123 13 Fascicolo Informativo RC NI 01_12_2013

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123 13 Fascicolo Informativo RC NI 01_12_2013
®
BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337
Numero VAT: 777925370
NOTA INFORMATIVA
(Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA NAVIGAZIONE
MOVINSURE - Natanti e Imbarcazioni
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Edizione 01.12.2013
Natanti, Imbarcazioni, Navi da Diporto, Motori Amovibili
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Navigazione di Natanti e Imbarcazioni è possibile richiedere presso i punti
vendita e nel sito internet di BHItalia® (www.bh-italia.com) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai
diversi tipi di Unità, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla
formula contrattuale prescelta tra le possibili offerte da BHItalia®.
A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
a) Il presente contratto viene stipulato con Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale
per l’Italia (in seguito definita “BHItalia®”); Berkshire Hathaway International Insurance Limited è una società appartenente
al Gruppo assicurativo Berkshire Hathaway.
b) Berkshire Hathaway International Insurance Limited ha Sede Legale e Direzione Generale nel REGNO UNITO, London
Underwriting Centre, 6th Floor, 3 Minster Court, Mincing Lane London EC3R 7DD ed è registrata in Inghilterra e Galles con il
N° 3230337.
c) BHItalia® è il marchio registrato della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited con
cui sarà concluso il contratto, con Sede Legale e Direzione Generale in ITALIA, Foro Buonaparte, 20 - 20121 Milano (MI).
d) BHItalia® opera sul territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento, per cui il rappresentante per la gestione dei
sinistri è la stessa Rappresentanza Generale per l’Italia dell’Impresa.
e) Recapiti di BHItalia®: telefono +39 02 49524986, fax +39 02 49524987, sito internet www.bh-italia.com, indirizzo di posta
elettronica [email protected].
f)
®
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
BHItalia® è iscritta all’Elenco I annesso all’Albo Imprese IVASS al N° I.00092, iscrizione in data 25 Gennaio 2011, codice
IVASS Impresa D893R. BHItalia® opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992
concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1, lettera (f) e 23 del Codice delle
Assicurazioni, attraverso la propria Rappresentanza Generale in Italia avente sede in Foro Buonaparte, 20 - 20121 Milano (MI).
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è sottoposta al controllo delle Autorità di Vigilanza del Regno Unito
preposte alla regolamentazione dei servizi finanziari, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority, N° di riferimento PRA/FCA 202967.
Queste informazioni possono essere verificate rispettivamente sui siti internet della Prudential Regulation Authority
(http://www.bankofengland.co.uk/PRA/Pages/default.aspx), della Financial Conduct Authority (http://www.fca.org.uk) e dell'Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 1 di 14
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
®
BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337
Numero VAT: 777925370
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2012) di Berkshire Hathaway
International Insurance Limited è di 117,45 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 97,52 milioni di Euro e da riserve
patrimoniali di 19,93 milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Sterline UK
ad Euro è pari a £ 1 = € 1,2234 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2012).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 451,87%.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili inglesi (United Kingdom Accounting Standards,
UK GAAP) e la normativa regolamentare vigente nel Regno Unito.
La capogruppo di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, la società controllante nonché la società che governa
l’intero gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire Hathaway International Insurance Limited fa
parte, è la Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d’America.
La società controllante che governa il più ristretto gruppo di imprese per il quale sono redatti i bilanci e del quale Berkshire
Hathaway International Insurance Limited fa parte, è la National Indemnity Company, società con sede nello Stato del
Nebraska (Stati Uniti d’America).
I bilanci consolidati delle suddette società sono pubblicati e possono essere richiesti presso il seguente indirizzo:
1440 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, USA
oppure possono essere scaricati dai siti internet delle due società, ai seguenti indirizzi:
www.berkshirehathaway.com
www.nationalindemnity.com
2.1
Informazioni sulla struttura distributiva dell’Impresa
Ai fini della corretta e completa informativa di cui all’Art. 22, comma 10 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione
con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, si segnala che BHItalia® si avvale per la distribuzione e la gestione dei
propri contratti assicurativi nei rami Auto, Responsabilità civile e Danni materiali e diretti, della Società MOVINSURE S.r.l.,
l’attività di intermediazione viene pertanto svolta in collaborazione tra più intermediari.
La Società MOVINSURE S.r.l., con sede legale in Via A. Saffi, 34 - 20123 Milano (MI) e sede operativa in Foro Buonaparte, 20
- 20121 Milano (MI), è iscritta con il N. A000319764 alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi
istituito dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera nel ruolo di Agenzia Generale in
Italia di BHItalia® ai sensi e per gli effetti del “General Agent Underwriting Agreement” stipulato con Berkshire Hathaway
International Insurance Limited il 30 Dicembre, 2011 e nell’ambito di accordi di collaborazione a propria volta stipulati con vari
intermediari.
B.
®
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. a. Coperture assicurative offerte
BHItalia® assicura, in conformità alle norme di legge, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
Risarcimento di Danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Navigazione dell’Unità indicata in Polizza (Natante, Imbarcazione,
Nave da Diporto) o di quella alla quale il Motore Amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato.
Formula Tariffaria a Tariffa Fissa
La formula tariffaria applicabile al contratto è del tipo a “Tariffa Fissa”, che prevede premi differenziati, determinati a seconda delle
fasce di potenza (CV Fiscali) del motore marino dell’Unità indicata in Polizza, secondo la struttura tariffaria proposta da BHItalia®;
per le Unità assicurate adibite al servizio di trasporto pubblico di persone, la determinazione del premio tiene inoltre conto della
stazza lorda e del numero dei posti.
La formula tariffaria applicabile (a “Tariffa Fissa”) non prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno
di sinistri.
AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della garanzia,
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 2 di 14
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com Rappresentante Generale per l’Italia: Carlo Faina
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BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337
Numero VAT: 777925370
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Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Artt. 1 e 2 delle Condizioni Generali.
Si segnala, inoltre, che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato
pagamento del premio o della rata di premio successiva alla stipulazione del contratto.
AVVERTENZA - Rivalse
Sono previsti casi di rivalsa, per i quali BHItalia® ha diritto di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nell’ipotesi in
cui l’Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.
Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Art. 2 delle Condizioni
Generali.
AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali
Il contratto può prevedere l’applicazione di una franchigia (estensione di garanzia DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI
NON TRASPORTATI), in tal caso il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a BHItalia® l’importo del
risarcimento rientrante nei limiti della franchigia stessa.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Art. 1 delle Condizioni Generali.
Il contratto non prevede l’applicazione di scoperti.
Per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, BHItalia® corrisponde le somme dovute a
titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia e massimale, si
riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
Ipotesi danno
Ipotesi franchigia
€ 1.000,00
€
150,00
Franchigia € 200,00
Franchigia € 200,00
Ipotesi danno
Ipotesi massimale
€ 2.000.000,00
€ 2.600.000,00
€ 2.500.000,00
€ 2.500.000,00
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
€
€
800,00
0,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€ 200,00
€ 150,00
Indennizzo netto a
carico di BHItalia®
Importo che rimane a
carico del Contraente
€ 2.000.000,00
€ 2.500.000,00
€
0,00
€ 100.000,00
3. b. Rinnovo del contratto
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non
rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Per consentire l’eventuale prosecuzione del contratto assicurativo, BHItalia® metterà comunque a disposizione del Contraente le
nuove condizioni di premio e di Polizza presso l’Intermediario al quale il contratto è assegnato, almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza annuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità per l’esercizio della disdetta
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità
di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179
del 18 Ottobre 2012, BHItalia® è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della
nuova polizza, ma comunque non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Artt. 7 e 12 delle Condizioni Generali.
3.1
Estensioni della copertura
Per le estensioni di garanzia prestate nell’ambito dell’Assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Art. 1 delle Condizioni Generali.
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Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
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4.
Soggetti esclusi dalla garanzia
L’Assicurazione per la Responsabilità civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal Conducente
dell’Unità indicata in Polizza responsabile del sinistro (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni).
Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
§ il proprietario dell’Unità indicata in Polizza, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario
nel caso di Unità concesso in leasing;
§ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o
adottivi del Conducente dell’Unità indicata in Polizza e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e
gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in
quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
§ ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati al punto precedente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Art. 3 delle Condizioni Generali.
5.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti
Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa
consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all’indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892, 1893, e 1894
del Codice Civile, fatti salvi, per l’Assicurazione di Responsabilità civile, i diritti dei terzi.
Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione, Art. 4 delle Condizioni Generali;
AVVERTENZA - Nullità
Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge; pertanto, come previsto dall’Art. 1892 del
Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non
avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle
cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
6.
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Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, e - fatte salve le possibili causali di restituzione parziale,
specificamente previste nel contratto - è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a pagare le
rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza.
Il pagamento del premio a BHItalia® può essere eseguito, esclusivamente presso l’Intermediario cui è assegnato il contratto, con
una delle seguenti modalità:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a BHItalia® oppure all’Intermediario,
espressamente in tale qualità;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario BHItalia® oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa; il relativo importo è comprensivo delle
provvigioni riconosciute da BHItalia® all’Intermediario.
Il pagamento del premio può essere effettuato, a scelta del Contraente, con frazionamento in due rate semestrali; in tal caso è
prevista l’applicazione di oneri aggiuntivi nella misura del 3,61% del premio.
AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio
In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, furto totale, distruzione,
demolizione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente ha la possibilità, con le precisazioni di cui agli articoli
delle Condizioni di Assicurazione sotto indicati, di estinguere il contratto e di ottenere la restituzione della parte di premio
pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione Responsabilità civile, Artt. 5, 9, 10 e 11 delle
Condizioni Generali.
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AVVERTENZA - Tecniche di vendita “multilevel marketing”
Qualora BHItalia® faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere di incassare premi
assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti mezzi di pagamento:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta intestataria o
beneficiaria BHItalia®;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
diretta intestataria o beneficiaria BHItalia®,
e non possono ricevere denaro contante.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento BHItalia® riporta in Polizza tutti i costi a carico del
Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in media dall’Intermediario, espressa sia in
valore assoluto che percentuale.
AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento
Ai sensi dell’Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento BHItalia® restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria.
BHItalia® può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del
contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%.
In alternativa BHItalia®, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione Responsabilità civile, Art. 12 delle Condizioni
Generali.
7.
Informativa in corso di contratto
BHItalia® si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una
comunicazione scritta che contiene le indicazioni in merito al premio di rinnovo, nonché ogni altra informativa prevista dalle
disposizioni vigenti.
8.
Attestazione sullo stato del rischio
Per le Unità di cui all’Art. 123 del Codice delle Assicurazioni non è prevista l’Attestazione sullo Stato del Rischio.
9.
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Recesso
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o non
rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza necessità
di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18
Ottobre 2012, BHItalia® è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto
della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
La facoltà del Contraente di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della Polizza, senza alcuna necessità di
comunicazione scritta in tal senso, è valida indipendentemente dalle condizioni di rinnovo proposte dall’Impresa, ovvero nel caso di
variazioni tariffarie sia superiori che inferiori al tasso programmato d’inflazione.
10. a. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Come previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18
Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dal giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità civile il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in
cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 5 di 14
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
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10. b. Legge applicabile al contratto
Come previsto dall’Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge italiana, ferme le norme di diritto
internazionale privato.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di
norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una Assicurazione obbligatoria, previste
dall’ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto;
qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
Il contratto assicurativo proposto da BHItalia® prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie,
della legislazione italiana.
11.
Regime fiscale
Il premio imponibile relativo all’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile per la navigazione dei natanti e delle
imbarcazioni è soggetto all’imposta sulle Assicurazioni, nella misura minima del 9,00% e massima del 16,00%, secondo quanto
determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell’Art. 17 del D. Lgs. N° 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e
integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,50%; tale contributo è deducibile dal reddito ai
sensi della normativa fiscale in vigore.
C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.
Procedura per il risarcimento del danno
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ATTENZIONE - Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto
La procedura di Risarcimento Diretto (ai sensi dell’Art.149 del Codice delle Assicurazioni) non è applicabile alle Unità di
cui all’Art 123 del Codice delle Assicurazioni; pertanto, in caso di sinistro derivante dalla navigazione dell’Unità indicata
in Polizza, il Contraente danneggiato o gli aventi diritto dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento dei danni
subiti alla compagnia di Assicurazione dell’Unità responsabile del sinistro, con le modalità previste dall’Art. 148 del
Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni.
In caso di sinistro BHItalia® è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla controparte nei casi di
accertamento della responsabilità dell’Unità indicata in Polizza con la propria Polizza.
Per le procedure liquidative, si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e alle
Condizioni di Assicurazione, Art. 14 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro
L'Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a BHItalia® o all'Intermediario cui è assegnato il contratto, entro 3
(tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del
Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di
documentazione o atti giudiziari, BHItalia® ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare
al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Art. 14 delle Condizioni Generali.
La denuncia di sinistro deve contenere la data, l’ora ed il luogo di accadimento, la dinamica del sinistro, gli estremi identificativi delle
Unità coinvolte nell’incidente in particolare le rispettive sigle ed i dati anagrafici dei Conducenti nonché gli estremi delle coperture
assicurative delle Unità stesse ed i dati anagrafici di eventuali testimoni.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, BHItalia® si avvale di servizi professionali esternalizzati, pertanto gli avvisi di sinistro
devono essere inviati al seguente indirizzo:
BHItalia® presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy
Tel. +39 02 465474.1, Fax +39 02 465474.858, e-mail [email protected], sito internet www.multiserass.com,
oppure all’Intermediario a cui è assegnato il contratto.
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Centri di liquidazione sinistri
Per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia alla relativa sezione sul sito internet di BHItalia® (www.bhitalia.com), oppure direttamente al sito internet della società Multi Serass S.r.l., alla quale BHItalia® ha affidato l’incarico della
gestione e liquidazione dei sinistri (www.multiserass.com).
Termini per la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
La compagnia di Assicurazione dell’Unità responsabile del sinistro deve formulare al danneggiato l’offerta per il risarcimento, ovvero
comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, entro i seguenti termini:
§ 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se la denuncia di Sinistro è
stata sottoscritta da entrambi i Conducenti coinvolti;
§ 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se la denuncia di Sinistro è
stata sottoscritta dal solo danneggiato;
§ 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali
o decesso; tale termine è sospeso qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte della compagnia di Assicurazione.
In caso di richiesta incompleta, la compagnia di Assicurazione dell’Unità responsabile del sinistro richiederà al danneggiato, entro
30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui al paragrafo precedente
decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Laddove abbia formulato al danneggiato l’offerta per il risarcimento, la compagnia di Assicurazione dell’Unità responsabile del
sinistro provvederà al pagamento del danno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del danneggiato, sia nel
caso questo dichiari di accettare la somma offertagli, sia nel caso dichiari di non accettare l’offerta. In quest’ultimo caso la somma
comunque corrisposta sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno.
Nel caso il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, la
compagnia di Assicurazione dell’Unità responsabile del sinistro gli corrisponderà la somma offerta con le stesse modalità e gli stessi
effetti di cui al paragrafo precedente, quindi entro i successivi 15 (quindici) giorni..
In caso di danni subiti dai terzi trasportati si applica quanto disposto dall’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni e successive
modifiche e integrazioni.
Come previsto dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia di Assicurazione non può opporre al danneggiato
l'eventuale inadempimento da parte del proprio Assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'Art. 1913 del Codice Civile.
13.
Incidenti con controparti estere
In caso di incidente avvenuto in Italia e provocato da un’Unità immatricolata all'estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti
occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (MI).
In caso di incidente avvenuto all’estero provocato da un’Unità immatricolata e assicurata in uno degli Stati dello Spazio Economico
Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di
Assicurazione dell’Unità responsabile del sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito internet dell’UCI www.ucimi.it, e a quanto disposto dal D. Lgs. N° 190 del 30 Giugno
2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di Assicurazione della Responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, ed agli Artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni.
Sinistro con Unità non assicurata o non identificata
In caso di sinistro avvenuto con Unità non assicurata o non identificata, la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:
CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39 06 85961, sito internet www.consap.it.
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all’estero da Unità immatricolate all’estero, si rinvia
alle Condizioni di Assicurazione, Art. 14 delle Condizioni Generali.
14.
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Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
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Codice IVASS Impresa: D893R
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Codice Fiscale e Partita IVA N° 07234060965
Accesso agli atti dell’Impresa
A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, il Contraente, l’Assicurato
nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi.
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Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’Art. 146 del Codice
delle Assicurazioni e dal D. M. N° 191 del 29 Ottobre 2008, e rispettive successive modifiche e integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all’Art. 3 del D. M. N° 191 del
29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
In sintesi, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a BHItalia®; il richiedente deve allegare copia di un
documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne
consentano comunque l’individuazione.
BHItalia® deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro 15 (quindici) giorni
dalla ricezione.
BHItalia® comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione
della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del sinistro, il luogo in cui
effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il
procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione
dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all’accesso ai singoli dati personali
dal D.Lgs. N° 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali (Privacy).
15.
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Reclami
Come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali reclami
riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a BHItalia®, che darà riscontro al
reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami nei confronti di BHItalia® possono essere presentati da persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti e, in generale, da soggetti portatori di interessi collettivi.
I reclami devono essere inviati tramite posta, fax, e-mail oppure compilando l’apposito modulo sul sito internet di
BHItalia®, indirizzandoli alla seguente funzione aziendale, utilizzando i recapiti relativi alla modalità di presentazione
prescelta:
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Reclami
Foro Buonaparte, 20
20121 Milano (MI)
Fax: +39 02 49524987
Indirizzo e-mail: [email protected]
Sito internet: www.bh-italia.com.
Qualora l’esponente, che abbia presentato reclamo con le modalità descritte in precedenza direttamente a BHItalia®, non abbia
ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte di BHItalia®, oppure abbia
ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, potrà rivolgere il reclamo all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 ROMA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione,
nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D. Lgs. N° 206 del 6 Settembre 2005, relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di Assicurazione, possono essere
presentati direttamente all’ IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei casi descritti nei paragrafi precedenti, in alternativa alla presentazione a BHItalia®, i reclami possono essere presentati alla
Sede Legale di Berkshire Hathaway International Insurance Limited nel REGNO UNITO, London Underwriting Centre, 6th
Floor, 3 Minster Court, Mincing Lane London EC3R 7DD, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora nei casi descritti nei paragrafi precedenti fosse prevista la presentazione dei reclami direttamente all’IVASS, in alternativa i
reclami possono essere presentati all’Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Financial Conduct Authority (FCA), 25 The North
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS
oppure direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente
è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.
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In tutti i casi, i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
(a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
(b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
(c) breve descrizione del motivo di lamentela;
(d) copia del reclamo presentato alla compagnia di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, qualora
l’esponente abbia presentato reclamo con gli esiti descritti in precedenza direttamente a BHItalia®;
(e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In mancanza di una delle indicazioni previste ai precedenti punti (a), (b) e (c), l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine
di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al precedente
punto (a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare i
reclami in merito al contratto o ai sinistri sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in tal caso l’IVASS faciliterà
le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria - nel qual caso, come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19 Maggio
2008 e successive modifiche ed integrazioni, i reclami non rientrano nella competenza dell’IVASS - oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti (quali la procedura extra-giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno aderito l’ANIA e le principali
Associazioni dei Consumatori, e le procedure previste dall’Art. 141 del D. Lgs. N° 206 del 6 Settembre 2005 “Codice del Consumo”
e successive modifiche ed integrazioni).
Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative direttamente sul
sito internet di BHItalia® (www.bh-italia.com).
Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e
della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Berkshire Hathaway International Insurance Limited
Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Carlo Faina
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Date: 2013.11.27 19:08:29 CET
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GLOSSARIO
Agenzia:
L’Intermediario assicurativo iscritto alla Sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari),
abilitato a offrire e stipulare polizze di una o più Compagnie, con cui ha un contratto di
mandato.
Aggravamento del Rischio:
Modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità del verificarsi del
Danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la compagnia di Assicurazione può
richiedere l’adeguamento del Premio o recedere dal Contratto.
Alaggio:
Manovra per portare un’Unità all’asciutto.
Alienante:
Soggetto che trasferisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’Unità indicata in Polizza; come nel
caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Alienazione:
Trasferimento.
Assicurato:
La persona fisica o giuridica destinataria delle prestazioni assicurative.
Assicuratore:
La Compagnia di Assicurazione; per questo Contratto, l’Assicuratore è BHItalia®, Sede
Secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con Sede
Principale a Londra, Regno Unito, con la quale viene stipulato il Contratto di Assicurazione.
Assicurazione:
Le garanzie prestate all’Assicurato tramite la Polizza.
Assistenza Stragiudiziale:
L’attività svolta al fine di comporre eventuali vertenze prima del ricorso al giudice, e/o per
evitarlo.
BHItalia®:
La Sede Secondaria Italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con
Sede Principale a Londra, Regno Unito, con la quale viene stipulato il Contratto di
Assicurazione.
Cedente:
Persona che trasferisce ad altra la titolarità del Contratto di Assicurazione.
Certificato di Assicurazione:
Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio o della rata di
Premio, che riporta gli estremi del Contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile
Natanti e Imbarcazioni; insieme al contrassegno fornisce la prova dell’esistenza del Contratto.
Cessionario:
Persona fisica o giuridica che acquista dal Cedente la titolarità del Contratto di Assicurazione.
Coassicurazione:
Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico
contratto di Assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra le compagnie.
Codice delle Assicurazioni:
Il “Codice delle Assicurazioni Private” approvato con D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
Colpa:
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza,
imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito
non intenzionale, dato che l'intenzionalità del soggetto agente verte solo sull'azione e non
anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.
Colpa Grave:
È la Colpa macroscopica. Nelle Assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva l'Assicuratore
dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario.
Concorrenza
(“fino alla Concorrenza”):
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Sede Secondaria in Italia
Sede Legale e Direzione Generale:
Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI), Italia
Iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo Imprese IVASS
N° I.00092 in data 25.1.2011
Codice IVASS Impresa: D893R
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Raggiungimento.
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 10 di 14
Berkshire Hathaway International Insurance Limited è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi della
Direttiva 92/49/EEC del 18.6.1992 concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli articoli 1, lettera (f) e 23 del D. Lgs. N° 209 del 7.9.2005
Rappresentanza Generale per l’Italia: Foro Buonaparte, 20 20121 Milano (MI) Tel.: +39 02 4952 4986 Fax: +39 02 4952 4987 E-mail: [email protected]
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Sede Legale: London Underwriting Centre, 6th Floor
3 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7DD, United Kingdom
Capitale Sociale Interamente Versato: £ 111.716.169
Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalla
Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority
N° di riferimento PRA / FCA 202967
Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
3230337
Numero VAT: 777925370
Conducente:
Il comandante e/o lo skipper e/o il timoniere dell’Unità al quale è affidata la Navigazione della
stessa, nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l’Assicurato
/ Contraente, prende/ono parte alle manovre dell’Unità comprese quelle a terra.
CONSAP:
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, 14 - 00198 Roma
- www.consap.it).
Contraente:
La persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il Contratto di
Assicurazione e per la quale hanno effetto gli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del
Premio.
Contrassegno:
Il tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa
dell’Unità indicata in Polizza e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del
premio.
Contratto:
Il Contratto di Assicurazione.
Danno:
Ingiusto pregiudizio subito dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di
un Sinistro, tale da causare modifica in senso peggiorativo a persone e/o a cose che sia
valutabile in denaro.
Demolizione:
Messa fuori uso di un’Unità mediante rottamazione.
Denuncia:
Avviso dell’avvenuto accadimento di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato entro i termini
previsti alla compagnia di Assicurazione o all’Intermediario incaricato dalla compagnia.
Disdetta:
Atto con cui il Contraente e/o la compagnia di Assicurazione comunicano la volontà di far
cessare il Contratto assicurativo.
Distruzione:
Danni ad un bene di entità tale da renderlo del tutto inutilizzabile allo scopo per il quale era
stato costruito.
Esclusioni (di Garanzia):
Situazioni, specificamente richiamate nel Contratto di Assicurazione, che la compagnia di
Assicurazione dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
Familiare Convivente:
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti
legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
Fascicolo Informativo:
Il documento predisposto dalla compagnia di Assicurazione ai sensi del Regolamento ISVAP
N° 35 del 26 Maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni. È costituito dalla Nota
Informativa completa di Glossario e dalle Condizioni di Assicurazione (Generali, Aggiuntive e
Particolari) applicabili al Contratto. Esso è consegnato al Contraente prima della sottoscrizione
della Polizza.
Franchigia:
La parte del Danno risarcibile, concordata con l’Assicurato in forma di importo fisso, che per
ogni singolo Sinistro rimane a carico dell’Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di
Assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Furto:
Il Reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi di cose
mobili altrui o di parti di esse, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per
sé o per altri.
Imbarcazione:
Unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le
norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei Natanti e delle Imbarcazioni da
diporto.
Indennizzo / Indennità
o Risarcimento:
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La somma dovuta dalla compagnia di Assicurazione in caso di Sinistro, liquidabile secondo i
termini di Polizza.
Mod. 223 13 Nota Informativa RC N I - Ed. 01.12.2013 - pagina 11 di 14
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Infortunio:
Evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili, oppure la morte, in connessione con la navigazione dell’Unità
indicata in Polizza.
Intermediario:
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività
di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma www.ivass.it).
Leasing:
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento l’Unità indicata in Polizza contro il
corrispettivo di un canone periodico.
Locatario:
L’utilizzatore di un’Unità affidatagli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di
navigazione.
Massimale:
Limite economico massimo che la compagnia di Assicurazione può essere chiamata a
liquidare a titolo di risarcimento del Danno.
Motore Amovibile:
Motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi.
Navigazione:
Il movimento, la fermata e la sosta dell’Unità indicata in Polizza in acque pubbliche o private.
Natante:
Unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei Natanti e delle Imbarcazioni da diporto.
Nave:
Unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Norme Tariffarie:
Le norme e regole della compagnia di Assicurazione, che indicano le modalità ed i criteri di
applicazione della Tariffa, compresi gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi
particolari.
Nucleo Familiare:
Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Parti:
Il Contraente e l’Assicuratore.
Periodo di Assicurazione:
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con
modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, il contratto di assicurazione obbligatoria
della Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha
durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve
automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in
deroga all’Art.1899, primo e secondo comma, del Codice Civile.
Polizza:
Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla compagnia di Assicurazione con il quale la
compagnia presta la copertura per le garanzie sottoscritte, che prova l’esistenza del Contratto
di Assicurazione e ne regola i termini e le condizioni.
Polizza “Libro Matricola”:
La Polizza di Assicurazione che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritte le Unità
da coprire inizialmente e successivamente.
Procedimento Penale:
E’ il procedimento che ha inizio con la contestazione di presunte violazioni di norme previste
dal Codice Penale, che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia.
Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo, doloso,
preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione
iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
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Registrata in Inghilterra e Galles, N° di Registrazione Società:
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Numero VAT: 777925370
Premio:
Proporzionale (Regola
Proporzionale):
Il corrispettivo economico pagato dal Contraente alla compagnia di Assicurazione per ottenere
da quest’ultima, in caso di Sinistro, l’impegno a risarcire il Danno entro i termini ed i limiti
convenuti, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la Polizza.
Se la somma assicurata in Polizza per un determinato bene risulta inferiore rispetto al valore
effettivo del bene stesso al momento del Sinistro (il bene è cioè sottoassicurato), l’indennizzo
spettante all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene ridotto in
proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro.
Proprietario dell’Unità:
La persona fisica o giuridica che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà dell’Unità
indicata in Polizza, risultante dalla licenza di navigazione.
Quietanza:
Ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla compagnia di Assicurazione.
R.C. (Responsabilità Civile)
Natanti e Imbarcazioni:
R.U.I. (Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi
e Riassicurativi):
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Responsabilità posta a carico del Conducente e del proprietario di un’Unità a motore per i
danni causati a persone o a cose. La Legge stabilisce che tutti i natanti e le imbarcazioni dotati
di motore debbano essere assicurati per danni che possano derivare dalla loro Navigazione
(Assicurazione obbligatoria); con questa forma assicurativa la compagnia di Assicurazione si
sostituisce all’Assicurato nel risarcimento dei danni che egli procuri ad altri.
Il registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, previsto dall’Art. 109 del Codice delle
Assicurazioni e disciplinato dal Regolamento ISVAP N° 5 del 16 Ottobre 2006 e rispettive
successive modifiche ed integrazioni.
Reato:
Violazione di norma del Codice Penale.
Relitto:
Ciò che resta di un bene mobile in seguito ad incendio, furto o distruzione dello stesso.
Ricovero:
Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura autorizzato all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento:
Somma dovuta dalla compagnia di Assicurazione quale compensazione monetaria al terzo
danneggiato in caso di sinistro, ai sensi dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni e
successive modifiche e integrazioni.
Rischio:
La probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o a cose.
Risoluzione:
Scioglimento anticipato di un Contratto per volontà delle parti o per Legge.
Rivalsa (Azione di Rivalsa):
L’azione con cui la compagnia di Assicurazione richiede all’Assicurato (di norma
Contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in
solido con il Conducente dell’Unità indicata in Polizza) il rimborso di quanto la compagnia abbia
dovuto pagare al terzo danneggiato, nei casi previsti da determinate pattuizioni contrattuali.
Scoperto:
La parte del Danno risarcibile concordata con l’Assicurato in forma percentuale (con eventuale
limite minimo espresso in valore assoluto), che per ogni singolo Sinistro rimane a carico
dell’Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di Assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Sinistro:
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Surrogazione:
Principio previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile per il quale la compagnia di Assicurazione
che ha pagato il danno si sostituisce fino all’importo che ha liquidato nei diritti dell’Assicurato
verso i terzi responsabili.
Sistema di Navigazione Satellitare:
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione
dell’Unità indicata in Polizza e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
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Tariffa:
La Tariffa della compagnia di Assicurazione in vigore al momento della stipulazione, della
sostituzione o del rinnovo del Contratto.
Tariffa Fissa:
Formula tariffaria che prevede premi suddivisi per fasce individuate da particolari caratteristiche
dell’Unità indicata in Polizza, secondo la struttura tariffaria proposta da BHItalia®.
Terzi:
Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione, ad esclusione dei soggetti
definiti nell’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Transazione:
Il contratto di cui all’Art. 1965 del Codice Civile, con il quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere
tra di loro.
Unità:
La costruzione destinata alla Navigazione, sia essa Natante, Imbarcazione o Nave da Diporto
come definita dal D. Lgs. N° 171 del 18 Luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, o
la costruzione descritta in Polizza o quella alla quale è applicato il Motore Amovibile descritto in
Polizza, comunque destinata alla Navigazione, per la quale l’Assicurazione è obbligatoria ai
sensi dell’Art. 123 del Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e integrazioni.
Varo:
Manovra per portare un’Unità in acqua.
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Rappresentanza Generale per l’Italia
Il Rappresentante Legale
Digitally signed by FAINA CARLO
Date: 2013.11.27 19:09:30 CET
Carlo Faina
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