Documento riordino carrriere

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Documento riordino carrriere
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633
OGGETTO:
Attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In relazione ai documenti pervenuti dal Comando Generale, concernenti le ipotesi allo
studio delle Amministrazioni del Comparto nella prospettiva della definizione dei decreti
attuativi della delega in oggetto, il Consiglio osserva quanto segue.
Si premette, in primo luogo, che le osservazioni che verranno formulate devono essere
considerate come assolutamente preliminari rispetto alla trattazione della complessa
materia oggetto di delega, anche nella considerazione che la documentazione pervenuta
attiene, come nella stessa precisato, a mere ipotesi di lavoro al momento all’attenzione
delle Amministrazioni.
Ciò necessariamente premesso, ed entrando nel merito della tematica, il Consiglio rileva
che l’art. 8 della legge n. 124/2015 contiene una delega ampia per la riorganizzazione del
settore della Sicurezza all’interno di una più generale riforma della struttura della Pubblica
Amministrazione.
La corretta trattazione della materia richiede, quindi, di collocare la stessa all’interno del
contesto di riferimento.
In particolare, il comma 1°, lett. a), nel fissare i criteri di delega, nella parte di più diretto
interesse in questa sede, dispone:
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la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia anche
nella prospettiva di una migliore cooperazione sul territorio;
evitare sovrapposizioni di competenze e favorire la gestione associata dei servizi
strumentali;
l’istituzione del numero unico europeo 112, con la creazione di centrali a livello
regionale;
il riordino delle funzioni di polizia a tutela dell’ambiente, del territorio e del mare,
nonché nel settore agroalimentare, con eventuale assorbimento del Corpo
Forestale;
“conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia in
aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo, anche attraverso la
revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di
progressione in carriera, tenendo conto del merito e della professionalità,
nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la
rideterminazione delle relative dotazioni organiche di ciascuna Forza di Polizia”;

mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia
e dei connessi trattamenti economici, anche nel periodo transitorio, fermi restando
le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.
Il legislatore fissa poi due vincoli di carattere generale:


il consolidamento della differenza fra forza organica e forza effettiva esistente alla
data di entrata in vigore della legge, al lordo delle assunzioni già finanziate. In altri
termini, una riduzione strutturale degli organici oggi previsti per le Forze di polizia;
la necessità di ottenere risparmi di spesa permanenti dalla complessiva
riorganizzazione, atteso che solo il 50% di questi, e solo previa verifica della loro
effettività da parte della Ragioneria Generale dello Stato, potrà essere utilizzato per
finanziare iniziative relative al personale.
La successiva lettera b), facendo salve le funzioni e l’organizzazione logistica delle Forze
di polizia per quanto attiene l’attività sul mare – intendendo che la razionalizzazione anche
in questo settore dovrà essere effettuata fra le Forze di polizia in base ai criteri della lettera
a) – dispone l’eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali fra la
Marina militare e la Capitaneria di Porto, nella prospettiva di un’eventuale maggiore
integrazione.
Ai fini di una completa visione della portata della riforma, pare anche opportuno fare un
breve cenno ai criteri di delega relativi alla riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione in generale, che precedono immediatamente quelli direttamente rivolti
alle Forze di polizia.
Il legislatore, in sintesi, prevede:


la riduzione del personale, anche dirigenziale, impiegato in attività strumentali e il
contestuale rafforzamento degli uffici e del personale destinato a produrre servizi a
favore dei cittadini. Sono fatte salve le esigenze connesse alla reinternalizzazione
di attività in precedenza affidate a imprese private;
la razionalizzazione degli uffici, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.
“Il tutto secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi.”
La seppur breve disamina dei criteri di delega consente di affermare che sussistono
profonde differenze rispetto al passato allorquando si è affrontato il tema del riordino delle
carriere, atteso che oggi ci si trova di fronte a un profondo intervento di riorganizzazione
del sistema della sicurezza italiana, non solo in carenza di risorse, ma addirittura nella
prospettiva di dover assicurare, per il futuro, consistenti risparmi di spesa.
A tal proposito, è evidente che, da un lato, il consolidamento degli organici al livello della
forza effettiva a disposizione all’atto dell’entrata in vigore della legge, rende strutturale, a
favore del mantenimento dei saldi di finanza pubblica, la riduzione del costo del personale
ottenuta attraverso la continua reiterazione, nel corso degli anni, del blocco del turn over.
Dall’altro, il legislatore sembra intenzionato ad ottenere ulteriori risparmi di spesa
dall’attuazione della delega in esame, risparmi che appaiono ben difficilmente ipotizzabili
in modo consistente atteso che la spesa per consumi intermedi nel corso degli anni è stata
oggetto di ripetuti tagli lineari e quella per investimenti è stata fortemente ridotta.
Infine, il definanziamento parziale, che sembrerebbe contenuto nella legge di stabilità,
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, della legge n. 350/2003 a favore
del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate, indica chiaramente la mancanza al momento di prospettive finanziarie concrete
per operare un riordino sul modello di quelli realizzati in passato.
Le considerazioni sin qui espresse portano ad affermare che siamo di fronte a una
situazione profondamente diversa da quella che in passato ha connotato i riordini, quello
su cui si è chiamati a lavorare è infatti un complessivo progetto di riorganizzazione del
settore della sicurezza, cui si lega “conseguentemente”, come testualmente affermato
dal legislatore, una revisione delle procedure di arruolamento, dello stato giuridico e delle
carriere del personale.
Il compito da svolgere è quindi molto più ampio e diverso da quello del passato e
l’attuazione della delega costituisce un momento decisivo per definire il livello di
sicurezza che sarà garantito ai cittadini italiani, il futuro delle Amministrazioni che
sono chiamate a garantirla nonché le prospettive e le aspettative del loro personale.
Il Consiglio, pertanto, ritiene che un corretto approccio alla complessa problematica debba
necessariamente passare per un iter logico che consenta di avere un confronto chiaro,
nell’ordine, su:
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funzioni da svolgere da parte di ciascuna Forza di Polizia;
definizione della struttura organizzativa di ciascuna Forza di Polizia;
articolazione delle dotazioni organiche di ciascuna Forza di Polizia con
individuazione dei compiti di ciascuna categoria di personale e delle competenze
necessarie per assolverli, realizzando un effettivo collegamento fra inquadramento
del personale e mansioni da svolgere;
individuazione, in ultimo stadio, dei percorsi di carriere in considerazione delle
dotazioni organiche, delle mansioni da svolgere e dei livelli retributivi che potranno
essere assicurati in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
In conclusione, il COCER:
 considerato che la mancanza dei dati sopraindicati non consente, al momento, una
valutazione adeguata;
 considerata l’esigenza di poter disporre del testo definitivo del ddl stabilità per
verificare l’effettività della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3,
comma 155, della legge 350/2003 di finanziamento del riordino delle carriere del
personale non dirigente e non direttivo, secondo una logica che parte dal basso;
 considerato che dall’analisi del contesto e dalla discussione che ne è seguita sono
emerse diverse perplessità che necessitano di essere sciolte;
 preso atto della volontà dell’Amministrazione di avviare un tempestivo e costante
confronto sul tema,
reputa indispensabile l’ulteriore approfondimento della tematica attraverso il confronto con
le Organizzazioni sindacali del comparto e il COCER Carabinieri, nonché con i COIR e i
COBAR confluenti con quest’Organismo.
Roma, 21 ottobre 2015
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA