Pegno - Mediocredito Italiano
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Pegno - Mediocredito Italiano
Foglio informativo n. 2023 Pegno Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Che cos’è il pegno Il pegno è la garanzia prestata alla Banca dallo stesso debitore principale o da un soggetto terzo (“Costituente”) per l’adempimento degli obblighi assunti verso la Banca dal debitore principale con la firma di un contratto. Il Costituente può essere una persona fisica o giuridica. Nell’operatività bancaria vengono comunemente costituiti in pegno: titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e non quotate, quote di s.r.l., quote di fondi comuni di investimento, saldo di conto corrente, crediti, merci e documenti rappresentativi di merci, libretti/certificati di deposito al portatore e nominativi. Pegno :caratteristiche e rischi Caratteristiche del pegno. Un pegno può garantire uno o anche più finanziamenti o può essere dato, qualora la Banca garantisca l’adempimento di un’obbligazione di un suo cliente nei confronti di terzi, a fronte del suo diritto di rivalersi nei confronti del cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca. Il pegno richiede la firma di un atto (atto di pegno); a volte è necessario il compimento di altre formalità come comunicazioni, annotazioni su registri o conti; in alcuni casi l’atto di pegno deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come, ad esempio, nel caso di pegno di credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione. Qualunque sia l’oggetto del pegno la costituzione della garanzia rende tale oggetto indisponibile per il Costituente per tutta la durata della garanzia. Rischi del pegno gggiornato al 06/07/2016 Pagina 1 di 3 FOGLIO INFORMATIVO N. 2023 PEGNO Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore principale non adempie gli obblighi assunti verso la Banca con la firma del contratto garantito dal pegno, la Banca, per estinguere o ridurre il debito del debitore principale, dispone la vendita dei beni dati in pegno (secondo le modalità previste nell’atto di pegno) oppure, in caso di pegno su crediti, riscuote le relative somme o, in caso di pegno su saldo di conto o di altro deposito nominativo, utilizza le somme a saldo del conto e del libretto. Condizioni economiche. Spese. Spese per la stipula di qualsiasi atto) - in Italia: euro 500,00; - all’estero: euro 1.500,00. Spese notarili Spese per consulenza e assistenza legale (laddove il pegno riguardi beni situati all’estero ovvero beni o diritti disciplinati da una legge estera): Spese per l’eventuale registrazione della garanzia e ogni altra spesa e onere ad essa inerente o conseguente Diritti di revisione : a carico del Costituente a carico del debitore principale e dell’eventuale Costituente Spese e spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell’estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: € 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili a carico del Costituente Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Recesso Il Costituente non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell’atto di pegno. Reclami. Il Costituente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121 gggiornato al 06/07/2016 Pagina 2 di 3 FOGLIO INFORMATIVO N. 2023 PEGNO TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Costituente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Costituente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: • • al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda Debitore principale: persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca. Costituente: persona fisica o giuridica che firma l’atto di pegno a favore della Banca. Cancellazione del pegno: attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze…) per la liberazione totale o parziale di beni o diritti dalla garanzia data. Revisione: analisi svolta dalla Banca a seguito di una richiesta del Costituente il pegno di modifica della garanzia o delle pattuizioni che la disciplinano, ai fini di valutarne l’accettabilità. gggiornato al 06/07/2016 Pagina 3 di 3