Quesiti sulle operazioni di voto

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Quesiti sulle operazioni di voto
28/11/2016
Referendum costituzionale: precisazioni sulle operazioni di voto all’estero
Macro Aree

Referendum costituzionale: precisazioni sulle operazioni di voto all’estero
Data:
21/11/2016
In merito alle notizie stampa diffuse ed a quanto apparso su alcuni social media, circa e procedure di consegna del materiale elettorale ai connazionali
all’estero in vista del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, secondo quanto previsto dalla L. 459/2001 (art. 12 c. 3), la Farnesina precisa quanto
segue:
- Un eventuale tentativo di doppio voto sarebbe immediatamente identificabile in sede di scrutinio e conseguentemente annullato, poiché il codice elettore
apparirebbe due volte. La stessa Legge 459/2001 prevede tale eventualità e dispone al riguardo, all'articolo 14, comma 3, lettera c.. Tutti gli elettori sono
informati del divieto del doppio voto, con apposito avviso contenuto nel foglio informativo inserito nel plico elettorale. Gli uffici consolari sono stati allertati che
per ogni caso di doppia spedizione che venga segnalato, dovranno reiterare agli interessati l’ammonizione di legge e fornire un prepagato per la restituzione del
plico duplicato.
- L'art. 5 del D.P.R. n. 104/2003 (Regolamento di attuazione della L. 459/2001) prevede la comunicazione e la diffusione dei dati degli elettori unicamente
per finalità politico-elettorali. Gli elenchi “ostensibili” sono univoci, sicché i comitati referendari possiedono gli stessi indirizzi posseduti dagli uffici consolari.
- Chi non ha ricevuto il plico entro il 20 novembre può fare richiesta di un duplicato all’ufficio consolare di riferimento.
- Si esclude categoricamente la possibilità che materiale propagandistico possa essere stato immesso nei plichi elettorali.
- La scheda referendaria contenuta nel plico elettorale NON deve essere né firmata né timbrata dal Consolato. Come stabilito dall’articolo 14 della L.
459/2001, nell’apposito spazio sul retro della scheda deve essere apposto il “bollo di sezione” da parte del Vicepresidente del seggio, in sede di scrutinio.
- L’elettore che riceve il plico è tenuto ad esprimere personalmente il voto, come specificato nel foglio informativo contenuto nel plico elettorale. Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione, nonché gli uffici consolari all’estero, hanno il dovere di segnalare ogni notizia di reato elettorale giunta a loro
conoscenza.
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Italiani nel mondo
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2016/11/referendum­costituzionale­precisazioni.html
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28/11/2016
Referendum: le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre
Macro Aree

Referendum: le operazioni di voto all’estero chiudono alle ore 16 locali del 1° dicembre
Data:
24/11/2016
In relazione a notizie apparse su organi di stampa e circolate anche su social media, la Farnesina tiene a precisare che le operazioni di voto all’estero chiudono
alle ore 16 locali del 1° dicembre.
Se è pur vero che la Legge dispone che l’elettore debba spedire la busta con la scheda votata “non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia” (art. 12 co. 6, L. 459/2001) – ossia, in questo caso, non oltre il 24 novembre – tale termine è puramente ordinatorio e non perentorio, come
chiarito anche dalla successiva disposizione che prevede che gli uffici consolari devono inviare in Italia “le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia” (art. 12 co. 7, L. 459/2001), ossia appunto il 1° dicembre.
Gli elettori all’estero sono invitati ad attenersi alle indicazioni contenute nel foglio informativo contenuto nel plico ricevuto dal consolato e a non dare credito a
informazioni in contraddizione con quanto ivi indicato.
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Italiani nel mondo
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