assicurazione sulla vita long term care ltc nota esplicativa

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assicurazione sulla vita long term care ltc nota esplicativa
ASSICURAZIONE SULLA VITA LONG TERM CARE L.T.C.
NOTA ESPLICATIVA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Compagnia è AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. Essa è costituita nella forma
giuridica di Società per Azioni ed appartiene al Gruppo AXA;
b) La sede Legale e la Direzione Generale sono in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma;
c) Recapito telefonico: 0039 06 50870601; numero verde: 800231187; sito internet: www.axa-mps.it, e-mail:
[email protected];
d) AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con
decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 08/08/1974, ed è iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Roma con il n. 1.00046.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 597 milioni di euro di cui 499 milioni di euro sono relativi al capitale
sociale e 98 milioni di euro al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 112%.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del contratto è annuale, comunque al compimento dell’80-esimo anno di età dell’Assicurato la copertura
verrà interrotta. La disdetta da parte dell’Assicurato potrà essere esercitata in qualunque momento. Alla data di
sottoscrizione della proposta di assicurazione l’Assicurato non potrà avere un’età superiore a 79 anni.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
Prestazione in caso di perdita di autosufficienza: l’ erogazione al Beneficiario di una rendita vitalizia pagabile in caso
di perdita dell’autosufficienza permanente dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana,
intervenuta dalla data d’ingresso alla presente polizza, fino al compimento dell’80° anno di età.
Le attività elementari della vita quotidiana per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona
sono le seguenti:
Andare al bagno ed usarlo e mantenere un livello ragionevole di igiene personale (es. lavarsi, radersi, pettinarsi,
ecc.);
Essere in grado di vestirsi, svestirsi e riporre gli indumenti;
Bere e mangiare, anche con cibo preparato da altri;
Spostarsi dal letto alla sedia e dalla sedia al letto: la capacità di alzarsi dal letto e dalla sedia.
Inoltre viene riconosciuto lo stato di non autosufficienza nel caso che all’Assicurato sia stata diagnosticata una
patologia nervosa o mentale a causa organica quale il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer che abbia causato,
in modo presumibilmente irreversibile, la perdita delle capacità mentali. Per perdita delle capacità mentali si intende
la capacità di pensare, di capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a se
stessi senza la supervisione continua di un’altra persona. Il grado di disabilità mentale deve essere verificato da un
neurologo o un psichiatra con “Mini Mental State Examination” (Folstein M.M.S.E.), punteggi minori o uguali a 10
sono rappresentativi della necessità di una supervisione costante.
La copertura assicurativa è operativa a patto che l’Assicurato sia in regola con i premi dovuti.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni contenute sulla dichiarazione di
buono stato di salute.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia - Tel. +39 06 50870.1 – Fax +39 06 50870295 - Sito Internet: www.axa-mps.it – e-mail:
[email protected]. Capitale Sociale € 499.000.000 i.v. – Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 – Partita IVA: 00959221003 – Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 08/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr.
1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.
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AXA MPS Long Term Care LTC - Convenzione
4. Contributi
Per i Soci in servizio dell’Associazione di Mutua Assistenza fra il personale della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. il contributo sarà pari allo 0,085% del R.A.L. addebitato mensilmente sul cedolino dello stipendio, per i Soci in
pensione e per i Soci aderenti al Fondo di Solidarietà il contributo sarà di €. 50,00, addebitato annualmente sul
conto corrente. Per tutti i familiari dei Soci iscritti all’Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il premio annuo è evidenziato nella tabella seguente:
PREMIO ANNUO PER 516,00 EURO DI RENDITA MENSILE
ETA’
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
MASCHI
15,02
14,81
14,65
14,55
14,40
14,24
14,09
13,93
13,78
13,62
13,47
13,31
13,16
12,95
12,80
12,59
12,38
12,18
11,92
11,66
11,46
11,20
10,94
10,68
10,37
10,11
9,80
9,49
10,27
11,35
12,54
FEMMINE
20,43
20,23
20,07
19,92
19,71
19,56
19,35
19,14
18,89
18,68
18,47
18,21
18,01
17,75
17,49
17,23
16,98
16,67
16,36
16,10
15,79
15,48
15,17
14,81
14,45
14,09
13,73
13,31
12,95
12,59
12,23
ETA’
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
MASCHI
13,83
15,22
16,56
17,91
19,35
20,90
22,55
24,10
25,70
27,40
29,21
31,01
35,04
39,58
44,63
50,26
56,61
63,62
71,57
80,44
90,45
101,65
112,95
125,49
139,22
155,88
176,01
204,54
236,48
271,42
308,93
FEMMINE
11,87
11,46
11,09
10,73
11,56
13,21
15,02
17,18
19,56
22,29
25,03
27,81
31,48
35,60
40,40
45,87
52,32
60,06
69,45
81,06
95,36
112,75
133,44
157,12
184,01
213,62
247,27
294,38
346,60
407,59
476,22
La periodicità del premio è annuale.
Il contratto non prevede il riscatto.
5. Regime fiscale
Trattamento fiscale dei premi
Sui premi versati alla Compagnia per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte entro il limite massimo di euro
1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei premi stessi.
Per eventuali richieste di informazioni l’Assicurato può rivolgersi all’Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A - Via Camollia 85 - Siena 53100 - Italia, fax: 0577 41368, e-mail:
[email protected] – 0577294333 – 0577294291 - 0577294630.
6. Revoca – Recesso dell’Adesione
L’Assicurato può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, rivolgendosi alla Associazione di Mutua
Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento
della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato per il tramite della Contraente.
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia - Tel. +39 06 50870.1 – Fax +39 06 50870295 - Sito Internet: www.axa-mps.it – e-mail:
[email protected]. Capitale Sociale € 499.000.000 i.v. – Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 – Partita IVA: 00959221003 – Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 08/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr.
1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.
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7. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione.
Qualora sopravvenga uno stato di non autosufficienza obiettivamente accertabile, la CONTRAENTE deve farne
denuncia alla SOCIETA’ a mezzo lettera raccomandata.
La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante o del medico ospedaliero che
espone lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato con la data della sua sopravvenienza e l’origine incidentale o
patologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e
curato.
L’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi a tutti gli accertamenti medici richiesti dalla SOCIETA’, ritenuti necessari per la
valutazione delle capacità fisiche, nonché di sottoporsi ad una visita da parte di un medico di fiducia della SOCIETA’
e a fornire copia di tutta la relativa documentazione sanitaria.
La SOCIETA’ si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro,
qualora la CONTRAENTE abbia provveduto all’inoltro di tutta la documentazione.
La prestazione di rendita mensile verrà corrisposta, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano
trascorsi 90 giorni a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo
stato di non autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all’atto dell’accertamento verranno erogate le eventuali
rate di rendita arretrate e non erogate.
Con effetto dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di ricevimento della denuncia di sinistro, la
CONTRAENTE non sarà tenuta al versamento del premio assicurativo.
Qualora lo stato di non autosufficienza non fosse accertato, con relativo rifiuto della corresponsione della rendita, la
CONTRAENTE sarà tenuta al versamento del premio annuale.
La SOCIETA’ si riserva il diritto di far sottoporre, ogni 24 mesi, l’Assicurato non autosufficiente alle visite ed agli
esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato.
L’Assicurato è tenuto altresì a fornire in modo completo e veritiero le dichiarazioni e le prove richieste per conservare
il diritto all’erogazione della prestazione.
Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosufficienza la SOCIETA’ comunica alla CONTRAENTE la
sospensione della liquidazione della rendita. In caso di controversia sull’esito della verifica dello stato di non
autosufficienza, si applicherà la disciplina di seguito indicata:
Nel caso in cui lo stato di non autosufficienza non venga riconosciuto dalla SOCIETA’ l’Assicurato ha facoltà,
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, di promuovere, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla Direzione Generale della SOCIETA’, la decisione di un
Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla SOCIETA’, l’altro dall’Assicurato ed il terzo
scelto di comune accordo dalle parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la
scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, secondo equità ed in modo inappellabile, entro il termine di 30 giorni,
come amichevole compositore senza formalità di procedura.
Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od
incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le
altre spese sono a carico della parte soccombente.
8. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
9. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
10. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto
all’Associazione di Mutua Assistenza fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena. - Via Camollia n. 85 53100 Siena - Italia, fax: 0577 41368, e-mail: [email protected] – 0577294333 – 0577294291 0577294630.
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[email protected]. Capitale Sociale € 499.000.000 i.v. – Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586 – Partita IVA: 00959221003 – Autorizzata all’esercizio
delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 08/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese Isvap al nr.
1.00046. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA S.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.
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