Trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso

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Trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso: il primo sì di un
Tribunale italiano
28 maggio 2014
Paola Silvia Colombo
Con sempre maggiore frequenza gli operatori del diritto si trovano a dover affrontare le problematiche
inerenti il matrimonio celebrato tra persone delle stesso sesso.
La legge italiana, a differenza di altre legislazioni, non prevede tale forma di matrimonio.
Accade, tuttavia, che cittadini italiani si rechino all’estero per sposarsi.
Cosa succede in questi casi? È possibile che il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso
sesso sia riconosciuto in Italia?
A questa domanda, con provvedimento del 3 aprile 2014, il Tribunale di Grosseto ha risposto
affermativamente.
Il caso
I Signori C. e B., due cittadini italiani dello stesso sesso, contraggono matrimonio a New York.
Dopo la celebrazione, la coppia ne chiede la trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Grosseto, ma l’ufficiale dello Stato Civile la nega, sul presupposto che la nostra legge non consente il
matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la trascrizione di siffatto matrimonio non sarebbe possibile
perché in contrasto con l’ordine pubblico.
I Signori C. e B. impugnano il diniego innanzi il Tribunale di Grosseto, che, invece, accoglie
l’opposizione e ordina la trascrizione del matrimonio.
La motivazione
Il Tribunale di Grosseto arriva alla decisione di ammettere la trascrizione del matrimonio celebrato
all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso ritenendo che nessun impedimento giuridico vi osti:
-essendo “… il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero non (è) inesistente per lo
Stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non (è) contrario all’ordine pubblico …” (il corsivo è d’obbligo
contenendo il provvedimento il richiamo e l’interpretazione della sentenza Cassazione n. 4182 del 4
novembre 2011 – 15 marzo 2012 emessa in identica materia)
-non contenendo la normativa italiana (artt. 84 e 88 c.c.) alcun riferimento alla diversità di sesso quale
condizione per contrarre matrimonio;
-sussistendo la validità formale di quel matrimonio in quanto celebrato secondo le forme previste dalla legge
straniera;
-non avendo la trascrizione natura costitutiva ma soltanto di pubblicità di un atto già valido di per sé e, per
questo motivo, in grado di spiegare effetti nello Stato in cui è stato celebrato.
Qualche considerazione
Difficile dire quali saranno l’impatto e gli effetti del provvedimento in commento.
Certo è che i Giudici grossetani hanno, con la loro decisione, aperto un varco al riconoscimento dei
matrimoni di coppie omosessuali; riconoscimento sino ad oggi sempre negato.
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La stessa sentenza Cassazione n. 4184/2012, che ha spianato in modo innovativo la strada alla tutela
giuridica della vita familiare per le coppie omossessuali, aveva escluso categoricamente e in modo
articolato la trascrivibilità nel nostro Stato dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, mancando in
queste situazioni il requisito essenziale della diversità di sesso tra i coniugi. Si legge, infatti, nella
motivazione della sentenza richiamata “…L’ordinamento giuridico italiano…ha conosciuto finora e conosce
attualmente un’unica fattispecie integrante il matrimonio come atto: il consenso che, nelle forme stabilite per
la celebrazione del matrimonio, due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando che “si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie” (art. 107 primo comma cod. civ.). La diversità di sesso dei
nubendi è, dunque, richiesta dalla legge per la stessa identificabilità giuridica dell’atto di matrimonio…”.
Ma, come è noto, è nel potere del Giudice del merito quello di discostarsi dal precedente enunciato dal
Supremo Collegio.
Così hanno fatto i Giudici di Grosseto, che proprio da quella sentenza e dall’esame in essa contenuto delle
norme Costituzionali (artt. 2 e 29 Cost.), della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16) e della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12), sono
partiti per fondare il loro convincimento.
Vedremo come si comporteranno gli Ufficiali dello Stato Civile e quale indirizzo abbracceranno i Tribunali
della Repubblica.
È auspicabile tuttavia che la questione, giusta la sua rilevanza sociale e il suo impatto nell’ordinamento, non
sia lasciata solo al prudente apprezzamento dei Giudici, ma sia affrontata e risolta in ambito parlamentare,
luogo istituzionalmente preposto a incidere sulla evoluzione normativa dello Stato.
TAG: Riconoscimento, matrimonio omosessuale
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