Parere Revisore dei conti

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Parere Revisore dei conti
Parere legale in merito all’obbligo di un ordine professionale di
istituire la figura di un revisore contabile o di un collegio di
revisori.
In merito al parere richiestomi si evidenzia quanto appresso:
Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici con
autonomia patrimoniale e finanziaria e con caratteristiche di
autonomia e di indipendenza nei confronti dell’ordinamento statale.
Sono definiti enti indipendenti o enti associativi poiché sono enti
esponenziali dei gruppi associativi che li esprimono e hanno altresì
il potere di decidere direttamente le questioni essenziali della vita
dell’ente.
Fra i suoi organi essenziali, l’ordine professionale prevede la
possibilità di istituire un collegio dei revisori dei conti.
Sulla istituzione di tale organo sono orientati tutti i progetti di legge
in
materia
di
riforma
delle
professioni
intellettuali
che
espressamente prevedono l’organo di revisione eletto direttamente
dall’assemblea.
All’uopo è opportuno precisare che l’attività di revisione legale è
disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010 che ha
modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla
figura del revisore contabile quella del revisore legale dei conti
annuali e dei conti consolidati, recependo la direttiva europea
2006/43/CE.
La revisione legale è l’insieme di procedure e controlli atti ad
identificare i rischi di errori significativi di bilancio ed individuare
gli opportuni criteri adeguati alla valutazione di detti rischi.
Sono soggette alla revisione legale dei conti in via obbligatoria le
società per azioni e gli enti giuridici partecipati dagli enti locali.
Nelle società a responsabilità limitata- e nelle società per azioni
purchè previsto dallo statuto- la revisione legale può essere
attribuita al collegio sindacale.
Alla luce di quanto sopra appare pacifico la non obbligatorietà di un
ordine professionale di istituire la figura di un revisore o di un
collegio di revisori, purtuttavia, essendo l’ordine un ente di
carattere pubblico, risponde del proprio operato dinanzi al CNA e al
Ministro di Giustizia che, a seguito di segnalazioni, possono
svolgere un controllo sull’attività dell’ordine stesso.
Peraltro, l’assenza di un revisore o di un collegio di revisori
(minimo 3 massimo 5) espone l’ordine a controlli arbitrari, seppur
legittimi, da parte di ciascun iscritto sull’operato dell’assemblea in
materia di bilancio e contabilità.
Altresì, il revisore svolge di per sé la funzione di controllo e
vigilanza sull’attività dell’ ordine in materia contabile.