COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L`AQUILA)
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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L`AQUILA)
originale COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 17 del Reg. OGGETTO: IL CAMMINO DELL’ACCOGLIENZA E FESTA DELLA REPUBBLICA 2016. DETERMINAZIONI. L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 21,35 presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Ing. Giulio LANCIA SINDACO Dott.ssa Sabrina Olimpia MARTINELLI Geom. BLASETTI ASSESSORE CICCHINELLI ASSESSORE Sig. Marcello Silvano VICE SINDACO Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti. LA GIUNTA COMUNALE Atteso che questa Amministrazione è chiamata dalla legge a svolgere funzioni di promozione sociale della propria “Comunità” ed in particolare, secondo l’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, essa deve curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo; Considerato che: il comprensorio presenta gravissimi deficit di spontanee iniziative sociali e culturali che consentano momenti di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio umano, della memorialistica e della cultura locale; il Comune è l’unica istituzione pubblica in grado di promuovere e sostenere tali iniziative; socialmente vi è oggettiva necessità di momenti di aggregazione in cui la Comunità si ritrovi a solennizzare e celebrare eventi di rilevanza locale e nazionale; Ritenuto pertanto opportuno che questo Ente offra il sostegno alle poche attività di promozione sociale e culturale, legate ad eventi significativi per la Comunità locale; Dato atto, preliminarmente, che: il collegio è avvertito del complesso dibattito che è seguito in particolare al varo dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, il quale prevede testualmente: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”; è, in particolare, nota la differenza tra patrocinio (essenzialmente gratuito) e contratto di sponsorizzazione (cfr. sezione Regionale di Controllo per la Liguria Deliberazione n. 6/2011, del 15.02.2011; sezione regionale di controllo per la LOMBARDIA/137/2011/PAR del 16.03.2011), si conviene con i seguenti assunti della giurisprudenza contabile in sede consultiva: “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.” ed inoltre: “Sono … da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni… a soggetti terzi per iniziative…. che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”; (cfr. sez. Liguria n. 6/2011 e sez. Lombardia 6/2011/PAR); ed inoltre: “Se…. la finalità perseguita con l’erogazione del contributo è quella di sostenere le associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti ……. dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l’ente locale, si è in presenza di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per sponsorizzazione e che, come tali, sono ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale” (così: Lombardia/285/2011/PAR); in senso analogo si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Abruzzo/346/2012/PAR, depositata al 10.09.2012, chiamata a pronunciarsi da un Comune sulla possibilità “di erogare contributi in denaro alle Pro Loco ed Associazioni culturali/sportive per il sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo”, ha riconosciuto che: “Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione….. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.” Atteso che nulla quaestio per il patrocinio (che, giusta sez. Liguria n. 6/2011, è “essenzialmente gratuito”) resta da motivare i – per altro modesti – sostegni che questo collegio si accinge a concedere eccezionalmente. A tale riguardo deve preliminarmente e generalmente rilevarsi che non si tratta di casi di “sponsorizzazione”, non essendo evidentemente, nella specie, interesse del Comune promuovere la propria immagine o il proprio nome. Si deve invece ripartire, per inquadrare correttamente la fattispecie, dalla norma-principio che sostanza la mission del Comune. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del T.U degli Enti locali, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, infatti, il Comune “rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. Alla stregua di tale principio-cardine l’azione del Comune è intesa a sostenere le iniziative locali che tendono a rinsaldare i legami sociali ed il senso di appartenenza alla Comunità locale, purtroppo messi a dura prova da decenni di costante decremento demografico e di progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeni ora acuiti dalla persistente crisi economica. L’estrema penuria di risorse finanziarie, l’estraneità ai circuiti culturali e ricreativi e la drammatica assenza di eventi culturali e sociali, aumenta il disagio esistenziale ed il degrado del tessuto sociale locale, inducendo i residenti, se non ad emigrare in massa, almeno a cercare altrove momenti di socializzazione e di ricreazione. In questo quadro complesso ed articolato risulta opportuno che il Comune offra – sia pure con adeguata moderazione - qualche sostegno economico alle sporadiche manifestazioni che l’associazionismo e le istituzioni locali faticosamente e meritoriamente promuovono o cercano di allestire in modo che l’intera Comunità locale ne risulti rinfrancata e rivitalizzata. In questo senso, le spese che si passa ad autorizzare, oltre che di modesto importo, sono volte a sostenere iniziative che coinvolgono, a vari livelli e con diversa intensità, l’associazionismo e le istituzioni locali. I fini dell’attività individuate appaiono quindi tutti convergere verso quella “promozione” complessiva dello sviluppo della Comunità locale che rappresenta – come già visto – la mission stessa del Comune. Resta da dire che queste valutazioni, anche per la sporadicità di eventi (in larga parte si tratta di eventi di carattere memorialistico che si tengono una tantum) proposti all’attenzione dell’amministrazione (segno anche questo di una dinamica socio-culturale depressa e bisognevole di sostegno), non sono facilmente riducibili in un quadro normativo-regolamentare astratto anche per il carattere prevalentemente estemporaneo delle iniziative, mentre richiedono valutazioni che – per interferire direttamente con la mission generale dell’Ente, alla stregua di quanto sin qui osservato – non possono che essere riservate all’organo titolare della funzione di governo dell’ente stesso e quindi, ex art. 48 TUEL, a questa Giunta; Considerato che, nella specie, già con deliberazione del Consiglio comunale n. 35, del 30.11.2013, esecutiva, questo Comune aveva aderito al progetto “il Cammino dell’accoglienza”, manifestazione che intende promuovere la storia, le tradizioni e le peculiarità del territorio della Valle Roveto (cfr. in dettaglio il sito all’uopo creato: http://www.camminodellaccoglienza.it/ ); Confermato, in particolare, che la manifestazione intende: doverosamente commemorare la tragica esperienza del passaggio del fronte di guerra e la liberazione che avvenne in questi territori proprio tra la fine di maggio del 1944 ed i primi giorni di giugno di quello stesso anno; celebrare, sempre nella stessa circostanza, la resistenza delle popolazioni all’occupante nazista e gli episodi di più elevato e nobile eroismo; promuovere, alla luce di quelle tragiche esperienze, la cultura dell’accoglienza e della pace; rilanciare e promuovere le bellezze paesaggistiche e tradizionali del territorio attraverso itinerari che interessano l’intera Valle Roveto; Considerato, inoltre, che: una tappa della ridetta manifestazione “il cammino dell’accoglienza” prevede un doveroso passaggio presso la nostra frazione di Morrea, da cui ebbe i natali la medaglia d’oro al valor militare Giuseppe Testa, martire della resistenza; la stessa Frazione di questo Comune ha dato i natali, oltre al citato Testa, anche ad altre personalità eminenti, quali: il carabiniere Franco Corradi, medaglia d’oro al valor civile ed il celebre fotoreporter di guerra Ennio Iacobucci; per tali ragioni ogni anno (cfr., da ultimo, la deliberazione della Giunta n. 17 del 11.05.2015), questa Amministrazione celebra in quella Frazione la Festa della Repubblica; quest’anno la tappa della ridetta manifestazione “il cammino dell’accoglienza” coincide proprio con la Festa della Repubblica; quest’anno corre poi il settantennale dal 2 giugno 1946; Ritenuto che – per quanto sin qui riconosciuto ed affermato – la fattispecie non soggiace alle limitazioni di spesa di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito nella L. 30.07.2010, n. 122), in quanto trattasi – senza considerare neppure l’evidente esiguità dell’impegno economico che si assume – di sostenere l’organizzazione di una manifestazione che vuole commemorare gli eventi del 1944; promuovere i valori della solidarietà e della pace; valorizzare i beni paesaggistici e tradizionali del territorio e celebrare, nello stesso contesto, la massima festività nazionale (la festa della Repubblica); Ribadito che, in unico contesto ed anche per conferirle maggiore rilievo, verrà celebrata anche la festa della Repubblica che risponde ad evidenti finalità istituzionali; Atteso che si tratta di adottare un atto di carattere largamente discrezionale, da annoverare tra quelli di governo dell’Ente, di talché la competenza va ascritta a questo Collegio, nell’ambito dell’attribuzione residuale sancita dall’art. 48, comma 2, del TUEL n. 267/2000; Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno corrente è stato rinviato al 30.04.2016, giusta D.M. 1 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016), di talché l’ente agisce secondo il regime disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare, di quello previsto dal comma 5, lett. b), del ciato articolo; Riconosciuto, in ogni caso, che quelle relative alle ridetta manifestazione sono spese, per loro stessa natura e per il termine tassativo in cui si svolge l’evento (due giugno, in corrispondenza della Festa della Repubblica), non rinviabili né frazionabili; Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ed acquisiti i debiti pareri e preso atto, in particolare, di quello reso dal responsabile del servizio; Assicurato che è intenzione dell’Amministrazione e dei suoi rappresentanti rispettare rigorosamente i limiti di sobrietà imposti dalle norme in periodo elettorale e riconosciuto, in ogni caso, che trattasi di eventi (in particolare la festività della Repubblica) non promossi né fissati dall’Amministrazione comunale stessa; Con voto unanime, DELIBERA Di dare attuazione ulteriore all’indirizzo già votato dal Consiglio comunale con il prefato atto deliberativo n. 35/2013; Di sostenere, pertanto, con l’ausilio operativo dei sodalizi dell’associazionismo locale, la tappa della manifestazione “il cammino dell’accoglienza”, che, attraversando gran parte del territorio comunale, farà capo nella Frazione di Morrea dove è prevista – in occasione del settantennale della Festa della Repubblica – una manifestazione civile con la commemorazione di Giuseppe Testa, medaglia d’oro al valor militare, martire della resistenza, e di Franco Corradi, carabiniere caduto nell’adempimento del proprio dovere e medaglia d’oro al valor civile. Nell’occasione saranno deposte corone d’alloro ai rispettivi sacelli; Di riconoscere che, visto l’afflusso di persone previsto, verrà chiesta l’assistenza logistica all’associazione Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, alla Pro-loco ed al Gruppo Alpino di Morrea; Di assumere a carico dell’Amministrazione comunale un modesto onere economico, necessario per dare sostegno alle manifestazioni, dando atto che la spesa preventivabile, non superiore ad € 550,00, potrà essere imputata nell’intervento 1010202 del bilancio, e nel cui ambito, in occasione dell’approvazione del Peg annuale, saranno appositamente confermati – come già negli anni precedenti - il capitolo 1048, titolato “spese per feste nazionali”, ed il capitolo 1050 “spese per manifestazioni”; Di riconoscere che tale modesta somma sarà destinata a sostenere tutte le spese di carattere organizzativo e protocollare legate alla manifestazione de qua. Attesa l’evidente esiguità delle forniture e dei servizi richiesti, si prescinde da ogni formalizzazione procedimentale per l’individuazione dei fornitori dei beni necessari per le cerimonie protocollari; Di avvalersi, per ogni appoggio logistico-organizzativo locale, della associazione Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, della Pro-Loco di Morrea e del locale Gruppo Alpino; Di rimettere al responsabile del servizio, Antonio Villa, per le conseguenti incombenze; Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. ===================================== PARERI Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, richiamando l’Amministrazione alla necessaria sobrietà ed ai limiti che la normativa prescrive per le manifestazioni e per le comunicazioni che ricadano nel periodo elettorale, atteso che – come noto – la data del 2 giugno 2016 cadrà nell’imminenza della consultazione elettorale amministrativa che vedrà questo Comune direttamente coinvolto. IL RESPONSABILE: Antonio VILLA Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto IL SINDACO Ing. Giulio LANCIA IL VICE SINDACO Dott.ssa Sabrina Olimpia MARTINELLI IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal ...26.05.2016... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al …10.06.2016... Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot….2063... del ...26.05.2016... ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 1808-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì …26.05.2016… Claudio ROSSI