La Spagna

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La Spagna
Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienza del Governo
e dell’Amministrazione
Esame di Diritto Pubblico Comparato
A.A. 2005 – 2006
Riassunto dal testo
La Spagna
Di R. Sarciglia e D. Del Ben
Prof. A. Vitale
Studente: Aniello Spina – 1210200068
www.nellospina.it
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Tappe di storia Costituzionale
1648 Pace di Westfalia - la Corona riconosce piena indipendenza e sovranità ai diversi territori
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che nel tempo (dal 718 al 1492) avevano acquisito distinte forme di organizzazione sociale,
dando vita a entità dotate di carattere di autonomia;
Ottocento caratterizzato da opposizione al centralismo.
1812 Costituzione di Cadice: centralismo liberale, riconoscimento della sovranità nazionale,
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eguaglianza dei cittadini. Fastidio e percezione negativa, rivendicazione del ripristino degli
assetti autonomici tensioni centro-periferia, cospirazioni politiche, decadenza economica.
1869: nuova Costituzione, la prima definibile come democratica;
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1873: Congresso e Senato proclamano la Repubblica. Il progetto di Costituzione federale, nel
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quale erano previsti 17 Stati regionali non venne approvato. Tuttavia venne riconosciuta la
facoltà di darsi una propria Costituzione ad alcuni Stati.
Novecento, invece, segnato dal problema del decentramento territoriale.
1923-30: Dittatura di Primo de Rivera. Smantellate le istituzioni del sistema costituzionale,
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soppresse le libertà esistenti. Sospesa la Costituzione, sciolte le Camere, censura alla stampa,
chiusi istituti e università (dissenso). 1924 costituito il partito unico, Union Patriotica, ispirato
al fascismo.
1931-39: Seconda Repubblica che enfatizza la necessità di uno Stato centrale forte, ma che
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nel contempo, riconosce le identità storiche e culturali delle diverse zone. Decolla il
regionalismo.
La costituzione del 1931
Scelta della forma di Stato: modello federale o unitario? Formula aperta. L’art. 1, c.3, Cost.
1931 stabiliva che la Repubblica dovesse costituire uno Stato unitario COMPATIBILE con
l’autonomia dei municipi e delle regioni
Il sistema delle competenze venne articolato su tre livelli:
1. Materie riservate interamente alla competenza legislativa dello Stato;
2. Materie la cui competenza legislativa spetta allo Stato, ma l’esecuzione alle Regioni;
3. Materie di esclusiva competenza regionale.
(in tal caso lo Stato interveniva con la determinazione dei principi fondamentali (Bases).
1936 - 39: insurrezione della destra e la guerra civile diedero poco seguito agli ideali riformisti
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della Costituzione del 1931. La vittoria elettorale nel 1936 del Fronte popolare, formato da
socialisti, radicali, comunisti ed anarchici, fece esplodere la destra. Guerra civile vede
contrapporsi : Governo repubblicano Forze nazionaliste (franchiste).
Si concluse con la resa delle forze di sinistra e la vittoria della destra nel marzo del 1939.
1939- 1975: franchismo. Neutralizzazione della Costituzione della Repubblica e degli Statuti di
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autonomia; ritorno ad un modello di Stato unitario; i tentativi di estirpare ogni forma di
regionalismo e di differenziazione culturale non riuscirono a debellare il sentimento di
autonomismo, che anzi si rafforzò.
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1976-77: Governo Suàrez scelse la formula giuridico-amministrativa delle preautonomie, i cui
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organi ebbero il compito di innervare il processo che avrebbe condotto alla creazione delle
Comunità autonome attuali. Una sorta di prova generale di regionalizzazione. Riconoscimento
delle realtà regionali come enti autonomi con poteri di decisione e di gestione, PUR nel rispetto
della indissolubilità dello Stato spagnolo
1978: approvata la Costituzione con il 58% dei voti
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Redatta in più lingue (castigliano, galiziano, basco e catalano);
Alcun riferimento alla forma di Stato: consente, nel rispetto del principio di unità nazionale,
libertà di azione nella scelta del modello, riconoscendo e garantendo il diritto all’autonomia
delle nazionalità e delle regioni della Spagna;
Si compone di 169 articoli raggruppati in 10 titoli, 4 disposizioni aggiuntive, 9 transitorie, 1
derogatoria ed 1 finale;
I titoli maggiormente significativi sono:
I (diritti e doveri fondamentali)
VIII (organizzazione territoriale dello Stato).
Il sistema istituzionale: lo Stato delle autonomie
Nel panorama delle diverse forme statuali, la Spagna rappresenta oggi un caso singolare. I
costituzionalisti identificano la natura dello Stato spagnolo come una sorta di tertium genus tra
centralismo e federalismo, e per definirlo utilizzano l’espressione “Stato autonomico” o “delle
autonomie”.
La Costituzione del 1978, oltre a ricondurre il Paese nel novero delle democrazie occidentali,
determinò anche una significativa modificazione del suo assetto politico ed istituzionale. Il
titolo VIII della Costituzione, infatti, pur configurando la Spagna come Stato unitario,
riconosceva un diritto all’autonomia delle distinte nazionalità e regioni.
La possibilità di usufruire di un tale diritto era estesa a tutti i livelli di governo: municipale,
provinciale e regionale (In effetti, la Costituzione spagnola non attribuisce allo Stato una forma
politicamente decentrata, ma stabilisce le regole per un processo volontario e graduale di
decentramento).
Questo processo di progressiva decentralizzazione del potere, pur svolgendosi in un clima di
continua incertezza interpretativa, ha comunque determinato una significativa contrazione del
ruolo dello Stato centrale a favore delle Comunità Autonome.
Oggi il potere politico delle CC.AA. è assai ampio e sotto molti aspetti paragonabile a quello
degli Stati membri di una federazione. Le CC.AA., infatti, assomigliano molto più ai Länder
tedeschi che alle regioni italiane. Le loro competenze esclusive vanno dall’industria ai trasporti,
dall’agricoltura al commercio, dal turismo alle politiche urbane. In modo concorrente con lo
Stato si occupano poi di sanità ed educazione, di credito e risparmio ed ambiente, di economia
e mezzi di comunicazione. Infine, come accade in molti sistemi federali, una parte delle
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competenze è “condivisa”: le CC.AA. legiferano nell’ambito di leggi-quadro nazionali e
concorrono, attraverso i propri apparati amministrativi, all’attuazione della legislazione statale.
La collaborazione all’interno delle materie condivise ha ulteriormente ridotto la subordinazione
delle CC.AA. allo Stato. Le Conferenze Settoriali, dove il governo centrale e le CC.AA. discutono
e deliberano insieme importanti programmi di intervento pubblico, hanno infatti contribuito ad
accreditare le CC.AA. come un soggetto forte, svincolato dal governo centrale e responsabile
solo verso il proprio elettorato
La natura federale ha trovato espressione non solo nel grado di decentramento raggiunto, ma
anche, e soprattutto, nel tipo di competenze che sono state trasferite alle CC.AA. e nella forma
sempre più paritaria e collaborativa assunta dal rapporto fra le CC.AA. e lo Stato centrale. La
progressiva cessione di competenze ha lasciato allo Stato centrale il “nucleo” tipico dei sistemi
federali:
•
difesa e forze armate;
•
dogana e commercio estero;
•
relazioni internazionali;
•
sistema monetario;
•
telecomunicazioni.
L’aspetto più rilevante del sistema delle autonomie spagnolo è, legato alla sua flessibilità,
garantita dalle diverse velocità con cui è stato realizzato. Alcune CC.AA. hanno acquisito da
subito gran parte delle attuali competenze. È il caso delle CC.AA. “storiche” dei Paesi Baschi,
della Catalogna, della Galizia, seguite poi dall’Andalusia e dalla Navarra. Le altre, invece,
hanno inizialmente assunto un numero minore di competenze, lasciando allo Stato le
rimanenti. In seguito, sulla base dei Patti Autonomici del 1992, si è prodotto un sostanziale
riequilibrio con le competenze delle altre CC.AA. Il processo di decentramento in Spagna è
stato
quindi
volontario
e
graduale
ed
ha
determinato
un’architettura
costituzionale,
caratterizzata da elementi di forte dinamicità, con un assetto variabile delle competenze verso
il basso e verso l’alto.
La Spagna, al termine di questo processo ventennale, può contare sostanzialmente su tre livelli
di governo, con diversi poteri ed attribuzioni:
1. lo Stato centrale,
2. le Comunità Autonome
3. gli enti locali.
Vediamo in
dettaglio la struttura, le caratteristiche e le attribuzioni di ciascun livello di
governo
Il quadro politico ed istituzionale: lo Stato centrale
La Spagna è oggi una monarchia costituzionale fondata sul classico modello delle democrazie
parlamentari, con la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario.
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I poteri del Re coincidono sostanzialmente con i poteri del Presidente della Repubblica in Italia.
Le sue attribuzioni sono espressamente stabilite dalla Costituzione al Titolo II.
È capo dello Stato, simbolo della sua unità e stabilità; arbitro del regolare funzionamento delle
istituzioni. Ridimensionamento complessivo.
Quali funzioni riconosciute costituzionalmente al re?
•
Funzioni correlate al potere legislativo: sancisce e promulga le leggi e ne ordina la
immediata pubblicazione;
•
Funzionamento delle CORTES: convoca le elezioni generali, convoca e scioglie le CORTES
•
Funzioni collegate al potere esecutivo: convoca i referendum popolari, propone il primo
ministro, lo nomina o ne fa cessare le funzioni, nomina o destituisce i ministri su proposta
del presidente, emana decreti governativi, conferisce cariche, detiene il comando supremo
delle forze armate, ha il potere di grazia.
•
Funzioni relative alle relazioni internazionali
•
Funzioni relative alla formalizzazione delle nomine
L’esercizio del potere legislativo nello Stato centrale è affidato al Parlamento (CORTES
GENERALES), nella sua veste di “rappresentante del popolo” e di controllore dell’azione del
governo.
Il sistema parlamentare spagnolo risponde al tipo bicamerale imperfetto, con distinte
competenze per le due Camere:
Il Congreso de los Diputados è formato da 350 deputati eletti con suffragio universale
libero, uguale, diretto e segreto. Il collegio elettorale è la provincia ed il numero dei deputati
per provincia dipende dalla sua popolazione. L’assegnazione dei seggi ai vari gruppi politici
segue criteri proporzionali al numero dei voti ottenuti dalle liste chiuse di ogni gruppo.
Il Senato è formato da 259 senatori, di cui 208 sono eletti mediante suffragio universale
diretto (quattro rappresentanti per ogni provincia), mentre i 51 restanti sono designati dalle
Assemblee legislative delle Comunità Autonome (un senatore per ogni Comunità più un altro
per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio).
Il mandato dei deputati e dei senatori dura quattro anni.
La Camera più importante è la Camera dei Deputati, cui spettano i poteri di proposta e
approvazione delle leggi e di controllo e censura del governo.
Il Senato, invece, rappresenta una “Camera di seconda lettura”, subordinata alla Camera dei
Deputati e con semplici poteri di interrogazione e interpellanza al governo.
In caso di disaccordo tra le due Camere si impone la volontà della prima. Il Senato è altresì
configurato nella Costituzione come la Camera di rappresentanza territoriale (art. 69).
Governo
Al governo spetta l’esercizio della funzione esecutiva e la potestà regolamentare, esercitate in
tutti i settori che ricadono nelle attribuzioni dello Stato centrale. A capo del governo vi è un
Presidente, attualmente Josè Luis Rodriguez Zapatero, nominato dal Re, dopo aver ottenuto la
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fiducia della maggioranza dei membri del Congresso dei Deputati. Il governo ha la
responsabilità collettiva dei propri atti politici davanti al Congresso dei Deputati, al quale rende
conto della propria gestione. Dal canto loro le forze parlamentari dispongono di diversi
strumenti per esercitare il controllo sul governo, dalla semplice interrogazione alla più
impegnativa “mozione di censura”, utilizzabile nelle forme e nei modi sanciti dalla Costituzione.
Il Presidente dirige il lavoro del governo, che opera come organo collegiale, coordinando le
funzioni dei membri che lo compongono, facendosi coadiuvare in questo compito dai
vicepresidenti. A supporto del potere esecutivo opera l’Amministrazione Centrale dello Stato
(ACS). Questa è composta da una serie di organi centrali e periferici e si articola in tre
dimensioni
organizzative:l’amministrazione
nucleare;
l’amministrazione
periferica;
l’amministrazione funzionale.
Assetto del potere giudiziario
La gestione della giustizia in Spagna è affidata a tre organi:
1. il Tribunale Supremo di Giustizia (Tribunal Supremo),
2. il Consiglio Generale del Potere Giudiziario (Consejo General del Poder Judicial)
3. la Procura Generale dello Stato (Ministerio Fiscal General del Estado).
ll Tribunale Supremo di Giustizia è la più alta istanza giurisdizionale dello Stato, una sorta di
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Corte di Cassazione. Articolato in cinque sezioni: civile, penale, amministrativa, sociale e
militare. L’unica materia sulla quale non può esercitare la propria giurisdizione è quella che
riguarda la sfera delle garanzie costituzionali, che spetta al Tribunale Costituzionale.
Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è invece l’organo di governo dei giudici e dei
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magistrati. Guidato dal presidente del Tribunale Supremo e da 20 membri, scelti tra giudici e
magistrati e nominati per un periodo di cinque anni direttamente dal Re. Il funzionamento del
Consiglio, lo statuto dei suoi membri e le loro funzioni sono disciplinate dalla Legge Organica
del Potere Giudiziario n. 6 del 1985 e dalle sue modificazioni successive, che regolano inoltre il
funzionamento ed il governo delle Preture e dei Tribunali. Il Consiglio, oltre alla gestione
completa della carriera di giudici e magistrati, ha anche il compito di nominare il Presidente del
Tribunale Supremo e di avanzare le proposte per le nomine alla Corte Costituzionale.
La Procura Generale dello Stato è l’organo che promuove le azioni giudiziarie a difesa dei diritti
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dei cittadini e degli interessi pubblici tutelati dalla legge, tanto con procedura d’ufficio, tanto a
richiesta degli interessati. Tra i suoi compiti rientra anche la tutela dell’indipendenza dei
Tribunali e la difesa davanti a questi ultimi dell’interesse sociale. La Legge Organica del Potere
Giudiziario attribuisce l’esercizio del potere giurisdizionale non soltanto alle preture e ai
tribunali, previsti dalle leggi, ma anche a quelli istituiti nei trattati internazionali.
La Spagna ha aderito fin dal 1979 alla Convenzione di Roma per la Protezione dei Diritti Umani
e delle Libertà fondamentali e, di conseguenza, i cittadini spagnoli, esaurite le istanze
giudiziarie nazionali, possono rivolgersi al Tribunale Europeo dei Diritti Umani.
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Le Comunità autonome
L’autonomia concessa dalla Costituzione spagnola si è storicamente realizzata in via principale
attraverso la costituzione delle CC.AA.
Le 17 Comunità di Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia La
Mancha, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenziana, Estremadura, Galizia, La Rioja,
Madrid, Murcia, Navarra e Paese Basco, coprono ormai l’intero territorio nazionale, esclusa la
piccola porzione oltremare delle città autonome, di Ceuta e Melilla, non configurate come
CC.AA., nonostante la Costituzione preveda tale possibilità.
Le CC.AA. sono state costituite sulla base del titolo VIII della Costituzione del 1978, che regola
le forme e le modalità di acquisizione dell’autonomia. Il modello “delle autonomie”, nato
essenzialmente per soddisfare le aspirazioni di riconoscimento della natura individuale di
alcune regioni – lo hecho differencial delle Regioni storiche (Catalogna, Galizia e Paesi Baschi)
che immaginavano una struttura dello Stato asimmetrica a favore del riconoscimento della loro
identità storica e culturale – è diventato, nella sua realizzazione pratica, uno straordinario
strumento di decentramento del potere.
Processo di costituzione dello Stato autonomico
Caratterizzato da tre eventi politici: Pactos Autónomicos del 1981 e del 1992 e le elezioni del
giugno 1993. Nel 1981 inizia la fase di costituzione delle Autonomie con la definizione delle
modalità di acquisizione dei poteri delle CC.AA.: la Costituzione ha previsto modalità
asimmetriche di accesso all’autonomia, che dovevano essere transitorie e portare tutte le
regioni allo stesso livello di acquisizione dei poteri. Le regioni storiche hanno avuto fin
dall’inizio un livello elevato di autonomia e le altre hanno avuto un accesso più graduale (art.
151 e art. 143 della Costituzione). Nel 1992, con la Ley orgánica 9/1992, si è posta
l’attenzione sull’estensione di poteri alle CC.AA. ordinarie, in particolare in materia di scuola e
sanità. Nel 1993 il Paese ha vissuto un forte cambiamento del panorama politico nazionale.
Con la perdita della maggioranza parlamentare del PSOE (Partito Socialista Operaio Spagnolo)
ha fatto il suo ingresso sulla scena politica il CiU (Convergència i Unió), partito nazionalista
catalano,che ha avuto notevole influenza sul processo di decentralizzazione. Il processo di
decentralizzazione ha avuto il seguito con le elezioni del 1996 con la maggioranza
parlamentare ottenuta dal PP (Partido Popular), che ha trattato con i partiti nazionalisti e ha
dato un nuovo impulso alla decentralizzazione. Oggi le CC.AA. ordinarie hanno completato il
processo di acquisizione dell’autonomia, anche se le asimmetrie esistenti tra loro e le CC.AA.
storiche non sono state completamente eliminate, dipendendo queste ultime soprattutto dal
diverso grado di utilizzazione delle competenze attribuite.
Identità delle Comunità autonome
Da un punto di vista istituzionale, le CC.AA. replicano in parte la struttura dello Stato centrale.
Il modello della democrazia parlamentare, infatti, è stato fedelmente riprodotto in ogni
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Comunità Autonoma: ciascuna è dotata di un Parlamento, di un governo e di un Presidente del
governo. L’organizzazione di queste tre istituzioni avviene in maniera autonoma in ciascuna
Comunità, nel rispetto dei confini tracciati dalla Costituzione, e secondo le disposizioni del
proprio Statuto di Autonomia. Le istituzioni autonome non sono sottoposte ad alcun controllo
gerarchico o politico dalle autorità statali e sono responsabili solo davanti ai propri cittadini.
Lo Statuto d’Autonomia assolve anche i compiti di:
1. regolare il numero di deputati,
2. la divisione delle circoscrizioni elettorali,
3. l’organizzazione del governo e dell’amministrazione.
Lo statuto della Comunità autonoma, dunque, è una norma quasi-costituzionale che crea, che
pone in essere la Comunità autonoma, mentre la Costituzione non costituisce, non pone in
essere
lo
Stato,
che
fattivamente
le
preesiste.
Lo
statuto
di
autonomia
presiede
all’ordinamento della Comunità fungendo da costituzione per la Comunità stessa e, per la sua
approvazione e modifica, coinvolge a vario titolo ora le istituzioni politiche della Comunità, ora
quelle dello Stato centrale, ora il corpo elettorale (che ha la facoltà di pronunciarsi con
referendum); nel modello autonomico il ruolo delle Comunità e dei rispettivi corpi politici è
sempre di primo piano.
Parlamenti delle comunità
Tutti i Parlamenti delle Comunità sono unicamerali e sono composti da un numero di deputati
proporzionale
alla
popolazione.
La
principale
dell’approvazione delle leggi, in particolare
funzione
del
Parlamento
è
quella
l’approvazione del bilancio preventivo. Esso ha
inoltre il compito di eleggere e sostituire il Presidente del governo e di controllare i membri del
governo attraverso le interrogazioni. Il Parlamento effettua anche le nomine dei membri della
Comunità che devono far parte di organi delle Istituzioni centrali, come per esempio i senatori.
Le CC.AA.hanno potestà legislativa esclusiva o condivisa in settori molto diversi e di notevole
importanza:
educazione, agricoltura, risparmio, ambiente, commercio, protezione, di minori.
La maggior parte di esse non utilizza a fondo questa potestà legislativa, preferendo spesso
intervenire in questi settori attraverso l’esercizio della potestà regolamentare.
Governo
Il Presidente e il governo rappresentano l’esecutivo della Comunità che si incarica di applicare
le leggi emanate dal Parlamento, attraverso i regolamenti, e di dirigere l’organizzazione
amministrativa. L’attività del governo è collegiale ma il Presidente ha un ruolo centrale nel
sistema autonomico: egli, infatti, non è solo il capo dell’esecutivo ma anche il leader della
maggioranza governativa ed il rappresentante della Comunità. Nominato dal Re, una volta
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scelti i suoi ministri, si presenta in Parlamento per ottenerne la fiducia. Il numero dei ministri è
variabile.
Il Presidente dirige anche la pubblica amministrazione delle Comunità Autonome. L’autonomia
garantita dalla Costituzione ha consentito alle CC.AA. di organizzare liberamente la propria PA.
Tuttavia, soprattutto da un punto di vista organizzativo, le strutture amministrative delle
CC.AA. hanno mantenuto la tradizionale impostazione gerarchica e dipartimentale (le
consejerias), mutuando le strutture dell’amministrazione centrale. La crescita delle “burocrazie
pubbliche” ha aumentato notevolmente la spesa delle singole CC.AA. ed ha riproposto il
problema del finanziamento delle entità autonome. Attualmente il finanziamento delle
Comunità è garantito dai trasferimenti statali, in base alla Ley Organica de Financiación
Autónomas (LOFCA) del 1980 ed alle sue modificazioni successive: lo Stato centrale preleva i
tributi e trasferisce alle CC.AA. le risorse di cui necessitano per la gestione dei servizi ed il
mantenimento delle proprie strutture. Questo sistema generale conosce due eccezioni: la
Navarra ed i Paesi Baschi.
Le due CC.AA. che storicamente avevano goduto di sistemi impositivi autonomi, hanno
conservato regimi separati, garantiti dalla stessa Costituzione. Diversamente dalle altre
CC.AA., Navarra e Paesi Baschi hanno il potere di fissare la maggior parte delle imposte, di
gestirne la riscossione, versandone una parte allo Stato per compensare i servizi statali forniti
all’interno del territorio della Comunità.
Gli enti locali
Il governo locale rappresenta forse l’aspetto più complesso dell’intero edificio istituzionale
spagnolo. Nella categoria degli enti locali i soggetti principali sono due:
1. i Comuni (Municipios),
2. le Province (Provincias).
Accanto a questi esiste tutta una serie di altri enti: le Comarcas in Catalogna, il Territorio Foral
nei Paesi Baschi, i Consejos nelle Baleari, i Cabildos nelle Canarie. La distinzione talvolta è solo
di natura terminologica: Cabildos e Consejos sono infatti i nomi assunti dagli enti locali isolani,
riconosciuti dalla Costituzione spagnola. Altre volte la distinzione è invece sostanziale. Il
Territorio Foral dei Paesi Baschi è sì una specie di provincia ma detiene poteri più ampi rispetto
a quest’ultima. Le Comarcas poi rappresentano il tentativo, esperito in alcune Comunità, di
ridisegnare le dimensioni del governo locale attraverso l’istituzione di aggregati di area diversa
rispetto alle province
L’istituzione delle Comarcas è stata attuata con particolar successo in Catalogna ed Aragona,
mentre in altre Comunità la loro introduzione è stata frenata dall’ostilità dei Tribunali e di
alcune forze politiche. Nel novero degli enti locali rientrano infine anche le Unioni di comuni
(Mancomunidad de municipios) e le aree metropolitane (Conurbacion Metropolitana). Le prime
rappresentano una forma di associazione tra comuni finalizzata all’erogazione di servizi di varia
natura (trasporti, nettezza urbana, servizi sociali, ecc.). Le seconde, invece, sono enti che
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integrano i municipi dei grandi agglomerati urbani in un’unica struttura amministrativa. Le città
attualmente sottoponibili a tale regime sono quattro: Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao. Le
entità locali non vanno confuse con i loro organi di governo che sono rispettivamente, per i
comuni, gli Ayuntamientos (Giunte comunali) e, per le province, le Diputaciones Provinciales
(Giunte Provinciali). Gli organi di overno dei comuni e delle province si rinnovano ogni quattro
anni ed i loro poteri ed attribuzioni sono normati dalla legge base del regime locale (Ley de
Bases deRègimen Local) n. 7 del 1985.
Ruolo dei partiti politici
Presenti nel Titolo Preliminare della Costituzione. Non sono soggetti a vincoli se non quelli
derivanti dal rispetto della Costituzione e della legge.
Art. 6 Cost., i partiti sono:
•
espressione del pluralismo politico;
•
concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare;
•
rappresentano uno strumento fondamentale per la partecipazione politica.
Incorporare le funzioni dei partiti nel titolo preliminare della Costituzione rimanda a:
•
garanzia costituzionale e limite del legislatore, tenuto al rispetto del pluralismo politico;
•
principio di eguaglianza nella vita politica e nella competizione elettorale;
•
rappresentanza politica organizzata in una molteplicità di gruppi con tutela delle minoranze.
La nuova Legge organica n. 6/2002 (di modifica della disciplina preesistente legge n. 54/1978)
attribuisce il diritto di creare partiti politici solo ai cittadini spagnoli;
•
Il
legislatore
stabilisce
i
criteri
di
compatibilità
fra
la
disciplina
costituzionale
e
l’organizzazione, il funzionamento e l’attività dei partiti;
•
Il legislatore indica un criterio materiale per definire il carattere democratico del partito e il
rispetto dei valori costituzionali: il complesso delle attività svolte dal partito;
•
L’illegalità del partito (cfr. ETA) consegue in caso di violazione sistematica di libertà e diritti
fondamentali,
di
incitamento
alla
violenza,
di
sostegno
politico
alle
azioni
delle
organizzazioni terroristiche.
Ruolo dell’opposizione
Nella Costituzione non vi è di una specifica disciplina relativa allo statuto della opposizione. Un
riferimento è rinvenibile nella legge per la riforma politica del 4 gennaio 1977, che sancisce la
positivizzazione del pluralismo politico, concepito come presupposto della partecipazione
democratica e che inserisce il concetto di “gruppi” all’interno dell’assemblea legislativa.
Il modello del BIPOLARISMO ha consentito finora a maggioranza ed opposizione di alternarsi
alla guida del governo del paese. Ma si registrano delle alterazioni generate dal transfughismo
politico, esso è una manifestazione della crisi del sistema della rappresentanza politica.
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Il rapporto tra elettori ed eletti viene alterato prima che la legislatura si concluda con il
PASSAGGIO del deputato da un partito o da un gruppo ad un altro.
SOTTOSCRIZIONE nel 1998 di un ACCORDO sul transfughismo finalizzato a contrastare il
passaggio degli eletti in altri schieramenti.
Partecipazione politica
Quali diritti politici previsti nella Costituzione Spagnola?
Libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla informazione
manifestazione
(art. 21);
Diritto di associazione
(art. 22)
(art. 20)
Diritto di riunione e
Diritto di partecipazione alle decisioni
pubbliche, in via diretta o mediante rappresentanti eletti liberamente a suffragio universale in
consultazioni elettorali da tenersi periodicamente
(art. 23, c.1)
Democrazia Rappresentativa.
Diritto di petizione individuale o collettiva, mediante cui si concretizza il principio di
democrazia diretta
(art. 29),
referendum
che possono essere svolti anche a livello di CCAA ma vengono chiamati
(art.92)
esercitato sotto forma di petizione parlamentare
(art.77)
e
“consultazione dei cittadini”. È prevista anche l’iniziativa legislativa popolare per ciò di cui non
c’è riserva di legge organica e con la raccolta di 500.000 firme. Diritto di accedere, in
condizioni di eguaglianza, alle funzioni e alle cariche pubbliche
(art.23, c.2)
ed alla vita pubblica
locale nonché il libero accesso agli atti amministrativi.
Sistemi elettorali
L’elezione dei deputati avviene secondo criteri di rappresentanza proporzionale. Meccanismo
elettorale proporzionale corretto perché prevede una clausola di sbarramento del 3%. La
circoscrizione elettorale corrisponde alla Provincia.
L’elezione della camera di rappresentanza territoriale (Senato) avviene mediante due vie e
secondo un criterio maggioritario:
1. Una parte di senatori è eletta dai cittadini delle circoscrizioni;
2. Una parte viene designata dalle assemblee legislative delle Comunità autonome.
Per il parlamento europeo
Il sistema elettorale è proporzionale con lista bloccata.
Il numero dei deputati per il Parlamento europeo (54 su 732) viene fissato sulla base delle
disposizioni
comunitarie.
Le
candidature
possono
essere
presentate
da:
Partiti,
Raggruppamenti elettorali, Coalizioni di partiti, Federazioni.
Il mandato europeo è incompatibile con quello di membro delle Cortes o di parlamentare in
una delle assemblee legislative delle Comunità autonome
Per i parlamenti delle CCAA
Negli Statuti di autonomia deve essere prevista un’assemblea legislativa eletta con
meccanismo PROPORZIONALE
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Diritti e libertà
Titolo I della Costituzione (artt. 10-55) stabilisce diritti e doveri fondamentali e separa
concettualmente:
Diritti fondamentali e libertà pubbliche;
Diritti e doveri dei cittadini
Il Costituente ha suddiviso il Titolo I in 5 capitoli in modo di creare una gerarchia tra i valori e
le libertà costituzionali.
Diritti fondamentali
Rispondono ad un sistema di valori e principi a carattere universale che informano
l’ordinamento giuridico, di modo che tutte le disposizioni di legge devono essere interpretate
alla luce di questi principi e nel modo più ampio possibile (favor libertatis)
•
Diritti fondamentali di base: diritti fondamentali e libertà pubbliche;
•
Diritti fondamentali complementari: diritti e doveri dei cittadini;
•
Diritti fondamentali c.d. informadores: principi direttivi della politica sociale ed economica
Fra i principi essenziali vi è quello della titolarità dei diritti che ricevono protezione diversa a
seconda che si tratti di spagnoli o di stranieri. I cittadini spagnoli non possono essere privati
della cittadinanza, per gli altri cittadini che hanno acquistato la cittadinanza spagnola vi è una
riserva di legge per la disciplina dei casi di acquisto, conservazione e perdita della cittadinanza.
Solo gli spagnoli maggiorenni sono titolari dei diritti elettorali mentre gli stranieri godono delle
libertà pubbliche:
•
Diritto alla vita e all’integrità fisica (art. 15);
•
Libertà ideologica, religiosa e di culto (art. 16);
•
Libertà personale e sicurezza (art. 17);
•
Diritto di Habeas Corpus 8art. 17, c. 4);
•
Diritto all’onore, all’intimità personale e familiare, diritto alla propria immagine (art. 18);
•
Inviolabilità del domicilio (art. 18, c. 2).
Diritti degli stranieri
I diritti riconosciuti agli stranieri sono stati disciplinati dalla legge organica 11 gennaio 2000, n.
4 sui diritti e successive modifiche, sui diritti le libertà degli stranieri e la loro integrazione
sociale. Si distinguono i cittadini stranieri dai cittadini comunitari e si riconoscono ai primi gli
stessi diritti e libertà enunciati dal titolo I della Costituzione, secondo le modalità previste dai
Trattati internazionali. Libertà di circolazione; diritto di partecipazione pubblica; libertà di
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riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero; il diritto all’educazione, al lavoro e
alla sicurezza sociale; la libertà sindacale e il diritto allo sciopero.
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Il diritto all’assistenza sanitaria viene riconosciuto SOLO agli stranieri che siano iscritti nel
registro municipale dei residenti o che corrano pericolo di vita, diversamente viene riconosciuta
ai minori e alle donne in gravidanza.
La legge prevede limitazioni alla circolazione dei cittadini stranieri per motivi di sicurezza e di
ordine pubblico.
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Doveri costituzionali
Dovere di rispettare i diritti altrui (art. 10,c.1);
Dovere di conoscere la lingua castigliana (art. 3, c. 1);
Dovere di difendere la Spagna (art. 30, c. 1);
Dovere di contribuire alla spesa pubblica (art. 31, c. 1);
Dovere di lavorare (art. 35, c. 1);
Dovere di rispettare l’ambiente (art. 45, c. 1);
Dovere di rispettare le sentenze giudiziarie e prestare collaborazione al giudice (art. 118).
Habeas Corpus
L’art. 17 Cost. prevede che venga introdotta tale procedura, mediante apposita legge, per
garantire a qualunque persona illegalmente detenuta di poter essere messa a disposizione
dell’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio costituzionale secondo il quale la libertà è
valore fondamentale.
La legge prevede, altresì, che venga fissata la durata massima della carcerazione preventiva. Il
procedimento consiste nel diritto per il detenuto di presentarsi davanti al giudice e spiegare le
ragioni per le quali ritenga la limitazione della propria libertà contraria alla legge. Procedimento
da svolgersi con urgenza e con rito sommario proprio per consentire di riparare al danno
causato dalla privazione della libertà personale.
Garanzie e protezione dei diritti e delle libertà
Le posizioni soggettive riconosciute al titolo I VINCOLANO tutti i poteri pubblici e possono
essere tutelate in vario modo.
Il sistema di protezione si articola in 4 meccanismi di tutela:
•
Garanzie normative; Sono caratterizzato da 5 principi essenziali: Rispetto del contenuto
essenziale dei diritti; Efficacia diretta dei medesimi; Riserva di legge; Controllo di
costituzionalità delle leggi; Rigidità della Costituzione.
•
Difesa in sede giurisdizionale; L’ordinamento prevede, in tal caso, due specifici
strumenti di tutela: L’amparo giudiziario; L’amparo costituzionale.
•
Controlli;
Vigilanza sui diritti esercitata dal Defensor del Pueblo che svolge un ruolo di
mediazione e controllo dell’attività amministrativa e può proporre ricorsi al tribunale
costituzionale sia di incostituzionalità che in amparo.
•
Sospensione dei diritti e delle libertà;
Tale sospensione nasce come strumento di
garanzia per la sicurezza. È prevista una sospensione in casi eccezionali sia per tutti che
per determinati soggetti in relazioni ad indagini giudiziarie. Possono essere sospesi di diritti
riguardo il limite alla detenizione, l’inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni.
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Giustizia Costituzionale
Il titolo IX della Costituzione definisce composizione e competenze del Tribunale costituzionale.
Sono definiti solo gli elementi essenziali (struttura – competenze – accesso alla giustizia)
dell’organo, rinviando alla legge organica (n. 2/1979 e successive modifiche) il concreto
funzionamento, le regole procedurali e le condizioni dell’azione per i giudizi davanti al Tribunale
(Supremo interprete della Costituzione).
I 12 membri sono designati con procedimento politico i giudici sono nominati dal re su
proposta del:
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(4) Congresso a maggioranza dei 3/5;
-
(4) Senato con analoga maggioranza;
-
(2) Del Governo;
-
(2) Consiglio generale del potere giudiziario.
Devono essere scelti fra magistrati o procuratori, professori universitari, funzionari pubblici e
avvocati con esperienza professionale superiore a 15 anni.
Sono eletti per 9 anni e sono rinnovati per 1/3 ogni 3 anni. Sono indipendenti, inamovibili
durante il periodo del mandato e la carica è incompatibile con qualunque mandato
rappresentativo.
Sul piano organizzativo interno: il collegio elegge un presidente e un vicepresidente nominati
dal re per un periodo di 3 anni.
Controllo di costituzionalità oggetto del ricorso sono gli Statuti di autonomia, le leggi organiche
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statali, gli atti con forza di legge dello Stato o delle comunità autonome, i trattati
internazionali, i Regolamenti parlamentari e delle assemblee legislative delle CC. AA. Sono
legittimati alla presentazione del ricorso: il presidente del Governo, il Difensore civico, 50
deputati, 50 senatori, gli organi esecutivi e le assemblee delle CC. AA.
Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali attraverso l’amparo consiste in un ricorso a
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carattere straordinario a tutela dei diritti e libertà che può essere presentato da una qualunque
persona fisica o giuridica portatrice di un interesse legittimo, dal Difensore civico e dal
procuratore generale nei confronti di atti giuridici, disposizioni, comportamenti dei poteri
pubblici dello Stato, delle Comunità e degli altri enti territoriali, lesivi delle posizioni soggettive
dei ricorrenti.
Risoluzione dei conflitti costituzionali, compresi quelli a difesa dell’autonomia locale concerne le
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controversie fra Stato e Comunità autonome o fra Comunità, relativamente all’ambito
competenziale e i conflitti fra i poteri dello Stato.
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