il potere di determinare autonomamente l‘
iscrivibilità del soggetto ispezionato alla Gestione
degli esercenti attività artigianali, senza prima
rimettere la valutazione della sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione o per la cancellazione
all'Albo alle Commissioni provinciali per
l'artigianato.
L'effettiva
sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge(art 2,3,4,5c3 legge443/85) era demandata
ai controlli da svolgere da parte delle Commissioni
provinciali per l'artigianato e da essa dipendeva in
via esclusiva la possibile iscrizione alla competente
Gestione previdenziale dell'Inps.
Ispezioni inps post- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo)
Nel
caso in cui, a seguito di un accertamento o verifica
ispettiva dell'Inps , emergano elementi sufficienti a ritenere
sussistente l'esercizio di fatto di un'attività artigiana, con
conseguente iscrivibilità alla competente Gestione
previdenziale o imposizione di altri oneri, l'ente che ha
effettuato l'accertamento comunica al registro delle imprese
tutti i dati necessari a provvedere all'iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane.
Tale
comunicazione, se previsto dalla competente normativa
regionale, determinerà l'iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane con decorrenza immediata, ovvero dalla data di
comunicazione da parte dell'ente.
dell'ente
Ispezioni inps post- ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo)
Questa
iscrivibilità immediata non pregiudica per le Regioni
la facoltà di regolare con propria normativa le procedure per
gli accertamenti e i controlli che continueranno ad essere
svolti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, ma
permette all'ente di previdenza che ravvisi l'avvenuto
svolgimento di fatto di un'attività artigiana, di recuperare i
contributi dovuti anche per il periodo pregresso, fin dalla
data di effettivo inizio dell'attività, entro il termine di
prescrizione dei cinque anni previsti dalla legge, anche nei
casi in cui non c'è stata la comunicazione unica per la nascita
dell'impresa.
L’inps
ha la facoltà di recuperare i contributi per il titolare/
contitolare/ collaboratorecollaboratore-coadiuvante familiare pure per un
periodo in cui non è riconosciuta la qualifica artigiana per la
impresa e la società da parte della C.P.A. ;
Ispezioni inps post - ART 6 -LEGGE 1062011(decreto sviluppo)
Dopo l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata, la competente
Commissione provinciale per l'artigianato esaminerà la sussistenza dei requisiti artigiani e
tecnico--professionali, potendo confermare o meno le conclusioni dell'accertamento
tecnico
ispettivo dell'Inps.
Nel primo caso deciderà di mantenere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, con
decorrenza dalla data di comunicazione dell'ente che ha effettuato l'accertamento.
Nel caso in cui invece, la Commissione, effettuate le proprie verifiche, non ritenga sussistenti i
requisiti per l'attribuzione della qualifica artigiana, provvederà alla cancellazione dall'Albo
del soggetto segnalato ed alla comunicazione all'ente accertatore.
In entrambi i casi, per il periodo precedente a quello dell'iscrizione all'Albo effettuata nel
momento della trasmissione degli esiti dell'accertamento , pur non essendoci stato in quel
periodo il riconoscimento della qualifica artigiana, rimane impregiudicata per l'Inps la
possibilità di procedere al recupero dei contributi, ferma restando la possibilità dell'Istituto
di rivalutare le proprie conclusioni.
Conseguenze della nuova norma:
L’INPS ha autonomia nel sancire la obbligazione previdenziale del titolare/contitolare, per i
periodi in cui l'esercizio dell'attività artigiana sia accertato come sussistente di fatto,
rispetto al riconoscimento formale della qualifica artigiana.
LA CPA ha esclusiva competenza nell’appurare i requisiti di cui all’articolo 2,3,4,5c3 della
LEGGE 443/85 e deliberare sulla iscrivibilità della impresa all’albo delle imprese
artigiane( qualifica formale artigiana)
Obbligo contributivo
Lo svolgimento di un'attività d'impresa di natura
artigianale determina l'insorgenza, a carico del
titolare/ contitolare e dei suoi familiari
coadiuvanti(ovviamente non in posizione di lavoratori
subordinati), dell'obbligo del pagamento di un
contributo personale diretto a finanziare determinate
forme assicurative.
In particolare, per gli artigiani , la contribuzione
obbligatoria concerne:
l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti (I.v.s.);
la maternità.
Sono
assicurabili alla gestione speciale artigiani i
familiari coadiuvanti che lavorano abitualmente e
prevalentemente nell'impresa artigiana.
Iscrivibili alla gestione speciale
artigiani
A) i titolari(impresa individ./srl unipersonale) ed i
contitolari(snc/sas/srl pluri-personali) delle imprese artigiane
che lavorano professionalmente(abitualmente e
prevalentemente) nell'impresa;
B)I collaboratori familiari (solo nelle imprese familiari legalmente
costituite fiscalmente-art.5 c.4 TUIR), i familiari coadiuvanti
(nella
nella impresa individuale/snc/sas
individuale/snc/sas/srl
/srl uniuni-personale iscritte
all’albo)che lavorano abitualmente e prevalentemente
all’albo)
nell'impresa artigiana.
Sono da considerare familiari coadiuvanti (secondo il dettato
dell'art. 2, L. n. 463/1959, anche alla luce della sent. n. 485/92
della Corte Costituzionale) il coniuge, nonchè i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo del titolare o del
contitolare.
I familiari sopra indicati non sono iscritti all'assicurazione per
gli artigiani quando per le modalità di svolgimento dell'opera
devono essere considerati lavoratori dipendenti o apprendisti,
e, come tali, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Obbligo contributivo
Iscrivibile alle gestione speciale artigiani INPS il Coadiuvante –
coadiutore familiare(nella impresa individuale/snc/sas
individuale/snc/sas/srl
/srl uniunipersonale iscritte all’albo)/collaboratore familiare(solo in impresa
familiare legalmente costituita fiscalmentefiscalmente- art 5 c.4 Tuir
Tuir).
).
Che presta lavoro abituale e prevalente nella impresa artigiana;
Non iscrizione in qualità di dipendente o apprendista;
Divergenza con la figura del collaboratore familiare prevista dall’art.
230--bis, che presuppone solo il carattere della continuatività(
230
continuatività( e che
si rende applicabile solo alla impresa individuale familiare)
Non è iscrivibile alla suddetta gestione speciale, il familiare che
presti la propria attività prevalentemente in un’altra azienda,
azienda, anche
se lavora in modo continuativo in quella familiare.
Al fine di una corretta definizione del concetto di prevalenza,
prevalenza,
occorre far riferimento non solo al tempo impiegato nell’impresa
familiare, ma anche alla qualità dell’apporto
Collaborazioni occasionali
Non
sono tenuti al versamento della contribuzione
previdenziale gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi
albi provinciali che si avvalgono di collaborazioni occasionali
di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a novanta giorni.
Tali
collaborazioni, prestate a titolo di obbligazione morale in
caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attività lavorativa, devono avere
carattere di aiuto ed essere prive di compenso.
Resta
in ogni caso ferma l'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (art. 21, comma 6-ter, D.L. n. 269/2003).
S.n.c. con qualifica artigiana
La
S.n.c. ha qualifica artigiana a condizione che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due
soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che
nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale.
Iscrizione alla gestione speciale
artigiana dei soci/ coadiutori della snc
Soci
partecipanti – iscrivibili gestione speciale se:
Svolgono in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo .
Coadiutore
familiare- iscrivibile gestione speciale
se:
coniuge/ parente 3grado/ affini 2 grado( del
contitolare artigiano) svolgono in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo(ABITUALITA’/PREVALENZA)
SAS - qualifica artigiana (v. INPS circ. n.
150/2001 )
Nel
caso di società in accomandita semplice è
necessario che ciascun socio accomandatario oltre
ad essere in possesso dei requisiti propri
dell'imprenditore artigiano non sia socio di altra
società dello stesso tipo o unico socio di una
società a responsabilità limitata
La
SAS deve avere gli scopi e i limiti dimensionali
che connotano la impresa artigiana;
Iscrizione alla gestione speciale
artigiana dei soci della sas
L’accomandatario
è iscrivibile alla gestione
speciale se svolge in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo.
L’accomandatario
non deve essere dipendente FT
presso altro datore.
iscrizione alla gestione speciale
artigiana del coadiut.
coadiut. familiare nella
sas;;
sas
accomandanti delle società in accomandita
semplice che abbiano un rapporto di coniugio,
parentela o di affinità con il socio
accomandatario(coniuge/ parenti 3 grado /affini 2 di
accomandatario che sono soci accomandanti )e
svolgano effettivamente l'attività istituzionale della
società in modo abituale e prevalente.
soci
In difetto di tali requisiti da parte del socio
accomandante, qualora nell'ambito della società il
medesimo svolga attività lavorativa con le
caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere
obbligatoriamente iscritto come lavoratore
dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(FPLD) (INPS circ. n. 12/2008 )
Srl con unico socio – qualifica
artigiana;
Può considerarsi artigiana l'impresa esercitata come:
1)S.r.l. con unico socio a condizione che:
che
a) lo stesso non sia unico socio di altra società dello
stesso tipo o socio di una società in accomandita
semplice.
b) La SRL operi nei limiti dimensionali e con gli scopi
disciplinati dalla Legge - quadro per l’artigianato;
c) il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati
dall’art. 2 della Legge - quadro;
Srl con unico socio – qualifica artigiana.
Le
società a responsabilità limitata con unico socio
sono obbligate ad iscriversi all’Albo delle Imprese
Artigiane e conseguentemente al pagamento dei
contributi previdenziali alla Gestione Artigiani
dell’Inps, sempre ché il socio stesso abbia i
requisiti di partecipazione manuale, abitualità e
prevalenza nel processo produttivo e di
amministrazione.
Gestione speciale artigiani nella srl con
unico socio
La
L. 133/1997 ha esteso al socio di tali società la
tutela previdenziale della Gestione Artigiani
dell’Inps, sempre ché il socio stesso abbia i
requisiti di partecipazione manuale, abitualità e
prevalenza nel processo produttivo e di
amministrazione.
Il
Coadiut. familiare(coniuge/parente 3
grado/affine 2 grado) dell’ unico socio iscrivibile
alla gestione speciale artigiani nel caso di
partecipazione manuale, abituale e prevalente nel
processo produttivo
S.r.l. con pluralità di soci e qualifica
artigiana(art 5 c.3 L 443/85)
S.r.l.
con pluralità di soci – ha facoltà di avere
riconosciuta qualifica artigiana.
L'impresa
costituita ed esercitata in forma di società
a responsabilità limitata ha diritto al riconoscimento
della qualifica artigiana ed alla conseguente
iscrizione nell'albo
nell'albo, se persegue gli scopi ed opera
nei limiti dimensionali stabiliti per tutte le imprese
artigiane.
E'
necessario, inoltre, che la maggioranza dei soci, o
uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel processo produttivo
e detenga la maggioranza del capitale sociale e
degli organi deliberanti della società( assemblea
ordinaria soci/ amministrazione)
Gestione speciale artigiani nella srl con
pluralità di soci
Obbligo
assicurativo inps per i soggetti che rivestono
la qualità di soci lavoratori (che prestano la
propria opera nell’azienda) di società a
responsabilità limitata con pluralità di soci;
soci
lavoratori -svolgono in forma prevalente
lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo
Soggetti iscrivibili – gestione speciale
artigiani;
artigiani
1)
Impresa familiare legalmente costituta fiscalmente ai sensi dell’art
5 c.4 del TUIR(titolare/collaboratore
TUIR
familiare/coadiuvante fam.);
2)
Impresa individuale
individuale(titolare/coadiuvante familiare);
3)
S.n.c ( contitolare artigiano/coadiuvante familiare del contitolare);
4)
S.a.s ( accomandatario/ coadiuvante familiare dell’accomandatario che
è socio accomandante);
5)
Srl uniuni-personale
personale( unico socio/coadiuvante familiare dell’ unico socio);
6)
Srl pluri - personale (contitolare artigiano);
Condizione- partecipazione abituale/prevalente(pure
manuale);
Amministratori / soci partecipanti
I
soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica
impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse
forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti sono iscritti nell'assicurazione prevista
per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all'INPS decidere sull'iscrizione del titolare
nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente (art.
1, comma 208, L. n. 662/1996; INPS circ. n. 25/1997).
Con
l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, dopo anni di
contenzioso, è stata fornita l'interpretazione autentica
dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 nel senso che
le attività autonome, per le quali opera il principio di
assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Amministratori / soci partecipanti
Le
attività per cui si applica il principio della
assoggettabilità alla attività prevalente è solo quella degli
autonomi( non le attività per cui c’è l’ obbligazione
contributiva alle gestione separata).
ESEMPIO:
Tizio è socio di una srl artigiana in cui partecipa
,che ha per oggetto sociale la produzione del pane. Tizio è
pure socio di una srl commerciale in cui partecipa, che ha per
oggetto sociale la commercializzazione del pane.
Tizio
dedica la maggior parte del suo tempo alla produzione
del pane(nella SRL artigiana) rispetto alla
commercializzazione dello stesso( nella SRL commerciale).
Lo
stesso va assicurato presso la gestione previdenziale della
attività prevalente, quindi presso la gestione speciale
artigiani.
Amministratori / soci partecipanti
Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208,
della legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è
obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
Pertanto, i soci di S.r.l. operanti nel settore del
commercio(ma pure artigianato) che prestano in modo
prevalente ed abituale attività nell'impresa, e sono al
contempo amministratori percettori di compenso( reddito
assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 c1
lett c bis del TUIR):
1)
sono tenuti ad iscriversi alla specifica gestione
previdenziale dei commercianti ( ma pure artigiani);
2)
contemporaneamente, anche alla Gestione separata per
l’attività di amministratori( aliquota 18% dal 2012).
Amministratori / soci partecipanti
Tale
interpretazione, fa venir meno gli effetti della sentenza
della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 12 febbraio
2010, n. 3240, secondo la quale, invece, nel caso di socio di
S.r.l. che eserciti attività commerciale nell'ambito della
medesima società e, allo stesso tempo, svolga attività di
amministratore, è l'INPS a dover stabilire a quale gestione, e
solo a questa, lo stesso debba iscriversi.
Per
la cassazione in caso di socio di srl che esercitava attività
commerciale (in qualità di socio) e al contempo di
amministratore( con compenso) è l’inps che doveva sancire la
attività prevalente tra le due e sulla base della prevalenza
della attività decretare la forma di previdenza( o gestione
speciale o separata ) a cui doveva iscriversi l’assicurato.
Esempio- (dopo il D.L. 78/10)
Il socio artigiano, di srl pluri-personale con qualifica artigiana
(che si è iscritta all’albo), partecipa abitualmente e
prevalentemente e manualmente alla attività di impresa. Lo
stesso è pure amministratore e percepisce il compenso in
relazione alla sua carica sociale.
Lo stesso ha un duplice regime previdenziale:
1)gestione speciale artigiani-in relazione alla sua attività di
socio che partecipa abitualmente e prevalentemente e
manualmente;
2)gestione separata – in relazione alla sua attività di
amministratore( percettore di compenso)- (aliquota al 18%
per effetto di altra copertura previdenziale) .
Schema-- socio srl e/o amministratore
Schema
Socio di SRL COMMERCIALE(ARTIGIANA) e/o amministratore:
3 casi:
1)Iscrizione solo alla Gestione Separata Inps( aliquota 27,72%) se svolge
attività di amministratore percettore di compenso e presta la propria
opera in qualità di socio senza il carattere della abitualità e
prevalenza.
2)Iscrizione alla gestione previdenziale commercio ( artigiani) se svolge
attività in qualità di socio di SRL con carattere di abitualità e
prevalenza e gratuita in qualità di amministratore.
3)Iscrizione contemporanea a:
Gestione Separata Inps per l’attività di amministratore percettore del
compenso (aliquota 18% dal 2012);
gestione previdenziale Inps COMMERCIO ( artigiani) per l’attività in
qualità di socio di srl commerciale (artigiana) prestata con il
carattere di abitualità e prevalenza;
Socio- dipendente
1)Nel caso di lavoro subordinato a tempo pieno non
c’è obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale
Inps commercianti o artigiani per la relativa
attività di socio, in quanto difficilmente l’attività
del socio è prevalente (in termini di tempo)
rispetto all’attività di lavoratore subordinato.
2)Nel caso di lavoro subordinato part-time è
necessario valutare se l’attività effettivamente
svolta dal socio è prevalente e abituale per
determinare se esiste l’obbligo di iscrizione alla
gestione previdenziale Inps commercianti o
artigiani.
Struttura contribuzione
A
decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote
contributive sono elevate al 20%.
Il
reddito da assumere come base di computo dei
contributi non può essere inferiore ad un minimale
annuo.
Per
i periodi di assicurazione inferiori all'anno
solare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 233, il
minimale è rapportato a mese.
I
redditi ed i relativi contributi minimi devono essere
riferiti ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa (INPS circ. n. 34/2011).
Contributi anno 2011
Contributi anno 2011
Contributi anno 2011
Gli
artigiani devono versare i contributi relativi alla quota di
reddito compresa nel minimale in quattro rate uguali, a
scadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese
successivo al trimestre solare al quale si riferiscono e quindi,
entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno di
riferimento e di febbraio dell'anno successivo
I
contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale ed
entro il massimale , devono invece, essere versati in via
provvisoria e a titolo di acconto sulla base dei redditi
prodotti nell'anno precedente in due rate uguali alle scadenze
previste per il pagamento dell'IRPEF, fissate, salvo
differimenti, al 16 giugno e al 30 novembre di ciascun anno.
Qualora
la somma dei contributi sul minimale e di quelli a
conguaglio versati alle scadenze indicate sia inferiore a
quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati
nell'anno di riferimento dei contributi, è dovuto un ulteriore
contributo a saldo da versare entro il termine di versamento
del 1° acconto IRPEF( 16 giugno anno successivo).
Decreto monti D.L. 201/2011
Il
comma 22 dell’articolo 24 prevede l’incremento,
delle aliquote contributive di finanziamento e di
computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni
autonome dell'INPS, di 1,3 punti percentuali per
l’anno 2012 e dello 0,45 per cento per gli anni
successivi fino al 2018( nel 2018 la aliquota di
finanziamento si attesterà al 24%).
24%)
Contribuzione sulla totalità dei redditi
di impresa
Gli
artigiani soci di S.r.l. devono corrispondere i
contributi per l'assicurazione IVS sulla parte di
reddito di impresa dichiarato dalla società, agli
stessi attribuibile in funzione della quota di
partecipazione agli utili, a prescindere dagli
eventuali accantonamenti a riserva, o
dall’effettiva distribuzione degli stessi.
I
contributi sono calcolati sulla totalità dei redditi
di
impresa dichiarati dal contribuente ai fini Irpef e
non solo sul reddito che deriva dall’attività che ha
dato titolo all’iscrizione
Contribuzione sulla totalità dei redditi
di impresa
L’artigiano
che svolge attività abituale e prevalente in forma
individuale o di società di persone, che è anche socio di una S.r.l.
in cui non svolge alcuna attività,
attività deve considerare imponibile
contributivo anche la parte di reddito a lui riferibile per il
possesso della partecipazione nella S.r.l. (Circ. Inps 102/2003).
Imponibile previdenziale:
1)Reddito da impresa individuale o da società di
persone(redditi di impresa maturati in relazione alla attività
che origina il diritto alla iscrizione).
2)Quota di partecipazione nella Srl commerciale o artigiana,
anche se non è prestata la propria attività con carattere di
abitualità e prevalenza (redditi di impresa maturati non in
relazione alla attività che origina il diritto alla iscrizione).
Contribuzione sulla totalità dei redditi
di impresa
1)Socio lavorante di S.r.l. artigiana nella quale presta la propria
opera in misura abituale e prevalente e manuale
E contemporaneamente:
2) Socio di società di persone non partecipante oppure imprenditore
individuale non partecipante;
-Imponibile previdenziale ai fini del versamento dei contributi alla
gestione speciale artigiani:
1)Redditi di impresa per i quali scatta l’obbligo di iscrizione( reddito
di impresa della SRL imputato in relazione alla quota di
partecipazione agli utili).
+
2) Quote di partecipazione in società personali( VEDI quadro RH di
unico) di qualunque tipo (anche se non ci sono i presupposti per
l’iscrizione all’Inps).
3)Quote di reddito di impresa da ditte individuali (anche se non ci sono
i presupposti per l’iscrizione all’Inps).
Contribuzione sulla totalità dei redditi
di impresaimpresa-schema.
Dna preventivapreventiva- art 23 dpr 1124/65
Il datore di lavoro, anche artigiano, che abbia alle proprie
dipendenze il coniuge, i figli anche naturali o adottivi, gli altri
parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati che prestino con o senza
retribuzione opera manuale o non manuale, qualora tali soggetti non
siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro, deve denunciare l’instaurazione del rapporto di
lavoro, a mezzo fax, all’Inail.
Ciò deve avvenire nominalmente e almeno un giorno prima dell’inizio
dell’attività lavorativa; deve essere indicato, inoltre, il trattamento
retributivo, ove previsto.
obbligo di denunciare all’Inail nominativamente, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto
di lavoro al servizio competente:
-i collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
-i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma
societaria (compreso il socio artigiano).
La denuncia deve essere effettuata almeno un giorno prima l’inizio
del rapporto di lavoro