L`integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di
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L`integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di
FISCO STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI L’integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di rimborso Il dictum delle Sezioni Unite non può essere inteso come ostativo alla domanda di rimborso, sotto alcun aspetto / Alfio CISSELLO Sta suscitando enorme clamore la sentenza delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, ove i giudici hanno cercato di individuare i confini della dichiarazione integrativa. Molto sinteticamente, la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi che, da tempo, riteneva possibile l’integrativa a favore anche oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo. Spirato tale termine, al contribuente non resta che la domanda di rimborso, da esercitarsi nei 48 mesi dal pagamento, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Bisogna evidenziare che le Sezioni Unite sembrano porre l’accento su una precisa dicotomia: la dichiarazione integrativa dalla quale emerge un minor debito d’imposta o un minor reddito, contrapposta a quella che tende ad evitare un danno per l’Erario (ovvero l’integrativa che, normalmente, si accompagna al ravvedimento operoso). Ma, come osservato da alcuni autori, esistono situazioni che non si prestano ad essere inquadrate nell’una o nell’altra fattispecie, basti pensare ad alcune casistiche relative alle perdite fiscali. Nelle menzionate situazioni, la dichiarazione potrebbe considerarsi neutra, e potrebbe essere presentata anche oltre il termine dell’anno, senza che a ciò osti il dictum delle Sezioni Unite. Si tratta di valutazioni da effettuare caso per caso, sulle quali, almeno per il momento, è prematuro effettuare valutazioni, specie così lapidarie nel negare la possibilità dell’integrativa. Però, non è ammesso, come previsto dalle Sezioni Unite, l’utilizzo dell’integrativa oltre l’anno se emerge, in qualsiasi maniera, una minore imposta, da utilizzare in compensazione, esterna o interna. Soluzione che, nonostante sia sfavorevole al contribuente e nel pieno rispetto delle opinioni altrui, trova conferma nel comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98. Il rimborso, di contro, non incontra e non può incontrare nessun tipo di ostacolo, né quantitativo né temporale. A nostro avviso, alcune delle osservazioni critiche mosse alla sentenza risultano agevolmente confutabili esaminando il testo della pronuncia stessa. Eutekne.Info / Lunedì, 11 luglio 2016 Si vedano i punti 25 e 31 della sentenza, ove, senza mezzi termini, si afferma l’autonomia ontologica sussistente tra dichiarazione integrativa (da cui, eventualmente, può scaturire la liquidazione automatica) e domanda di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. In nessun passo della sentenza si evince che la domanda di rimborso, come da alcuni sostenuto, non può riguardare elementi non presenti nella dichiarazione originaria, e che, di conseguenza, per aggiungere detti elementi sia per forza di cose necessario passare per l’integrativa a favore, a questo punto con lo sbarramento temporale dell’anno e, di conseguenza, con lesione sia del diritto di difesa sia della capacità contributiva. Rimangono linee grigie da analizzare Pertanto, se la nostra ricostruzione venisse confermata, qualora un contribuente abbia dimenticato di indicare un costo (inerente e documentato) nella dichiarazione originaria, e non abbia provveduto alla trasmissione dell’integrativa nei termini dell’art. 2 comma 8bis del DPR 322/98, ben potrà notificare alle Entrate la domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, entro i 48 mesi dal pagamento. Si tratta di una conclusione che discende dalla su esposta autonomia tra dichiarazione integrativa e domanda di rimborso. Essa, come prevede l’art. 38, concerne “errore materiale, duplicazione od inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, e la sua disciplina non è stata intaccata dall’art. 2 del DPR 322/98. Concetto, quest’ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite e confermato dalla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito sia di legittimità, nonché dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui ragionassimo diversamente, ovvero ritenessimo che l’integrativa entro l’anno fosse l’unica maniera per indicare, ad esempio, costi non dichiarati, saremmo in presenza di una manifesta violazione del principio di capacità contributiva, essendo l’anno un termine troppo ristretto per il recupero di tributi non dovuti.