ORDINE DEL GIORNO n. 44 Collegato al disegno di legge n. 148
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ORDINE DEL GIORNO n. 44 Collegato al disegno di legge n. 148
ORDINE DEL GIORNO n. 44 Collegato al disegno di legge n. 148 <<Assestamento del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26>> Non accolto dalla Giunta, votato e respinto dall’Aula nella seduta n. 242 del 28 luglio 2016 Presentatori: Piccin, Violino, Ziberna, Riccardi, Barillari Oggetto: Differimento della data di scadenza per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento centralizzati Il Consiglio regionale, PREMESSO CHE il D. Lgs. n. 102/2012 ha previsto il contenimento dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale. Vengono previsti diversi passaggi tra i quali l'obbligo al 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, di installazione di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. ATTESO CHE il recentissimo Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016) ha modificato molti articoli del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014), ed ha confermato l'obbligo di cui sopra con scadenza al 31 dicembre 2016, pur prevedendo l'eventualità derogatoria, per "impossibilità tecnica" ed "inefficienza in termini di costi", alla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014. CONSIDERATO CHE l'art. 5 del D.Lgs. n. 141/2016 ha modificato l'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014 con la previsione, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, dell’obbligatorietà di effettuare alcuni importanti ed onerosi interventi da parte dei proprietari, quali l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, a pena di sanzioni molto salate. CONSIDERATO CHE la normativa interviene in un ambito, quale quello della disciplina del condominio, particolarmente complesso, introducendo importanti cambiamenti con riferimento ai criteri di ripartizione dei costi di esercizio per il riscaldamento e per il condizionamento. Numerosi sono gli aspetti interrogativi controversi a cui non è agevole ancora dare risposte certe, quali i costi della modifica impiantistica, l’incertezza per i futuri costi di esercizio, la diversa ripartizione con aggravio per determinate esposizioni condominiali, la presenza di poche imprese abilitate allo svolgimento dei lavori, per non dimenticare la delicatezza dei rapporti tra condomini. Tra la criticità bisogna tenere conto anche l’aspetto per cui l’amministratore del condominio, prima di procedere all’appalto dei lavori, deve costituire un fondo ad hoc e ciò rappresenta un problema non indifferente. Basti tenere presente che molti sono i condomini morosi e l’applicazione della normativa allo stato attuale andrebbe a discapito dei condomini virtuosi che si vedrebbero costretti ad anticipare spese, con l’incertezza di un eventuale recupero. ATTESO CHE le ripercussioni negative dell’applicazione della normativa andrebbero a colpire in misura superiore cittadini che già versano in situazioni critiche – come per esempio persone anziane che fondano il loro sostentamento sulla pensione e che già a stento riescono a corrispondere le rate relative alle ordinarie spese condominiali - e che vedrebbero peggiorare la loro situazione a causa dell’entrata in vigore di una normativa decisamente impattante. ATTESO CHE la Regione non dispone di competenza per intervenire direttamente sulla normativa in questione. Tutto ciò premesso, IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE a porre in essere un percorso di dialogo con il Governo nazionale per differire di un anno la scadenza del termine per l’adeguamento dell’impiantistica di riscaldamento centralizzato degli immobili.