Istruzioni depositi telematici esecuzioni immobiliari con Consolle

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Istruzioni depositi telematici esecuzioni immobiliari con Consolle
ISTRUZIONI PER I DEPOSITI TELEMATICI TRAMITE CONSOLLE AVVOCATI - PROCEDIMENTI DI
ESPROPRIAZIONE
A seguito novità normative del 7.4.2015 e della Circolare del Mistero Giustizia
1. ESECUZIONI IMMOBILIARI (Richiesta di iscrizione a ruolo ex art. 557 c.p.c.)
a) Accedere alla Consolle Avvocati
b) Selezionare “gestione fascicoli”
c) Selezionare “nuovo” nella sezione FASCICOLI
d) Selezionare la cartella “Esecuzioni Immobiliari”
e) Inserire codice pratica (codice di studio) e selezionare l'Ufficio Giudiziario destinatario del
deposito
f) Inserire PARTI e AVVOCATI secondo le indicazioni della Consolle – CONFERMA - SALVA
MODIFICHE AL FASCICOLO
g) Selezionare il fascicolo appena creato (con un solo clic)
h) Selezionare “Nuovo” nella sezione Depositi telematici (nella parte bassa della finestra)
i) Selezionare “Nota di iscrizione al ruolo – Pignoramento” – OK
j) Compilare in tutte le parti i campi proposti dalla Consolle (la data di consegna pignoramento è
quella attestata dall'Unep al momento della restituzione dell'atto notificato e non la data in cui si
riceve la PEC dell'Unep con la disponibilità al ritiro) – OK
k) Si apre a questo punto la finestra GESTIONE DEPOSITO
l) Cliccare sul simbolo di WORD () in alto a sinistra in corrispondenza del titolo REDAZIONE ATTI
m) Selezionare REDIGI ATTO PRINCIPALE (accanto c'è una stella gialla)
n) Si apre in automatico nel formato WORD la nota già precompilata NOTA DI
ACCOMPAGNAMENTO PER ISCRIZIONE A RUOLO (NB è opportuno controllare i dati trascritti in
automatico)
o) Questo atto va salvato in PDF e importato come atto principale e FIRMATO DIGITALMENTE
p) Tra gli avvisi di errore della Consolle compaiono TRE triangolini gialli () che segnalano gli atti
ancora da allegare.
q) Importare singolarmente i tre atti dopo averli scansionati, completi, se già a nostre mani, di
avvisi di ricevimento
Si deve ricordare che L'art. 557 c.p.c. stabilisce che "Il creditore deve depositare nella cancelleria
del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni
dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo."
Trattandosi di deposito telematico, la conformità non può che essere quella prevista dall'art. 22 e
ss. del D. Lgs. 82/2005 (copie informatiche di documenti analogici) nelle forme stabilite dal
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2014 "Art. 4. Copie per immagine su supporto
informatico di documenti analogici
1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22,
commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto,
previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate
tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della
copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno
o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata
da chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per
immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del
Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il
documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma
digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di
conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può
essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento
temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è
sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del
pubblico ufficiale a ciò autorizzato."
Gli allegati (Titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento – e in seguito la nota di iscrizione a
ruolo) dovranno quindi essere dichiarati conformi secondo una delle modalità già illustrate con
comunicato del 23/03/2015 (http://www.avvocatibergamo.it/notizia.asp?IDnotizia=1356) E’
possibile fare la dichiarazione di conformità su un unico file separato ma in tal caso dovrà
contenere le “impronte digitali” (hash) e la marcatura temporale di tutti i file dichiarati conformi.
N.B. SI PRECISA CHE EX LEGE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE LA NOTA DI TRASCRIZIONE SE NON
ANCORA DISPONIBILE
r) Selezionare nella griglia (cliccando nel pallino vuoto) la tipologia dell'atto corrispondente a
quello da importare
(Qualora titolo e precetto siano un “tutt’uno” in quanto notificati insieme ai sensi dell’art. 479
c.p.c., si avrà cura di allegare due volte il medesimo atto - nominandolo diversamente: ad es.
“titolo esecutivo con precetto”, qualificandolo come titolo esecutivo, e “precetto con titolo
esecutivo”, qualificandolo come precetto, in quanto Consolle non consente di importare due file
con il medesimo nome.
s) Una volta importati i TRE atti la BUSTA è pronta per il deposito
N.B.: Come da circolare Ministeriale, contributo e marca da bollo vanno depositati
successivamente insieme all'istanza di vendita.
(La Commissione informatica)