TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24 ottobre 2013, n. 2182 Atti

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TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24 ottobre 2013, n. 2182 Atti
T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 ottobre 2013, n. 2182
Atti e provvedimenti amministrativi - Concessioni dell’uso di un bene demaniale - Area
demaniale della Purità - Diniego di concessione - Legittimità – Ragioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
1442
del
2006,
proposto
da:
Greco Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino e presso lo studio di
quest’ultimo elettivamente domiciliato, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Regione Puglia - Bari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, Comune di
Gallipoli; Capitaneria di Porto di Brindisi, Commissario ad Acta Paolo De Sanctis, Capitaneria di
Porto di Gallipoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la
sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del provvedimento 05.06.06 con cui il Commissario ad acta
ha disposto, in luogo
dell'Amministrazione regionale pugliese, "il diniego e la non accoglibilità della domanda di
concessione demaniale marittima", della nota 10.04.06 prot. n. 0017867, del Comune di
Gallipoli Area delle Politiche Territoriali, della successiva nota 01.06.06, prot. n.0025604, di
ogni altro atto collegato, presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare, ove
occorra, del parere negativo espresso, sempre dal Comune di Gallipoli - Area delle Politiche
Territoriali ed infrastrutturali - con nota 19.11.04, prot. n.42776
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Brindisi e del Commissario
ad Acta Paolo De Sanctis e della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le
parti l’avv. Alessandra Cursi in sostituzione dell’avv. Gianluigi Pellegrino, l’avv. dello Stato
Salvatore Colangelo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale è stata respinta la domanda di
concessione demaniale marittima, a suo tempo presentata dal ricorrente, finalizzata alla
realizzazione di un chiosco attrezzato per la somministrazione di bevande su area demaniale in
località “Seno della Purità”.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
- Eccesso di potere – falsità del presupposto – violazione art.9 DPR 380/2001.
- Eccesso di potere – falsità dei presupposti sotto diversi profili e irrazionalità manifesta.
- Carenza di motivazione.
Con atto depositato in data 2 ottobre 2006 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Nella pubblica udienza del 20 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La giurisprudenza costante ha precisato che "Il diniego di concessione dell'uso di un bene
demaniale, ai sensi dell'art. 36, Codice della Navigazione, costituisce legittima espressione del
potere ampiamente discrezionale spettante all'amministrazione in tutte le ipotesi in cui
quest'ultima ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, purché la
decisione negativa venga motivata adducendo elementi concreti ritenuti, all'esito di apposito
accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico e l'esercizio di
tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo sotto il profilo della logicità e
congruenza". (Tar Salerno, sez. II, 12 aprile 2012, n. 697).
In sostanza, in sede di valutazione dell'interesse demaniale, cioè dell'interesse pubblico che il
bene
non
sia
sottratto
al
normale
uso
generale
(pubblico
ex
art.
36
cod.
nav.),
"l’Amministrazione può considerare e valutare tutti gli interessi pubblici specifici che, insorgenti
dalla dimensione territoriale del bene, interferiscono sull'uso individuale a base della richiesta
di concessione"; questa, proprio in quanto viene considerata eccezionale, "deve essere del
tutto compatibile con l'intero spettro delle esigenze pubblicistiche gravanti sul territorio in cui
ricade l'area oggetto della richiesta concessione" (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 572).
Quindi, la possibilità di concedere tratti del demanio a privati va valutata in rapporto allo stato
dei luoghi e al richiamo che un certo tratto di costa esercita presso il pubblico.
Nella specie, la Capitaneria di Porto di Gallipoli ha espresso il rigetto dell’istanza del ricorrente
per i motivi contenuti nei pareri non favorevoli formulati dal Comune di Gallipoli in date 10
aprile 2006 e 1 giugno 2006.
In questi ultimi, il Comune di Gallipoli ha chiarito, fra l’altro, che “il compendio spiaggia della
Purità costituito dal mare circostante, dall’arenile, dalle mura, dalla strada sovrastante, dai
locali sottostanti le mura(questi ultimi demanio comunale), costituisce un tutt’uno che non può
essere affidato in concessione, neanche parzialmente e va goduto nella sua interezza
salvaguardandone l’uso generale. L’area demaniale della Purità rappresenta da sempre, per gli
abitanti del centro storico e per i turisti, un’attrazione dal punto di vista paesaggistico e
ambientale e la richiesta concessione anche se parziale priverebbe la collettività di godere degli
spazi e non consentirebbe quel libero accesso che finora ne ha costituito la prerogativa…”
Quanto agli ostacoli concreti frapposti al progetto dall’A.C., e richiamati integralmente dalla
Capitaneria di Porto si è rilevato che:
“La concessione al sig. Greco dell’area sottostante le mura, con la previsione progettuale di
miglioramento dell’area (illuminazione…ringhiere protettive… recupero della muratura che
delimita la piazzola…)contrasterebbe con il progetto in itinere di Euro 2.000.000 concessi dalla
Regione nell’ambito del progetto PIS…. Non sono previste aree per sosta auto (ex L.675/67)
pari a 1 mq per ogni mc di costruzione; la superficie per standard di parcheggio può essere
determinata pari nell’80% della superficie d’intervento e quindi in circa 320 mq; sotto il profilo
urbanistico si tratta di zona non normata dal PRGC vigente e pertanto è assimilabile ad una
zona agricola(originaria destinazione per le zone non normate), l’intervento non è ammissibile
in quanto nel centro storico in assenza di piano particolareggiato le zone non edificate sono
inedificabili in riferimento all’art.17 comma V della L.765/1967;… la Corte del Conti ha ritenuto
in analoga vicenda che sia necessario, in virtù dei principi comunitari, esperire gara formale
per individuare il soggetto cui rilasciare la concessione stessa…”.
La disamina del provvedimento di diniego impugnato evidenzia come lo stesso sia sorretto da
una pluralità di motivazioni, ognuna delle quali sufficiente a reggere la legittimità dello stesso.
In primo luogo, deve riconoscersi che “il litorale di Gallipoli è notoriamente ai primi posti delle
classifiche nazionali per bellezza, fascino naturalistico e,quindi, per il notevole richiamo
turistico che esercita; è, perciò, agevole comprendere che la collocazione di strutture private
lungo la costa anche di tipo leggero contrasta con il diritto ad una libera e incondizionata
fruizione di una notevole massa di utenti perché si sovrappone inevitabilmente ai già ridotti
spazi di cui costoro debbono godere" (Tar Puglia, Lecce, 8 marzo 2006, n. 1427).
Ciò posto deve ritenersi che correttamente l'amministrazione abbia adottato il provvedimento
impugnato.
Infatti, la Capitaneria ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio diniego.
Sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la sua richiesta, limitata all’utilizzo della
piazzola esistente e antistante la spiaggia della Purità, non impedirebbe l’uso pubblico della
spiaggia, essendo a questa pienamente conforme.
Tale assunto è però contraddetto efficacemente dal. Comune il quale rileva (nota dell’1.6.2006
richiamata dalla Capitaneria a sostegno del diniego) la stretta funzionalità e collegabilità della
piazzola richiesta con l’uso della spiaggia.
Ciò risulta logico e coerente con le caratteristiche dei luoghi (dimensioni limitate della piazzola,
esistenza di due scalette con accesso sulla spiaggia), le quali non consentirebbero una netta
separazione tra le due aree( piazzola e spiaggia).
Il Collegio non ravvisa alcuna irrazionalità neppure nella motivazione espressa dal Comune in
ordine alla circostanza che le opere previste nel progetto per il miglioramento dell’area
risulterebbero contrastanti con quelle oggetto del progetto, finanziato dalla regione, per il
recupero delle mura.
Invero, l’esistenza del finanziamento regionale giustifica la prevalenza accordata dalla P.A. alla
realizzazione del relativo progetto, dato che, da un lato, è evidente il primario interesse
pubblico
che
questo
soddisfa,
dall’altro
il
finanziamento
comporta
il
raggiungimento
dell’obiettivo primario..
Non colgono nel segno neppure le censure con le quali si deduce il difetto motivazionale, atteso
che in materia di concessioni demaniali la P.A. esercita un potere ampiamente discrezionale,
finalizzato alla migliore gestione dell'interesse pubblico alla fruibilità collettiva della costa.
Tali ultimi obiettivi sono stati chiaramente perseguiti nella specie.
L’assunto della P.A. non pare quindi al Collegio ingiustificato, dato che è circostanziato sotto il
profilo del nocumento effettivo all'interesse pubblico sotto gli aspetti delineati.
Infine, la natura non vincolante dell’apporto istruttorio comunale risulta del tutto irrilevante
atteso che le ragioni espresse dall’autorità comunale risultano evidentemente fatte proprie
dalla Capitaneria di Porto.
Per le considerazioni che precedono, sufficienti a reggere la legittimità dei provvedimenti
impugnati, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.