Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al

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Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE
N.
591
DEL
22 dicembre 2014
Avvocatura Provinciale. Approvazione Regolamento per la corresponsione dei
compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9, del Decreto-Legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma
1, L. 11 agosto 2014, n. 114.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13.40 in Napoli,
nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale presieduta
dal Presidente avv. Antonio Pentangelo.
Sono presenti gli Assessori:
ALFANO Ciro
SI
DEL GIUDICE Giovanna
SI
MONACO Filippo
NO
CALIENDO Giuseppe
SI
DI GUIDA Antonio
NO MOSCHETTI Maurizio
SI
DE ANGELIS Massimo
NO GALDIERI Maria Lucia
NO NASTI Marilena
NO
DE GIOVANNI di SANTA
SEVERINA Francesco
SI
LAFRANCO
Massimiliano
Fortunato
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rossella Grasso
SI
SANNINO Patrizia
NO
Constatata la validità della seduta, il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto indicato.
Relaziona il Presidente.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la relazione istruttoria prot. n. 166078 del 19/12/2014, redatta dal Coordinatore dell’Area
Avvocatura, Avv. Aldo Di Falco, e la proposta di deliberazione a firma del Presidente, Avv.
Antonio Pentangelo, agli atti d’Ufficio;
Letta
• la legge 31 dicembre 2012 n.247 che disciplina l’ordinamento della professione forense e in
particolare l’articolo 23 il quale prevede che “gli avvocati degli uffici legali specificamente
istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato,
sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la
piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono
iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per
compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita
l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”;
Considerato
• che ai professionisti legali degli enti locali spettano i compensi di natura professionale
recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, nonché quelli relativi ai
giudizi conclusisi con pronunce favorevoli all’Amministrazione;
• che tale disciplina è stata disposta in attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza
del 23/12/1999, per il personale legale con qualifica dirigenziale, e dall’art. 27 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali del 14/9/2000, per il personale non dirigente, disposizioni che hanno
sancito il diritto alla liquidazione di onorari ai legali degli Enti locali solo in caso di
decisioni favorevoli all’Amministrazione con compensazione delle spese o condanna della
controparte al pagamento delle competenze professionali di avvocato;
Rilevato
• che con DM 10/03/2014 n. 55 è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247;
Visto
• l'art. 9, comma 3, del DL 24/06/2014 n. 90 “Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale
dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici” il quale dispone che “Nelle ipotesi di
sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme
recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma
1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite
dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e
comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette
somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.”;
• altresì, il comma 6 del predetto articolo 9 che stabilisce che “In tutti i casi di pronunciata
compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza
favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione
del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in
2
•
base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento
previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno
2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento
previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013.”;
infine, che il comma 8 dell’articolo 9 dl 90/14 dispone, a sua volta, che “Il primo periodo del
comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il
comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi
di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1°
gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1non possono corrispondere
compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso
il personale dell'Avvocatura dello Stato.”;
Dato atto
• che il Gruppo di lavoro, nominato con decreto presidenziale n. 35 del 31.1.2013 per la
redazione del regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale
togato dell’Amministrazione Provinciale, in data 5.12.2014 ha licenziato in via definitiva lo
schema di nuovo regolamento per la corresponsione dei compensi professionali, come da
verbale redatto in pari data, agli atti dell’Ufficio;
•
che lo schema di regolamento, con nota prot. n. 160135 del 10.12.2014 è stato trasmesso
alle OO.SS.;
•
che in data 11.12.2014 e 17.12.2014 si sono svolti gli incontri con le rappresentanze
sindacali come da verbali agli atti dell’ufficio;
Considerato
• che i profili inerenti la correlazione tra compensi professionali ed altri istituti incentivanti il
personale della dirigenza e del comparto è demandata alla contrattazione collettiva;
Ritenuto
• necessario ed opportuno, sulla base di tali presupposti, approvare il “Regolamento per la
corresponsione dei compensi professionali al personale togato ai sensi dell’art. 9, del
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane, f.to dott.sa Anna Capasso;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., dal Dirigente Coordinatore Area Servizi Economico Finanziari - Ragioniere
Generale, f.to dott. Raffaele Grimaldi ;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza, ai sensi dell’art.48 del
D.lgs.n.267/2000;
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Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. Approvare il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale
togato ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla l. n. 114/2014”, costituito di
n. 12 articoli, che si allega alla presente per formare parte integrante e sostanziale;
2. Disporre che il “Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali al personale
togato ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla l. n. 114/2014” sia
pubblicato all’Albo Pretorio unitamente alla presente deliberazione.
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REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI AL PERSONALE TOGATO AI SENSI DELL’ART. 9,
DEL D.L. N. 90/2014 COME CONVERTITO DALLA L. N. 114/2014
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA DISCIPLINA
1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali
dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente, secondo i principi di cui al R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, come integrati dall’art. 9, del D.L. 24 giugno 2014, n.
90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014, n. 114, nonché secondo i
principi di cui al Decreto 28 ottobre 2014 dell’Avvocato Generale dello Stato
pubblicato in G.U. 12 novembre 2014, n. 263 ed in applicazione dell’art. 37 del
CCNL della Dirigenza 1998/2001, stipulato il 23 dicembre 1999, e dell’art. 27 del
CCNL per il personale non dirigenziale, stipulato il 14 settembre 2000.
2. I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono corrisposti
esclusivamente ai dipendenti dell’Avvocatura della Provincia di Napoli con qualifica
dirigenziale o funzionari Avvocati, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione forense, incaricati del patrocinio della Provincia di Napoli in sede
giudiziale, iscritti per conto dell’Ente nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati
patrocinanti le pubbliche amministrazioni, in ragione dell’esito favorevole delle liti
da essi patrocinate.
3. Ai sensi dei citati artt. 37 e 27 dei CCNL la eventuale esclusione, totale o
parziale, dei dirigenti e dei funzionari titolari di posizione organizzativa, dalla
erogazione della retribuzione di risultato, è demandata alla contrattazione
decentrata integrativa.
4. Alle sentenze favorevoli all’Ente con compensazione delle spese, in conformità
all’art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sull’Avvocatura dello Stato, sono
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equiparate le transazioni successive all’instaurazione di una lite che dispongono la
compensazione, ivi incluse quelle attive promosse dall’Ente al fine di conseguire un
incremento patrimoniale o l’accertamento di un diritto.
5. Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i
provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze,
lodi arbitrali, mediazioni e conciliazioni), a cognizione piena o sommaria,
pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la
vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo,
speciale, collegi arbitrali, mediatori, conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.).
6. Si considerano sentenze favorevoli all'Amministrazione solo quelle che abbiano
deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla
difesa dell'Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire,
carenza d'interesse ed altre formule analoghe).
7. Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal
giudice ordinario o amministrativo, che abbiano definito in senso favorevole
all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari.
8. Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte
soccombente in favore dell'Ente, il compenso da corrispondere all'Avvocatura è
esclusivamente quello liquidato dal giudice, al netto delle spese borsuali. Tale
compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte
attraverso le normali azioni esecutive.
9. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito
favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio
o perenzione ed altre formule analoghe), cancellazione dal ruolo o accordi
transattivi, salvo per questi ultimi la previsione di cui al comma 4.
10. Nel caso di esito parzialmente favorevole, l’erogazione è limitata alle questioni
decise con esito positivo per l’Ente, nei limiti della percentuale di compensazione
della spesa statuita dal Giudice.
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ARTICOLO 2
RICONOSCIMENTO COMPENSI PROFESSIONALI
Per la costituzione del fondo per le spese compensate si procede tramite previsione
di stanziamento annuale il quale non può superare il corrispondente stanziamento
relativo all'anno 2013 come previsto dall’art. 9, comma 6 D.L. n. 90/2014, come
convertito dalla L. n. 114/2014. Il citato limite si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (25 giugno 2014),
alla luce di quanto previsto dall’art. 9, comma 8, primo periodo del richiamato D.L.
n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014. Lo stanziamento confluirà, ai
sensi della vigente normativa contrattuale, nel fondo destinato alla retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti (art. 26, comma 1, lett.e) del CCNL 23.12.1999)
e nel fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività del comparto (art. 31, comma 3 CCNL 22.1.12004 che richiama l’art.
15, comma 1 lett. K) del CCNL 1/4/1999).
ARTICOLO 3
CRITERI GENERALI DI RIPARTO
1. Le competenze professionali, dovute nei casi di pronunciata compensazione
delle spese di lite in giudizi conclusisi con sentenza favorevole all’Ente - così come
definita dall’art.1 - nei quali l’Amministrazione non sia rimasta soccombente ovvero
di condanna della controparte alla refusione delle spese e competenze professionali,
detratte le eventuali spese vive da rimborsare all’ente, sono ripartite secondo i
criteri di seguito specificati.
2. Le competenze professionali devono essere determinate nella misura del valore
economico medio di cui alla Tabella A allegata al D.M. n. 55/2014, ridotto del
50%. In ogni caso l’importo complessivo della parcella professionale non potrà
essere superiore al valore economico della controversia.
3. Nel caso in cui i giudizi di valore indeterminabile vertano in materia
previdenziale e, segnatamente, sull’iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro degli
invalidi (cd. Collocamento obbligatorio), tenuto conto dell’effettivo e reale
vantaggio economico conseguito dall’Amministrazione, la parcella redatta in
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conformità allo scaglione di valore medio del menzionato decreto ministeriale, oltre
alla riduzione del 50%, subirà quella di un ulteriore 50%.
4. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l’entrata in
vigore di nuovi regolamenti ministeriali modificativi del citato D.M. n. 55/2014,
ferma restando la decurtazione del 50%.
5. Nel caso in cui il recupero delle spese di lite poste a carico della controparte
risulti inesigibile, le conseguenze dell’azione infruttuosa non gravano in alcun modo
sull’Ente.
6. In ogni caso, per le sentenze che prevedano la compensazione delle spese di
giudizio la quota dei compensi professionali liquidati a favore dell’Avvocato Capo,
dell’Avvocato Capo Vicario e degli altri Avvocati - Dirigenti non potrà essere
inferiore a quella eventualmente erogata ad altro personale togato, stante la
maggiore esposizione in punto di responsabilità degli Avvocati-Dirigenti, i quali alle
responsabilità connesse alla costituzione nei giudizi affidati agli stessi in via
esclusiva, assommano quelle relative alla loro costituzione in tutti i giudizi assegnati
agli Avvocati-funzionari, con esclusione delle cause in cui gli avvocati funzionari si
costituiscono da soli.
7. Fermo quanto stabilito nel precedente comma 6, in ogni caso, per le sentenze
che prevedano la compensazione delle spese di giudizio, la quota dei compensi
professionali liquidati a favore dell’Avvocato Capo non potrà essere inferiore a
quella corrisposta ad altro avvocato funzionario e dirigente, anche se con funzioni
di Avvocato Capo Vicario.
8. Le competenze professionali di cui al comma 1 sono ripartite secondo i seguenti
criteri oggettivi:
a) il 60% spetta all’avvocato titolare del relativo giudizio. In caso di mandato
congiunto ad un avvocato-funzionario ed a un avvocato-dirigente, il 60%
spetta all’avvocato che ha seguito il giudizio;
b) il 25% va suddiviso tra tutto il personale togato in base agli anni di
servizio nel profilo di Avvocato della Provincia di Napoli nonché della
Città Metropolitana di Napoli a decorrere dalla sua istituzione, con
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conseguente iscrizione all’albo speciale degli avvocati dipendenti da enti
pubblici: ogni anno, ovvero sei mesi e un giorno, vale un punto (i periodi
di aspettativa e di comando non maturano anzianità).
c) Il restante 15% va attribuito solo agli avvocati che abbiano raggiunto gli
obiettivi loro assegnati in relazione all’espletamento dell’attività
contenziosa e consultiva in carico, in base ai seguenti parametri di
valutazione:
I. puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire
decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l’attività
istituzionale;
II. il puntuale svolgimento dell’attività consultiva anche con riguardo alle
esigenze degli Organi e/o Uffici dell’ente richiedenti;
III. la cura dell’attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo
svolgimento di attività non dilazionabili;
IV. il rispetto delle direttive emanate dall’Avvocato Capo o dall’Avvocato Capo
Vicario in materia di trattazione degli affari, di partecipazione alle attività
istituzionali, di organizzazione del lavoro tenuto conto della corretta
implementazione delle nuove tecnologie per la gestione delle attività di
competenza
ARTICOLO 4
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
CONTENZIOSI E CONSULTIVI
1. In applicazione dell’art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come convertito dalla
L. n. 114/2014, ai fini dell’assegnazione dei giudizi da patrocinare e degli affari
consultivi da trattare, l’Avvocato Capo stabilisce, sentiti l’Avvocato Capo Vicario e
gli altri Avvocati Dirigenti, i criteri generali di attribuzione di peso ponderale di
ciascun giudizio e di ogni richiesta di parere mediante criteri numerici.
Tale peso ponderale viene graduato sulla base dei seguenti criteri in ordine
decrescente: difficoltà, valore economico, urgenza, novità o ripetitività delle
questioni giuridiche connesse alla causa o all’affare consultivo trattato, dislocazione
dei fori.
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Determinato il peso ponderale in termini numerici l’assegnazione delle cause e delle
richieste di parere avviene tenendo conto del peso ponderale complessivo del
carico di lavoro, al fine della sua perequazione, in considerazione della
specializzazione,
esperienza
professionale
ed
inquadramento
giuridico
dell’Avvocato assegnatario.
2. Alla data di adozione del presente regolamento l’Avvocato Capo procederà alla
ricognizione del carico di lavoro proprio e di ciascun avvocato, attribuendone il
relativo peso ponderale secondo i criteri di cui ai precedenti commi.
3. In ogni caso nell’assegnazione degli affari consultivi e contenziosi l’Avvocato
Capo dovrà tenere conto del preminente interesse dell’Amministrazione alla
migliore difesa in giudizio, nonché del diverso inquadramento giuridico del
personale togato e della eventuale titolarità di posizione organizzativa.
Il sistema di assegnazione sarà, ove possibile, organizzato con sistema informatico.
ARTICOLO 5
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, RELAZIONE SUL RELATIVO ESITO
E ATTIVITÀ CONSULTIVA
1. Ai fini della costituzione in giudizio, stante l’elevato grado di professionalità
raggiunto, gli Avvocati dirigenti possono costituirsi da soli o congiuntamente con
altro avvocato dirigente in tutti i giudizi in cui è parte l’Ente.
2. Per le cause dinanzi ai Giudici di pace, ovvero al Tribunale in materia di
invalidità e di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, nonché
innanzi alle Commissioni Tributarie di primo grado, l’Avvocato Capo potrà, in sede
di assegnazione, disporre che l’Avvocato funzionario si costituisca in giudizio da
solo.
L’Avvocato Capo potrà prevedere altresì che gli avvocati funzionari si costituiscano
da soli nei giudizi penali in cui l’Ente è individuato quale persona offesa dal reato
ovvero quale soggetto civilmente responsabile per fatti dei propri dipendenti e/o
amministratori.
3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è riservato esclusivamente
all’Avv. Capo Coordinatore e all’Avv. Capo Vicario, ovvero congiuntamente ad
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altro Avvocato Dirigente, ferma restando la difesa tecnica da parte dell’Avvocato
funzionario che ha curato la difesa dell’Ente nei precedenti gradi di giudizio.
4. Le relazioni agli organi ed agli uffici dell’ente sull’esito di ciascun giudizio sono
sottoscritte dall’Avvocato assegnatario dello stesso e dall’Avvocato Capo o
dall’Avvocato Capo Vicario, anche ai fini della valutazione sulla sussistenza di
eventuali motivi di impugnazione.
5. Per quanto concerne l’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità degli
orientamenti, i pareri saranno sottoscritti dall’Avvocato assegnatario dell’affare e
dall’Avvocato Capo.
ARTICOLO 6
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
1. In analogia a quanto stabilito per l'Avvocatura dello Stato dal vigente art. 21,
comma 4, del D.P.C.M. 30 ottobre 1933, n. 1611, le competenze professionali sono
corrisposte in base a determinazione di liquidazione dell'Avvocato Capo o
dell'Avvocato Capo Vicario, adottate periodicamente, alla loro maturazione.
2. Le competenze professionali potranno essere corrisposte solo dopo che siano
trascorsi almeno dodici mesi dall’iscrizione nell’Elenco Speciale Avvocati addetti
all’Ufficio Legale della Provincia di Napoli.
ARTICOLO 7
INCARICHI CONGIUNTI CON PROFESSIONISTI ESTERNI
1. La Provincia di Napoli si avvale per la difesa in giudizio unicamente del
personale togato dell’ente.
2. In deroga al comma 1, può procedersi al conferimento di incarichi ad avvocati
esterni in presenza di motivato conflitto di interesse con l’ente del personale togato
interno.
3. In caso di incarico congiunto con professionisti esterni alcun compenso viene
riconosciuto al personale togato interno all’ente in caso di compensazione delle
spese.
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4. Non verranno riconosciute all’avvocatura eventuali somme relative ad attività
svolte da avvocati domiciliatari e che debbano essere corrisposte a questi ultimi.
ARTICOLO 8
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN
CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, NONCHÉ IN CASO
DI ASPETTATIVA, COMANDO O INCARICO PRESSO ALTRI
ENTI, PUBBLICI O PRIVATI O AMMINISTRAZIONI
1. I professionisti legali collocati a riposo o cessati dal servizio con
l’Amministrazione, a qualunque titolo, hanno diritto alla ripartizione dei compensi
professionali maturati alla data di collocamento in quiescenza o cessazione dal
servizio.
2. La partecipazione di cui al precedente comma è esclusa per quei giudizi nei
quali l’Avvocato Capo ritenga necessario l’espletamento di ulteriore attività
defensionale nell’interesse dell’Ente, assegnando a tal fine il giudizio ad altro
professionista o a se medesimo.
3. In caso di aspettativa, comando o incarico presso altri Enti, pubblici o privati o
amministrazioni, nonché in tutte le altre ipotesi di sospensione del rapporto di
servizio con la Provincia di Napoli, all’Avvocato titolare del giudizio verrà sospesa
l’erogazione delle competenze professionali per tutto il periodo di assenza.
ARTICOLO 9
COMPUTO AI FINI DEI LIMITI RETRIBUTIVI
Ai sensi dell’art. 9 , comma 1, del D.L. n. 90 /2014, come convertito dalla L. n.
114/2014, i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti
dell’Amministrazione sono computati ai fini del raggiungimento del limite
retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
ARTICOLO 10
LIMITE ECONOMICO MASSIMO DELLE LIQUIDAZIONI
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 i compensi professionali
corrisposti a seguito di decisione favorevole all’Amministrazione in caso di
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compensazione delle spese ed onorari di lite o sentenze favorevoli con recupero
delle spese e dei compensi professionali a carico delle controparti condannate,
possono essere corrisposti solo in modo da attribuire a ciascun avvocato una
somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La eventuale
parte eccedente il limite di cui al citato art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 verrà
riversata nel bilancio dell’Ente.
ARTICOLO 11
ONERI RIFLESSI
1. Ai fini del versamento degli oneri riflessi si applica la disciplina vigente al
momento della liquidazione dei compensi.
ARTICOLO 12
DECORRENZA
1. La presente disciplina, che sostituisce quella attualmente vigente, per le sentenze
pubblicate successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 (24 giugno
2014) decorrerà a far data dal 1 gennaio 2015.
2. I criteri generali di riparto di cui all’art. 3 del presente regolamento saranno
applicati anche per la liquidazione delle sentenze depositate anteriormente alla data
di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 come convertito dalla L. n. 114/2014.
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