L`integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di

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L`integrativa a favore non pone nessun limite alla domanda di
FISCO
STUDIO PROFESSIONALE DANIELA ERMINI
L’integrativa a favore non pone nessun limite alla
domanda di rimborso
Il dictum delle Sezioni Unite non può essere inteso come ostativo alla domanda di rimborso, sotto
alcun aspetto
/ Alfio CISSELLO
Sta suscitando enorme clamore la sentenza delle Sezioni Unite n. 13378 del 2016, ove i giudici hanno cercato di individuare i confini della dichiarazione integrativa.
Molto sinteticamente, la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi che, da tempo, riteneva possibile l’integrativa a favore anche oltre il termine della dichiarazione
dell’anno successivo. Spirato tale termine, al contribuente non resta che la domanda di rimborso, da esercitarsi nei 48 mesi dal pagamento, ai sensi dell’art. 38
del DPR 602/73.
Bisogna evidenziare che le Sezioni Unite sembrano
porre l’accento su una precisa dicotomia: la dichiarazione integrativa dalla quale emerge un minor debito
d’imposta o un minor reddito, contrapposta a quella
che tende ad evitare un danno per l’Erario (ovvero l’integrativa che, normalmente, si accompagna al ravvedimento operoso).
Ma, come osservato da alcuni autori, esistono situazioni che non si prestano ad essere inquadrate nell’una o
nell’altra fattispecie, basti pensare ad alcune casistiche relative alle perdite fiscali. Nelle menzionate situazioni, la dichiarazione potrebbe considerarsi neutra, e potrebbe essere presentata anche oltre il termine
dell’anno, senza che a ciò osti il dictum delle Sezioni
Unite.
Si tratta di valutazioni da effettuare caso per caso, sulle quali, almeno per il momento, è prematuro effettuare valutazioni, specie così lapidarie nel negare la possibilità dell’integrativa.
Però, non è ammesso, come previsto dalle Sezioni Unite, l’utilizzo dell’integrativa oltre l’anno se emerge, in
qualsiasi maniera, una minore imposta, da utilizzare in
compensazione, esterna o interna. Soluzione che, nonostante sia sfavorevole al contribuente e nel pieno rispetto delle opinioni altrui, trova conferma nel comma
8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98.
Il rimborso, di contro, non incontra e non può incontrare nessun tipo di ostacolo, né quantitativo né temporale.
A nostro avviso, alcune delle osservazioni critiche
mosse alla sentenza risultano agevolmente confutabili esaminando il testo della pronuncia stessa.
Eutekne.Info / Lunedì, 11 luglio 2016
Si vedano i punti 25 e 31 della sentenza, ove, senza
mezzi termini, si afferma l’autonomia ontologica sussistente tra dichiarazione integrativa (da cui, eventualmente, può scaturire la liquidazione automatica) e domanda di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 del
DPR 602/73.
In nessun passo della sentenza si evince che la domanda di rimborso, come da alcuni sostenuto, non può
riguardare elementi non presenti nella dichiarazione
originaria, e che, di conseguenza, per aggiungere detti
elementi sia per forza di cose necessario passare per
l’integrativa a favore, a questo punto con lo sbarramento temporale dell’anno e, di conseguenza, con lesione sia del diritto di difesa sia della capacità contributiva.
Rimangono linee grigie da analizzare
Pertanto, se la nostra ricostruzione venisse confermata, qualora un contribuente abbia dimenticato di indicare un costo (inerente e documentato) nella dichiarazione originaria, e non abbia provveduto alla trasmissione dell’integrativa nei termini dell’art. 2 comma 8bis del DPR 322/98, ben potrà notificare alle Entrate la
domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR
602/73, entro i 48 mesi dal pagamento.
Si tratta di una conclusione che discende dalla su
esposta autonomia tra dichiarazione integrativa e domanda di rimborso. Essa, come prevede l’art. 38, concerne “errore materiale, duplicazione od inesistenza
totale o parziale dell’obbligo di versamento”, e la sua
disciplina non è stata intaccata dall’art. 2 del DPR
322/98. Concetto, quest’ultimo, ribadito dalle Sezioni
Unite e confermato dalla giurisprudenza maggioritaria,
sia di merito sia di legittimità, nonché dall’Agenzia
delle Entrate.
Nel caso in cui ragionassimo diversamente, ovvero ritenessimo che l’integrativa entro l’anno fosse l’unica
maniera per indicare, ad esempio, costi non dichiarati,
saremmo in presenza di una manifesta violazione del
principio di capacità contributiva, essendo l’anno un
termine troppo ristretto per il recupero di tributi non
dovuti.