Permesso di soggiorno per protezione temporanea

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Permesso di soggiorno per protezione temporanea
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE TEMPORANEA
(Art.20 D.L.vo 285/98) “Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”
E’ una procedura a carattere eccezionale che garantisce una tutela immediata e temporanea a
“sfollati” provenienti dai paesi non appartenenti alla UE , che non possono rientrare nel Paese
di origine a causa di conflitti , disastri naturali o altri eventi di particolare gravità.
In questi casi è il Presidente del Consiglio dei Ministri che con un decreto statuisce lo stato di
“particolare gravità”.
Viene rilasciato un permesso di soggiorno per “motivi umanitari” rinnovabile fino a che
continua l’esigenza di protezione umanitaria individuata dal decreto.
Casi: ALBANIA – KOSOVO- (oggi) TUNISIA
Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata annuale ed è rinnovabile finchè permane
l’esigenza di protezione.
In via di principio sono due le soluzioni :
1) –Conversione del permesso di soggiorno in “altro” se ci sono i requisiti;
2) -Programmi di rimpatrio assistito verso i Paesi d’origine.
Chi è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ha diritto:
•
All’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza nel Registro della popolazione
temporanea ;
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Alla carta d’identità;
•
Al titolo di viaggio che può essere richiesto presso le Questure nel caso in cui i
rapporti con le proprie autorità diplomatiche si ritengono pericolose;
•
Allo svolgimento di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
•
Garantisce inoltre il diritto allo studio e alla sanità;
•
Sulla base dell’iscrizione anagrafica puo’ iscriversi al SSN.
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La conversione in permessi per motivi di lavoro e di famiglia dei permessi di soggiorno per motivi
umanitari , rilasciati ai cittadini provenienti dal Nord Africa entrati nel territorio nazionale tra il primo
gennaio 2011 e il 5 aprile dello stesso anno , come disposto dal D.C.P.M. 5.4.2011 è prevista
dall’art.14 comma c del d.P.R. 394/1999 (Reglamento di attuazione del T.U. immigrazione)
Detto articolo, rubricato “Conversione del permesso di soggiorno “ infatti , nei primi 3
commi dispone:
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività
consentite allo straniero , anche senza conversione o rettifica del documento per
il periodo di validità dello stesso. In particolare :
a)
b)
c)
d)
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale consente l’esercizio del lavoro autonomo , previa acquisizione
del titolo abilitativo e sempre che sussistano i requisiti per l’esercizio
dell’attività autonoma nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di
socio lavoratore di cooperative;
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l’esercizio del lavoro subordinato , per il periodo di validità dello stesso,
previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del
lavoro;
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso
al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
l’art. 32, comma1-bis e 1-ter , del testo unico e per i quali il Comitato
per i minori stranieri ha espresso parere favorevole , consente l’esercizio
del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni previste
dalla lettere a) e b) del predetto art.14
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e
per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui l’art.11 comma 1 lettera c-quater)
2. L’ufficio della Pa che rilascia il titolo abilitativo nei casi previsti dal comma 1
lettera a ) e la Direzione provinciale del lavoro nei casi previsti dal comma 1 lettera
b) comunicano alla Questura perle annotazioni di competenza.
3. Con il rinnovo , è rilasciato un nuovo Pds per l’attività effettivamente svolta.
E’ evidente che la lettera c) del primo comma fa riferimento generico a qualsiasi
permesso di soggiorno per motivi umanitari , per cui anche a quelli rilasciati ai nordafricani in virtù del d.P.C.M. 5.4.2011.
Appare quindi fondamentale verificare prima della scadenza di detti permessi di soggiorno:
1. chi, titolare di detto permesso , stia lavorando;
2. nel caso di lavoro subordinato , se ha stipulato un contratto di soggiorno
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Se è possibile è utile verificare anche :
3. se la Direzione provinciale del lavoro, per i lavoratori subordinati , o l’ufficio
amministrativo competente, per i lavoratori autonomi , hanno comunicato alla Questura
che ha rilasciato il Pds per motivi umanitari di aver concesso l’autorizzazione al lavoro;
4. se la Questura ha annotato la comunicazione.
Va comunque tenuto presente che nel caso in cui non sia possibile effettuare le verifiche dei
punti 3 e 4 oppure esse abbiano esito negativo per inadempienza degli stessi, la domanda di
rinnovo-conversione può essere presentata dall’interessato , completa della documentazione
che attesti l’invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione con la
ricevuta di ritorno della raccomandata da parte del datore di lavoro oppure nel caso di lavoro
autonomo , la presenza del titolo autorizzato rilasciato dall’ autorità competente.
Una volta compiute queste operazioni , anche nei 60gg successivi alla scadenza del Pds , si
può procedere alla richiesta di rinnovo , secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art.14
sopracitato.
I titolari di Pds umanitario possono entro un anno dalla scadenza , effettuare la coesione
familiare ( ricongiungimento in deroga) ottenendo un Pds per motivi di famiglia.
Qualora non ricorrano le condizioni per la coesione familiare o per la conversione in un
permesso per motivi di lavoro , occorre richiedere il rinnovo per motivi umanitari.
La sua concessione è però rimessa in larghissima parte alla decisione discrezionale delle
Questure (sperando che nel frattempo il Ministero confermi il perdurare delle esigenze di
protezione umanitaria).
Per l’espletamento delle procedure di conversione e di rinnovo tout court il
richiedente dovrà rivolgersi direttamente all’Ufficio Immigrazione delle Questura
data l’impossibilità di compilare il kit postale per mancanza del codice di riferimento
per il permesso di soggiorno per motivi umanitari
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