2016 03 11 .. Dimissioni da Domani Solo con Procedura e Codici

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2016 03 11 .. Dimissioni da Domani Solo con Procedura e Codici
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Ven 11/03/2016
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Estratto da pag.
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Adempimenti. Da domani in vigore la nuova procedura per il settore privato introdotta dal Jobs act per contrastare gli abusi
Per le dimissioni basta il Pin Inps
Il dipendente non dovrà chiedere anche i codici Clidavoro previsti in precedenza
FOCUS
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Mauro Pizzin
Matteo Prioschi
Per dimettersi secondo la
nuova procedura online che di­
venta obbligatoria da domani, il
dipendente non deve richiedere
anche i codici di identificazione
del sito Cliclavoro, in quanto è
sufficiente avere il Pin dell'Inps.
La novità, confermata dal mini­
stero del Lavoro, emerge guar­
dando il video tutorial pubbli­
cato ieri sul sito del ministero,
ma lo si poteva intuire già leg­
gendo attentamente la circola­
re 12/2016 pubblicata il4 marzo.
La proceduraèstataintrodotta dall'articolo 26 del decreto le­
gislativo 151/2015 per contrasta­
re il fenomeno delle dimissioni
in bianco e riguarderà tutti i casi
di dimissioni volontarie e riso­
luzione consensuale dei rap­
porti di lavoro nel settore priva­
to, anche per chi va in pensione,
a eccezione delle dimissioni o
risoluzioni effettuate in gravi­
danza o nel caso di figlio minore
di tre anni o nei primi tre anni
dall'adozione, di quelle effet-
PENSIONANDI
Come precisato dal ministero
nelle Faq pubblicate ieri,
le nuove regole valgono pure
per chi smette di lavorare
per accedere alla pensione
tuate in sede protetta, dei rap­
porti di lavoro domestico, dei
marittimi e, in generale, duran­
te il periodo di prova.
Quello delle dimissioni tele­
maticheèun esordio caratteriz­
zato da diversi punti critici (si
veda l'articolo sotto e quelli
pubblicati il 2, 4, 5, 6 marzo), in
quanto la scelta di trasformare
una pratica semplice in una
procedura più complessa, oltre
a complicare gli adempimenti a
carico di dipendenti e datori di
lavoro, rischia di alimentare
nuovo contenzioso.
Come si può osservare nel
grafico a fianco, illavoratore haa
disposizione duestrade a secon­
da che scelga di operare di per­
sona o di affidarsi ai soggetti abi­
litati, ossia patronati, organizza-
zioni sindacali, enti bilaterali e
commissioni di certificazione.
Nel primo caso il dipenden­
te deve compilare un modulo
online accedendo al sito del
mm1s t e r o
del
Lavoro
(www.lavoro.gov.it). I l decre­
to ministeriale del 15 dicembre
2015, di attuazione del Dlgs
151/2015, ha previsto una dop­
pia autenticazione per accede­
re al modulo, tramite Pin Inps e
credenziali Cliclavoro, al fine
di garantire maggiore sicurez­
za. Con la circolare 12/2016, in­
vece, si indica come necessa­
rio solo il codice dell'Inps.
Il modulo è composto da cin­
que sezioni (dati del lavoratore,
del datore e del rapporto, reces­
so o revoca, dati d'invio) e i con­
tenuti sono dettagliatamente
definiti nel decreto 15 dicembre
2015. Verranno chieste, in parti­
colare, le informazioni necessa­
rie per risalire al rapporto che si
vuole chiudere e quindi alla co­
municazione obbligatoria di av­
vio/proroga/trasformazione/
rettifica più recente, che con­
sentiràalsistemadi compilare le
sezioni I, 2 e 3, a eccezione del­
l'indirizzo mail. Se il rapporto di
lavoro è iniziato dopo il 2008,
anno di entrata in vigore della
comunicazione obbligatoria,
basterà inserire il codice fiscale
perché il sistema evidenzi tutti i
rapporti attivi su cui intervenire
per il recesso. La sezione 4, an­
cora, dovrà essere sempre com­
pilata dal lavoratore, mentre la 5
sarà aggiornata dal sistema in
automatico.
Una volta completato, il mo­
dulo verrà inoltrato alla direzio­
ne territoriale del Lavoro com­
petente e alla casella di posta
elettronica (anche non certifi­
cata) del datore di lavoro.
Invece, nel caso il cui il dipen­
dente dimissionario si affidi a un
intermediario, sarà quest'ulti­
mo a operare direttamente uti­
lizzando la propria utenza Cli­
clavoro, senza Pin Inps, proce­
dendo con la iliWnlii•smmrll.
Si ricorda che l'articolo 26 del
Dlgs 151/15, al comma 2, prevede
che entro sette giorni dalla data
di trasmissione del modulo con­
tenente le dimissioni o la risolu­
zione consensuale il lavoratore
ha la facoltà di revocarle, sem­
pre in via telematica.
Il percorso
Doppia scelta
Dal 12 marzo, per presentare le dimissioni è necessario compilare
un modulo online disponibile sul sito del ministero del Lavoro.
Il dipendente può agire in modo autonomo o affidarsi a un
intermediario. Nel primo caso deve essere in possesso del Pin
per operare sul sito Inps. Nel secondo caso, invece, l'intermediario
utilizza solo il suo codice rilasciato dal ministero del Lavoro e garantisce
l'identità del lavoratore che si dimette. Una volta compilato il modulo,
viene inviata una comunicazione all'azienda e alla direzione territoriale
del Lavoro competente. Anche l'eventuale revoca delle dimissioni deve
essere effettuata online
Richiede il codice
Si affida a un patronato,
sidacato, ente bilaterale,
commissione
INPS
di certificazione che
Spedito
per posta
utilizzano il loro codice
Il lavoratore compila
il modulo dimissioni
sul sito del Ministero
Viene compilato
il modulo dimissioni
sul sito del Ministero
cliclavoro
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Stampa il modulo, firma
digitale, salvataggio
INVIO NOTIFICA A DTL
E AL DATORE DI LAVORO
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FORMAZIONE E LAVORO
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I punti critici. Non è più prevista la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di comportamenti concludenti
Licenziamento se non si completa il percorso
Giampiero Fa lasca
La nuova disciplina delle di­
missioni presenta molte zone
d'ombra, che renderanno diffici­
le e complicato sia per il lavorato­
re che per lazienda il percorso di
abbandono del posto di lavoro.
Non sarà più possibile rasse­
gnare le dimissioni con una tele­
fonata, un'email o una racco­
mandata,avendolaleggedichia­
rato inefficace ogni forma diver­
sa dalla compilazione del
modulo telematico. Pertanto, il
dipendente che si limiterà ad ab­
bandonare il posto di lavoro, ac­
compagnando la propria uscita
con una comunicazione infor­
male, resteràalledipendenzedel
datore di lavoro.
Questa è la conseguenza della
scelta operata dal legislatore de­
legato di non dare attuazione al
principio, contenuto nella legge
i83/2014, della rilevanza dei
"comportamenti concludenti"
come forma alternativa di dimis­
sioni, con la conseguenza che le
imprese dovranno inventarsi
delle soluzioni creative - e tutte
da verificare sul piano normati­
vo - per gestire il problema.
In particolare, nei confronti
I DUBBI
L'inapplicabilità della
procedura al pubblico
impiego e al periodo di prova
dovrà essere confermata
dalla giurisprudenza
del dipendente che si dimetterà
mandando una semplice email, il
datore di lavoro dovrà persegui­
re una doppia strada.
Da un lato, dovrà provare a
persuaderlo dell'opportunità di
seguire la procedura telematica,
dall'altro lato, dovrà trovare le
contromisure per cessare in ma­
niera legalmente efficace il rap­
porto, qualora il lavoratore di-
missionario rifiutasse di attivare
la procedura telematica.
In quest'ultimo caso al datore
di lavoro non resterà che avviare
un procedimento disciplinare,
consegnando una lettera di con­
testazione, dandotempoperpre­
sentare eventuali giustificazioni
e, all'esito di questa procedura,
sanzionando la condotta con il li­
cenziamento (con relativi costi).
Il datore di lavoro dovrà, pe­
raltro, tenere in considerazione
la possibilità che il dipendente,
dopo aver completato la proce­
dura, decida di ripensarci: la
legge assegna un diritto pote­
stativo di revocare le dimissioni
entro sette giorni dalla compila­
zione del modulo, con la conse­
guenza che, se l'azienda avrà
tempestivamente sostituito il
dipendente dimissionario, si ri­
troverà con due lavoratori per
lo stesso posto.
Un altro punto molto critico
riguarda le dimissioni durante il
periodo di prova: la circolare
12/2016 ha escluso la sussistenza
dell'obbligo di utilizzo della pro­
cedura telematica durante la
prova, ma non esiste una solida
base normativa per questa inter­
pretazione. Di conseguenza, le
aziende che seguiranno l'indica­
zione ministeriale si condanne­
ranno a una rilevante incertezza,
perché potrebbe accadere - co­
me successo in passato in rela­
zione alla disciplina della legge
Fornero - che il giudice ritenga
obbligatoria la procedura legale
anche per il periodo iniziale del
rapporto.
Un dubbio si pone anche ri­
guardo all'esclusione del pub­
blico impiego dalla procedura:
la legge non esclude l'applicabi­
lità della procedura al lavoro
pubblico; la circolare ministe­
riale - con una motivazione al­
quanto discutibile - propende
pubblica amministrazione non
richiedono la procedura tele­
matica. Il risultato è una grande
incertezza applicativa.
Nonbisogna dimenticareche
l'obbligo di seguire la procedu­
ra telematica creerà qualche
problema anche al lavoratore:
dovendo egli attendere il rice­
vimentodel Pin per compilare il
modulo telematico, il periodo
di preavviso (durante il quale
deve restare in servizio, a pena
di pagamento dell'indennità di
mancato preavviso) inizierà a
decorrere in ritardo rispetto al
momento in cui effettivamente
si decide di lasciare l'azienda.
Per minimizzare questo rischio
sarebbe utile munirsi subito,
prima ancora delle dimissioni,
del Pin Inps.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
per una lettura opposta, soste­
nendo che le dimissioni dalla
FORMAZIONE E LAVORO
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