Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica

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Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica
Penale
RESPONSABILITÀ MEDICA
Approvata la nuova legge sulla responsabilità
medica: cosa cambia rispetto alla “Balduzzi”
mercoledì 01 marzo 2017
di Todeschini Nicola Avvocato in Treviso
E' stata approvato ieri , 28 febbraio 2017, in via definitiva dalla Camera dei Deputati il testo
unificato delle proposte di legge relative alle Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie. Questo primo commento critico è corredato da uno schema
esemplificativo di confronto tra le nuove disposizioni e quelle precedenti della legge Balduzzi.
Responsabilità medica, testo approvato dalla Camera
Schema delle novità principali in materia di responsabilità medica
La Legge Balduzzi, in punto di responsabilità penale e civile del medico, non ha soddisfatto
nessuno, nemmeno lo stesso legislatore che ha inteso tornare sui propri passi alla ricerca di un
percorso migliore che ora giunge a destinazione - definitiva? - con la Legge Gelli.
In questo primo sguardo, riassuntivo, alle più significative novità che ci restituisce il ritorno alla
Camera del testo già approvato dal Senato, sorvolerò sull'istituzione del Centro per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente che trasmetterà i propri dati all'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche perché non è agevole comprendere, al di la dei buoni propositi
che lo sostengono, quale impatto potrà avere nella gestione del rischio. Che rimanga poco più
di un buon proposito, tuttavia, non è certo improbabile.
Interessante invece l'imposizione di termini più rapidi -se non prevarranno le previste
deroghe di trenta giorni, come è lecito attendersi- per consentire al paziente l'accesso ai suoi
dati “disponibili”, preferibilmente in formato elettronico. Ma quale “integrazione” sarebbe
possibile nei trenta giorni successivi? Anche una produzione che sostituisca i dati già forniti
entro i sette giorni? Ma al di la di tanti e tali dubbi la riforma aveva fretta di venire alla luce così
com'era, e dobbiamo farcene una ragione. Positiva infine la previsione della pubblicità dei dati
relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.
L'art. 5 prescrive che gli esercenti le professioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità
del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida che verranno elaborate
da enti questa volta sottoposti al rispetto di alcuni requisiti di -presunta- affidabilità. La regola
risponde, evidentemente, alla più volte invocata obiettività dell'addebito, fondato non sul parere
personale di un consulente ma sull'esame della condotta dell'esercente attraverso il filtro di
regole che la comunità scientifica approvi, salva la specificità del caso concreto. Quante volte
nei processi ci troviamo al cospetto di tesi personali, della mancata sottoposizione al magistrato
di informazioni scientifiche che gli consentano di comprendere quale sia la regola tecnica
applicabile al giudizio di responsabilità. Ma per fuggire all'ondivaga applicazione dei criteri
fondati per lo più su pareri personali dei consulenti non è chiaro se la strada imboccata sia
quella giusta. Il rischio è quello di codificare pratiche anche non virtuose, magari sempre più
suggerite dalle compagnie di assicurazione se non da mere esigenze di bilancio, con l'effetto
che risulterà imbrigliata l'autonomia del medico e suggerita una nuova medicina difensiva
(questa si reale e non parto della fantasia di un ristretto numero di intervistati) che imporrà, al
di là di scienza e coscienza, scelte precostituite da seguire per contare su di un presunto
alleggerimento della propria posizione in ipotesi di contestazione.
La successiva regola, all'art. 6, riguarda la responsabilità penale e consiste nell'introduzione
di un novello art. 590-quinquies c.p.che dice addio alla distinzione, di balduzziana memoria,
tra colpa lieve e colpa grave ricadendo però nella contraddizione in termini rappresentata
dalla prospettazione di una sorta di “perizia imperita”. Prevede, invero, che in presenza
d'imperizia la punibilità vada esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle
linee guida ovvero -in mancanza di queste- dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre
che risultino adeguate al caso concreto. Significa, secondo il tenore letterale della norma, che
possa pur darsi l'ipotesi di una condotta perita -perché ispirata a linee guida adeguate al caso
concreto- ma imperita, tanto da doversi guadagnare l'impunità grazie alla novella. Ma quando
mai può definirsi imperita (non dimentichiamoci che l'imperizia è il volto tecnico scientifico delle
diligenza, e quindi la somma delle migliori regole tecniche applicabili al caso concreto) una
condotta ispirata alle regole tecniche di riferimento adeguate al caso concreto e quindi, per
definizione, perita?
Sembra proprio una regola partorita nel timore, non fondato, che spesso i sanitari invocano:
essere condannati pur non essendo in colpa. Ma può il legislatore dar corpo ad un timore che
si fonda su di un macroscopico errore? La condanna, penale, e/o l'accertamento della
responsabilità, civile, debbono fondarsi sull'individuazione di un contegno colposo (per
esigenze di rapidità, accantoniamo l'ipotesi, ininfluente, del contegno doloso) che può
atteggiarsi, quanto al rimprovero d'imperizia, solo ed esclusivamente nella violazione della
perizia e quindi nel rimprovero tecnico-scientifico che discende dalla difformità della condotta
rispetto alle regole scientifiche che la miglior letteratura suggerisca; sotto il profilo, invece, della
negligenza ed imprudenza, la colpa si concretizza nella violazione del minimo impegno preteso negligenza- ovvero nel difetto di cautela nel valutare le conseguenze delle proprie azioni od
omissioni -imprudenza- che come è noto costituiscono le condotte di per sé inescusabili. Se
dunque di alleggerimento della responsabilità penale il legislatore voleva discorrere ha fallito il
bersaglio confondendo, evidentemente, la diligenza con la perizia, nella migliore delle ipotesi,
ed offrendo agli interpreti, quindi, un criterio di ardua -ma che novità!- applicazione che
obbligherà a perigliose, e non nuove, interpretazioni creative e comunque oltre il significato
proprio delle parole utilizzate. Da ultimo ritengo utile far notare, come già nel mio recente
contributo, che anche la spiegazione che per amor di patria era stata paventata per superare
la contraddizione, già presente nella Legge Balduzzi seppur in tono minore, risulta impraticabile
alla luce del nuovo testo: alcuni avevano, invero, ipotizzato che residuasse spazio per
immaginare una perizia imperita nell'errore che l'operatore potesse compiere nella selezione ed
applicazione della linea guida. Ebbene, prescrivendo, la riforma approvata, che la linea guida
da rispettare debba essere anche adeguata al caso concreto per garantire impunità, è
escluso che la pur faticosa ipotesi ermeneutica paventata sia utilizzabile. Ne discende la
conseguenza che la contraddizione sia insuperabile e l'ambito applicativo della regola
assolutamente ridotto.
L'art. 7 non pasticcia meno del suo precedessore, forse per empatia osmotica, e prevede,
discorrendo invece di responsabilità civile della struttura e dell'esercente, che la responsabilità
dell'esercente sia -solo preferibilmente- extracontrattuale, tutte le volte in cui non sia perdonerete il gioco di parole- contrattuale per aver l'esercente agito nell'adempimento di
un'obbligazione contrattuale. E non si dica che sono malizioso nel trovare in questa ipocrita
ipotesi di novella la piena consacrazione della tanto combattuta -da alcune pronunce di
merito- responsabilità da contatto sociale, peraltro sempre difesa a spada tratta dalla
suprema corte ed avversata, per ragioni di interesse, dalle compagnie di assicurazione.
Nè si potrà asserire che il desiderio recondito del legislatore fosse quello - già di Balduzzi? - di
cancellare la responsabilità contrattuale dell'esercente perché, ancora una volta, l'uso delle
parole, e del senso che la nostra amata lingua loro garantisce, è chiaro: il legislatore non
afferma, pur potendolo fare, che d'ora innanzi la responsabilità dell'esercente sarà “solo”
extracontrattuale, ma che lo sarà se non sarà possibile individuare quel qualificato rapporto
giuridico rilevante che la suprema corte ritiene - sempre - presente nel rapporto medico
paziente, qualsiasi sia l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del sanitario con il suo
eventuale datore di lavoro. Ma allora, cosa cambia? Viene semmai meno l'automatico
riconoscimento anche del titolo contrattuale ed aggravato l'onere, del paziente, di allegazione:
dovrà spiegare, attingendo a piene mani gli argomenti dalla teoria del contatto sociale, perché
nel caso di specie il medico non si sia comportato come un passante indifferente e quindi per
quali ragioni si sia perfezionato, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, anche
un rapporto contrattuale.
La pervicace necessità del legiferante di voler innovare , ma in modo scostumato, prosegue
quando conferma pure la previsione, già osteggiata ai tempi della Balduzzi, secondo la quale il
giudice debba tener conto, nella determinazione del risarcimento (e non della sanzione
penale!), pure della condotta dell'esercente, insistendo nel turbare il giudizio civile di un indice
che nulla ha a che fare con i criteri canonici di determinazione della sanzione civile. Ma forse
chi scrive è sin troppo pessimista ed il legislatore insiste, nonostante la possibilità di avvedersi,
già con la Balduzzi, dell'errore, perché ritiene di dare invece accoglimento formale alla
funzione punitiva della responsabilità civile, consentendo al giudice di gravare il
responsabile di una condanna ad un risarcimento maggiore allorché ritenga che il suo errore
sia particolarmente odioso; magari, aggiungo, proprio quando, invece che imperito, sia
gravemente negligente e/o imprudente.
Si conferma invece, ma i timori erano quasi certezze, la previsione dell'applicazione degli
artt.li 138 e 139 cod. ass., così come l'Istituzione del Fondo, verosimilmente suggerito per
fugare ogni dubbio sull'eccezione d'incostituzionalità dell'estensione, anche alla malpractice
medica, delle tabelle dell'r.c. auto, così come suggeriva, seppur indirettamente, la nota
pronuncia della Corte Costituzionale a giustificazione, anche per la malpractice medica, del
regime forfetario in luogo del risarcimento integrale del danno. Ne derivano, per i danneggiati,
conseguenze deteriori, e per le compagnie di assicurazione invece occasioni di giubilo,
essendo riuscite a trasformare i loro lamenti, già sperimentati con profitto nella r.c. auto, pure
nella r.c. professionale.
Finalmente sensato, invece, l'utilizzo del ricorso per accertamento tecnico preventivo
quale preferenziale occasione per stimolare la conciliazione, data la fallimentare esperienza del
tentativo di mediazione così come sin qui immaginato. La scelta, che peraltro pratico da anni
con ottimi risultati, anche in termini di risparmio di tempo, è positiva perché non sottrarre al
controllo del giudice il delicato momento dell'accertamento della responsabilità e prelude
all'applicazione, anch'essa già sperimentata, del ricorso all'art. 702-bis c.p.c. quale corsia
preferenziale per incardinare il processo dopo l'esperimento vano del'A.t.p. Si tratta della
conferma della bontà di una pratica, non di una vera novella poiché già oggi, per procedere
con ricorso per A.t.p., non era necessario esperire il previo tentativo di conciliazione che
semmai andava esperito prima di procedere, in ipotesi di mancata conciliazione all'esito
dell'A.t.p., con il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Guai però esultare per una buona
idea perché subito ci si accorge che è stata pensata da chi non frequenta certo i Tribunali
italiani e nemmeno il codice di procedura civile: i tempi previsti sono incompatibili con la pratica
(sei mesi). E nemmeno la “partecipazione obbligatoria per tutte le parti” ha significato, sia
perché esiste il diritto ad essere contumaci, sia perché non è chiaro quali “parti” debbano
essere presenti, forse tutti i sanitari che hanno avuto in cura il paziente o solo l'Asl di
appartenenza?
Schema delle novità principali in materia di responsabilità medica (*)
Tema
Legge BalduzziLegge Gelli
Cosa cambia
ResponsabilitàArt. 3 Legge
l’art. 6 del Ddl prevede
L'abbandono della distinzione tra
penale
Balduzzi:
l’inserimento dell’art. 590- colpa lieve e colpa grave impone
L'esercente la sexies c.p.: “Se i fatti di cui una rilettura dell'atipica
professione
agli articoli 589 (omicidio
depenalizzazione anche se la
sanitaria che
colposo) e 590 (lesioni
previsione di non punibilità,
nello
personali colpose) sono
contenuta nella Legge Gelli, in
svolgimento
commessi nell’esercizio
quanto circoscritta alla sola
della propria
della professione sanitaria, imperizia e condizionata
attività si attiene si applicano le pene ivi
dall'applicazione corretta delle
a linee guida e previste salvo quanto
linee guida, lascia intendere che
buone pratiche disposto dal secondo
l'individuazione di tale “imperizia
accreditate dalla comma.Qualora l’evento si perita” non sarà praticata
comunita'
sia verificato a causa di
agevolmente. Ritengo quindi che
scientifica non imperizia, la punibilità è
la norma, se non rieditata, non
risponde
esclusa quando sono
sia in grado di alleggerire, come
penalmente per rispettate le
paventato, la responsabilità
colpa lieve.
raccomandazioni previste penale dell'esercente. Va
dalle linee guida come
suggerita, semmai, la definitiva
definite e pubblicate ai
applicazione, anche nel processo
sensi di legge ovvero, in
penale, dei principi derivanti
mancanza di queste, le
dall'art. 2236 c.c. così che,
buone pratiche clinicopiuttosto, sia considerata non
assistenziali, sempre che le punibile la condotta imperita
raccomandazioni previste allorché la difficoltà del caso
dalle predette linee guida travalichi l'impegno diligente pur
risultino adeguate alle
espresso dal sanitario, ferma
specificità del caso
l'inescusabilità delle condotte
concreto”.
ispirate invece a imprudenza e
negligenza.
ResponsabilitàL'esercente la La struttura sanitaria o
La responsabilità della struttura
civile
professione
sociosanitaria pubblica o sanitaria non cambia, ed è
sanitaria che
privata che,
contrattuale anche nelle ipotesi,
nello
nell’adempimento della
che pur avevano suscitato
svolgimento
propria obbligazione, si
contenzioso, ivi elencate
della propria
avvalga dell’opera di
(sanitario scelto dal paziente, non
attività si attiene esercenti la professione
dipendenti, libera professione
a linee guida e sanitaria, anche se scelti intramuraria, attività di
buone pratiche dal paziente e ancorché
sperimentazione e ricerca, regime
accreditate dalla non dipendenti della
di convenzione, telemedicina).
comunita'
struttura stessa, risponde, Nulla di nuovo, quindi.La
scientifica non ai sensi degli articoli 1218 e responsabilità dell'esercente,
risponde
1228 del codice civile, delle invece, che la Balduzzi, secondo
penalmente per loro condotte dolose o
alcuni - ed anche al di la delle
colpa lieve. In
colpose. 2. La disposizione parole utilizzate dal legislatore -,
tali casi resta
di cui al comma 1 si applica avrebbe voluto solo
comunque fermo anche alle prestazioni
extracontrattuale, viene indicata,
l'obbligo di cui sanitarie svolte in regime di ma solo preferibilmente, di natura
all'articolo 2043 libera professione
extracontrattuale, essendo fatta
c.c.. Il giudice, intramuraria ovvero
espressamente salva la sua
anche nella
nell’ambito di attività di
responsabilità contrattuale ove si
determinazione sperimentazione e di ricercaprovi l'esistenza di
del risarcimento clinica ovvero in regime di un'obbligazione contrattuale
del danno, tiene convenzione con il Servizio assunta con il paziente. La
debitamente
sanitario nazionale nonché circostanza che per pacifica
conto della
attraverso la telemedicina. giurisprudenza della Corte di
condotta di cui al3. L’esercente la
Cassazione il rapporto sia tale da
primo periodo professione sanitaria di cui generare un similare vincolo (c.d.
ai commi 1 e 2 risponde del contatto sociale) consente di
proprio operato ai sensi
affermare che anche sotto tale
dell’articolo 2043 del codice profilo non cambi molto: già ante
civile, salvo che abbia agito riforma non era frequente citare
nell’adempimento di
in giudizio pure gli esercenti e
obbligazione contrattuale ora, per farlo, se proprio ve ne
assunta con il paziente. Il fosse necessità, è necessario
giudice, nella
allegare, con attenzione,
determinazione del
l'esistenza di un vincolo
risarcimento del danno,
contrattuale per avvantaggiarsi
tiene conto della condotta del relativo regime. Altro che
dell’esercente la
abbandono della responsabilità
professione sanitaria ai
contrattuale, semmai prima
sensi dell’articolo 5 della
affermazione normativa del
presente legge e
fondamento della responsabilità
dell’articolo 590-sexies
da contatto sociale !Nulla cambia,
del codice penale,
rispetto alla Balduzzi, neppure
introdotto dall’articolo 6
con riferimento alle tabelle da
della presente legge. 4. Il applicare, e viene purtroppo
danno conseguente
riproposta anche la singolare
all’attività della struttura
applicazione del principio che
sanitaria o sociosanitaria, dovrebbe portare il giudice a
pubblica o privata, e
determinare l'ammontare del
dell’esercente la
risarcimento del danno anche in
professione sanitaria è
virtù della condotta
risarcito sulla base delle
dell'esercente. Inopportuna ed
tabelle di cui agli articoli 138ultronea, la previsione darà luogo
e 139 del codice delle
a importante contenzioso
assicurazioni private, di cui potendo finire per essere il
al decreto legislativo 7
cavallo di troia per consentire
settembre 2005, n. 209,
l'accesso alla funzione punitiva
integrate, ove necessario, della responsabilità civile.
con la procedura di cui al
comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei
criteri di cui ai citati articoli,
per tener conto delle
fattispecie da esse non
previste, afferenti alle
attività di cui al presente
articolo
Mediazione
Balduzzi nulla
Chi intende esercitare
La mediazione viene di fatto
prevedeva, e
un'azione innanzi al giudice sostituita dall'A.t.p., per quanto
quindi si
civile relativa a una
rimanga valida opzione in luogo
applicava Il 4
controversia di risarcimento del ricorso. Il legislatore,
comma dell’art. 5del danno derivante da
finalmente, si arrende dinanzi al
D.Lgs. 28/2010, responsabilità sanitaria è sostanziale fallimento della
così come
tenuto preliminarmente a mediazione obbligatoria e ritiene
riformato dall’art. proporre ricorso ai sensi
che l'accertamento tecnico
84 D.L. 69/2013 dell'articolo 696-bis del
preventivo sia l'occasione di filtro
conv. legge 9
codice di procedura civile e verifica delle chance per una
agosto 2013, n. dinanzi al giudice
soluzione conciliativa
98, che
competente. 2. La
migliore.Importante pure l'opzione
prevedeva alla presentazione del ricorso di in favore della prosecuzione
lett. c), che
cui al comma 1 costituisce dell'azione, ove la conciliazione
l’esperimento delcondizione di procedibilità all'esito dell'A.t.p. non riesca, per
procedimento di della domanda di
il modello più rapido ed a
mediazione non risarcimento. È fatta salva cognizione ridotta di processo, di
fosse condizione la possibilità di esperire in cui all'art. 702-bis c.p.c.La
di procedibilità alternativa il procedimento conseguenza sarà pratica: le
della domanda di mediazione ai sensi
ormai scarse resistenze delle
giudiziale nei
dell’articolo 5, comma 1-bis, corti di merito a considerare
procedimenti di del decreto legislativo 4
inammissibile -errando- l'At.p.
consulenza
marzo 2010, n. 28. In tali
cesseranno, e la maggior
tecnica ai fini
casi non trova invece
speditezza garantita dal
della
applicazione l’articolo 3 del procedimento -eventualmentecomposizione
D.L. 12 settembre 2014, n. successivo rappresentato dall'art.
della lite ex art. 132, convertito, con
702-bis c.p.c. sarà finalmente alla
696 bis
modificazioni, dalla legge portata del danneggiato.Il
c.p.c..Per agire 10 novembre 2014, n. 162. procedimento di A.t.p. dovrà
in giudizio con L'improcedibilità deve
durare al massimo sei mesi
procedimento a essere eccepita dal
(termine perentorio), trascorsi i
cognizione piena convenuto, a pena di
quali la domanda potrà essere
ovvero ex art.
decadenza, o rilevata
depositata in giudizio.Ma il
702-bis c.p.c.
d'ufficio dal giudice, non
danneggiato, dovrà stare molto
Era invece
oltre la prima udienza. Il
attento perché quand'anche non
necessario
giudice, ove rilevi che il
sia concluso l'a.t.p. dovrà
esperire la
procedimento di cui
depositare ricorso ex art. 702-bis
mediazione,
all'articolo 696-bis del
c.p.c. entro soli 90 giorni. Dallo
spesso
codice di procedura civile spirare del termine massimo o
purtroppo del
non è stato espletato
comunque del deposito della
tutto inutilmente ovvero che è iniziato ma
relazione. La brevità di tale
non si è concluso, assegna termine è inspiegabile, nella sua
alle parti il termine di
estensione, non tanto perché i
quindici giorni per la
tempi di gestione dei contenziosi
presentazione dinanzi a sé da parte delle assicurazioni sono
dell'istanza di consulenza notoriamente biblici (benvenuto
tecnica in via preventiva
quindi l'invito a sbrigarsi), ma
ovvero di completamento perché costringe il danneggiato
del procedimento. 3. Ove la ad assumere una decisione in
conciliazione non riesca o il barba ai termini di prescrizione e
procedimento non si
magari in un momento della
concluda entro il termine
propria vita che potrebbe essere
perentorio di sei mesi dal anche non indicato, magari per il
deposito del ricorso, la
riacutizzarsi della malattia o
domanda diviene
semplicemente per la necessità di
procedibile e gli effetti della mettere da parte le risorse per
domanda sono salvi se,
proseguire. Difficile quindi se non
entro novanta giorni dal
leggere la novella come un segno
Azione civile
deposito della relazione o di ulteriore conforto per strutture,
dalla scadenza del termine esercenti e compagnie di
perentorio, è depositato,
assicurazione e di ostacolo a
presso il giudice che ha
conseguire giustizia a carico del
trattato il procedimento di danneggiato.Positiva, invece, la
cui al comma 1, il ricorso di previsione della partecipazione
cui all'articolo 702-bis del obbligatoria di tutte le parti anche
codice di procedura civile. se non si comprende se vada
In tal caso il giudice fissa incluso anche l'esercente contro
l'udienza di comparizione il quale il paziente non abbia
delle parti; si applicano gli interesse ad agire, anche perché
articoli 702-bis e seguenti potrebbe non essere in grado
del codice di procedura
nemmeno
civile. 4. La partecipazione d'individuarlo.Ugualmente
al procedimento di
benvenuta la previsione della
consulenza tecnica
condanna alle spese a carico di
preventiva di cui al
chi non ha partecipato alla
presente articolo, effettuato mediazione, così come della pena
secondo il disposto
pecuniaria in favore della parte
dell'articolo 15 della
che è invece comparsa,
presente legge, è
indipendentemente dall'esito del
obbligatoria per tutte le
giudizio.Non partecipare all'A.t.p.
parti, comprese le imprese Significa quindi, in deroga alle
di assicurazione di cui
regole del c.p.c. Di essere onerati
all'articolo 10, che hanno del pagamento delle spese di
l'obbligo di formulare
giudizio. Non sembra aver voluto
l'offerta di risarcimento del il legislatore estendere il
danno ovvero comunicare i trattamento in ipotesi di scelta
motivi per cui ritengono di della mediazione in luogo
non formularla. In caso di dell'a.t.p.
sentenza a favore del
danneggiato, quando
l'impresa di assicurazione
non ha formulato l'offerta di
risarcimento nell'ambito del
procedimento di consulenza
tecnica preventiva di cui ai
commi precedenti, il giudice
trasmette copia della
sentenza all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) per gli adempimenti
di propria competenza. In
caso di mancata
partecipazione, il giudice,
con il provvedimento che
definisce il giudizio,
condanna le parti che non
hanno partecipato al
pagamento delle spese di
consulenza e di lite,
indipendentemente
dall'esito del giudizio, oltre
che ad una pena
pecuniaria, determinata
equitativamente, in favore
della parte che è comparsa
alla conciliazione.
Art. 12. (Azione diretta del Viene introdotta l'azione di diretta
soggetto danneggiato) 1. nei confronti dell'assicurazione
Fatte salve le disposizioni ma prevedendo che l'assicurato
dell'articolo 8, il soggetto sia litisconsorte necessario con
danneggiato ha diritto di
inutile aggravo di oneri e, in
agire direttamente, entro i ipotesi di reiezione, spese legali,
limiti delle somme per le
a carico del danneggiato. Una
quali è stato stipulato il
novità inutile ed anzi
contratto di assicurazione, dannosa.Oggi accadeva per lo
nei confronti dell'impresa di più che, citata, la struttura si
assicurazione che presta la costituisse in giudizio con il
copertura assicurativa alle patrocinio degli avvocati della
strutture sanitarie o
compagnia di assicurazione, con
sociosanitarie pubbliche o risultati certamente più lineari e
private di cui al comma 1 minori costi complessivi.Il termine
dell'articolo 10 e
di prescrizione delle relative
all'esercente la professione azioni non subisce modifiche di
sanitaria di cui al comma 2 rilievo.
del medesimo articolo 10.
2. Non sono opponibili al
danneggiato, per l'intero
massimale di polizza,
eccezioni derivanti dal
contratto diverse da quelle
stabilite dal decreto di cui
all'articolo 10, comma 6,
che definisce i requisiti
minimi delle polizze
assicurative per le strutture
sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni
sanitarie di cui all'articolo
10, comma 2. 3. L'impresa
di assicurazione ha diritto di
rivalsa verso l'assicurato
nel rispetto dei requisiti
minimi, non derogabili
contrattualmente, stabiliti
dal decreto di cui all’articolo
10, comma 6. 4. Nel giudizio
promosso contro l'impresa
di assicurazione della
struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o
privata a norma del comma
1 è litisconsorte necessario
la struttura medesima; nel
giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione
dell'esercente la
professione sanitaria a
norma del comma 1 è
litisconsorte necessario
l'esercente la professione
sanitaria. L'impresa di
assicurazione, l'esercente
la professione sanitaria e il
danneggiato hanno diritto
di accesso alla
documentazione della
struttura relativa ai fatti
dedotti in ogni fase della
trattazione del sinistro. 5.
L'azione diretta del
danneggiato nei confronti
dell'impresa di
assicurazione è soggetta al
termine di prescrizione pari
a quello dell'azione verso la
struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o
privata o l'esercente la
professione sanitaria. 6. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6
dell'articolo 10 con il quale
sono determinati i requisiti
minimi delle polizze
assicurative per le strutture
sanitarie e sociosanitarie e
per gli esercenti le
professioni sanitarie.
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