foglio informativo - Trasparenza
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Normativa sulla Trasparenza Bancaria (T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione) FOGLIO INFORMATIVO CONTO BPVIGO! Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 1 di 9 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Via Btg. Framarin 18 – 36100 – Vicenza Tel.: (numero verde) 800023555 – Fax: 0444-537491 Sito internet: www.popolarevicenza.it Iscrizione n° 1515 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e N° iscriz. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Vicenza n° 00204010243 – Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (la presente sezione vale solo se la Banca consente che il prodotto illustrato nel presente Foglio Informativo sia promuovibile nell’ambito dell’Offerta fuori sede) Nome e Cognome _____________________________. Qualifica: dipendente Banca promotore finanziario dipendente Banca, iscritto al n°_____________dell’Albo dei Promotori Finanziari di _________________ in data ____________ promotore finanziario NON dipendente Banca, iscritto al n°______________dell’Albo dei Promotori Finanziari di____________ in data ____________ collaboratore di BPVI Multicredito Agenzia in Attività Finanziaria spa iscritta nell’Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori al nr. A8276 in data 30/05/2013 N.B. Per l’offerta fuori sede: gli estremi identificativi del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede che entra in contatto con il cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il cliente deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede, del quale gliene viene spedita/consegnata copia e che forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo. Si precisa che non sono dovuti costi o oneri aggiuntivi a carico del cliente derivanti da tale modalità di offerta. CHE COS’ E’ IL CONTO CORRENTE Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente in generale sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista (depositante) una copertura fino a 100.000,00 euro. La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l’ammontare complessivo detenuto da un cliente nei suoi depositi (conti correnti, depositi vincolati, carte prepagate nominative con IBAN, libretti di deposito a risparmio, nonché sugli assegni circolari e certificati di deposito) presenti all’interno della stessa Banca. Nel caso di rapporti cointestati, il relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a ciascuno spettante. La liquidità di ammontare fino a 100 mila euro è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non è quindi assoggettabile alle misure tra cui il “bail-in”, disciplinate dalla normativa sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa normativa sono reperibili all’interno del sito www.popolarevicenza.it (sezione “BRRD (Bail-in)”) e presso qualunque Filiale della Banca. Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: • i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (*), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici; • i fondi propri (**); • i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648-quater del codice penale; • i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della cosiddetta normativa antiriciclaggio; • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia è consultabile il sito www.fitd.it., ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ). (*) Come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. (**) Come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Quanto sopra indicato vale in generale per qualsiasi tipologia di conto corrente offerto dalla Banca, fermo restando la facoltà della medesima di valutare nel caso concreto la possibilità di rilasciare carnet assegni e/o, carte di debito, e/o di credito, finanziamenti al cliente richiedente, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge. Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 2 di 9 Caratteristiche Conto BPViGO! è un conto sottoscrivibile sia presso le Filiali della Banca, sia “a distanza”. La possibilità di richiederne l’apertura “a distanza” è riservata a nuovi clienti. Istruzioni complete nel sito www.popolarevicenza.it , su bancanuova.it o sul sito dedicato www.bpvigo.it. Conto BPViGO! è un conto che –per le sue caratteristiche rivolte a clientela con dimestichezza nell’utilizzo di strumenti digitali– richiede necessariamente la sottoscrizione contestuale al presente contratto di quello del servizio di multicanalità, per gestire l’operatività a distanza. Inoltre, l’offerta del conto BPViGo! prevede che la remunerazione delle somme depositate sia prevista solo su deposito vincolato, per il quale il Correntista deve sottoscrivere il contratto dell’Accordo Quadro di Deposito Vincolato, dando disposizioni di singolo deposito, quando lo ritiene opportuno, secondo le modalità riportate nel medesimo Accordo Quadro. In caso di Conto cointestato, ogni singolo cointestatario dovrà sottoscrivere il servizio di multicanalità che ammette credenziali di accesso solo individuali. Se il Correntista necessitasse di effettuare una o più operazioni allo sportello (ad esempio di versamento contanti o assegni), può rivolgersi alla Filiale di riferimento. La Filiale potrebbe rifiutare un’operazione richiesta al suo sportello solo se l’operazione stessa non fosse compatibile con il conto BPViGO!. Rimane esclusa dalle operazioni di sportello la Filiale “BPVi.net” non essendo dotata di sportelli. Durante i primi 12 mesi dall’accensione del conto, l’imposta di bollo sull’estratto conto corrente non sarà addebitata al Correntista ma sarà a carico della Banca; trascorsi i primi 12 mesi non verrà addebitata al cliente solo nei seguenti casi: 1. lo stipendio o la pensione, a seconda che il Correntista sia dipendente o pensionato, sia regolarmente accreditato/a nel conto; 2. e inoltre il Correntista abbia domiciliato (addebito continuativo) almeno due utenze / SDD diversi (ad esempio per pagamento bollette della luce, dell’acqua, del telefono ecc.) nel conto. Se dopo aver sottoscritto il presente contratto, il Correntista non desse concretamente seguito a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2, o desse successivamente un ordine di revoca tale da far venir meno l’accredito di stipendio o pensione, o la domiciliazione delle utenze, a seconda dei casi, la Banca procederà con l’addebito dell’imposta di bollo in capo allo stesso Correntista, sempre che ricorrano i presupposti di legge. Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it (sul sito della Banca www.popolarevicenza.it e presso tutte le filiali della Banca). PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PROFILO QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE Indicatore Sintetico di Costo (ISC) SPORTELLO ONLINE - Giovani (164 oper.) € 53,3 € 15 - Famiglie con operativita' bassa (201 oper.) € 48,3 €0 - Famiglie con operativita' media (228 oper.) € 95,66 € 47,36 - Famiglie con operativita' elevata (253 oper.) € 103,16 € 47,36 - Pensionati con operativita' bassa (124 oper.) € 45,8 €0 - Pensionati con operativita' media (189 oper.) € 103,16 € 47,36 Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo nella misura di 34,20 euro nei casi previsti dalla legge, a meno che non sia contrattualmente a carico della Banca per lo specifico tipo di conto corrente; gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto (attualmente non previste dalla Banca per questo conto). Il costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai 6 profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conto corrente privo di fido. Per saperne di più: http://www.bancaditalia.it QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (questo documento è disponibile presso le Filiali della Banca - il suo rilascio e’ gratuito). E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi con il simulatore pubblicato sul sito internet della Banca. Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 3 di 9 Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i Fogli Informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla Banca. E’ sempre possibile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto. VOCI DI COSTO Spese per l’apertura del conto 0,00 € Canone annuo del conto corrente 0.00 € (0,00 € addebitati mensilmente) 12 Operazioni annue (3 operazioni gratuite al trimestre) Illimitate se eseguite tramite canali alternativi allo sportello o se relative a versamenti in conto N° di operazioni incluse nel canone annuo Spese annue per conteggio interessi e competenze 0,00 € Canone annuo carta di debito internazionale Circuiti: BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Maestro, Fastpay. 0,00 € Canone annuo carta di credito Circuiti: Mastercard o Visa 35,00 € per “Osella” Visa e “Paypass” Mastercard Canone annuo carta multifunzione Carta non più commercializzata Canone annuo per internet banking e phone banking - Servizio di multicanalità “BPViGO!” - Versione “Free” gratuito; - Versione “Personal” 120 € (10,00 € addebitato mensilmente) - Versione “Over” 216 € (18,00 € addebitato mensilmente) con l’aggiunta di un canone di 2,00 € a bimestre per utilizzo Chiavetta personale Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell’operazione) 0,00 € per operaz. di versamento 0,00 € per operaz. tramite canali alternativi allo sportello 2,50 € per operazioni allo sportello - 2,65 € con l’invio cartaceo; - 0,00 € con l’invio tramite Internet Invio estratto conto Prelievo tramite sportello automatico (ATM) presso: Banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza altre Banche in Italia Bonifico verso Italia e UE in euro con addebito in c/c a favore beneficiario c/o filiali stessa Banca 0,00 € 2,10 € - 3,50 € allo sportello - 0,00 € tramite servizio multicanale, con limite operativo fino a € 10.329,14 -1,05 € tramite servizio telefonico con limite operativo fino a € 10.329,14 - 5,00 € allo sportello Bonifico verso Italia e UE in euro con addebito in c/c a favore beneficiario c/o altra Banca Domiciliazione utenze / Commissioni per ciascun addebito SDD CORE: Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 - 0,00 € tramite servizio multicanale, con limite operativo fino a € 10.329,14 - 1,05 € tramite servizio telefonico con limite operativo fino a € 10.329,14 0,00 € CONTO BPVIGO! Pagina 4 di 9 VOCI DI COSTO Decorrenza Indice Spread TAN 0,0000% Per importi Spread TAN Per importi Tasso creditore annuo nominale Decorrenza Indice Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione onnicomprensiva (commissione per l’affidamento) Decorrenza Indice Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfino inferiore o pari a € 500,00 se di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per un massimo di una volta per ciascun trimestre) 14,4000% 2,0000% annuo dell’importo totale degli affidamenti concessi Spread TAN Per importi 14,4000% - per sconfino inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia prevista dalla normativa) 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfino oltre le franchigie di cui 35,00 € sopra - per ulteriore accrescimento dello sconfino superiore a € 100,00 35,00 € - limite massimo della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L’importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti Decorrenza Indice Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Commissione di istruttoria veloce – CIV - per sconfino inferiore o pari a € 500,00 se di durata non superiore a 7 giorni consecutivi (per un massimo di una volta per ciascun trimestre) Spread TAN Per importi 14,4000% - per sconfino inferiore o pari a € 100,00 0,00 € (franchigia prevista dalla normativa) 0,00 € (franchigia iniziale prevista dalla Banca) - per ogni sconfino oltre le franchigie di cui 35,00 € sopra - per ulteriore accrescimento dello sconfino superiore a € 100,00 35,00 € - limite massimo della CIV applicabile per trimestre 200,00 € L’importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo complessivo anche se derivante da più addebiti Contanti Stesso giorno Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno Assegni bancari altra filiale dal 4 ° giorno lavorativo successivo al versamento Assegni circolari stessa Banca Stesso giorno Assegni circolari altri istituti / vaglia Banca d’Italia dal 4 ° giorno lavorativo successivo al versamento Assegni bancari altri istituti dal 4 ° giorno lavorativo successivo al versamento Vaglia e Assegni postali dal 4 ° giorno lavorativo successivo al versamento Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 5 di 9 - Commissioni per disposizioni permanenti di bonifico: - beneficiari presso nostre filiali 0,00 € - beneficiari presso altre banche 0,00 € - n° 1 carta Prepagata Ricaricabile (commissione per rilascio carta): Compresa nel canone del conto - Retrocessione commissioni per prelievo presso sportelli automatici di altre n. 4 operazioni mensili banche Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito Internet: www.popolarevicenza.it Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/96 relativo alle specifiche operazioni ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ - Valute stabilite per legge: la valuta sui prelievi da conto corrente di contante e sui versamenti su conto corrente di contante è pari allo stesso giorno di effettuazione dell’operazione (art. 22 Dlgs 11/2010). - Commissioni prelievo contanti tramite sportello 2,50 € - Spese Tenuta Conto (addebitate in sede di ogni Liquidazione di Competenze) 0,00 € - Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla trasparenza Bancaria (invio in formato cartaceo) 1,30 € - Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria (invio con modalità telematica 0,00 € servizio “D.O.L.” Documenti On Line) - Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB) - qualunque sia la 0,00 € modalità di invio - Periodicità invio Estratto Conto Trimestrale 34,20 € - Bolli annuali per produzione Estratto Conto (Persone Fisiche) (a carico cliente) - Ritenuta Fiscale sugli Interessi Creditori come previsto dalla normativa vigente - Il tasso d’interesse di mora è pari al 9% nominale annuo, nel rispetto della normativa anti-usura e quindi fatte salve anche le rettifiche in diminuzione che si rendesse necessario effettuare al fine di ricondurre il tasso effettivo globale al di sotto della “soglia usura”. - Remunerazione delle giacenze: si rinvia al Foglio Informativo del Deposito Vincolato di somme presente all’interno del Fascicolo dei servizi accessori al presente conto corrente - Condizioni economiche applicabili alle operazioni in divisa per cassa o su C/C in euro: per queste condizioni si rinvia al Foglio Informativo “Operazioni in divisa per cassa o su conto corrente in euro” disponibile presso le Filiali e pubblicato sul sito internet della Banca. Si riportano le causali di conto corrente che danno origine a una registrazione/scritturazione per la quale viene addebitata al cliente la “spesa per operazione” riportata nelle condizioni economiche del presente Foglio Informativo sotto la voce “registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone”. Descrizione Operazione Descrizione Operazione Accrediti diversi Accredito effetti presentati allo sconto Accredito pensione Accredito per anticipi fatture Accredito per effetti SBF Accredito per operazioni derivati OTC Accredito per operazioni su prodotti derivati Accredito per rimborso conto fiscale Accredito per utilizzo credito documentario estero Accredito utilizzo credito documentario su Italia Acquisto di valuta estera Acquisto e vendita divise e/o banconote estere Acquisto Biglietti Spettacoli Addebito assegno Addebito generico Addebito per bonifico estero Addebito per operazioni derivati OTC Addebito spese Addebito utilizzo credito documentario su estero Addebito utilizzo credito documentario su Italia Addebito Mybank Addebito SDD Addebito SDD (comprensiva di spese) Assegni bancari insoluti e protestati Assegni di traenza Assicurazione su Mutui Addebito R4C massiva di presentazione (sbf e d.i.) Bonifico sull'estero Canone cassette sicurezza Canone cassette sicurezza e custodia valori Cassa ass.interna / Circolo dipendenti Cassa assistenziale interna /Circolo dipendenti Competenze di accredito sdd dopo incasso Competenze di reversal Competenze per r4c massiva (sbf e d.i.) Differenziali OPZ su Indici esercitate Disposizione di giroconto Disposizione di giroconto anticipo fatture Disposizione di pagamento Disposizioni di giroconto (stessa banca) Effetti insoluti o protestati Effetti richiamati Emissione assegni circolari Emissione Voucher INPS Erogazione finanziamenti Erogazione finanziamenti e mutui Estinzione carta prepagata Estinzione Certificato di Deposito Estinzione/Decurtazione Finanziamento - export Estinzione/Decurtazione Finanziamento - import Giro Addebito/Accredito competenze Giroconto Giroconto anticipo fatture Giroconto anticipo vincolo su c/dep. sc. libera Giroconto effetti SBF Giroconto per vincolo a scadenza libera Giroconto per vincolo 12 mesi Giroconto per vincolo 18 mesi Giroconto per vincolo 24 mesi Giroconto per vincolo 3 mesi Giroconto per vincolo 6 mesi Imposta Capital Gain Imposta Conto Fiscale Imposta Scudo Fiscale Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 6 di 9 Commissione emissione assegni di traenza Commissioni Commissioni e spese su operazioni con l'estero Commissioni e spese su Crediti Documentari Commissioni su interventi Competenze su effetti presentati allo sconto Compravendita titoli a termine Compravendita titoli e diritti Compravendita Futures Compravendita Opzioni Concessione Finanziamento - export Concessione Finanziamento - import Consegna-Ritiro titoli OPZ esercitate Contributi assistenziali Operazione Estero Pagamenti diversi Pagamento abbonamento Operazione Studenti Pagamento bollettini/ticket ASL Pagamento bollettino altra banca Pagamento bollettino nostra banca Pagamento contributi assistenziali Pagamento effetti Pagamento effetti elettronici Pagamento imposte e tasse T-serve Pagamento imposte Delega Unificata Pagamento per operazioni su prodotti derivati Pagamento per utilizzo carta di credito Pagamento per utilizzo carta American Express Pagamento per utilizzo carta Diners club Pagamento per utilizzo CartaSI Pagamento per utilizzo Key Client Pagamento per utilizzo Viacard Pagamento rimessa documentata Pagamento tributi ex SAC Pagamento utenza acqua Pagamento utenza gas Pagamento utenza luce Pagamento utenza telefonica Pagamento ICI Pagamento ICI Comune di Vicenza Pagamento MAV Pagamento R.AV. Pagamento R.AV. nostra Banca Prelevamento contanti Prelevamento Bancomat nostro sportello Prelievo Prelievo Bancomat altri Istituti Premi assicurativi Incasso cedole Incasso dividendi Incasso rimessa documentata Incasso Voucher INPS Incasso rimessa documentata Incasso tramite P.O.S. Interessi e competenze Lettera di credito Locazione Mandati di pagamento Margini di garanzia Margini di garanzia su Derivati Margini di variazione Futures Negoziazione assegni esteri Negoziazione assegni sull'Estero Oneri L. 386/90 Penale/Int. Legali/Spese eventuale protesto Premi polizza Premi polizza di sottoscrizione o rinnovo Rilascio carta prepagata Rimborso finanziamenti Rimborso parziale carta prepagata Recupero spese forfettario certificazione interessi sui mutui Recupero spese per operazione extra Recupero spese per visure immobiliari Rettifica valuta Reversale di tesoreria Reversali di incasso Riaccredito assegno SBF segnalato impagato CHT Ricarica carta prepagata Ricavo effetti o assegni presentati al Dopo Incasso Ricavo effetti/assegni sull'estero al dopo incasso Saldo a Vs. credito Saldo a Vs. debito Sconto Effetti sull'Estero Servizi scolastici Vicenza Sottoscrizione aumento di capitale Sottoscrizione operazione titoli Sottoscrizione Fondi Sovvenzioni Contanti Spese Spese di invio prospetto e scalare Spese per produzione E/C Titoli Spese perizia su mutui Spese rilascio atti assenso Vendita di valuta estera Vendita divise/banc. estere Vs disposizione di pagamento (comprensiva di spese/comm.) RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per “consumatori”. L’art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 – convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal momento in cui una banca riceve da un consumatore -- per il tramite di un’altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, senza oneri e spese per il consumatore. Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato. Pubblicità e trasparenza delle condizioni - Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Reclami, ricorsi e Conciliazione La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n° 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) nonché al Dlgs 27/01/2010 n° 11 (recepimento Direttiva Europea sui servizi di pagamento -PSD) e successive integrazioni, modificazioni e norme di attuazione ed è soggetta alla Vigilanza della Banca d’Italia. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a [email protected]. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento. Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi: Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 7 di 9 per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28; per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi: • fino all’8 gennaio 2017, alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it o all’Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data del 8 gennaio 2017 continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012; • a partire dal 9 gennaio 2017, data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a [email protected]. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet della Banca). Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’ “Arbitro per le Controversie Finanziarie” assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010; ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. - - LEGENDA Canone annuo. Commissione di istruttoria veloce Commissione onnicomprensiva (Commissione per l’affidamento) Conto a pacchetto (a canone) Disponibilità somme versate Fido o affidamento Saldo contabile Saldo disponibile Saldo liquido Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido Servizi di pagamento soggetti alla normativa “PSD” Spese fisse per la gestione del conto Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente Conto corrente con sistema di tariffazione forfetario delle spese, commissioni ecc. Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture contabili dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, per valuta e/o per disponibilità. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare Saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere considerate per data “valuta”; per data “valuta” si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi debitori/creditori. Somma che la banca ha accettato di pagare – pur non essendovi obbligata contrattualmente quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità, in assenza di affidamento contrattualmente concesso dalla Banca. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile concesso dalla Banca con contratto. E’ stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea sui “Servizi di Pagamento” 2007/64/CE PSD, con il decreto legislativo 27/01/2010 n° 11. Le regole sono applicabili ai bonifici, alle carte di pagamento (carte di debito, carte prepagate) e ad altri strumenti di pagamento (SDD, RIBA, ecc.), precisando altresì che la nuova normativa: • non riguarda gli assegni e le cambiali; • si applica sia ai pagamenti nazionali, sia a quelli da e verso gli Stati membri dell’“Unione Europea” nonché all’Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposti in euro o in una delle divise Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 8 di 9 degli Stati membri non aderenti all’EURO qualora le operazioni in tali divise non diano origine a negoziazione (esempio pagamenti da un conto in Sterline inglesi ad un altro conto espresso nella stessa divisa). Spesa di Tenuta Conto Spesa per la gestione del conto addebitata in sede di Liquidazione periodica del medesimo. Spesa singola operazione non Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel compresa nel canone canone annuo. Spese annue per conteggio interessi Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle e competenze competenze. Spese forfettarie trimestrali/annue Prima della sottoscrizione del contratto di conto corrente la Banca e il cliente (sia consumatore che non consumatore, quindi impresa ecc.) possono concordare che al conto (che non sia a canone) venga applicato un importo massimo complessivo con riferimento alle spese per operazione, avuto riguardo al probabile numero di operazioni al trimestre (o all’anno) che il cliente prevede di poter fare. Una volta concordato detto importo forfettario complessivo, la Banca non procede all’addebito puntuale, operazione per operazione, della spesa di registrazione. Detto importo forfettario è applicato all’atto della liquidazione. Spese per invio estratto conto Recupero spese forfettario che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto in via cartacea, secondo la periodicità stabilita nel contratto, a meno che detta spesa non sia già compresa nel canone o il conto ne sia esente. Nessuna spesa può essere richiesta, ai sensi di legge, per invio estratto conto con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis D.Lgs. 385/1993). Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Il tasso creditore può essere associato a parametri di mercato quale ad esempio l’Euribor rilevati sul circuito Reuters oppure pubblicati sul “Il Sole – 24 Ore”. Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Il tasso debitore può essere associato a parametri di mercato quale ad esempio l’Euribor rilevati sul circuito Reuters oppure pubblicati sul “Il Sole – 24 Ore”. Liquidazione interessi Gli interessi debitori e creditori, nel caso di conto corrente che preveda la possibilità di maturazione degli uni e degli altri, sono conteggiati e liquidati dalla Banca tenendo conto di quanto previsto dall’art. 120 Dlgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), come modificato dal DL 18/2016 convertito dalla legge 49/2016. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Foglio informativo – n. 13 aggiornamento del 11/01/2017 CONTO BPVIGO! Pagina 9 di 9