Pegno - Mediocredito Italiano

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Pegno - Mediocredito Italiano
Foglio informativo n. 2023
Pegno
Informazioni sulla banca.
Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 – Milano
Numero verde: 800.530.701
Fax: 02/87940711
Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com
Codice ABI : 10637
Numero di iscrizione all’albo tenuto dalla Banca d’Italia : 5489
Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO
Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150
Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00
Società unipersonale, soggetto all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo
S.p.A.
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:
Nome e Cognome/ Ragione
Sociale
Sede (Indirizzo)
Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi
Numero Delibera Iscrizione all’Albo/
Elenco
Qualifica
Che cos’è il pegno
Il pegno è la garanzia prestata alla Banca dallo stesso debitore principale o da un soggetto terzo
(“Costituente”) per l’adempimento degli obblighi assunti verso la Banca dal debitore principale con la firma di
un contratto.
Il Costituente può essere una persona fisica o giuridica.
Nell’operatività bancaria vengono comunemente costituiti in pegno: titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e
non quotate, quote di s.r.l., quote di fondi comuni di investimento, saldo di conto corrente, crediti, merci e
documenti rappresentativi di merci, libretti/certificati di deposito al portatore e nominativi.
Pegno :caratteristiche e rischi
Caratteristiche del pegno.
Un pegno può garantire uno o anche più finanziamenti o può essere dato, qualora la Banca garantisca
l’adempimento di un’obbligazione di un suo cliente nei confronti di terzi, a fronte del suo diritto di rivalersi nei
confronti del cliente stesso conseguente al pagamento del debito garantito dalla Banca.
Il pegno richiede la firma di un atto (atto di pegno); a volte è necessario il compimento di altre formalità come
comunicazioni, annotazioni su registri o conti; in alcuni casi l’atto di pegno deve essere fatto per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata, come, ad esempio, nel caso di pegno di credito vantato nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Qualunque sia l’oggetto del pegno la costituzione della garanzia rende tale oggetto indisponibile per il
Costituente per tutta la durata della garanzia.
Rischi del pegno
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PEGNO
Tra i principali rischi, va tenuto presente che se il debitore principale non adempie gli obblighi assunti verso la
Banca con la firma del contratto garantito dal pegno, la Banca, per estinguere o ridurre il debito del debitore
principale, dispone la vendita dei beni dati in pegno (secondo le modalità previste nell’atto di pegno) oppure,
in caso di pegno su crediti, riscuote le relative somme o, in caso di pegno su saldo di conto o di altro deposito
nominativo, utilizza le somme a saldo del conto e del libretto.
Condizioni economiche.
Spese.
Spese per la stipula di
qualsiasi atto)
- in Italia: euro 500,00;
- all’estero: euro 1.500,00.
Spese notarili
Spese per consulenza
e assistenza legale
(laddove il pegno
riguardi beni situati
all’estero ovvero beni
o diritti disciplinati da
una legge estera):
Spese per l’eventuale
registrazione della
garanzia e ogni altra
spesa e onere ad essa
inerente o
conseguente
Diritti di revisione :
a carico del Costituente
a carico del debitore principale e dell’eventuale Costituente
Spese e spese per la
liberazione di beni e/o
diritti dalle garanzie
date, a seguito
dell’estinzione del
finanziamento,
laddove la legge non
vieti di addebitare
alcun onere:
€ 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché
eventuali spese notarili
a carico del Costituente
Importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00
Recesso
Il Costituente non può recedere dal pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle
obbligazioni garantite come indicato nell’atto di pegno.
Reclami.
Il Costituente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Ufficio Reclami di
Mediocredito Italiano S.p.A. – presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.” – Piazza San Carlo, 156 – 10121
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PEGNO
TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero
011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Se il Costituente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia,
oppure chiedere alla Banca.
Il Costituente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente,
possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:
•
•
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in
materia bancaria e finanziaria.
L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all’ABF, il Regolamento del
Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del
Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami.
Legenda
Debitore principale: persona fisica o giuridica di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca.
Costituente: persona fisica o giuridica che firma l’atto di pegno a favore della Banca.
Cancellazione del pegno: attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze…) per la
liberazione totale o parziale di beni o diritti dalla garanzia data.
Revisione: analisi svolta dalla Banca a seguito di una richiesta del Costituente il pegno di modifica della
garanzia o delle pattuizioni che la disciplinano, ai fini di valutarne l’accettabilità.
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