Decreto Dirigenziale n. 6316 del 18/11/2002

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Decreto Dirigenziale n. 6316 del 18/11/2002
REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE
.
Dirigente Responsabile: Dionisio Nota
Decreto
N° 6316
del 18 Novembre 2002
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Allegati n°: 1
Denominazione Pubblicazione
A
Si
Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Oggetto:
P.S.R. 2000-2006 - Misura 4 "Prepensionamento" - Approvazione "Parte I - Adempimenti
Tecnici" del Bando in sostituzione dell'allegato 1 del Decreto Dirigenziale n. 76/01.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi delle DD.G.R. nn. 372/1999, 1271/1999 e 770/2000
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 25-11-2002
Atti Collegati:
Decreto
Numero di adozione
76
Data
12-01-2001
Tipo di intervento
Modifica
Errata Corrige:
Dopo il punto 1. del dispositivo inserire il seguente punto: "che le disposizioni normative, tecniche e procedurali del
nuovo bando, di cui all'allegato A, si applichino anche alle domande già finanziate ai sensi del bando precedente sopra
richiamato ed in particolare per tutte le procedure connesse alle fasi di liquidazione e rendicontazione del contributo.
IL DIRIGENTE
Visto la deliberazione della Giunta Regionale n. 802/2001:"dipartimento dello Sviluppo Economico:
Modifiche strutture dirigenziali";
Visto il decreto del Coordinatore del Dipartimento dello Sviluppo economico n.4123/2001 con il
quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio "Agricoltura Sostenibile";
Visto gli artt. 3, 22 e 27 della L.R. 26/2000 ”Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);
Visto il Regolamento (CE)n. 445/2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1257/1999;
Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Toscana approvato con la Decisione
della Commissione europea n. C(2000) 2510 del 7/9/00;
Considerata la deliberazione della Giunta Regionale n.1184 del 6/11/2000 e successive modifiche e
integrazioni con la quale vengono stabilite le procedure generali di attuazione e priorità per la
selezione delle domande, nonché preso atto della delibera n. 74 del 28/01/2002 e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto dei Piani Locali di Sviluppo Rurale degli Enti Locali competenti in materia di agricoltura
e foreste, redatti secondo quanto stabilito nella delibera n. 149 del 12/2/2001 e approvati con atto
deliberativo della Giunta regionale;
Visto il decreto 12 gennaio 2001 n. 76 "PSR 2000-2006. Misura 4 – Prepensionamento – Procedure
per la presentazione, l’istruttoria ed ammissione delle domande. Modifica decreto n. 7245/00”;
Vista la Legge regionale n. 60 del 19/11/99 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole del 13/11/01 di riconoscimento di
A.R.T.E.A. quale organismo pagatore Feoga-Sezione Garanzia per la Regione Toscana per le misure
relative allo Sviluppo Rurale;
Preso atto degli accordi intercorsi durante la riunione del 10/9/2002 del Gruppo di lavoro
denominato "Unità di Coordinamento dell'attuazione del PRS della Toscana", istituito durante la
seduta del C.T.P. del 28/02/2002, a seguito dei quali in considerazione delle competenze di
A.R.T.E.A. sarà lo stesso organismo pagatore ad approvare con proprio atto gli adempimenti
procedurali e la modulistica per la partecipazione ai bandi relativi alle Misura del Piano di Sviluppo
Rurale 2000/2006;
Preso atto delle indicazioni operative contenute nei manuali procedurali di A.R.T.E.A., così come
specificati per la misura 4 dai competenti uffici dell’A.R.T.E.A. e comunicate per posta elettronica
all' "Unità di Coordinamento dell'attuazione del PRS della Toscana" in data 23 ottobre 2002 e che
saranno oggetto di apposito decreto di competenza A.R.T.E.A. recante le disposizioni inerenti gli
adempimenti procedurali e la modulistica per l'adesione e i rinnovi relativi alla misura 4
“Prepensionamento” del PSR;
Ritenuto opportuno procedere alla sostituzione dell'allegato 1 al decreto n. 76/01, con l'allegato A
del presente decreto contenente gli adempimenti tecnici relativi alla Misura 4 "Prepensionamento" e
rinviando contestualmente ad uno specifico decreto di competenza di A.R.T.E.A. per quanto attiene
gli adempimenti procedurali e la modulistica;
Tenuto conto che, come previsto nella delibera n. 1184/00 e successive modifiche e integrazioni,
nonché nei singoli Piani Locali di Sviluppo Rurale, le Province e le Comunità Montane con delega
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, definiscono con proprio atto
l’attivazione delle misure sul proprio territorio;
Preso atto che gli adempimenti procedurali e la modulistica da utilizzare sono oggetto di apposito
decreto di competenza di A.R.T.E.A.;
Ritenuto opportuno che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana avvenga in contemporanea al decreto di competenza di A.R.T.E.A.;
DECRETA
1. di definire nell’allegato A, parte integrante del presente atto, gli adempimenti tecnici relativi alle
domande di aiuto previste dalla misura 4 “Prepensionamento" del Piano di sviluppo rurale 20002006 della Toscana, in sostituzione dell'allegato 1 parte integrante del decreto n.76/01;
2. di dare atto che la parte relativa agli adempimenti procedurali e alla modulistica da utilizzare
sono oggetto di apposito decreto di competenza di A.R.T.E.A..
3. che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto
conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del
provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente all’allegato “A” parte integrante
e sostanziale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art.2, comma 3, della
L.R. 18/96.
Il Dirigente
DIONISIO NOTA
ALLEGATO A
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA
Regolamento (CE) 1257/1999
1. TITOLO DELLA MISURA:
MISURA 4 “PREPENSIONAMENTO” (lettera d del Reg. (CE) 1750/99)
PARTE I – ADEMPIMENTI TECNICI –
Emanata a cura del competente Servizio della Giunta Regionale
La parte II “Adempimenti procedurali” e la parte III “Modulistica” sono emanate a cura di ARTEA.
1.1OBIETTIVI DELLA MISURA
a) garantire un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività
agricola;
b) far subentrare a questi imprenditori anziani altri agricoltori in grado, se necessario, di
migliorare la redditività delle aziende rimaste in esercizio;
c) riorientare le superfici agricole verso usi extragricoli nel caso che non sia possibile
destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti di redditività
1.2DESCRIZIONE DELLA MISURA
La misura prevede l’incentivazione alla cessazione dell’attività agricola e alla cessione dei
terreni a rilevatari che subentrano per la conduzione del fondo o per altra attività
compatibile con la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente e dello spazio
naturale.
2. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
2.1 Azione
Prepensionamento
2.2 Soggetti beneficiari
Imprenditori agricoli ai sensi del C.C. con i requisiti di cui al punto 2.7 del presente bando
Salariati agricoli o coadiuvanti familiari, con i requisiti di cui al punto 2.7 del presente bando.
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2.3 Area di intervento
Tutto il territorio regionale
2.4 Interventi ammessi a finanziamento
Erogazione di aiuti per la cessione dell’attività agricola da parte di agricoltori anziani
(cedente) a rilevatari agricoli e non agricoli e per la cessazione dell’attività agricola da
parte di salariati e coadiuvanti familiari.
2.5 Regime di aiuto
L’ammontare dell’aiuto è composto da un’indennità annua fissa di 7.500 euro, aumentata di
500 euro per ogni ettaro ceduto fino ad un massimale di 15.000 euro/anno per un periodo di
tempo massimo di 15 anni (fino ad un massimo di 150.000 euro).
Se durante il periodo di impegno il cedente diventa titolare di una pensione nazionale l’aiuto
verrà versato in via complementare, tenuto conto della differenza tra la pensione nazionale
percepita dal beneficiario e l’importo massimo dell’aiuto concedibile.
Al lavoratore viene concesso un aiuto pari a 3.500 euro/anno per un periodo di tempo
massimo di 10 anni, fino ad un massimo di 35.000 euro.
Nel caso che l’azienda sia ceduta da più soggetti l’indennità complessiva erogata deve
essere limitata entro i massimali previsti per un solo cedente. I contitolari che non cessano
l’attività agricola subentrano come rilevatari e non potranno godere degli aiuti previsti dalla
presente misura prima che siano trascorsi cinque anni dal subentro.
Cumulabilità
I premi previsti dalla presente misura sono cumulabili con quelli della misura 2
“Insediamento giovani agricoltori” nel rispetto dei requisiti previsti dalla misura 4 e nel caso
di successione tra genitore o parente (premio cedente) e giovane che subentra
(rilevatario).
2.6 Limitazioni ed esclusioni negli interventi
Gli aiuti sono concessi al cedente e ai salariati o ai coadiuvanti solo in presenza di uno o più
rilevatari.
Se il cedente gode di una normale pensione nazionale/comunitaria l’aiuto sarà versato in via
complementare, tenuto conto della differenza tra la pensione nazionale/comunitaria
percepita dal beneficiario e l’importo massimo dell’aiuto concedibile.
L’aiuto cessa al compimento del settantacinquesimo anno di età del cedente.
L’aiuto cessa per il lavoratore al momento del raggiungimento dell’età normale di
pensionamento.
Le aziende che si costituiscono in seguito alla presenza di più rilevatari agricoli devono
rispondere al requisito di redditività come specificato al punto 4 del presente bando,
presentando la dichiarazione secondo il modello predisposto da ARTEA.
Le forme di passaggio consentite sono la compravendita o l’affitto (sono escluse altre
forme di trasferimento), in quest’ultimo caso la durata del contratto deve essere almeno
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pari al numero di anni necessari al cedente per raggiungere l'età pensionabile e comunque
non inferiore a 5 anni.
La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto fra cedente e rilevatario deve
essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Il richiedente è tenuto a produrre, in corso di istruttoria, ai fini della concessione del premio
copia del suddetto contratto.
Un affittuario può cedere, al proprietario, i terreni resi disponibili a condizione che il
contratto di affitto venga estinto e che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti al
punto 2.7 del presente bando “Requisiti del rilevatario”. In tal caso il contratto di affitto
dovrà essere stato stipulato almeno 3 anni prima dalla presentazione della domanda (fa
fede il timbro postale di spedizione della raccomandata A/R o il giorno di presentazione se
consegnata a mano).
L’ affittuario che cede i terreni al relativo proprietario deve possedere i requisiti di cui al
punto 2.7 del presente bando “Requisiti del cedente” e assumere i relativi impegni.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione attestante la volontà di trasferire le
superfici in affitto al relativo proprietario e di voler estinguere il contratto di affitto.
L’affittuario è tenuto a produrre, in corso di istruttoria, ai fini della concessione del premio
copia dell’atto di risoluzione del contratto di affitto.
La risoluzione del contratto di affitto dovrà essere posteriore alla presentazione della
domanda.
Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento.
Non è consentita la cessione tra coniugi.
2.7 Requisiti di accesso e impegni
Requisiti
Requisiti del cedente:
- età minima 55 anni senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento di vecchiaia al
momento della cessazione;
- svolgimento dell’attività agricola nei 10 anni che precedono la presentazione della
domanda;
- iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo per i 10 anni che
precedono la presentazione della domanda; tale iscrizione deve essere relativa
all’attività agricola svolta a titolo prevalente.
Requisiti del lavoratore:
- età minima 55 anni senza aver raggiunto l’età normale di pensionamento di vecchiaia al
momento della cessazione;
- ha dedicato all’agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà
del loro tempo lavoro, quale coadiuvante familiare o salariato agricolo;
- ha lavorato nell’azienda del cedente almeno l’equivalente di due anni a tempo pieno nei
4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo.
Requisiti del rilevatario agricolo:
- persona fisica o società di persone o di capitali in possesso dei requisiti di capacità
professionale come specificati al punto 6 del presente bando.
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Non sono ammessi come rilevatari società di persone o capitali nelle quali vi sia
partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.
-
Rilevatari non agricoli: qualsiasi persona fisica o giuridica.
Impegni
Impegni del cedente:
- cessare definitivamente l’attività agricola, ai fini commerciali con conseguente
cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS ex SCAU,
Albo I.A.T.P. II sezione, P. IVA in ragione dell’attività agricola esclusa la definizione delle
partite commerciali in corso).
Il cedente può continuare a svolgere attività agricole su non più del 10% dell’azienda
ceduta, fino ad un massimo di 1 ettaro, per produzioni a fini non commerciali e può
conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare.(Produzioni solo a titolo
privato per autoconsumo familiare esclusivo).
L’attività agricola proseguita dal cedente ai fini non commerciali, conformemente all’art.11,
paragrafo1, primo trattino del regolamento CE 1257/99, non è ammissibile ad aiuti nel
quadro della politica agricola comune, nazionale e regionale.
- Trasferire le superfici oggetto di cessione ad altro soggetto.
- Presentare la domanda di rinnovo annuale successivi al primo.
- Fornire tutte le informazioni necessarie per l’attività di monitoraggio e valutazione.
Impegni del lavoratore:
- cessare definitivamente l’attività agricola (cancellazione dal ruolo INPS ex SCAU).
- presentare la domanda di rinnovo annuale successivi al primo anno.
- Fornire tutte le informazioni necessarie per l’attività di monitoraggio e valutazione.
Impegni rilevatario agricolo:
- deve subentrare al cedente come capo azienda o rilevare la totalità o una parte dei
terreni resi disponibili;
- deve presentare un programma di gestione dell’azienda nel quale si evidenzi il piano
colturale della stessa, con riferimento all’attualità ed alla gestione nel triennio successivo
dalla rilevazione dell’azienda del cedente da parte del rilevatario. In alternativa il
programma deve evidenziare le reali possibilità di incremento della capacità
professionale del rilevatario;
- deve esercitare l’attività agricola nell’azienda così costituita per almeno 5 anni.
Impegni rilevatario non agricolo:
- presentazione di un programma finalizzato alla tutela o miglioramento della qualità
dell’ambiente la cui valutazione sarà propria dell’Ente competente per territorio.
- Destinazione, per 5 anni, dei terreni rilevati alle finalità previste dal programma da lui
stesso predisposto.
Requisiti delle superfici cedute:
Per tipologia di coltura le superfici aziendali cedute, effettivamente coltivate, non devono
essere inferiori a:
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0.2 ha per le colture protette in via permanente;
1 ha per le colture ortive a pieno campo;
1,5 ha per le colture permanenti;
3 ha per i seminativi e i pascoli.
Quanto sopra è da intendersi come limiti minimi per l’accesso agli aiuti ed è sufficiente il
rispetto di uno solo di detti limiti.
2.8 Criteri di priorità
Le domande presentate saranno selezionate in base alla maggiore età del cedente.
In caso di parità è prioritaria la domanda con il rilevatario di minore età.
In presenza di società di persone o capitali il requisito della minor età deve essere calcolato
come media dell’età dei soci.
2.9 Requisiti di capacità professionale
La capacità professionale s’intende posseduta se il rilevatario è in una delle seguenti
condizioni:
1. è in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario, o
di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di
Stato per l’agricoltura o ad essi equiparati;
2. può documentare una frequenza a corsi di formazione professionale in agricoltura,
compresi corsi di formazione superiore integrata, riconosciuti dalla Regione Toscana;
3. ha maturato una esperienza lavorativa documentabile di almeno tre anni nella qualifica di
imprenditore, coadiuvante familiare, o salariato agricolo, negli ultimi 5 anni;
4. ha superato l’esame espressamente previsto dalla L.R.n.6/94 per l’iscrizione all’Albo
degli imprenditori agricoli;
5. ha acquisito la qualifica di operatore biologico attestata dall’iscrizione all’Albo regionale
degli operatori biologici, dopo aver superato la prevista fase di conversione.
6. Completamento, al momento della presentazione della domanda, del tutoraggio di 24
mensilità nell’ambito degli interventi formativi previsti dalla misura 3 “Formazione” del
Piano di Sviluppo Rurale.
3. Definizioni
Per cedente si intende l’imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attività
agricola ai fini commerciali in virtù del presente regime di aiuto e trasferisce i propri terreni
ad altro soggetto.
Per lavoratore si intende il salariato agricolo o coadiuvante familiare che si trova
nell’azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessa definitivamente ogni
attività agricola.
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Per rilevatario agricolo si intende la persona, fisica o la società di persone o di capitale, che
subentra al cedente come capo dell’azienda agricola, o rileva la totalità o una parte dei
terreni resi disponibili;
Per rilevatario non agricolo si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la
totalità o parte dei terreni resi disponibili per destinarli ad usi extragricoli, alla
selvicoltura o alla creazione di riserve naturali, finalizzate alla tutela o al miglioramento
della qualità dell’ambiente.
Per terreni resi disponibili si intende i terreni utilizzati ai fini commerciali dal cedente
prima di ritirarsi dall’attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l’agricoltura.
4. Dimostrazione della redditività.
La redditività è dimostrata per le aziende che superano le 6 UDE (pari a 7.200 euro) di
reddito lordo standard (RLS), di cui alla decisione 85/377/CEE del 7/7/1985 e successive
modifiche, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle
produzioni vegetali, per capi di bestiame suddivisi per specie e categorie, nel caso delle
produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall’imprenditore.
5. Monitoraggio e Valutazione
Ai sensi della normativa comunitaria in materia di monitoraggio e valutazione, il beneficiario
è tenuto a fornire le informazioni qualitative e quantitative richieste dagli organi preposti.
6. Clausola compromissoria
Ogni controversia relativa al rapporto in essere fra ARTEA e beneficiario, ed in particolare
quelle relative alla validità, esecuzione e risoluzione del rapporto stesso, verrà risolta
mediante arbitrato rituale in conformità alle procedure di cui al Decreto Dirigenziale n. 2764
del 13.06.2002, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 806 e 3 successivi del Codice di Procedura Civile. La sede e la segreteria della
procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale è presso la Giunta Regionale, Area di
semplificazione delle procedure amministrative in agricoltura. Il giudizio arbitrale può essere
preceduto dal tentativo di conciliazione, obbligatorio per le controversie di valore inferiore a
diecimila EURO. La relativa procedura è attivata mediante apposita domanda di
conciliazione.
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