Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA SERVIZI FINANZIARI (Invio corrispondenza Protocollo Generale P.zza Matteotti 1 – Napoli 80133) PEC: [email protected] DETERMINAZIONE n. del Oggetto: ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Levi Max in solido con la SYL S.R.L. in liquidazione. Liquidatore: Sig. Slobodyanyuk Fedir, con domicilio in Mondragone (Ce), Via S. Razzino 5 cap 81034 Reg. Sanz. 18/12 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e contestazione n. 01/12 dell’11/01/12 elevato dal Corpo forestale dello Stato – Comando stazione di Pozzuoli (Na) nei confronti del Sig. Levi Max, Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima; Rilevato che, nel verbale, la contestazione ha ad oggetto la violazione dell’art.190 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma 3, per omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 unità; Considerato che, per l’illecito contestato, non sono stati presentati scritti difensivi né richiesta di audizione; Considerato, altresì, che per l’addebito contestato non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81; Vista la L. 689/1981; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D. Lgs. 152/06; 1 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259 del 17/05/2016 DIREZIONE TRIBUTI E SANZIONI Sede uffici Via Don Bosco 4/f - fax 081/7949933 - tel. 081/7949572 Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148; ORDINA al Sig. Levi Max, nato a Napoli il 30/06/1972, in solido con la Syl S.R.L. in liquidazione, con sede legale in Pomigliano d’Arco (Na) – Via della Libertà 38 cap 80038 - di pagare la sanzione complessiva di € 2.077,00 (duemilasettantasette/00) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad € 11,00), per i seguenti MOTIVI In data 11/01/12, agenti del Corpo forestale dello Stato – Comando stazione di Pozzuoli (Na) si recavano in via Circumvallazione Esterna – Zona ASI in agro del Comune di Giugliano (Na), presso la società “Syl SRL”, avente ad oggetto sociale la commercializzazione e la produzione di materiali per l’edilizia, ed accertavano la <mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi – ditta con meno di 15 dipendenti…>. Pertanto, veniva elevato il verbale n. 01/12 del dell’11/01/12 nei confronti del Sig. Levi Max, Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima, per omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti, in violazione dell’art.190 del D.Lgs 152/2006, sanzionato dal successivo art.258 comma 3 del medesimo testo normativo. Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, “fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti” ( Cass. Civ. Sez. II, 28/04/06, n. 9919). Orbene, l’art. 190 del D.Lgs. 152/06, prescrive che le imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art.184 comma 3 lettere c) d) e g) hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti …….; Le annotazioni devono essere effettuate a) per i produttori almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 2 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259 del 17/05/2016 amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 258, comma 3, D.Lgs. 152/06, nella misura Il successivo art.258 sanziona “Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico…..” Il comma 3 dello stesso art.190 enuncia espressamente che “i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei controllo di effettuare una verifica immediata sulla regolarità della documentazione richiesta dalla legge e ricostruire il ciclo di vita dei rifiuti. In questo quadro va collocata la norma di cui al comma 5 dello stesso art. 190, ove si precisa che “ le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta”. Ne consegue che, conformemente alla ratio delle norme citate, il registro in questione deve essere obbligatoriamente tenuto presso il luogo in cui viene svolta l’attività da cui i rifiuti derivano, anche in considerazione del fatto che le informazioni in esso contenute devono essere rese disponibili in qualunque momento agli organi di controllo che ne facciano richiesta per gli eventuali accertamenti di regolarità. Tale obbligo non è solo formale: invero, come ha chiarito la Cass. Civ. Sez. II con sentenza n. 14810 del 27/06/2006, « l’obbligo della tenuta dei registri non si esaurisce nella istituzione degli stessi, ma comporta anche quello della custodia sui luoghi, normativamente precisati e rilevanti ai fini della produzione o dei successivi movimenti dei rifiuti. Tale collegamento comporta che l’obbligo di conservazione del registro presso l’impresa, ai fini della pronta esibizione agli organi preposti ai controlli, costituisce una modalità integrativa del precetto di cui all’art. 12, la cui omissione, ancorché riferibile a registri regolarmente istituiti ed annotati si risolve nell’inottemperanza all’obbligo della “tenuta”, sanzionata dall’art. 52 comma 2 > . Orbene, nel caso di specie, dal verbale dotato di fede privilegiata risulta che la parte ometteva la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla propria attività, contravvenendo, dunque, al dettato legislativo vigente. E’ evidente la fondatezza dell’illecito contestato, atteso che, da verbale dotato di fede privilegiata, risulta l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi da parte del Sig. Levi Max, Amministratore unico della società “Syl SrL”, in solido con quest’ultima. Il procedimento, quindi, è da ricondursi sotto l’egida degli artt. 190 e 258, comma 3, del D.Lgs.152/06 riscontrata l’infrazione contesta dall’organo accertatore con verbale n. 01/12 3 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259 del 17/05/2016 commercianti e degli intermediari”: ciò, evidentemente, al fine di permettere agli organi di dell’11/01/12, concretantesi nell’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi prodotti da parte di impresa con meno di 15 dipendenti. In particolare, con riferimento all’applicazione dell’art. 258, comma 3, del D.Lgs. 152/06, questo ufficio ritiene congruo irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 8143 del 21/07/93). Pertanto, ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento, che effettuato dall’obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell’art. 1292 codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n. 58537531, oppure tramite bonifico su conto corrente postale, con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Tributi e Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale : “Sanzioni amministrative in materia ambientale” Reg. Sanz. 18/2012 Copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via PEC ([email protected]) o tramite fax a: Città Metropolitana di Napoli – Direzione Tributi e Sanzioni, fax n. 081/7949933 oppure 081/7949575. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere all’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa (previa compilazione della modulistica disponibile presso la Città Metropolitana di Napoli - Direzione Sanzioni del Dipartimento Polizia Provinciale, Politiche per la Legalità e la Sicurezza, Protezione Civile - Napoli Via Don Bosco 4/F). 4 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259 del 17/05/2016 INGIUNGE Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’art. 22 della medesima Legge e dell’art. 6 del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. IL FUNZIONARIO Dott. Paolo Di Maio Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 3259 del 17/05/2016 p. IL DIRIGENTE Dott. Giovanni Testa 5