Roma, 01 giugno 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello. Art. 11

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Roma, 01 giugno 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello. Art. 11
RISOLUZIONE N. 67/E
Roma, 01 giugno 2005
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
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Prot. 2005/
OGGETTO: Istanza di Interpello. Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Soc. X.
IVA.
Con istanza di cui all’oggetto, presentata in data ……, concernente
l’esatta applicazione della decisione del Consiglio dell’Unione europea del 7
dicembre 2004 n.853, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società in oggetto, gestore per il tratto italiano del traforo
autostradale del Fréjus (la tratta francese è gestita dalla società Y ) chiede dei
chiarimenti in merito al regime IVA da applicare ai pedaggi relativi al transito
nel predetto traforo.
Al riguardo fa presente che il Consiglio Europeo, in riferimento ai
pedaggi in discorso, tenuto conto delle difficoltà di applicazione degli ordinari
criteri di territorialità propri IVA, con la Decisione del 7 dicembre 2004 ha
disposto che "in deroga all'articolo 3 della Direttiva 77/388/CE, la Francia e
l'Italia sono autorizzate a considerare l'intera lunghezza di un senso della
carreggiata all'interno del tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del
territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione".
Sulla base di tale disposizione è stato adottato il c.d. sistema dell'IVA
all'incasso. Si tratta di una misura semplificativa per la quale lo Stato membro
nel cui territorio inizia il transito potrà applicare e riscuotere la propria imposta
sul pedaggio relativo all'intero tratto: tale regola, a parere dell'istante, si rende
applicabile indipendentemente dalla tipologia del biglietto venduto.
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Inoltre, la società istante chiede di sapere il trattamento fiscale
applicabile al conguaglio annuale intercorrente tra le società che gestiscono il
traforo.
Infine, la stessa società chiede di sapere qual è la normativa IVA da
applicare per il periodo antecedente alla citata deroga e fa presente che sul
proprio comportamento sono stati mossi dei rilievi da parte del Nucleo
Regionale di Polizia Tributaria, in particolare per il periodo d’imposta 2003.
Infatti, a parere dell’organo verificatore, la società istante ha omesso di
assoggettare ad IVA italiana i corrispettivi riferiti al tratto del tunnel in territorio
nazionale e per i quali la vendita dei biglietti è avvenuta da parte della società
francese Y.
SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene legittimo applicare l'imposta dello Stato ove
avviene l'incasso del corrispettivo e per la totalità del medesimo, anche in
relazione alla vendita dei carnet ovvero degli abbonamenti, che attribuiscono al
titolare il diritto a compiere più viaggi all’interno del traforo in entrambi i sensi
di marcia.
Il conguaglio annuale tra le due società che gestiscono il traforo dovrà
essere considerato ai fini fiscali una semplice movimentazione finanziaria,
esclusa dal campo di applicazione dell'imposta.
Infine, la società istante ritiene che il contenuto della decisione del
Consiglio possa applicarsi anche per il periodo anteriore alla sua emanazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ritiene che la tesi della società istante sia coerente con la ratio della
decisione del Consiglio del 2004/853/CE del 7 dicembre 2004.
La norma comunitaria, come si evince anche dalla lettura dei
“considerando”, intende evitare complicazioni insuperabili derivanti da
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un’applicazione pedissequa degli ordinari criteri di territorialità. Infatti, il transito
all’interno del traforo costituisce una prestazione di servizio relativa ad un bene
immobile (art. 7, quarto comma, lett. a del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633) e come
tale rilevante nel luogo in cui quest’ultimo è situato. Tenuto conto che il confine
tra i due Stati corre all’interno del traforo, l’applicazione letterale di tale regola
condurrebbe a rendere imponibile ad IVA italiana una parte del tragitto e la
rimanente parte alla Z francese.
Il citato art. 3 della decisione del Consiglio consente che la prestazione sia
assoggettata ad IVA per l’intero importo del corrispettivo, secondo l’aliquota
dello Stato in cui inizia il transito e per l’intero importo del corrispettivo. In
particolare, nel caso di biglietti di sola andata, il luogo in cui inizia il transito
coincide con quello in cui è avvenuta la vendita del biglietto stesso.
Allo stesso modo, anche con riguardo ai carnet e agli abbonamenti, che
danno diritto ad effettuare più transiti all’interno del traforo, si può affermare, in
analogia con il caso precedente, che l’intero importo corrisposto per l’acquisto
degli stessi debba essere tassato con l’aliquota applicabile nello Stato in cui è
avvenuta la cessione.
Una diversa soluzione darebbe luogo a difficoltà pratiche difficilmente
superabili e in chiara contraddizione con l’intento di semplificazione del
provvedimento di deroga.
Va peraltro sottolineato che l’interpretazione ritenuta corretta da parte
della scrivente Agenzia è condivisa da tempo anche dalle autorità fiscali francesi,
le quali, in data 6 febbraio 2002, hanno dettato disposizioni conformi alla società
concessionaria francese del tratto di tunnel del Monte Bianco.
Si concorda altresì con il parere dell’istante nel considerare il conguaglio
annuale tra le due società che gestiscono il traforo come una semplice
movimentazione finanziaria, resa necessaria dalla circostanza che ciascuna delle
due ha diritto al 50% degli incassi totali, a prescindere dalle vendite effettuate
singolarmente. Pertanto, tale movimentazione non costituisce il corrispettivo di
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una prestazione di servizio o della cessione di un bene e come tale è da
considerarsi fuori campo di applicazione IVA.
Si ritiene altresì che la decisione del Consiglio si possa applicare anche
per il periodo anteriore alla sua emanazione. Invero, non è preclusa
l’applicazione retroattiva della decisioni del Consiglio qualora, come nel caso di
specie, esse non rechino disposizioni limitative dei diritti dei contribuenti
contemplati dalla VI Direttiva, tali da violare il principio di legittimo affidamento
(vedi decisione della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004 in causa C-17/01,
punti 37-40).
Una diversa interpretazione condurrebbe peraltro ad una
doppia
imposizione per quanto riguarda la percorrenza del tratto italiano, tenuto conto
che le autorità francesi hanno da tempo adottato un comportamento conforme
alla tesi qui sostenuta.
Resta impregiudicato il diritto degli autotrasportatori ad esercitare nel
rispetto dei principi di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, il
diritto a detrazione dell’IVA esposta nelle fatture emesse dalla società istante a
fronte di carnet acquistati in Italia.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale ……, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001,
n. 209.