Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al
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Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al
PROVINCIA DI NAPOLI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 591 DEL 22 dicembre 2014 Avvocatura Provinciale. Approvazione Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114. L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13.40 in Napoli, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale presieduta dal Presidente avv. Antonio Pentangelo. Sono presenti gli Assessori: ALFANO Ciro SI DEL GIUDICE Giovanna SI MONACO Filippo NO CALIENDO Giuseppe SI DI GUIDA Antonio NO MOSCHETTI Maurizio SI DE ANGELIS Massimo NO GALDIERI Maria Lucia NO NASTI Marilena NO DE GIOVANNI di SANTA SEVERINA Francesco SI LAFRANCO Massimiliano Fortunato Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rossella Grasso SI SANNINO Patrizia NO Constatata la validità della seduta, il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto indicato. Relaziona il Presidente. LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la relazione istruttoria prot. n. 166078 del 19/12/2014, redatta dal Coordinatore dell’Area Avvocatura, Avv. Aldo Di Falco, e la proposta di deliberazione a firma del Presidente, Avv. Antonio Pentangelo, agli atti d’Ufficio; Letta • la legge 31 dicembre 2012 n.247 che disciplina l’ordinamento della professione forense e in particolare l’articolo 23 il quale prevede che “gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”; Considerato • che ai professionisti legali degli enti locali spettano i compensi di natura professionale recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, nonché quelli relativi ai giudizi conclusisi con pronunce favorevoli all’Amministrazione; • che tale disciplina è stata disposta in attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza del 23/12/1999, per il personale legale con qualifica dirigenziale, e dall’art. 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/9/2000, per il personale non dirigente, disposizioni che hanno sancito il diritto alla liquidazione di onorari ai legali degli Enti locali solo in caso di decisioni favorevoli all’Amministrazione con compensazione delle spese o condanna della controparte al pagamento delle competenze professionali di avvocato; Rilevato • che con DM 10/03/2014 n. 55 è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247; Visto • l'art. 9, comma 3, del DL 24/06/2014 n. 90 “Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici” il quale dispone che “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.”; • altresì, il comma 6 del predetto articolo 9 che stabilisce che “In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in 2 • base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.”; infine, che il comma 8 dell’articolo 9 dl 90/14 dispone, a sua volta, che “Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.”; Dato atto • che il Gruppo di lavoro, nominato con decreto presidenziale n. 35 del 31.1.2013 per la redazione del regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale togato dell’Amministrazione Provinciale, in data 5.12.2014 ha licenziato in via definitiva lo schema di nuovo regolamento per la corresponsione dei compensi professionali, come da verbale redatto in pari data, agli atti dell’Ufficio; • che lo schema di regolamento, con nota prot. n. 160135 del 10.12.2014 è stato trasmesso alle OO.SS.; • che in data 11.12.2014 e 17.12.2014 si sono svolti gli incontri con le rappresentanze sindacali come da verbali agli atti dell’ufficio; Considerato • che i profili inerenti la correlazione tra compensi professionali ed altri istituti incentivanti il personale della dirigenza e del comparto è demandata alla contrattazione collettiva; Ritenuto • necessario ed opportuno, sulla base di tali presupposti, approvare il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane, f.to dott.sa Anna Capasso; Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente Coordinatore Area Servizi Economico Finanziari - Ragioniere Generale, f.to dott. Raffaele Grimaldi ; Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.48 del D.lgs.n.267/2000; 3 Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge, DELIBERA 1. Approvare il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla l. n. 114/2014”, costituito di n. 12 articoli, che si allega alla presente per formare parte integrante e sostanziale; 2. Disporre che il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla l. n. 114/2014” sia pubblicato all’Albo Pretorio unitamente alla presente deliberazione. 4 REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE TOGATO AI SENSI DELL’ART. 9, DEL D.L. N. 90/2014 COME CONVERTITO DALLA L. N. 114/2014 ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA DISCIPLINA 1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, come integrati dall’art. 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114, nonché secondo i principi di cui al Decreto 28 ottobre 2014 dell’Avvocato Generale dello Stato pubblicato in G.U. 12 novembre 2014, n. 263 ed in applicazione dell’art. 37 del CCNL della Dirigenza 1998/2001, stipulato il 23 dicembre 1999, e dell’art. 27 del CCNL per il personale non dirigenziale, stipulato il 14 settembre 2000. 2. I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono corrisposti esclusivamente ai dipendenti dell’Avvocatura della Provincia di Napoli con qualifica dirigenziale o funzionari Avvocati, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio della Provincia di Napoli in sede giudiziale, iscritti per conto dell’Ente nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, in ragione dell’esito favorevole delle liti da essi patrocinate. 3. Ai sensi dei citati artt. 37 e 27 dei CCNL la eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti e dei funzionari titolari di posizione organizzativa, dalla erogazione della retribuzione di risultato, è demandata alla contrattazione decentrata integrativa. 4. Alle sentenze favorevoli all’Ente con compensazione delle spese, in conformità all’art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull’Avvocatura dello Stato, sono 1 equiparate le transazioni successive all’instaurazione di una lite che dispongono la compensazione, ivi incluse quelle attive promosse dall’Ente al fine di conseguire un incremento patrimoniale o l’accertamento di un diritto. 5. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali, mediazioni e conciliazioni), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, mediatori, conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.). 6. Si considerano sentenze favorevoli all'Amministrazione solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe). 7. Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal giudice ordinario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari. 8. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell'Ente, il compenso da corrispondere all'Avvocatura è esclusivamente quello liquidato dal giudice, al netto delle spese borsuali. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive. 9. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione ed altre formule analoghe), cancellazione dal ruolo o accordi transattivi, salvo per questi ultimi la previsione di cui al comma 4. 10. Nel caso di esito parzialmente favorevole, l’erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l’Ente, nei limiti della percentuale di compensazione della spesa statuita dal Giudice. 2 ARTICOLO 2 RICONOSCIMENTO COMPENSI PROFESSIONALI Per la costituzione del fondo per le spese compensate si procede tramite previsione di stanziamento annuale il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 come previsto dall’art. 9, comma 6 D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014. Il citato limite si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (25 giugno 2014), alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 8, primo periodo del richiamato D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014. Lo stanziamento confluirà, ai sensi della vigente normativa contrattuale, nel fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti (art. 26, comma 1, lett.e) del CCNL 23.12.1999) e nel fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del comparto (art. 31, comma 3 CCNL 22.1.12004 che richiama l’art. 15, comma 1 lett. K) del CCNL 1/4/1999). ARTICOLO 3 CRITERI GENERALI DI RIPARTO 1. Le competenze professionali, dovute nei casi di pronunciata compensazione delle spese di lite in giudizi conclusisi con sentenza favorevole all’Ente - così come definita dall’art.1 - nei quali l’Amministrazione non sia rimasta soccombente ovvero di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze professionali, detratte le eventuali spese vive da rimborsare all’ente, sono ripartite secondo i criteri di seguito specificati. 2. Le competenze professionali devono essere determinate nella misura del valore economico medio di cui alla Tabella A allegata al D.M. n. 55/2014, ridotto del 50%. In ogni caso l’importo complessivo della parcella professionale non potrà essere superiore al valore economico della controversia. 3. Nel caso in cui i giudizi di valore indeterminabile vertano in materia previdenziale e, segnatamente, sull’iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro degli invalidi (cd. Collocamento obbligatorio), tenuto conto dell’effettivo e reale vantaggio economico conseguito dall’Amministrazione, la parcella redatta in 3 conformità allo scaglione di valore medio del menzionato decreto ministeriale, oltre alla riduzione del 50%, subirà quella di un ulteriore 50%. 4. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l’entrata in vigore di nuovi regolamenti ministeriali modificativi del citato D.M. n. 55/2014, ferma restando la decurtazione del 50%. 5. Nel caso in cui il recupero delle spese di lite poste a carico della controparte risulti inesigibile, le conseguenze dell’azione infruttuosa non gravano in alcun modo sull’Ente. 6. In ogni caso, per le sentenze che prevedano la compensazione delle spese di giudizio la quota dei compensi professionali liquidati a favore dell’Avvocato Capo, dell’Avvocato Capo Vicario e degli altri Avvocati - Dirigenti non potrà essere inferiore a quella eventualmente erogata ad altro personale togato, stante la maggiore esposizione in punto di responsabilità degli Avvocati-Dirigenti, i quali alle responsabilità connesse alla costituzione nei giudizi affidati agli stessi in via esclusiva, assommano quelle relative alla loro costituzione in tutti i giudizi assegnati agli Avvocati-funzionari, con esclusione delle cause in cui gli avvocati funzionari si costituiscono da soli. 7. Fermo quanto stabilito nel precedente comma 6, in ogni caso, per le sentenze che prevedano la compensazione delle spese di giudizio, la quota dei compensi professionali liquidati a favore dell’Avvocato Capo non potrà essere inferiore a quella corrisposta ad altro avvocato funzionario e dirigente, anche se con funzioni di Avvocato Capo Vicario. 8. Le competenze professionali di cui al comma 1 sono ripartite secondo i seguenti criteri oggettivi: a) il 60% spetta all’avvocato titolare del relativo giudizio. In caso di mandato congiunto ad un avvocato-funzionario ed a un avvocato-dirigente, il 60% spetta all’avvocato che ha seguito il giudizio; b) il 25% va suddiviso tra tutto il personale togato in base agli anni di servizio nel profilo di Avvocato della Provincia di Napoli nonché della Città Metropolitana di Napoli a decorrere dalla sua istituzione, con 4 conseguente iscrizione all’albo speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici: ogni anno, ovvero sei mesi e un giorno, vale un punto (i periodi di aspettativa e di comando non maturano anzianità). c) Il restante 15% va attribuito solo agli avvocati che abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati in relazione all’espletamento dell’attività contenziosa e consultiva in carico, in base ai seguenti parametri di valutazione: I. puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’attività istituzionale; II. il puntuale svolgimento dell’attività consultiva anche con riguardo alle esigenze degli Organi e/o Uffici dell’ente richiedenti; III. la cura dell’attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili; IV. il rispetto delle direttive emanate dall’Avvocato Capo o dall’Avvocato Capo Vicario in materia di trattazione degli affari, di partecipazione alle attività istituzionali, di organizzazione del lavoro tenuto conto della corretta implementazione delle nuove tecnologie per la gestione delle attività di competenza ARTICOLO 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI E CONSULTIVI 1. In applicazione dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014, ai fini dell’assegnazione dei giudizi da patrocinare e degli affari consultivi da trattare, l’Avvocato Capo stabilisce, sentiti l’Avvocato Capo Vicario e gli altri Avvocati Dirigenti, i criteri generali di attribuzione di peso ponderale di ciascun giudizio e di ogni richiesta di parere mediante criteri numerici. Tale peso ponderale viene graduato sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente: difficoltà, valore economico, urgenza, novità o ripetitività delle questioni giuridiche connesse alla causa o all’affare consultivo trattato, dislocazione dei fori. 5 Determinato il peso ponderale in termini numerici l’assegnazione delle cause e delle richieste di parere avviene tenendo conto del peso ponderale complessivo del carico di lavoro, al fine della sua perequazione, in considerazione della specializzazione, esperienza professionale ed inquadramento giuridico dell’Avvocato assegnatario. 2. Alla data di adozione del presente regolamento l’Avvocato Capo procederà alla ricognizione del carico di lavoro proprio e di ciascun avvocato, attribuendone il relativo peso ponderale secondo i criteri di cui ai precedenti commi. 3. In ogni caso nell’assegnazione degli affari consultivi e contenziosi l’Avvocato Capo dovrà tenere conto del preminente interesse dell’Amministrazione alla migliore difesa in giudizio, nonché del diverso inquadramento giuridico del personale togato e della eventuale titolarità di posizione organizzativa. Il sistema di assegnazione sarà, ove possibile, organizzato con sistema informatico. ARTICOLO 5 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, RELAZIONE SUL RELATIVO ESITO E ATTIVITÀ CONSULTIVA 1. Ai fini della costituzione in giudizio, stante l’elevato grado di professionalità raggiunto, gli Avvocati dirigenti possono costituirsi da soli o congiuntamente con altro avvocato dirigente in tutti i giudizi in cui è parte l’Ente. 2. Per le cause dinanzi ai Giudici di pace, ovvero al Tribunale in materia di invalidità e di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, nonché innanzi alle Commissioni Tributarie di primo grado, l’Avvocato Capo potrà, in sede di assegnazione, disporre che l’Avvocato funzionario si costituisca in giudizio da solo. L’Avvocato Capo potrà prevedere altresì che gli avvocati funzionari si costituiscano da soli nei giudizi penali in cui l’Ente è individuato quale persona offesa dal reato ovvero quale soggetto civilmente responsabile per fatti dei propri dipendenti e/o amministratori. 3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è riservato esclusivamente all’Avv. Capo Coordinatore e all’Avv. Capo Vicario, ovvero congiuntamente ad 6 altro Avvocato Dirigente, ferma restando la difesa tecnica da parte dell’Avvocato funzionario che ha curato la difesa dell’Ente nei precedenti gradi di giudizio. 4. Le relazioni agli organi ed agli uffici dell’ente sull’esito di ciascun giudizio sono sottoscritte dall’Avvocato assegnatario dello stesso e dall’Avvocato Capo o dall’Avvocato Capo Vicario, anche ai fini della valutazione sulla sussistenza di eventuali motivi di impugnazione. 5. Per quanto concerne l’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità degli orientamenti, i pareri saranno sottoscritti dall’Avvocato assegnatario dell’affare e dall’Avvocato Capo. ARTICOLO 6 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 1. In analogia a quanto stabilito per l'Avvocatura dello Stato dal vigente art. 21, comma 4, del D.P.C.M. 30 ottobre 1933, n. 1611, le competenze professionali sono corrisposte in base a determinazione di liquidazione dell'Avvocato Capo o dell'Avvocato Capo Vicario, adottate periodicamente, alla loro maturazione. 2. Le competenze professionali potranno essere corrisposte solo dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dall’iscrizione nell’Elenco Speciale Avvocati addetti all’Ufficio Legale della Provincia di Napoli. ARTICOLO 7 INCARICHI CONGIUNTI CON PROFESSIONISTI ESTERNI 1. La Provincia di Napoli si avvale per la difesa in giudizio unicamente del personale togato dell’ente. 2. In deroga al comma 1, può procedersi al conferimento di incarichi ad avvocati esterni in presenza di motivato conflitto di interesse con l’ente del personale togato interno. 3. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni alcun compenso viene riconosciuto al personale togato interno all’ente in caso di compensazione delle spese. 7 4. Non verranno riconosciute all’avvocatura eventuali somme relative ad attività svolte da avvocati domiciliatari e che debbano essere corrisposte a questi ultimi. ARTICOLO 8 CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, NONCHÉ IN CASO DI ASPETTATIVA, COMANDO O INCARICO PRESSO ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI O AMMINISTRAZIONI 1. I professionisti legali collocati a riposo o cessati dal servizio con l’Amministrazione, a qualunque titolo, hanno diritto alla ripartizione dei compensi professionali maturati alla data di collocamento in quiescenza o cessazione dal servizio. 2. La partecipazione di cui al precedente comma è esclusa per quei giudizi nei quali l’Avvocato Capo ritenga necessario l’espletamento di ulteriore attività defensionale nell’interesse dell’Ente, assegnando a tal fine il giudizio ad altro professionista o a se medesimo. 3. In caso di aspettativa, comando o incarico presso altri Enti, pubblici o privati o amministrazioni, nonché in tutte le altre ipotesi di sospensione del rapporto di servizio con la Provincia di Napoli, all’Avvocato titolare del giudizio verrà sospesa l’erogazione delle competenze professionali per tutto il periodo di assenza. ARTICOLO 9 COMPUTO AI FINI DEI LIMITI RETRIBUTIVI Ai sensi dell’art. 9 , comma 1, del D.L. n. 90 /2014, come convertito dalla L. n. 114/2014, i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti dell’Amministrazione sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. ARTICOLO 10 LIMITE ECONOMICO MASSIMO DELLE LIQUIDAZIONI Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 i compensi professionali corrisposti a seguito di decisione favorevole all’Amministrazione in caso di 8 compensazione delle spese ed onorari di lite o sentenze favorevoli con recupero delle spese e dei compensi professionali a carico delle controparti condannate, possono essere corrisposti solo in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La eventuale parte eccedente il limite di cui al citato art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 verrà riversata nel bilancio dell’Ente. ARTICOLO 11 ONERI RIFLESSI 1. Ai fini del versamento degli oneri riflessi si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi. ARTICOLO 12 DECORRENZA 1. La presente disciplina, che sostituisce quella attualmente vigente, per le sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (24 giugno 2014) decorrerà a far data dal 1 gennaio 2015. 2. I criteri generali di riparto di cui all’art. 3 del presente regolamento saranno applicati anche per la liquidazione delle sentenze depositate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla L. n. 114/2014. 9