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SENTENZE IN SANITÀ - CORTE DEI CONTI CORTE DEI CONTI - Lazio Sez. giurisdiz. – sentenza n. 634 del 1° aprile 2008 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ASL Non sussiste la responsabilità del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore di un dipartimento materno di una ASL per i danni subiti a causa dell'interruzione dell'assistenza infermieristica ad un minore affetto da problemi respiratori presso un istituto scolastico da lui frequentato; peraltro, in assenza di una norma che imponeva di disporre a favore del minore una costante assistenza sanitaria (medica o infermieristica), i convenuti hanno adempiuto a quello che era il loro obbligo primario, quello cioè di valutare le condizioni di salute del bambino al fine di accertare se sussistevano i presupposti per la regolare frequenza scolastica (nella specie, il monitoraggio adottato dalla ASL nei primi quindici giorni di scuola del piccolo, era inteso proprio a capire se sussistevano le condizioni per permettere al bambino di frequentare proficuamente l'istituto scolastico). LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO composta dai seguenti magistrati: SALVATORE NOTTOLA ANDREA RUSSO ANDREA LUPI ha pronunciato la seguente Presidente Consigliere Consigliere relatore SENTENZA Nel Giudizio di responsabilità iscritto al n.65537, del registro di segreteria della Sezione, introdotto con atto di citazione promosso dalla Procura Regionale nei confronti di Giorgio Ferretti, Manlio Moretti e Franco Condò, rappresentati e difesi, il Ferretti e il Moretti, dall'avv. Pietro Alessandrini e, il Condò, dagli avv.ti Guido De Santis e Valerio Alvarez De Castro. Uditi all'udienza dell'11 febbraio 2008, il relatore cons. Andrea Lupi, gli avvocati Alessandrini, De Santis e Alvarez De Castro per i convenuti, nonché il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G Marco Smiroldo. FATTO Con atto di citazione, depositato in data 18 gennaio 2007, il Procuratore Regionale per il Lazio conveniva in giudizio i signori Franco Condò, Manlio Moretti e Giorgio Ferretti per sentirli condannare rispettivamente alla somme di euro 52.656,74 ciascuno i primi due e alla somma di euro 60.627,00 il terzo. La vicenda concerne il risarcimento dei danni che il Tribunale di Roma ha riconosciuto ai genitori del piccolo Simone Francia, portatore di handicap grave, per i danni subiti a causa dell'interruzione dell'assistenza infermieristica presso l'Istituto scolastico frequentato dal minore. 1 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 Il Procuratore Regionale ritiene che sussista la responsabilità del Direttore Responsabile del Dipartimento Materno dell'ASL RM E (Giorgio Ferretti), del Direttore Generale (Franco Condò) e del Direttore Sanitario (Manlio Moretti) della stessa ASL, perché tutti e tre erano a conoscenza della situazione nella quale versava il piccolo Simone Francia. Tra la documentazione depositata il PM segnala la nota del 17 settembre 2001 con la quale il dr. Ferretti informava i dottori Condò e Moretti della condizione di handicap grave e della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992 per l'intervento del servizio pubblico. Il Pubblico Ministero individua la sussistenza della gravità della colpa nell'assenza di qualsiasi giustificazione della revoca dell'assistenza infermieristica, atteso che le condizioni di salute del minore non erano mutate. Il danno di cui il PM chiede il risarcimento è composto per euro 15.940,49 dalle spese conseguenti alla condanna relativa alla sola voce risarcimenti. Tale danno viene addebitato per 2/3 al dott. Ferretti (quota pari ad euro 10.627,00) e per 1/3 ai dottori Condò e Moretti (due quote di euro 2.656,74). Il Procuratore Regionale ha formulato anche domanda di risarcimento del danno all'immagine nella misura di 150.000,00 da addebitare in parti uguali ai tre convenuti. Nella quantificazione del danno il PM ha tenuto conto della posizione ricoperta dai convenuti all'interno della ASL, dell'oggettiva gravità dei fatti ai medesimi imputabili, nonché del risalto nell'opinione pubblica che i fatti hanno avuto. Al riguardo sono allegati due articoli di quotidiani che hanno dato rilievo alla vicenda. Nel presente giudizio i dottori Ferretti e Moretti si sono costituiti a mezzo dell'avv. Pietro Alessandrini e il dr. Condò a mezzo dell'avv. De Santis e dell'avv. Alvarez De Castro. Nella memoria di difesa i primi due hanno sostenuto che, al contrario di quanto affermato nell'atto di citazione, non esiste una norma che disciplina la fattispecie. Nonostante ciò in ottemperanza ai principi costituzionali venne previsto, tra l'altro, il monitoraggio sistematico per i primi 15 giorni di scuola da parte di medici scolastici per valutare la condizione sanitaria del piccolo Simone al momento dell'impatto con l'ambiente scolastico. Tale monitoraggio rappresentava un'eccezione anche perché limitato ad un solo istituto scolastico. Non è pertanto sostenibile la responsabilità dei convenuti Ferretti e Moretti in quanto non risulta che essi siano venuti meno ad un obbligo di legge. Peraltro allorché hanno deciso di sospendere l'attività di monitoraggio hanno valutato le condizioni del minore che prospettavano margini di miglioramento ed è stata comunque assegnata al minore un'assistente educativa. Contestano la quantificazione del danno all'immagine che non risulta esse avvenuta attraverso il calcolo delle spese effettuate dalla Asl per il ripristino del bene giuridico (l'immagine dell'ente appunto) leso. Il dr. Condò nel ribadire quanto già rappresentato dai dottori Ferretti e Moretti sottolinea che le condizioni del piccolo Simone non erano così gravi da ritenere necessaria l'assistenza infermieristica, peraltro insufficiente e inadeguata nel caso di accertata gravità delle crisi asmatiche (peraltro al riguardo non vi era prova che le crisi allergiche di cui soffriva il piccolo Simone fossero tali da metterlo in pericolo di vita). 2 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 All'odierna udienza il P.M. deposita la motivazione ed il dispositivo della sent. 10228/2005 con cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto alla famiglia Francia il risarcimento del danno patrimoniale e morale per violazione del loro diritto ad ottenere l'assistenza infermieristica per il proprio figlio asmatico e portatore di handicap grave. Il Procuratore puntualizza che il fondamento della contestata violazione degli obblighi di servizio è complesso, facendo riferimento non solo all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, ma più in generale al diritto alla salute, così come tutelato dalle fonti di livello costituzionale ed ordinario. Quanto all'obiezione sollevata dalla difesa sull'inesistenza di una specifica norma che imponesse il trattamento richiesto, il P.M. osserva che tutte le malattie, tutti gli stati patologici della persona sono da risolvere e da curare attraverso l'intervento del Servizio Sanitario Nazionale, tanto più le crisi asmatiche che possono conseguire esiti letali. Del resto, le decisioni sia cautelari che di merito del giudice civile, adito dai genitori del bambino, depongono in un duplice senso: obbligo giuridico in capo al S.S.N. di garantire l'assistenza al piccolo Simone Francia e sussistenza dei presupposti perché tale servizio venisse reso; il che significa che il bambino stava realmente male e tanto male da richiedere proprio quel tipo di assistenza. Quanto all'altro rilievo formulato dalla difesa sull'insufficienza dell'assistenza infermieristica, in quanto in caso di crisi asmatiche gravi solo un medico può agire efficacemente, il P.M. osserva che, portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, che, secondo controparte, giustificherebbe l'interruzione dell'assistenza predetta senza alcuna sostituzione con quella medica, il bambino sarebbe stato destinato alla morte. Esaminando il profilo del danno all'immagine, il P.M. sostiene che, come rilevato anche dal giudice civile e al contrario di quanto assunto dalla difesa, questo non è il primo caso in Italia di assistenza medica dedicata ad un soggetto in ambito scolastico. Infatti, in analoghe eventualità, limitate, data l'eccezionalità della patologia, le Aziende sanitarie sul territorio nazionale hanno provveduto, come, per esempio, è avvenuto da parte dell'ASL di Campobasso. Si tratta del primo caso in Italia, ma solo perché, come si legge in un articolo del Corriere della Sera, è il primo caso di un trattamento sanitario imposto ad una ASL da un ordine del giudice. Per questo la vicenda ha fatto scalpore e l'immagine dell'ASL ne è uscita lesa. Il P.M. ricorda che il danno all'immagine, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti ormai consolidata, non è necessariamente legato nella sua quantificazione agli oneri sostenuti dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della propria immagine: si tratta, infatti di danno riconducibile non alla categoria del danno ingiusto ex art. 2043 c.c., ma a quella ex art. 2059 c.c., il quale consente al giudice una quantificazione in base al suo prudente apprezzamento, anche con il ricorso ai criteri equitativi previsti dall'art.1226 c.c. Il P.M. fa presente che in alcune difese sono riferite questioni preliminari rispetto all'azione della Procura. In particolare, si riferisce alla possibilità per la Procura di richiedere il risarcimento, di determinarne e di ripartirne l'ammontare, al problema relativo all'applicabilità dell'art. 101 c.p.c. ed a quello della nullità della citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c. e ex art. 24 Costituzione. Chiarisce che, se la difesa abbandonerà formalmente tali questioni come motivi, l'accusa non li tratterà; diversamente chiede di poter intervenire anche su tali aspetti. Il Procuratore, pertanto, conclude chiedendo l'inversione della trattazione e la condanna dei convenuti. 3 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 L'avv. Alessandrini dichiara di non abbandonare le difese preliminari ed esprime perplessità in ordine alla richiesta di risarcimento che nell'atto di citazione è basata sull'art. 2043 c.c., mentre in udienza è stata formulata dalla Procura ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Il difensore precisa che la sentenza depositata dal P.M. non esamina la posizione dei funzionari convenuti, ma riguarda il contesto generale del problema dal punto di vista del suo inquadramento normativo. Il legale sottolinea che i dirigenti dell'ASL RM E hanno applicato tutte le norme previste in materia dalle disposizioni di legge statali e regionali, anzi, sono andati oltre, assegnando al bambino un medico per monitorare la situazione patologica; ricorda, altresì, che i genitori, prima che venisse sospeso il servizio del medico presso la scuola, indipendentemente dal fatto che il bambino non avesse presentato una situazione di gravità nel periodo di monitoraggio, avevano adito il giudice civile ex art. 700 c.p.c., ma che il relativo ricorso era stato respinto. Solo a seguito di reclamo, il diritto vantato dai coniugi Francia aveva ottenuto riconoscimento, per cui, prima di quel momento, ben poteva profilarsi una situazione di dubbio, non solo per l'assenza di specifiche disposizioni al riguardo, ma anche sotto il profilo giuridico. L'avvocato invita a considerare che i dirigenti non hanno un potere deliberativo, ma devono limitarsi ad applicare le norme delle Regioni e dello Stato, a pena di incorrere in un'eventuale responsabilità amministrativa, e che i convenuti chiesero più volte interventi per risolvere il problema al Comune, alla Provincia, alla Regione ed all'Istituto scolastico, ma che tutti questi organismi, interpellati anche dai genitori, rimasero silenti, non assumendo alcuna iniziativa in merito. Il difensore nega la sussistenza del danno erariale indiretto, ricondotto da parte attrice all'esborso di denaro da parte dell'ASL in adempimento della sentenza di condanna del Tribunale: infatti, la spesa per l'Azienda sanitaria è stata ben maggiore quando il Direttore Sanitario, intervenuto successivamente, per disporre il servizio infermieristico in ottemperanza alla pronuncia del giudice, ha dovuto reperire il relativo personale all'esterno con costi elevati. Quanto al danno all'immagine si riporta agli scritti, rilevando che tale danno può derivare solo da un fatto con rilevanza penalistica o quanto meno da un provvedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente, estremi qui non ricorrenti. Si chiede, altresì, perché siano stati coinvolti in tale vicenda solo gli odierni convenuti, mentre altri sei medici si sono succeduti nell' arco temporale interessato dal giudizio in esame. In conclusione, l'avv. Alessandrini nega la responsabilità in capo ai suoi assistiti per colpa grave e, tanto più per dolo, e chiede l'assoluzione per tutte le motivazioni esposte. L'avv. De Santis ribadisce che di fronte al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte del giudice civile per carenza del “fumus boni iuris”, il Direttore Generale “pro tempore” comprensibilmente ha rifiutato la richiesta assistenza infermieristica, anche per evitare un'eventuale responsabilità amministrativa. Immediatamente dopo l'accoglimento del reclamo, l'ASL ha provveduto a predisporre l'assistenza infermieristica, cercando di monitorare le crisi asmatiche ed accorgendosi che nell'anno successivo se ne erano verificate solo due. Il difensore, in base a tale ricostruzione dei fatti, evidenzia che la patologia del bambino non è cronica, ma migliorativa nel tempo e che la stessa avrebbe dovuto essere rivista ai sensi della legge 104/92, ciò che non è avvenuto. Anche l'appello, che non fu discusso, era volto ad ottenere una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare se il bambino fosse migliorato. Quanto alle spese legali sostenute, l'avvocato fa presente che la difesa le ha dovute subire, perché solo nella fase di merito si è potuto disporre 4 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 sulle spese anche relativamente alla precedente fase ex art. 700 c.p.c.. Quanto al danno all'immagine, l'avv. De Santis invita a considerare che la risonanza avuta dal caso sulla stampa si spiega proprio perché esso, pur non essendo unico, è sicuramente particolare e che non c'è un solo articolo che parli male dell'Azienda Sanitaria. Infine, il difensore osserva che il danno erariale è la ripetizione di un danno che comunque l'Azienda avrebbe dovuto subire, trattandosi del rimborso delle spese sostenute dalla famiglia Francia. In sede di replica, il P.M., in ordine alle questioni preliminari, richiama le regole che sovraintendono al processo per responsabilità amministrativa, mentre al contestato richiamo all'art. 2059 c.c., perché non indicato nell'atto di citazione, obietta che la qualificazione giuridica dei fatti appartiene al Collegio, per cui è irrilevante aver indicato una norma piuttosto che un'altra. Inoltre, il Procuratore ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione hanno negato la necessità di una fattispecie penale che sottintenda l'affermazione di un danno all'immagine della P.A.. Quanto alla sollevata inesistenza di una norma specifica che imponga un obbligo di attività curativa all'interno della struttura scolastica, il Procuratore richiama l'art. 2, comma 2, legge 833/78, il quale nei suoi contenuti normativi è stato ribadito dalle leggi che hanno modificato ed integrato la normativa di riferimento. Basta, sul punto, ripercorrere la normativa richiamata dal giudice civile per l'affermazione della responsabilità dell'ASL, la quale per il principio di immedesimazione organica, si ripercuote sugli odierni convenuti. Con riferimento ad una supposta assistenza alternativa a quella infermieristica o medica, individuata nell'insegnante di sostegno, la Procura osserva che quest'ultima figura inerisce solo alla didattica. Da ultimo, il P.M., in risposta al rilievo della difesa sulla necessità, in una prospettiva di miglioramento delle condizioni di salute del bambino, di rivalutare le stesse, afferma che l'oggetto del giudizio sta proprio nell'essenza omissiva dei fatti contestati all'ASL che, non per un breve periodo, ma costantemente avrebbe dovuto monitorare lo stato di salute del piccolo Francia. L'avv. Alessandrini replica che l'art. 2 comma 2 della legge 833/78 è stato abrogato con i decreti del 1993 e del 1999 e che non è stata mai sospesa l'assistenza al minore. L'avv. De Santis ribadisce che lo stato di salute del bambino è stato sempre monitorato dall'ASL, prima in occasione del ricorso ex art. 700 c.p.c., poi in sede di reclamo contro il relativo provvedimento, poi, con la C.T.U. disposta in occasione della sentenza di primo grado e, infine, con la richiesta, in sede di appello, da parte dell'Azienda sanitaria di una seconda consulenza tecnica d'ufficio. DIRITTO Il Collegio è chiamato a decidere se, nella vicenda innanzi descritta, i comportamenti riferibili al direttore generale della ASL RM E, Franco Condò, al direttore sanitario Manlio Moretti e al direttore del Dipartimento Materno Giorgio Ferretti siano o meno connotati da grave negligenza. Secondo il PM i convenuti, ciascuno per la parte di competenza, avrebbero dovuto consentire la prosecuzione dell'assistenza medica presso l'Istituto frequentato dal piccolo Simone. La revoca, secondo il PM, si appalesa ingiustificata e censurabile sotto il profilo della colpa grave. 5 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 Oltre agli articoli 3, comma 2, e 32 della Costituzione (che stabiliscono, rispettivamente, che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" e che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana") che costituiscono i parametri a cui deve sempre ispirarsi il legislatore nel disciplinare l'attività sanitaria, le norme che, nella fattispecie, il PM ritiene siano state violate dai convenuti sono,gli articoli 1,2 e 14, lettere c), h) ed i) della legge 833 del 1978 e gli articoli 3,comma 3, 12 e 13 della legge 104 del 1992. L'art. 1 legge 833/78 stabilisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”. L'art- 2 della stessa legge dispone che: “il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue: a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie 6 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 del paese; b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari; c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile; d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medicoscolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati; e) la tutela sanitaria delle attività sportive; f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici”. L'art. 14 della medesima legge 833 infine stabilisce che “l'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche della zona. Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare: a) all'educazione sanitaria; b) [all'igiene dell'ambiente] (3); c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive; h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale; i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche; m) alla riabilitazione; n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie; o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario; q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6”. L' art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992 così recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 7 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” L'art. 12 della stessa legge 104 stabilisce che “il bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 833/78 . Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica for- 8 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 mazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”. Da ultimo l'art. 13 della legge 104 dispone che “l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi in vigore anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 142 del 1990. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque en- 9 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 tro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h). 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. 6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 bis dell'articolo 16”. Come è facilmente constatabile nessuna delle norme appena riferite prevede l'assistenza personale da prestare agli infermi nell'ambito di un contesto scolastico pubblico, mentre invece si prevede (art. 12 legge 104/1992) la presenza di insegnanti nelle strutture ospedaliere. Dunque, non esiste un precetto che imponeva agli odierni convenuti di disporre a favore del piccolo Simone Francia una costante assistenza sanitaria (medica o infermieristica). Essi in base alle norme citate (in particolare, e a prescindere dalla loro vigenza attuale, articoli 14 legge 833/78 e 12 legge 104/1992) avevano l'obbligo di valutare le condizioni di salute del bambino al fine di accertare se sussistevano i presupposti per la regolare frequenza scolastica. Tale valutazione è stata fatta e ne dà atto lo stesso giudice del lavoro nelle motivazioni della sentenza n. 10228 del 2005, laddove ritiene (come del resto accertato dal CTU) che le condizioni di salute del bambino consentono che possa frequentare la scuola, e che, comunque, le stesse condizioni non siano tali da richiedere la costante presenza di un medico, risultando sufficiente la figura di un infermiere. Il monitoraggio adottato dalla ASL RM E nei primi quindici giorni di scuola del piccolo Simone, era inteso proprio a capire se sussistevano le condizioni per permettere al bambino di frequentare proficuamente l'istituto scolastico. Ciò in conformità alle norme, innanzi richiamate, che garantiscono l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap. Oltre questa valutazione i convenuti non avrebbero potuto spingersi, perché, si ribadisce, nessuna norma glielo consentiva e, quindi, non esisteva, all'uopo, nessun stanziamento di bilancio. Del resto la soluzione imposta alla ASL dal giudice non esclude che, in caso di gravi crisi di asma, il bambino debba essere trasferito in ospedale. Il Collegio, pertanto ritiene che non sia individuabile in capo agli odierni convenuti nessun comportamento gravemente negligente nella gestione della vicenda in esame. D'altra parte la decisione di revocare l'assistenza medica presso l'Istituto scolastico, atteso che non risultava più necessaria in relazione alle generali condizioni di salute del piccolo Simone, decisione che il PM pone a fondamento dell'azione di responsabilità, non risulta smentita, né dai fatti (non si sono registrate crisi asmatiche gravi, sia durante il periodo di monitoraggio, che 10 CORTE DEI CONTI – SEZ. GIUR. LAZIO – SENTENZA N. 634/2010 successivamente) né dalla decisione del giudice che ritiene non necessaria un'assistenza sanitaria svolta da un medico, ma sufficiente quella di un infermiere. Ma, secondo il Collegio, anche la mancata adozione di questo tipo di assistenza non può essere addebitata ai convenuti che non avevano possibilità alcuna di imporre alla ASL RM E la spesa di un infermiere in assenza di una specifica norma precettiva. E se anche si vuole comunque sostenere che dal complesso normativo innanzi riferito i convenuti avrebbero dovuto individuare, attraverso un'interpretazione sistematica, la norma che consentisse loro di mantenere l'assistenza medica ovvero autorizzare la spesa per l'assistenza infermieristica al piccolo Simone, questo Giudice non ritiene che tale omissione possa essere connotata come grave, stante, da un lato, la complessità della vicenda (considerato che coinvolgeva pure l'Istituto scolastico) e dell'interpretazione che richiedeva, nonché attesi i vincoli di bilancio a cui la gestione amministrativa era tenuta ad adeguarsi, e, dall'altro lato, considerata la circostanza che i convenuti hanno posto attenzione al problema e fornito risposte (autorizzando il periodo di monitoraggio presso la scuola), collaborando affinché il bambino potesse essere integrato nel contesto scolastico. Né appare possibile imputare ai convenuti le carenze dell'ordinamento che non ha fatto si che ogni Istituto scolastico sia dotato di un ambulatorio con personale medico e paramedico e con le strutture e i mezzi necessari almeno al pronto intervento. Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni esposte, il Collegio reputa non sussistere a carico dei signori Franco Condò, Manlio Moretti e Giorgio Ferretti l'elemento soggettivo della colpa grave, in relazione alle decisioni adottate e ai comportamenti tenuti nel corso della vicenda. La pronuncia di assoluzione nel merito rende superfluo l'esame delle questioni preliminari, nonché dei presupposti del danno all'immagine. Sussistono invece giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio definitivamente pronunciando ASSOLVE dalla domanda attrice i signori Franco Condò, Manlio Moretti e Giorgio Ferretti. Spese di giustizia compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2008. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Lupi Salvatore Nottola Depositata in data 01/04/2008 Il Direttore di segreteria Dott.ssa Mirella FREDA 11