"Piano Casa" - testo coordinato

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"Piano Casa" - testo coordinato
ALLEGATO SUB A/1)
COMUNE DI SCHIO
DELIBERAZIONE APPLICATIVA DEL PIANO CASA
Art. 1 – Finalità e norme di carattere generale.
1. Con la presente disciplina il Comune di Schio da attuazione alla Legge Regionale Veneto
14/2009 e s.m.i. (nel prosieguo “legge regionale”) in conformità degli artt. 1, 9 e 11 della
medesima legge regionale.
2. Sono fatte salve le NTA del PRG e le norme del REC vigenti, ancorché non richiamate dalla
presente disciplina, per le parti non in contrasto e in quanto coerenti con le finalità della legge
regionale.
3. Sono sempre applicate le norme concernenti la tutela dell'ambiente e del paesaggio, della salute
e dell'igiene e della sicurezza in genere.
4. Tutti gli interventi edilizi in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale e della presente
disciplina, dovranno essere realizzati con modalità costruttive, tipologiche ed architettoniche
che si armonizzino con il fabbricato esistente e/o con il tessuto edilizio e urbanistico di contesto
anche in conformità agli schemi tipologici allegati. (ALLEGATI A e B)
5. Gli interventi previsti dalla legge regionale e dalla presente disciplina, sono consentiti una sola
volta, anche se possono essere realizzati in più stralci, e comunque fino al raggiungimento degli
incrementi volumetrici e delle superfici complessivamente consentiti.
6. La presente disciplina è applicabile esclusivamente:
- con riferimento all’art. 2: agli edifici esistenti alla data del 9 luglio 2011 ed agli edifici il
cui progetto, o richiesta di titolo abilitativo edilizio, siano stati presentati al comune entro il
31 maggio 2011. La DIA o la richiesta di permesso di costruire devono essere completi e
contenere tutti i dettagli necessari che possano permettere il formarsi della DIA o del rilascio
del titolo abilitativo e non deve essersi verificata la decadenza del titolo abilitativo, qualora
già rilasciato. Non può essere sufficiente, inoltre, un progetto di PUA con semplici
indicazioni planovolumetriche.
- con riferimento all’art. 3: ad edifici esistenti alla data del 31.12.1988 purché legittimati da
titoli abilitativi ovvero ad edifici legittimamente costruiti anteriormente al 1967 pur in
assenza di titolo abilitativo laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli
strumenti urbanistici locali.
- Sono comunque esclusi dall'applicazione della legge regionale e della presente disciplina gli
edifici crollati e i ruderi.
7. Tutti gli interventi edilizi realizzati in applicazione della legge regionale e della presente
disciplina devono osservare i seguenti limiti minimi inderogabili:
- distanze minime tra fabbricati: come stabilite dall’art. 873 del Codice civile;
- distanze minime tra pareti finestrate: come stabilite dall’art. 9 del D.M. 1444/1968;
- distanze minime dalle strade: all’esterno dei centri abitati individuati ai sensi del Codice
della Strada, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30.04.1992 n° 285 e
successivo D.P.R. 16.12.1992 n° 495 articoli 26-27-28. Ai sensi dell’art. 234 comma 5 del
Codice, negli edifici situati in zone non edificabili esterne al centro abitato individuato ai
sensi del Codice della Strada, nelle more della classificazione delle strade interne al
territorio comunale ai sensi del Codice stesso, devono essere applicate le inderogabili
disposizioni relative alle distanze dalle strade previste dal Decreto Ministeriale 1404/68,
mentre, per le strade classificate ai sensi del Codice, saranno applicate le relative
inderogabili disposizioni in materia. All’interno dei centri abitati si applicano le disposizioni
delle vigenti N.T.A. del PRG.
- Gli interventi di cui agli articoli 2, e 3 della legge regionale, nei limiti e con le modalità di
cui alla presente disciplina, sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso
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al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli
interventi realizzati sugli edifici esistenti qualificati come prima casa di abitazione. A tal
fine le istanze (DIA, PC, ecc.) devono presentare idonea documentazione grafica e
descrittiva che dia dimostrazione della adeguatezza delle opere di urbanizzazione in
relazione al maggior carico urbanistico proposto ovvero che indichi le opere integrative che
si ritiene necessario realizzare in caso di non adeguatezza delle medesime con l'impegno in
tal caso di assumerne l'onere della loro realizzazione. Ove le opere di urbanizzazione
dovessero essere integrate, tutti gli interventi ammessi in attuazione della legge regionale,
nei limiti e con le modalità di cui alla presente disciplina, sono soggetti a permesso di
costruire convenzionato.
9. Gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale non trovano applicazione per gli
edifici elencati all'art. 9 comma 1 della legge regionale con le seguenti precisazioni:
a) Per gli edifici anche parzialmente abusivi, soggetti all'obbligo della demolizione, è escluso
dai benefici della presente disciplina l’intero edificio, anche qualora l’abuso interessi una
sola porzione del fabbricato, ancorché distinguibile dalla restante parte del medesimo
fabbricato. Qualora invece, l’abuso soggetto a demolizione interessi un altro e distinto corpo
edilizio collocato nel medesimo lotto di proprietà del richiedente, anche se di natura
accessoria rispetto al fabbricato principale, si intende esclusa dall'applicazione della presente
disciplina soltanto tale corpo edilizio e non anche il legittimo fabbricato principale. Sono
esclusi dall’applicazione della presente disciplina anche gli edifici realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire e sanzionati, ai sensi del DPR 380/2001, in alternativa
alla demolizione con la motivazione “in quanto non possibile al fine di non recare
pregiudizio alla parte conforme”. Sono, invece, fatti salvi gli edifici:
- per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria;
- interessati da abusi sanzionabili ovvero sanzionati con sanzione pecuniaria, purché la
sanzione sia stata pagata prima della presentazione della richiesta di applicazione della
presente disciplina.
b) Gli edifici ricadenti su terreni classificati “pessimi” dal vigente PRG, in quanto
corrispondenti agli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e
nelle quali non è consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni, sono esclusi dall'applicazione della legge
regionale. Per gli edifici ricadenti su terreni classificati “scadenti” dal vigente PRG, qualora
si rendano necessari scavi e/o sbancamenti, l’applicazione della legge regionale e della
presente disciplina, è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica asseverata a
cura di un geologo abilitato che dimostri l'assenza di rischio geologico e idrogeologico in
relazione all'intervento proposto mediante idonee indagini geologiche, geotecniche e
idrogeologiche.
c) Sono equiparati agli “edifici oggetto di specifiche norme di tutela” per i quali non si
applica la legge regionale, gli edifici compresi:
- nella zona C2.2/1 (sito con attività di cava) in quanto tale ambito è assoggettato a precise
disposizioni normative di ricomposizione ambientale;
- nei seguenti ambiti di zona agricola: E1, E1/p e E3/p essendo individuate quali “zone
sensibili dal punto di vista della protezione ambientale” da sviluppare con il “Programma
di Tutela del Paesaggio”;
- nel Sito di Interesse Comunitario e la Zona di Protezione Speciale IT3210040 “Monti
Lessini – Pasubio –Piccole Dolomiti Vicentine”.
- nell’ambito “Ex Caolino Panciera” interessato dai manufatti e dai vecchi impianti
dismessi per l’attività di estrazione e produzione del caolino, come individuato dal
vigente PRG, poiché rappresentano una testimonianza significativa di archeologia
industriale che vanno tutelati ed adeguatamente valorizzati.
10. L’ampliamento di cui all'art. 2 della legge regionale, nei limiti e modi di cui alle presente
disposizioni, deve essere realizzato in aderenza (in appoggio o in sopraelevazione) al
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fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente aderente al
fabbricato esistente che genera l’ampliamento. Ove ciò non risulti fisicamente possibile
oppure, a giudizio del Comune, vi sia compromissione dell’armonia estetica del fabbricato
esistente, potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato da collocarsi
nell’area di pertinenza del fabbricato che ha generato l’ampliamento, anche se ubicato in una
ZTO diversa purché tale parte dell’ampliamento abbia destinazione compatibile con la specifica
ZTO. Per la prima casa di abitazione è ammessa la realizzazione del corpo edilizio separato
anche su un lotto contiguo appartenente al medesimo proprietario purché esso sia collegato
funzionalmente con l’edificio che ha generato l’ampliamento mediante un unico accesso dalla
viabilità pubblica e un unico punto di consegna dei sottoservizi.
11. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge regionale, nei limiti e modi di cui alla presente
disciplina, il volume dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 può essere computato nella
determinazione del volume complessivo esistente purché tale volume non sia stato già
computato nel volume urbanistico autorizzato originariamente e purché i sottotetti abbiano le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999 n.
12.
12. In ipotesi di case a schiera, definite come sistemi di edifici costituiti da più di due unità
abitative affiancate, l’ampliamento di cui alla legge regionale, nei limiti e con le modalità di cui
alla presente disciplina, è ammesso solo qualora sia progettato e realizzato in modo uniforme
coinvolgendo tutte le unità immobiliari appartenenti alla medesima schiera. In tal caso dovrà
essere presentato un elaborato planivolumetrico e una convenzione, sottoscritti da tutti i
proprietari della schiera, onde sviluppare, anche in tempi diversi ma comunque entro i termini
di validità della legge regionale e dei titoli abilitativi rilasciati, gli interventi di ampliamento
sulle singole unità abitative. Fanno eccezione gli edifici di testa della schiera per i quali è
sempre ammesso l’intervento di ampliamento laterale (in senso logitudinale rispetto alla
schiera) anche in assenza del planovolumetrico convenzionato, purché non sia superata l’altezza
delle fronti delle unità abitative costituenti la schiera.
13. Agli edifici ricadenti nei PUA approvati in applicazione della deliberazione consiliare n.
86/2009 attuativa della LR 14/2009 originaria, si applicano esclusivamente gli indici
volumetrici stabiliti dai PUA medesimi. Tali PUA sono pertanto confermati e saranno attuati
esclusivamente così come approvati dal Consiglio comunale senza alcun ulteriore beneficio
volumetrico ai sensi della legge regionale come prorogata dalla LR 13/2011.
14. Tutti gli interventi attuati ai sensi della legge regionale e delle presenti disposizioni, comportano
l'obbligo del reperimento degli standard/spazi a parcheggio e a servizio in base alla
destinazione d’uso secondo quanto disposto dalle NTA del PRG e dalle normative statale e
regionale in materia di standard urbanistici ed edilizi, ad eccezione della prima casa di
abitazione che dovrà comunque reperire lo spazio a parcheggio privato di cui alla L. 122/89.
Per le destinazioni non residenziali, qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di reperire
le dovute quantità di standard pertinenziali, è facoltà dell’Amministrazione Comunale
consentirne la monetizzazione. I parcheggi di cui alla Legge 122/89 non possono in ogni caso
essere monetizzati. La monetizzazione è calcolata applicando i parametri stabiliti nell’atto
amministrativo vigente al momento della definizione dell’importo dovuto.
15. Gli ampliamenti e i cambi d'uso commerciali e direzionali in applicazione della legge regionale
sono altresì soggetti alle seguenti limitazioni:
- è sempre fatta salva l'applicazione dell’art. 1.3 commi 13 e 17 delle vigenti N.T.A.;
- nelle zone territoriali omogenee “A”, “B” e “C”, le strutture di vendita sono consentite nel
rispetto dell’art. 1.3 comma 12 delle NTA.;
- per gli edifici a destinazione commerciale non è consentita la deroga alle disposizioni
regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di
vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Devono in ogni caso essere rispettati e
reperiti tutti gli standard di legge nazionale e regionale senza possibilità di monetizzazione.
16. Per gli interventi che, pur non comportando variazioni di volume e/o superficie coperta,
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comportano l’aumento delle superfici utili (come ad esempio la costruzione di soppalchi interni
o una diversa articolazione degli spazi), le dotazioni di aree a servizi (standard) dovranno essere
adeguate e dovrà essere versato il relativo contributo di costruzione ai sensi dell’art. 4 delle
presenti disposizioni.
17. Per tutti gli interventi in attuazione della legge regionale sono fatti salvi gli obblighi di
prestazione energetica e ambientale degli edifici in ordine alla dotazione di impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili così come previsti dal REC vigente. La prestazione
minima obbligatoria ai sensi del REC, concorre al raggiungimento del requisito richiesto per
l’ottenimento dell’incremento volumetrico di cui alla legge regionale.
18. Su tutto il territorio comunale è esclusa l'applicazione dell'art. 4 della legge regionale in quanto
la possibilità di ampliamento delle strutture all’aperto è consentita dalla legge stessa,
esclusivamente sul “demanio marittimo a finalità turistica”.
Art. 2 - Limiti e modalità' di applicazione degli art. 2 e 3 per gli edifici ricadenti nell'ambito
del centro storico (ZTO di tipo “A”).
1. Gli interventi edilizi e quelli atti a favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente,
come previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale, nei limiti e con le modalità delle presenti
disposizioni, ove ricadenti nell'ambito del centro storico, sono ammessi nel rispetto dei criteri
generali di cui all’art. 2.2 commi 1, 2, 8 e 10 delle NTA del PRG, unicamente per gli edifici
ricompresi nelle categorie di PRG di seguito individuate e nei limiti a margine di ciascuna
esposti:
a. Edifici di categoria 5 - “demolizione e ricostruzione in sito” ed edifici privi di grado di
protezione: non è applicabile l'art. 2; è applicabile solo l’art. 3 comma 3 per la
riqualificazione del tessuto urbano previa redazione ed approvazione di un PUA.
b. Edifici di categoria 4 - “ristrutturazione edilizia di tipo B – edifici integrati nel contesto ma
con alto grado di trasformabilità”: sono applicabili gli artt. 2 e 3, entrambi fino al limite
massimo di ampliamento del 20% rispetto al volume esistente con esclusione di ogni
ulteriore incremento.
c. Edifici di categoria 3 - “ristrutturazione edilizia di tipo A – edifici di valore documentale
integrati nel contesto - edifici d’autore con valore testimoniale” ed Edifici di categoria 2 –
“restauro e risanamento conservativo – edifici di valore storico documentale”: limitatamente
ai soli edifici rimaneggiati sono applicabili gli artt. 2 e 3, entrambi fino al limite massimo di
ampliamento del 20% rispetto al volume esistente escluso ogni ulteriore incremento, purché:
- sia verificata la presenza di parti edilizie incongrue tali privare l’edificio del valore storico
documentale originario, e ciò sulla base di adeguata documentazione storico - architettonica
risultante da una relazione asseverata a firma di un professionista qualificato.
- gli interventi appartenenti a cortine edilizie lungo le strade pubbliche mantengano l’assetto
urbanistico originario.
- gli interventi comportino una riqualificazione e un riordino del contesto edilizio ed urbano
originario.
2. Gli artt. 2 e 3 della Legge regionale non sono comunque applicabili agli edifici ricadenti nelle
seguenti ZTO di tipo “A” del PRG:
- A/5: Piano di recupero “Ex Lanificio Cazzola”
- A/6: Piani di recupero“Area ex Lanerossi”, “Area Conte” ed ”Ex Lanificio Lora”
- A/7: Piano particolareggiato “Quartiere A. Rossi”
3. Agli edifici di recente edificazione comunque realizzati in attuazione di strumenti urbanistici
attuativi e/o mediante interventi diretti, sono applicabili l’art. 2 limitatamente al comma 1, e
l’art. 3 con il limite massimo di ampliamento del 20% rispetto al volume esistente escluso ogni
ulteriore incremento.
4. Agli edifici privi di categoria di intervento (grado di protezione) potrà essere applicato solo
l'art. 3 comma 3, purché sia data dimostrazione dell'assenza di valore storico dell’edificio stesso
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mediante idonea documentazione storico- architettonica risultante da una relazione asseverata a
firma di un professionista qualificato.
5. Restano fermi, in ogni caso, i limiti massimi di altezza delle fronti degli edifici così come
previsti dall’articolo 8, 1° comma, n. 1), del D.M. n. 1444/1068 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3 - Limiti e modalità' di applicazione degli artt. 2 e 3 agli edifici ricadenti al di fuori del
centro storico.
1. L'ampliamento del 20% di cui all'art. 2 della legge regionale è consentito, nei limiti e con le
modalità della presente disciplina, con la prescrizione che sono sempre esclusi dal computo del
volume e della superficie esistenti, i volumi e le superfici scomputabili ai sensi della normativa
vigente. L'ampliamento del 10% si applica esclusivamente in caso di ampliamento senza
demolizione del fabbricato esistente nel caso di impiego di fonti di energia rinnovabile di
potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già installati in precedenza, nell'intesa che eventuali
impianti già esistenti contribuiscono al raggiungimento del requisito necessario con l'esclusione
del caso in cui l'ampliamento generi una nuova unità immobiliare. L'ampliamento del 15% si
applica agli edifici residenziali realizzati anteriormente al 1989, purché vi sia un contestuale
intervento di riqualificazione dell’intero edificio esistente che genera l’ampliamento e che
consegua una prestazione energetica (esistente più ampliamento) corrispondente alla classe B
relativa alla climatizzazione invernale così come definita dal DM 26/6/2009 “Linee guida
nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici”.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali di cui all'art. 3 della legge
regionale che prevedono l'aumento fino al 40% del volume demolito sono condizionati al
verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- interessino esclusivamente edifici ubicati in Zona territoriale propria;
- sia verificata la finalità dell'intervento;
- siano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007 n. 4;
- l'edificio ricostruito (ove integralmente demolito) sia localizzato mantenendo un rapporto
con la sua localizzazione originaria, utilizzando almeno parzialmente il vecchio sedime,
fatte salve le parti in ampliamento. La possibilità di localizzare il volume in altra posizione
ma solo all’interno del lotto di pertinenza dell’edificio originario è ammessa soltanto se
tale soluzione risulti funzionale e migliorativa nell’interesse della comunità (es.
miglioramento di: esposizione per il migliore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
allineamenti stradali e su spazi pubblici; ampliamenti stradali e/o pedonali; allontanamento
dalle fasce di rispetto; ecc.).
La determinazione della percentuale di ampliamento di cui all’art. 3 della legge regionale deve
essere calcolata sulla base dei criteri fissati dalla DGR 2499 del 4/08/2009 per gli edifici diversi
da quelli residenziali, mentre per gli edifici residenziali trova applicazione la Tabella allegata
alla L. R. 4/2007. Qualora con l’applicazione dell’art. 3 della legge regionale si consegua una
prestazione energetica dell’intero edificio per la climatizzazione invernale in classe A, il
calcolo del volume sarà effettuato ai sensi dell’art. 114 del Regolamento Edilizio Comunale. La
percentuale del 40% può essere elevata al 50% solo nel caso in cui l’intervento di cui al
comma 2 dell'art. 3 della legge regionale comporti una ricomposizione planivolumetrica
finalizzata al miglioramento del contesto urbanistico ed edilizio, con forme architettoniche
diverse da quelle esistenti e/o comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome
degli edifici originari con riorganizzazione infrastrutturale del sito e sia contestualmente
oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio” e successive modificazioni. Solo successivamente all’approvazione di
detto PUA troverà applicazione la regola generale dell’articolo 6 della legge regionale, che
sottopone ogni intervento alla denuncia di inizio attività edilizia (DIA). Il piano attuativo deve
indicare nel proprio apparato normativo, le caratteristiche degli edifici ai fini della disciplina
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degli ampliamenti ammessi in applicazione della norma regionale, nonché le aree a servizi
necessarie in rapporto alle capacità edificatorie complessivamente previste dallo strumento.
Le previsioni dell’art. 3 commi 3 e 4 della legge regionale, possono trovare applicazione anche
nel caso di strumenti urbanistici attuativi già approvati ed in corso di attuazione alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 13/2011, previa approvazione di una variante di
adeguamento, qualora necessaria in relazione al maggior carico urbanistico ed alla definizione
delle caratteristiche dei fabbricati ai fini dell’applicazione dei benefici di legge.
Gli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, possono essere realizzati anche in zona agricola; in
tale ipotesi non sono comunque ammesse modifiche di destinazione di zona né di destinazione
d’uso degli edifici.
3. Gli interventi edilizi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge regionale di cui ai commi precedenti
sono altresì soggetti ai seguenti limiti e modalità di attuazione:
a) Zona C1.1 (complessi ex agricoli): l'ampliamento di cui agli artt. 2 e 3 della legge, con i
limiti e le modalità di cui alla presente disciplina, è ammesso sulla destinazione residenziale
esistente utilizzando la parte rustica ed è determinato sulla base della potenzialità
edificatoria massima di 800 mc stabilita dall’art. 3.5 delle vigenti N.T.A. del PRG. Il volume
oggetto di cambio d’uso in residenza sarà computato nel volume ammesso in ampliamento
ai sensi della presente disciplina. Qualora il volume esistente residenziale sia superiore a
800 mc, l’ampliamento viene applicato sul volume residenziale esistente.
b) Zona C1.2 - residenziale a bassa densità: gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della legge
regionale devono essere realizzati esclusivamente in aderenza all’edificio esistente e
secondo le disposizioni dell’art. 3.6 delle vigenti N.T.A. del PRG.
c) Ambiti di perequazione urbanistica: agli edifici esistenti e ricadenti negli ambiti di
perequazione urbanistica, purché regolarmente assentiti o condonati, possono essere
applicati gli artt. 2 e 3 della legge regionale con i limiti e i modi stabiliti dalle presenti
disposizioni. Il volume degli edifici realizzati in duro dovrà risultare da un accurato rilievo e
l'istanza dovrà essere corredata da una documentazione fotografica idonea, anche di
contesto. Se trattasi di edifici non in duro costituiti da strutture precarie quali baracche in
lamiera/legno e/o miste lamiera-legno e/o strutture comunque prive di fondazioni continue,
purché esse siano state regolarmente assentite o condonate, il beneficio degli artt. 2 e 3 della
legge sarà computato al 50%; anche in questo caso dovrà essere presentata accurata
documentazione di misurazione e fotografica, anche di contesto.
Qualora la destinazione d’uso prevista per l’edificio esistente sia compatibile con la zona di
perequazione sono ammessi tutti gli incrementi volumetrici ai sensi della legge regionale
con i limiti e le modalità della presente disciplina, calcolati sul volume esistente;
Qualora la destinazione d’uso prevista per l’edificio esistente risulti impropria rispetto alla
zona di perequazione, è ammesso soltanto il mutamento di destinazione d’uso dell’intero
volume esistente (da demolire) con esclusione dell'applicazione dei benefici di cui agli artt.
2 e 3 della legge regionale.
In ogni caso gli interventi di cui al 3° comma lett. c) del presente articolo saranno assentiti
esclusivamente e subordinatamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni vincolanti e
nei limiti di seguito esposti:
- i volumi esistenti siano ubicati, anche parzialmente, entro una fascia di 20 metri dal
confine della ZTO assoggettata a piano urbanistico attuativo (PUA), in modo tale da non
pregiudicare la successiva progettazione ed attuazione della perequazione, in cui
ricadono, mediante un PUA;
- la soluzione progettuale proposta risulti coerente e migliorativa rispetto al contesto con
riferimento alla viabilità pubblica e privata e all’assetto urbanistico ed edilizio esistenti;
- unitamente all’istanza sia presentato un atto unilaterale d’obbligo con il quale la proprietà
interessata si impegna per sé, aventi e danti causa e a tempo indeterminato:
di accettare espressamente senza riserve e condizioni, la presente disciplina;
di rinunciare ad ogni effetto al volume di perequazione previsto dal PRG correlato
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e)
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all'area di proprietà ricadente nell'ambito della perequazione stessa;
di realizzare a proprio carico d'oneri e spese tutte le necessarie opere di urbanizzazione
ai sensi di legge. Gli oneri sostenuti e documentati per la realizzazione di dette opere,
ove riconosciute di interesse pubblico dal Comune, potranno essere scomputate dagli
oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento edilizio. Qualora l’intervento fruisca e
benefici delle opere di urbanizzazione realizzate dall’Amministrazione Comunale, il
proprietario dovrà altresì impegnarsi a versare al Comune il contributo di
urbanizzazione dovuto, calcolato in ragione del volume complessivo finale
dell’intervento. Il volume oggetto di intervento è interamente assoggettato al
contributo degli oneri di urbanizzazione come nuovo edificio per la destinazione d'uso
prevista;
di consentire il collegamento delle opere di urbanizzazione realizzate dal richiedente,
con quelle che saranno realizzate successivamente in attuazione del PUA per l’ambito
di perequazione in cui ricade l'intervento, qualora tale collegamento sia funzionale alle
esigenze degli enti gestori di pubblici servizi. Autorizzando sin dalla presentazione
della domanda e con l'atto unilaterale d'obbligo, la costituzione di eventuali servitù di
passaggio di sottoservizi sulle proprie aree ove necessarie allo sviluppo del restante
ambito del PUA, con spese tecniche e notarili a carico del PUA;
di presentare richiesta di variante al PRG per l'esclusione dell'immobile oggetto di
intervento dall'ambito di perequazione, oppure istanza di esclusione dall'ambito del
PUA previsto dal PRG se compatibile con la modifica del 10% del perimetro ai sensi
art. 27 L.R. 61/85, oppure di sottoscrivere, senza condizione alcuna, gli elaborati
necessari per la formazione futura del PUA che, per tali proprietà, prenderà atto
dell’intervento realizzato ai sensi della presente disciplina. In ogni caso di non opporsi
all'attuazione del PUA così come sarà approvato in futuro dal Comune, rinunciando ad
ogni indennizzo, ristoro o beneficio conseguente alla sua attuazione.
Zone D di PRG: tutti gli interventi ammessi dagli artt. 2 e 3 nei limiti, con le modalità
della presente disciplina, sono soggetti al rispetto delle distanze dai confini e l’edificazione
è ammessa solo su due lati del lotto non prospicienti la strada, ai sensi dell'art. 6 delle
vigenti N.T.A. del PRG..
Zona D2.1/10: gli interventi di cui ai richiamati artt. 2 e 3 della legge regionale, nei limiti
e modi di cui alle presenti disposizioni, possono essere assentiti solo previa redazione ed
approvazione di uno strumento urbanistico attuativo entro un ambito territoriale
d'intervento deliberato dalla Giunta comunale.
Edifici di particolare interesse storico – ambientale: poiché i portici aperti tipici
dell’architettura rurale censiti con le “schede B”, presentano un notevole valore storico,
architettonico e testimoniale, essi non possono essere tamponati né possono essere
realizzate, al loro interno, nuove superfici di calpestio a qualsivoglia titolo e destinazione
in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale. Tale divieto non si applica ai portici
aperti tipici dell’architettura rurale non censiti con “scheda B”, a condizione che
l'intervento sia realizzato con modalità e tecniche costruttive volte a ridurre la percezione
dell’impatto che la loro chiusura genera rispetto alla fronte dalla quale sono visibili detti
portici. Gli interventi su questi edifici sono soggetti all'applicazione dell’art. 1.4 delle
vigenti N.T.A e gli ampliamenti consentiti dalla legge regionale dovranno essere realizzati
solo sui corpi edilizi contigui che non possiedano valore dal punto di vista storico,
architettonico ed ambientale.
Zona agricola – zone “E” di PRG: disposizioni generali per tutte le sottozone “E”:
- Agli edifici che ricadono nell'ambito dei territori montani così come definiti dalla
Delibera di Giunta Regionale Veneta n° 89 del 4.11.1997, si applicano gli artt. 2 e 3 della
legge regionale nel rispetto della presente disciplina e per tutte le destinazioni d’uso
compatibili con le ZTO cui appartengono.
- Negli ambiti di pianura l’applicazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale nel rispetto
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della presente disciplina è consentita solo ed esclusivamente agli edifici di prima casa
di abitazione.
- Sono fatti salvi gli artt. 44 e 48 comma 7 ter della LR 11/2004.
- Nell'ambito del medesimo edificio, gli interventi ammessi dovranno in ogni caso
prevedere la separazione fisica della parte residenziale da quella agricola mediante
adeguante strutture murarie.
- Il volume dei manufatti a destinazione agricola ed accessoria alla residenza può essere
computato nel volume esistente dell'edificio da ampliare, purché l'immobile sia destinato
esclusivamente alla prima casa di abitazione e a condizione che sia contestualmente
progettato e realizzato un riordino complessivo e una riqualificazione dei volumi
computati. Il parametro da utilizzare per il calcolo del volume viene espresso in mc. per
le residenze e in mq. per le altre destinazioni.
- Per gli edifici residenziali-prima casa di abitazione in zona agricola, l’ampliamento
del 20 % di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge regionale, è calcolato sulla volumetria
massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Qualora l’edificio esistente per la
parte residenziale superi l’edificabilità massima prevista dalla specifica zona,
l’ampliamento ai sensi della presente disciplina verrà determinato sul volume residenziale
esistente. La verifica del raggiungimento della massima edificabilità ammessa in zona
agricola è effettuata con riferimento all’immobile/edificio nella sua totalità,
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che lo compongono. Eventuali
successivi frazionamenti e/o ampliamenti del medesimo in più unità abitative, non
consentono ulteriori ampliamenti per singola unità abitativa in applicazione della
medesima legge.
- L’altezza massima delle fronti per gli edifici residenziali, per gli annessi rustici e per gli
accessori alla residenza non potrà essere superiore a metri 9,50 computati applicando i
criteri stabiliti dalle NTA del PRG e dal REC.
- Per gli ampliamenti, le ristrutturazioni o le demolizioni e ricostruzioni attuati a norma
degli artt. 2 e 3 della legge regionale e della presente disciplina, è data facoltà al
progettista di proporre motivate soluzioni progettuali che possono discostarsi dal
“Prontuario degli interventi edilizi in zona agricola” e ciò in relazione ad un’attenta ed
innovativa progettazione architettonica e ad un accorto utilizzo dei materiali, tali da
migliorare la qualità formale ed estetica dell'immobile nel contesto in cui esso ricade, da
documentare mediante:
la descrizione del progetto con riferimento agli aspetti culturali che sottendono la
proposta tipologica e architettonica presentata;
la descrizione del rapporto tra progetto e tradizioni locali, con riferimento ad una
innovativa interpretazione delle indicazioni fornite dal Prontuario;
l'esposizione del bilancio paesaggistico che si conseguirebbe a seguito della
realizzazione del manufatto così come progettato (valorizzazione di prospettive e
visuali, armonizzazione tipologica dei volumi, valorizzazione e reinterpretazione dei
materiali tipici locali, ecc.).
h) Zona “E4” - centri rurali di antica origine che possiedono un valore testimoniale
storico - architettonico: nell'ambito del perimetro che delimita le contrade sono ammessi
gli interventi di cui alla legge regionale, coi limiti e i modi di cui alla presente disciplina,
purché essi non alterino la configurazione architettonica della facciata principale e
l'andamento della relativa falda del tetto. Si applicano unicamente le distanze tra fabbricati
di cui all’art. 873 del CC in quanto ambiti assimilabili al centro storico. Le istanze di
intervento dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica che esponga in dettaglio
le scelte progettuali in relazione alle caratteristiche architettoniche dei fabbricati ed allo
specifico grado di tutela della contrada così come indicato nei Fascicoli delle contrade di
tipo “A”, “B”, “C” del vigente PRG. Ai soli fini esemplificativi l’ampliamento potrà
essere eseguito secondo gli schemi riportati a fine documento (ALLEGATO A.)
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ALLEGATO SUB A/1)
i) Disposizioni specifiche per l’ambito edificato compreso nel perimetro soggetto al Piano
di Recupero di iniziativa pubblica denominato “Villaggio Pasubio”: in tale ambito non si
applica l'art. 3 della legge regionale al fine di preservare la configurazione architettonica
dei fabbricati principali e l'impianto urbanistico. L’art. 2 della legge regionale è applicabile
nel rispetto dei limiti di cui alla presente disciplina e con le seguenti specifiche modalità:
- l’ampliamento deve essere sviluppato previa redazione di un progetto guida unitario
atto a conseguire un ordinato sviluppo d’insieme dei vari manufatti con l’obiettivo di
salvaguardare le peculiarità storiche - tipologiche e l'impianto urbanistico del Villaggio
stesso;
- l’ampliamento deve essere separato dal fabbricato principale e deve essere collocato
esclusivamente sul retro del medesimo favorendo la costruzione in aderenza seguendo
lo schema indicativo riportato in allegato alla disciplina; (ALLEGATO B)
- gli interventi di ampliamento potranno essere attuati anche per stralci funzionali.
j) Edifici posti lungo le vie: Battaglione Val Leogra, Marconi, San G. Bosco, Trento e
Trieste, A. Da Schio e Milano, aventi caratteristiche storiche assimilabili alle architetture
della prima metà del 1900 e i villini in stile liberty: l’ampliamento non dovrà alterare la
configurazione architettonica della facciata principale e l'andamento della falda del tetto
sul fronte strada. L’eventuale ampliamento laterale all’edificio esistente dovrà essere
realizzato in arretramento dal filo facciata verso il fronte strada o proponendo una
intercapedine, per mantenere riconoscibile la caratteristica architettonica del fabbricato
esistente.
k) Edifici ricadenti nell'ambito dei “coni visuali”: sono applicabili gli artt. 2 e 3 della legge
regionale, nei limiti e modi della presente disciplina, solo se l’ampliamento si realizza dalla
parte opposta alla fronte da cui ha origine il cono visuale. Dovrà essere in ogni caso
rispettato l’art. 9.3 delle NTA del PRG vigente.
l) Sono fatte salve le prescrizioni per gli ambiti dei contesti figurativi di cui all’art. 46 del
PTCP adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, che
rendono necessaria una valutazione della compatibilità dell’intervento con la tutela
prevista secondo le indicazioni della Provincia di Vicenza.
Art. 4 – Contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione dovrà essere versato per intero per le parti di edificio realizzate in
applicazione della legge regionale con destinazioni d’uso diverse dalla prima casa di abitazione.
2. E’ fatto salvo, se dovuto, il versamento del contributo connesso all’aumento della superficie
utile di pavimento all’interno del volume urbanistico autorizzato.
3. Le modalità di calcolo del contributo di costruzione sono stabilite dalla delibera di Consiglio
Comunale n. 88 del 26/10/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In deroga al comma 1° dell’art. 7 della legge regionale, per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3
che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza complessiva non inferiore a 3 kW,
l’esonero dal contributo di costruzione è ammesso unicamente per gli edifici destinati a prima
abitazione del proprietario o avente titolo.
5. Ai sensi della presente disciplina, gli edifici a destinazione d’uso abitativa con finalità sociale,
sono equiparati alla prima abitazione del proprietario o avente titolo.
Art. 5 - Presentazione delle istanze.
1. Le modalità di presentazione delle istanze e i documenti e gli atti da allegare alle medesime
sono quelle che saranno pubblicate nel sito del Comune a norma di legge.
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ALLEGATO SUB A/1)
ALLEGATO A)
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELL’AMPLIAMENTO IN ZONA AGRICOLA E.4
AMPLIAMENTI POSTERIORI E/O
LATERALI
Il corpo aggiunto ha la stessa pendenza della
falda esistente, con uno sfalso minimo di 20
cm.
AMPLIAMENTI POSTERIORI E/O
LATERALI
In caso di continuità di falda, il corpo
aggiunto presenta la stessa pendenza della
falda esistente e, quindi, costituisce, con
quest’ultima, un unico piano inclinato.
AMPLIAMENTI POSTERIORI E/O
LATERALI
In riferimento alla facciata principale fronte
strada, in caso di spostamento del colmo e
prolungamento di una falda di coperto,
l’ampliamento viene eseguito mediante
definizione di una nuova linea di colmo. Le
nuove falde avranno pendenze costanti e
colmo coincidente.
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ALLEGATO SUB A/1)
AMPLIAMENTO LATERALE E/O
LONGITUDINALE
Il prolungamento del coperto prevede di
mantenere l’allineamento dei colmi con
analoga forma, pendenza e orientamento delle
falde esistenti.
AMPLIAMENTO LATERALE E/O
LONGITUDINALE
Sono previsti sfalsi in altezza pari o superiori
a cm 20. La nuova muratura prevede di un
arretramento rispetto alla facciata principale
di una distanza di cm 20 con la realizzazione
delle nuove falde alla medesima pendenza di
quella esistente.
ALLINEAMENTI VERSO IL FRONTE
STRADA
Realizzazione di uno scostamento o mediante
idonea soluzione architettonica che consenta
di mantenere riconoscibile l’originaria
caratteristica architettonica del fabbricato
esistente.
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ALLEGATO SUB A/1)
ALLEGATO B)
SCHEMA RELATIVO AL VILLAGGIO PASUBIO
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