Parere Revisore dei conti
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Parere Revisore dei conti
Parere legale in merito all’obbligo di un ordine professionale di istituire la figura di un revisore contabile o di un collegio di revisori. In merito al parere richiestomi si evidenzia quanto appresso: Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici con autonomia patrimoniale e finanziaria e con caratteristiche di autonomia e di indipendenza nei confronti dell’ordinamento statale. Sono definiti enti indipendenti o enti associativi poiché sono enti esponenziali dei gruppi associativi che li esprimono e hanno altresì il potere di decidere direttamente le questioni essenziali della vita dell’ente. Fra i suoi organi essenziali, l’ordine professionale prevede la possibilità di istituire un collegio dei revisori dei conti. Sulla istituzione di tale organo sono orientati tutti i progetti di legge in materia di riforma delle professioni intellettuali che espressamente prevedono l’organo di revisione eletto direttamente dall’assemblea. All’uopo è opportuno precisare che l’attività di revisione legale è disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010 che ha modificato la disciplina del controllo dei conti sostituendo alla figura del revisore contabile quella del revisore legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recependo la direttiva europea 2006/43/CE. La revisione legale è l’insieme di procedure e controlli atti ad identificare i rischi di errori significativi di bilancio ed individuare gli opportuni criteri adeguati alla valutazione di detti rischi. Sono soggette alla revisione legale dei conti in via obbligatoria le società per azioni e gli enti giuridici partecipati dagli enti locali. Nelle società a responsabilità limitata- e nelle società per azioni purchè previsto dallo statuto- la revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale. Alla luce di quanto sopra appare pacifico la non obbligatorietà di un ordine professionale di istituire la figura di un revisore o di un collegio di revisori, purtuttavia, essendo l’ordine un ente di carattere pubblico, risponde del proprio operato dinanzi al CNA e al Ministro di Giustizia che, a seguito di segnalazioni, possono svolgere un controllo sull’attività dell’ordine stesso. Peraltro, l’assenza di un revisore o di un collegio di revisori (minimo 3 massimo 5) espone l’ordine a controlli arbitrari, seppur legittimi, da parte di ciascun iscritto sull’operato dell’assemblea in materia di bilancio e contabilità. Altresì, il revisore svolge di per sé la funzione di controllo e vigilanza sull’attività dell’ ordine in materia contabile.