convenzione assicurativa provinciale

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convenzione assicurativa provinciale
ISTRUZIONI RISERVATE AL PERSONALE SCOLASTICO
Allegato a Polizza N° 113/54/386.824 e N° 113/60/386.832
ANNO SCOLASTICO
2009 – 2010
MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
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L'adesione degli alunni si intenderà subordinata al versamento della quota di premio di € 7 pro-capite ed alla compilazione di
elenchi nominativi in tre copie.
L'adesione dei Sigg. Dirigenti Scolastici, Dirigenti Amministrativi, Insegnanti e Personale non Insegnante, qualora non sia
assicurata la totalità degli Alunni, è subordinata al versamento di € 7 pro-capite ed alla elencazione nominativa degli aderenti.
Delle tre copie di elenchi una dovrà essere trattenuta dalla Direzione Scolastica o dalla Segreteria, e le altre due trasmesse,
tramite la Direzione Scolastica o Segreteria, all’Agenzia Generale di Alba.
Tuttavia, quando un Istituto Scolastico assicuri la TOTALITÀ degli alunni come risultante dai rispettivi registri all'inizio dell'anno
scolastico (documenti che dovranno a richiesta dell’Assitalia essere esibiti in qualsiasi momento per ogni eventuale controllo),
non è necessario compilare alcun elenco, essendo sufficiente la dicitura "TOTALITA' ALUNNI IN NUMERO DI..." nello
spazio apposito riservato alla causale del versamento sul modulo utilizzato. Qualora nel corso dell'anno nuovi assicurati, per un
totale numerico superiore al 10% di quanto precedentemente comunicato, entrino a far parte della popolazione scolastica,
l'istituto Scolastico interessato provvederà alla regolazione posticipata del premio indicato all'art. 1 con versamento da
effettuarsi entro la fine dell'anno scolastico stesso, recante la dicitura "INTEGRAZIONE".
La somma totale dei premi incassati dagli Insegnanti o dalle Segreterie dovrà essere versata all'Agenzia Generale I.N.A. ASSITALIA di Alba.
Per le Scuole nelle quali si sia assicurata contro gli infortuni la TOTALITÀ degli alunni, le garanzie dei punti a), b), c), d) ed e)
dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione si intendono estese gratuitamente agli infortuni che dovessero subire le
persone che - con mansioni opportunamente deliberate dai competenti Consigli e dai Dirigenti di Istituto – sono preposte e/o
accompagnano gli alunni nelle attività così come precisato ai punti a) e b) dell'art. 2.1) delle Condizioni stesse.
Qualora non sia assicurata la TOTALITÀ degli alunni, ovvero per accompagnatori diversi da quelli all'uopo designati, ivi
compresi Insegnanti, genitori e/o parenti, le presenti garanzie possono essere prestate mediante adesione nominativa contro il
pagamento di € 7 pro-capite per ogni gita per le garanzie a), b) ed e).
Il versamento del premio e la trasmissione dell'elenco nominativo degli assicurati dovrà essere effettuato entro il giorno
precedente l'inizio della gita, con le modalità in uso per l'assicurazione degli alunni, indicando sia sul versamento che
sull'elenco, oltre i dati della Scuola che effettua l'operazione - anche la dicitura "GITA SCOLASTICA A......“
CONVENZIONE
ASSICURATIVA
PROVINCIALE
MODALITA' DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
a) La denuncia dell'infortunio deve essere fatta dall'interessato all'Insegnante o alla Segreteria della Scuola di appartenenza, sugli
appositi moduli forniti dalla Società; la denuncia medesima, controfirmata dal Dirigente Scolastico e corredata dalla
documentazione medica, dovrà essere inoltrata all'Agenzia I.N.A. - ASSITALIA di Alba, entro 30 giorni dall'infortunio;
b) I rimborsi, le diarie o le indennità forfettarie verranno liquidate dalla Società a guarigione clinica avvenuta e su presentazione da
parte dell'assicurato o dei suoi aventi diritto rispettivamente di notule, dichiarazioni di degenza ospedaliera o certificazione
sanitaria, fino alla concorrenza dei massimali assicurati; il rimborso delle spese sostenute all'estero verrà comunque effettuato
in Italia ed in Euro, al cambio ufficiale del giorno in cui avviene il rimborso stesso;
c) Salvo quanto disposto dall'art. 3) comma g) non sono soggette a rimborso le spese effettuate per protesi dentarie;
d) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato, oltre alla normale denuncia come al comma a), dovrà essere data
immediatamente comunicazione telefonica o telegrafica del sinistro all'Agenzia Generale I.N.A. – ASSITALIA di Alba.
e) Tutti i diritti al risarcimento si prescrivono in un anno (art. 2952 C.C.); la prescrizione si può interrompere con una semplice
richiesta, spedita a mezzo posta “raccomandata".
INFORTUNI:
ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO: MATERNE,
ELEMENTARI, ISTITUTI COMPRENSIVI DI SCUOLE MATERNE / ELEMENTARI /
MEDIE, MEDIE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI;
- DIRIGENTI, SEGRETARI, INSEGNANTI, BIDELLI, PERSONALE NON INSEGNANTE
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RESPONSABILITA’ CIVILE:
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PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE
ALUNNI E/O LORO GENITORI
VOLONTARI E ISTRUTTORI NON DIPENDENTI
AGENZIA GENERALE DI ALBA
Piazza Cristo Re, 12 – 12051 – ALBA
AGENZIA GENERALE DI ALBA
P.za Cristo Re,12 – Tel. 0173.283888 (5 linee r. a.) – Fax. 0173.284158
Tel.: 0173.283888
(5 linee r.a.)
Fax.: 0173.284158
ANNO SCOLASTICO 2009 – 2010
ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DEL PERSONALE INSEGNANTE, NON INSEGNANTE, DEGLI ALUNNI E/O LORO GENITORI,
VOLONTARI ED ISTRUTTORI NON DIPENDENTI.
SEZIONE INFORTUNI
“Per consentire la registrazione ed i versamenti delle quote di premio da parte delle Segreterie e dei Sigg. Insegnanti, il termine ultimo viene fissato al 31 ottobre di ogni inizio anno SCOLASTICO.
Le garanzie sono pertanto operanti sin dal primo giorno di scuola, anche se il versamento del premio è consentito entro il 31 ottobre di ogni inizio anno SCOLASTICO”.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3.1)
1.1)
Con il pagamento di € 7 complessivi pro-capite l’ASSITALIA s'impegna a risarcire le conseguenze degli infortuni sofferti dagli assicurati,
nelle circostanze di tempo e di luogo appresso indicate, durante l'anno scolastico, così come definito dal Ministero della Pubblica
Istruzione (di norma dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo), intendendosi compresi anche i periodi relativi ai corsi di
recupero.
Sono compresi gli infortuni sofferti in stato di malore o di incoscienza, purchè tale stato non derivi dall'uso di sostanze alcoliche,
stupefacenti o simili; gli sforzi muscolari aventi carattere traumatico e le ernie addominali traumatiche; le punture di insetti (esclusa la
malaria); le morsicature di animali, compresi i rettili; i colpi di sole, di calore e di freddo; le influenze termiche ed atmosferiche: l'ingestione
e l'assorbimento di sostanze; le infezioni o le corrosioni per improvviso contatto con acidi; l'asfissia per annegamento e per subitanea fuga
di gas o vapori.
2.1)
L'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli alunni assicurati:
a)
durante le loro attività scolastiche e parascolastiche nel quadro degli ordinamenti, dei programmi e delle disposizioni stabilite dal
Ministero della P.I. o deliberate dagli organi della Scuola (Consigli, Dirigenti, ecc.) che, a puro titolo esemplificativo, consistono in
refezioni, inter-doposcuola, manifestazioni ginnico-sportive, attività sciistica e natatoria, gite, passeggiate ed escursioni (comprese
visite a cantieri, aziende e laboratori, semprechè tali visite non comprendano esperimentazioni e prove pratiche dirette), ecc.; sono
comprese le lezioni di educazione fisica e l'insegnamento complementare della pratica sportiva.
b)
durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle predette attività, effettuati in qualsiasi parte del mondo.
Sono pertanto compresi in garanzia i viaggi e le gite di istruzione in Italia ed all'Estero compiuti con qualsiasi mezzo di trasporto; tutte le
suddette attività sono tuttavia comprese nelle garanzie solo a condizione di essere disposte e/o controllate dagli organismi scolastici.
c)
durante il tragitto da casa a scuola e viceversa; per gli alunni residenti fuori del comune sede della Scuola o che usufruiscono di
mezzi di trasporto pubblici all'uopo predisposti, per il tempo strettamente necessario a compiere l'intero viaggio di andata e ritorno;
per tutti gli alunni ed in particolare per quelli residenti nel Comune sede della Scuola l'assicurazione vale, comunque, per un'ora
prima ed un'ora dopo l'inizio ed il termine delle lezioni o delle attività elencate al comma a). Relativamente agli alunni delle Scuole
Materne, la garanzia è operante solo in quanto i bambini siano accompagnati.
La garanzia vale per la guida di motocicli in genere, ma è subordinata al pieno rispetto dell'art. 115 del Nuovo Codice della Strada.
PRESTAZIONI ASSICURATE
Per ciascun alunno la garanzia è prestata per:
a) € 100.000 in caso di morte;
b) fino a € 250.000 in caso di invalidità permanente, secondo i seguenti criteri:
b/1) € 680 per ciascun punto di invalidità permanente fino al 10° punto compreso;
b/2) € 1.150 per ciascun punto dall'11° al 30° punto d'invalidità permanente compreso;
b/3) € 1.400 per ciascun punto dal 31° al 40° punto d'invalidità permanente compreso;
b/4) € 1.550 per ciascun punto dal 41° al 50° punto d'invalidità permanente compreso;
b/5) dal 51° punto in poi le invalidità permanenti saranno equiparate a quella totale (100%) ossia € 250.000;
c)
rimborso fino ad un massimo di € 15.000 per spese mediche e chirurgiche, farmaceutiche, ambulatoriali (TICKETS INCLUSI),
nonchè per le spese (documentate) per il trasporto dal luogo dell'infortunio al più vicino ospedale;rimborso spese per riparazioni di
apparecchi ortopedici, protesi, tutori in genere e sedie a rotelle la cui rottura sia stata determinata da infortunio.
c/1) rimborso fino ad un massimo di € 1.550 per spese documentate relative al rientro a domicilio a seguito infortunio occorso durante i
viaggi di istruzione.
d)
Rimborso fino a € 1.550,00 per spese di onoranze funebri;
e)
diaria per ricovero in ospedale o clinica di € 100; DAY HOSPITAL € 50; Indennità ricovero da malattia € 25,00;
f)
quando non residuano postumi di invalidità permanente, liquidazione a forfait di:
f/1) € 260 in caso di frattura che comporti ingessatura di arti;
f/2) € 180 in caso di frattura diversa dalla precedente;
f/3) € 130 in caso di lesione senza frattura, che tuttavia comporti ingessatura o applicazione di apparecchio ortopedico o steccatura;
g)
Liquidazione fino a € 10.000 per la prima protesi dentaria con il limite di € 520 per dente;
h)
per la rottura di occhiali a seguito di infortunio: acquisto lenti € 500,00; acquisto montatura € 150,00;
i)
liquidazione a forfait di € 130 in caso di infortunio che provochi assenza dalla scuola per almeno 5 giorni e non scatti nessuna delle
precedenti liquidazioni; - liquidazione a forfait di € 3.000,00 per perdita anno scolastico a seguito di infortunio;
j)
liquidazione fino a € 25.000,00 per danni estetici permanenti a seguito di infortunio;
k)
lIquidazione fino a € 250,00 per danni al vestiario;
l)
Rimborso fino a € 1.000,00 per spese mediche e rientro anticipato per infortuni, malattia o decesso di un famigliare
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art 1916 C.C. verso eventuali responsabili dell'infortunio.
3.2) Tutte le garanzie operanti al punto 3.1. sono applicabili anche al personale docente e non docente.
Le garanzie vengono estese agli "stages" che, nell'ambito delle attività parascolastiche, vengono organizzati presso aziende, posti
sotto la supervisione di un gruppo di docenti coordinati dal Dirigente Scolastico; le garanzie stesse vengono prestate per infortuni
occorsi durante il normale orario di lavoro, svolto con finalità esclusivamente didattiche, anche se non vi è costante presenza fisica
dei docenti, compresa la partecipazione a qualsiasi tipo di lavoro manuale non amministrativo o di laboratorio ma esclusi tutti gli
infortuni soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL.
2.2)
L'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano i Signori Dirigenti Scolastici, Dirigenti Amministrativi, Insegnanti Personale non
Insegnante assicurati, durante la loro permanenza nell'edificio scolastico, compresi i trasferimenti all'interno delle sedi degli Istituti
comprensivi ed all’esterno sempreche’ rientrino nell’attivita’ didattica, esclusa ogni attività di natura extraprofessionale, salvo quanto
espressamente precisato per le gite scolastiche.
AGENZIA GENERALE DI ALBA – P.za Cristo Re, 12 – Tel.: 0173.283888 (5 linee r.a.) – Fax: 0173.284158
ANNO SCOLASTICO 2009 – 2010
ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI
RESPONSABILITA’ CIVILE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, DEL PERSONALE INSEGNANTE, NON INSEGNANTE, DEGLI ALUNNI E/O LORO GENITORI,
VOLONTARI ED ISTRUTTORI NON DIPENDENTI.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
“Per consentire la registrazione ed i versamenti delle quote di premio da parte delle Segreterie e dei Sigg. Insegnanti, il termine ultimo viene fissato al 31 ottobre di ogni inizio anno SCOLASTICO.
Le garanzie sono pertanto operanti sin dal primo giorno di scuola, anche se il versamento del premio è consentito entro il 31 ottobre di ogni inizio anno SCOLASTICO”.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia copre la responsabilità civile nei confronti degli alunni da parte dei Responsabili dei Consigli di Circolo e di Istituto, dei Dirigenti
Scolastici, dei Dirigenti Amministrativi, del Personale Insegnante e non insegnante della Scuola e di Istruttori con contratto di prestazione d’opera
intellettuale per attività e insegnamento facoltativi e integrativi (compresi gli Insegnanti non di ruolo e/o in pensione o altre persone anche non
Dipendenti ma nell’ambito del volontariato che prestano opera previa regolare delibera della loro attività in sede di Collegio Docenti e/o di Consiglio
di Istituto) degli altri alunni e loro genitori, nonché alla responsabilità civile degli alunni assicurati e di tutti coloro che possono essere chiamati a
rispondere del loro operato a terzi in occasione dell’attività scolastica pre e post-scolastica e comunque durante la mensa.
Sono considerati terzi tra di loro il Dirigente Scolastico, il Dirigente Amministrativo, i Docenti e non Docenti, Volontari e Istruttori non Dipendenti, i
Genitori e gli alunni fra di loro.
La garanzia viene estesa agli “stages” posti sotto la supervisione di Docenti coordinati dal Dirigente Scolastico che, nell’ambito delle attività
parascolastiche vengono organizzati presso aziende.
Art. 3 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone
comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 60 giorni.
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
con il limite di
e con il limite di
La Società si obbliga a tenere indenne l’Istituto Scolastico e la Pubblica Amministrazione di riferimento di quanto siano tenuti a pagare quali
civilmente responsabili ai sensi di legge per fatto del personale docente, non docente e degli alunni dell’Istituto, a titolo di risarcimento dei danni
involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo
svolgimento dell’attività scolastica ed alle attività ad essa accessorie e complementari, per le quali è operante l’assicurazione. È compresa la
responsabilità civile che possa derivare all’Istituto per fatto doloso delle persone di cui debba rispondere.
L’assicurazione opera inoltre per la responsabilità personale di tutti gli operatori dell’Istituto, docenti e non docenti, degli studenti e dei genitori
membri degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/1974. Qualora gli studenti siano minorenni, è altresì compresa la responsabilità dei
genitori e/o tutori per danni che i minori provochino a terzi, compresi gli altri alunni, gli operatori ed i membri degli organi collegiali, semprechè,
naturalmente, tali danni si siano verificati durante lo svolgimento dell’attività scolastica e di quelle ad essa connesse.
È altresì compresa la responsabilità personale dei genitori quando svolgono il ruolo di accompagnatori alle gite scolastiche o ad altre attività esterne
organizzate dall’Istituto; in tali casi la copertura opererà a secondo rischio qualora coesistano altre coperture assicurative.
Il massimale per sinistro previsto in polizza resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità delle persone sopra citate.
Art. 2 Oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro ed alunni soggetti alla assicurazione obbligatoria
INAIL (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a)
b)
c)
ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni
sofferti dal personale soggetto all’assicurazione obbligatoria addetto alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai
lavoratori parasubordinati come definiti all'Art. 5 del D.Lgs. n 38/2000;
ai sensi della Circolare Ministeriale n. 311 del 03/11/1992 per gli infortuni sofferti dai docenti di Educazione Fisica e dagli alunni durante le
ore curricolari destinate a tale disciplina;
ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nei precedenti punti a) e b) cagionati ai soggetti ivi descritti, per
morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle
menomazioni di cui all’Art. 13 comma 2) del D.Lgs. n. 38/2000.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi
dell’assicurazione di legge; da tale garanzia sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. che R.C.O. valgono per l’azione di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge n. 222 del 12/06/1984.
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (pari ad anni 1) e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La garanzia è prestata con i seguenti massimali
€ 1.600.000,00 per catastrofe;
€ 1.600.000,00 per persona;
€ 1.600.000,00 per cose ed animali.
Condizioni particolari
E’ compresa in garanzia l’organizzazione di gite scolastiche, sia in Italia che all’estero.Sono inclusi i danni causati agli arredi, alle strutture e alle
attrezzature dove avviene il soggiorno, e ai mezzi di trasporto nel limite di € 1.500,00 oer sinistro/anno. La presente assicurazione comprende i
danni arrecati alle cose che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna,custodia o detenga a qualsiasi titolo,esclusi i beni strumentali utilizzati nello
svolgimento delle attività istituzionali,ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali
della sezione R.C.T. fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,con franchigia assoluta per sinistro di € 250,00. Si
precisa che resta salvo il diritto di rivalsa della compagnia nei confronti dei soggetti che partecipano all’attività pre e post scolastica, compresa la
mensa, che non siano dipendenti e/o docenti dell’Istituto.
Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da
impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore,macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in
vigore e che,comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico,ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
f)
a cose altrui derivanti da incendio o scoppio di cose dell’Assicurato,da questi comunque detenute o condotte,ivi compreso l’immobile dove
si svolge l’attività scolastica;
g) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi non adibiti all’attività assicurata;
h) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo,ed a quelle trasportate,rimorchiate,sollevate,caricate e scaricate;
i)
ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico,ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
j)
alle cose trovantesi in ambito di esecuzione dei lavori;
k) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo,ad interruzion,impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi
d’acqua,alterazioni o impoverimento di falde acquifere,di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento;
Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:
l)
da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente amianto,da campi elettromagnetici;
Ad integrazionedi quanto sopra indicato l’assicurazione non è comunque operante, per nessuna delle garanzie prestate,per i danni:
¾ verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non),guerra civile,insurrezione,tumulti popolari,sommosse,occupazione militare
ed invasione;
¾ direttamente o indirettamente causati o derivati da,o verificatisi in occasione di,atti di terrorismo,indipendentemente da qualsiasi altro
evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
¾ causati o derivati da,o verificatisi in occasione di,qualsiasi azione intrapresa per controllare,prevenire o reprimere qualsiasi atto di
terrirismo.
Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza)compiuto da qualsiasi persona o
gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo,per scopi politici,religiosi,ideologici,o
etnici o simili,inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o intimorire la popolazione o una sua parte.