a2 leg for nazionale

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a2 leg for nazionale
Box 7.1 Principali riferimenti normativi a livello nazionale riguardanti il settore forestale
- Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Legge forestale)
- Legge 21 giugno 1939 n.1497 - Protezione delle bellezze naturali
- Legge 25 luglio 1952 n. 991 - Provvedimenti a favore dei territori montani
- Legge 18 luglio 1956 n. 759 - Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera
- Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna
- Legge 22 maggio 1973 n. 269 - Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento
- Legge 19 dicembre 1975 n. 874 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Washington del 1973 (CITES)
- Legge 5 agosto 1981 n. 503 - Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna del 1979 sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente
- Legge 8 agosto 1985 n. 431 - Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge Galasso)
- Delibera CIPE del 02 dicembre 1987 - Schema di Piano Forestale Nazionale (GU n. 55 del 07.03.1988)
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- Legge 23 agosto 1993 n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati
- Delibera CIPE 28 dicembre 1993 - Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile
- Legge 5 gennaio 1994 n. 37 - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche
- Legge 31 gennaio 1994 n. 97 - Nuove disposizioni per le zone montane
- Legge 14 febbraio 1994 n. 124 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro nel 1992
- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 - Legge quadro sulle aree protette
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 - Recepimento Dir. 92/43/CEE
- Legge 4 giugno 1997 n. 170 - Ratifica della Convenzione ONU sulla Lotta alla siccità e alla Desertificazione
- Delibera CIPE 21 dicembre 1999 n.299 - Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15-02-2000)
- Decreto Ministero dell'ambiente 3 aprile 2000 - Elenco dei SIC e delle ZPS individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
- Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi
- Decreto Ministero dell'ambiente 4 giugno 2001 - Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del
decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337
- Legge 18 Maggio 2001 n. 227 – Orientamento dei mercati agricoli (in realtà “nuova” legge forestale nazionale: definizione di bosco, linee guida con riferimento
al processo MCPFE, osservatorio dei prodotti e servizi forestali)
- Legge 1 giugno 2002 n. 120 - Ratifica del Protocollo di Kyoto
- Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 57 - Approvazione della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2002”
- Decreto Ministero dell’economia e della finanze 19 Aprile 2002 n. 124 - Detrazione fiscale degli importi investiti in miglioramenti del bosco
- Decreto Ministero dell’ambiente 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione della Rete Natura 2000
- Delibera CIPE 19 dicembre 2002 n.123 – Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (L. 120/2002)
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 febbraio 2005 - Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di
afforestazione e riforestazione, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 - Norme per l’attuazione della Dir. 99/105/CE
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 16 giugno 2005 - Linee guida di programmazione forestale
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani) e successive modifiche e integrazioni
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale (e successive modifiche e integrazioni)
Legislazione forestale nazionale di maggiore interesse
per la pianificazione
•
R.D. n 3267 del 1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e terreni montani” (Legge forestale)
• R.D. n 215 del 1933 (Legge sulla bonifica integrale)
• Legge n 1497 1939 (Protezione delle bellezze naturali)
• Legge n 646 del 1950 (Prima legge sulla montagna)
• Legge n 1102 del 1971 (Seconda legge sulla montagna)
• DPR 11 del 1972 e DPR e DPR 16 del 1977: Trasferimento alle Regioni delle
competenze in materia forestale
• Legge 431 del 1985 “Tutela delle zone di particolare bellezza ambientale”
(Legge Galasso)
• Legge 394 del 1991 Legge quadro sulle aree protette
• D.L. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”
(Nuova legge forestale)
• D.L. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive
modifiche
• D.L. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”
Regio Decreto n 3267 del 1923 “Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e terreni montani” (Legge forestale)
 Istituzione del vincolo idrogeologico (in realtà già introdotto dalla Legge
Maiorana-Calatabiano nel 1877)
- Sono vincolati i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto di certi
modi di uso possono perdere la copertura vegetale e la stabilità e non assicurare
la regolare regimazione delle acque.
- I cambiamenti di uso del suolo dei terreni vincolati devono essere autorizzati
dall’autorità forestale (oggi la Regione, sentito il CFS).
Più del 90% dei terreni boscati sono soggetti al vincolo
 La gestione dei boschi deve avvenire:
- attraverso un Piano di Assestamento, se di proprietà pubblica
- nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (o Regolamenti
Forestali Regionali), se di proprietà privata.
 Lo Stato è obbligato a compiere a proprie spese le opere di sistemazione
idraulico-forestale dei bacini montani (briglie, rimboschimenti) o a incentivare
con sgravi fiscali e contributi l’opera dei privati .
Legge 1487 del 1939 “Protezione delle bellezze naturali”
 Istituzione del vincolo paesaggistico per la tutela delle cose immobili di
particolare bellezza (singolarità geologiche, ville e giardini, panorami).
Legge 431 del 1985 “Tutela delle zone di particolare bellezza
ambientale (Legge Galasso)
 Estensione per legge del vincolo paesaggistico a tutti i territori boscati in
quanto componenti strutturali del paesaggio.
 Il bosco è tutelato come bellezza naturale indipendentemente dal ruolo
economico o protettivo.
 L’interesse per i boschi si estende dal settore agro-forestale (Competenza
delle Regioni) a quello paesaggistico-ambientale (Competenza delle Stato
tramite il MATT).
Decreto Legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, o Codice Urbani)
 Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interazioni (D.Lgs.
63/2008).
 Il concetto di paesaggio è esteso a tutto il territorio e non più solo ad alcune
categorie di beni ambientali ritenuti di maggior pregio come nella L.
431/1985
 Le Regioni sono tenute a emanare una specifica normativa d’uso (vincolo
paesaggistico) approvando Piani paesaggistici e Piani urbanistici territoriali
(Piani Territoriali di Coordinamento) che diano specifica considerazione ai
valori paesaggistici.
 Il vincolo paesaggistico non esclude in via assoluta modificazioni del
territorio ma comporta l’obbligo di richiedere l’autorizzazione all’autorità
amministrativa competente.
Decreto Legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, o Codice Urbani)
 In virtù del vincolo paesaggistico ambientale, sono sottoposti ad
autorizzazione tutti gli interventi che possono modificare in modo permanente
l’aspetto visuale dei boschi.
 Non è richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela
delle bellezze naturali quando sia stata rilasciata l’autorizzazione di
competenza dall’autorità forestale per il taglio colturale (così come definito
dall’art. 6 del D.Lgs. 227/2001, v. 7), la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione.
 Non è richiesta l’autorizzazione per gli interventi inerenti l’esercizio delle
attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni (strade, edifici, ecc.).
Decreto Legge 227 del 18 maggio 2001 “Orientamento e
modernizzazione del settore forestale” (Nuova legge forestale)
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate
alla valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo
socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica
italiana,
nonché alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio
forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e
comunitario dall'Italia in materia di biodiversita' e sviluppo sostenibile con particolare
riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla
protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole
e forestali, il Ministero dell'ambiente e le regioni svolgono, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, in modo coordinato le attività volte a garantire la maggiore
efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale,
soprattutto nelle zone montane, e l'utilizzo delle risorse naturali in maniera sostenibile.
Art. 2
Le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco.
Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non
diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da
frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno di cui al
comma 5.
Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non
inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento.
Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati,
finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e'
reversibile al termine del ciclo colturale.
Art. 3
Le Regioni definiscono le proprie linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo
del proprio territorio forestale attraverso i Piani forestali.
Le Regioni definiscono tipologia, obiettivi, modalità di elaborazione, controllo
dell’applicazione e di revisione periodica dei Piani forestali.
Art.4
La trasformazione del bosco in un’altra destinazione d’uso del suolo deve essere
autorizzata dalla Regione e compensata con rimboschimenti.
Art. 5
Le Regioni devono stabilire norme che garantiscano il recupero dei boschi degradati
specie se vi sono motivi di pubblica incolumità.
Art. 6
E’ vietata la conversione in boschi governati a ceduo delle fustaie o dei cedui avviati a
conversione, salvo che per motivi di ordine fitosanitario o di rilevante interesse pubblico,
stabiliti dalla Regioni
E’ vietato il taglio a raso se non finalizzato alla rinnovazione naturale , salvo nei casi
previsti dai Piani di assestamento approvati e redatti secondo le norma della gestione
forestale sostenibile.
Le Regioni favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all’invecchiamento
indefinito
Art. 11
Le Regioni promuovono la Certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore
forestale
Legge 394 del 1991 Legge quadro sulle aree protette
Art. 2
La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’ente Parco è perseguita
attraverso lo strumento del Piano del parco .
Il Piano del parco suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione,
prevedendo:
- Zone di riserva integrale (Zona A): l’ambiente naturale è conservato nella sua
integrità;
- Zone di riserva generale o orientata (Zona B): è vietato costruire nuove opere
edilizie, ampliare costruzioni esistenti, eseguire trasformazioni del territorio, ma
sono permesse attività di gestione delle risorse naturali a cura dell’Ente Parco;
- Zone di protezione (Zona C): in armonia con le finalità istitutive del Parco e in
conformità ai criteri generali fissati del Parco, possono continuare le attività silvopastorali.
- Zone di promozione economica e sociale (Zona D): aree più estesamente
modificate dai processi di antropizzazione nelle quali sono consentite attività
finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al
miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.