COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia

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COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia
COMUNE DI CAMPONOGARA
Provincia di Venezia
Prot.7771
ORDINANZA N. 37
del 04/05/2007
OGGETTO: Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani.
IL SINDACO
- Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di
condotta volte a tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti
da parte di questi;
- Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza
pubblica;
- Preso atto altresì che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui
marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può portare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l’evidente
assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;
- Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;
- Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che
hanno conseguenze negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle
persone;
- Sentito l’Assessore all’ambiente;
- Visto il regolamento comunale di Polizia Urbana approvato il 17.12.1999;
- Visto il regolamento comunale di Igiene approvato il 28.02.1990;
- Vista la legge 14.08.1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo);
- Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- Visto l’art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
- Visto l’art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
- Vista l’ordinanza del Ministro della Salute in data 12 dicembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 10 in data 13 gennaio 2007, “Tutela dell’incolumità all’aggressione di cani”;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
- In applicazione delle norme previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006
summenzionata;
ORDINA
Dalla data della presente Ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate
per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.
2. Di vietare:
a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all’elenco Ordinanza del Ministero della Salute e riportato in calce al presente
atto;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare
l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi
non curativi, in particolare: il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali.
Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di
medicina veterinaria.
3. Di utilizzare obbligatoriamente idonea museruola o il guinzaglio per i cani quando si trovano nelle
vie o in altro luogo aperto al pubblico.
4. Di utilizzare obbligatoriamente la museruola ed il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici
e nei pubblici mezzi di trasporto.
5. I proprietari ed i detentori di cani di razza a rischio di aggressività di cui all’elenco sottoriportato,
devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani, sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
6. Di vietare l’accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate
adibite a gioco dei bambini individuate con apposita segnaletica.
7. Di fare obbligo a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l’animale
sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico sul quale si vengono a trovare.
8. I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, nell’accompagnamento degli stessi
su area pubblica (strade, piazze, zone destinate a verde pubblico non oggetto di specifico divieto),
hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, nonché l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite,
tramite un contenitore chiuso, negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Gli
idonei strumenti di raccolta delle deiezioni DOVRANNO essere mostrati a richiesta degli organi
addetti alla vigilanza.
9. Chiunque possegga o detenga cani appartenenti a incroci o razze di cui all’elenco sottoriportato,
ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare
ogni possibile aggressione a persone.
10. L’uso dei collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal
mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
Dall’osservanza della presente ordinanza sono esentati i non vedenti limitatamente ai cani addestrati per l’accompagnamento, ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, VV.FF. e di Protezione
Civile.
Ai comportamenti tenuti in violazione della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste
dalle norme di Legge che disciplinano le rispettive materie.
Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00 ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione
delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali.
Le sanzioni pecuniarie amministrative sono irrogate secondo la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Polizia Locale di questo Comune e le altre forze dell’ordine sono incaricate all’esecuzione della
presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R.. Veneto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Copia della presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa all’Ufficio Tecnico per l’installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 13.
Contestualmente, il Sindaco
RICORDA
Trasporto dei cani in auto
Il trasporto in auto del cane deve essere fatto in condizione da non costituire impedimento o pericolo per
la guida. In caso di due o più animali gli stessi devono essere sistemati in apposito contenitore o nel vano
posteriore appositamente diviso da rete o mezzo analogo così come previsto dall’art. 169 del Codice della
Strada.
Anagrafe canina
In applicazione della Legge Regionale del Veneto n. 60 /93 è stata istituita, presso il settore veterinario di
ogni Unità Locale Socio Sanitaria, l’anagrafe canina. L’iscrizione all’anagrafe canina è gratuita ed è prevista per tutti i detentori di cani. Obbligatoria anche l’applicazione di un microchip che consentirà
l’identificazione dei cani. Il rispetto di questa prescrizione è importante ai fini della prevenzione del randagismo.
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività ai sensi dell’Ordinanza Ministero della salute 12.12.2006
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell’Anatolia; Cane da pastore
dell’Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro
do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.
Dalla Residenza Municipale, li 04 maggio 2007
IL SINDACO
Desiderio Fogarin

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