comunità economica europea

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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE
INFORMAZIONI
DIRETTIVE E DECISIONI
Decisione della Commissione relativa alla proroga delle misure di salva­
guardia accordate il 27 luglio 1961 alla Repubblica Italiana per il piombo
grezzo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A ), per lo zinco grezzo (voce
della tariffa doganale 'italiana 79.01 A ), e il 28febbraio 1962 per i cascami
e rottami di piombo (Voce della tariffa doganale italiana 78.01 B ) e per i
cascami e rottami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B )
(Il testo italiano è il solo facente fede )
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECO­
NOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato ed in parti­
colare l'articolo 226,
Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappre­
sentanti dei governi degli Stati membri della
Comunità Economica Europea, riuniti in seno al
Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di
attuazione degli obiettivi del Trattato,
Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rap­
presentanti dei governi degli Stati membri della
Comunità Economica Europea, riuniti nell'ambito
del Consiglio, relativa all'accelerazione comple­
mentare del ritmo d'attuazione degli obiettivi del
Trattato,
Visto il Protocollo n. XV concernente il piombo
e lo zinco, allegato all'Accordo del 2 marzo I960,
riguardante la fissazione di una parte della tariffa
doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G,
previsto dal Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea, ed in particolare il parere
favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del
Trattato, a favore della produzione italiana di
piombo e di zinco,
Vista
la
decisione
della
Commissione
del
27 luglio 1961 , notificata il 7 agosto 1961 , che
accorda alla Repubblica Italiana, per un periodo
di un anno, delle misure di salvaguardia per il
piombo grezzo e per lo zinco grezzo, e la decisione
della Commissione del 28 febbraio 1962 che accorda
alla Repubblica Italiana, fino al 7 agosto 1962,
delle misure di salvaguardia per i cascami e rottami
di piombo e di zinco,
Vista la lettera del 16 luglio 1962, con la quale
la Repubblica Italiana ha domandato la proroga
per la durata di quattro mesi delle succitate deci­
sioni della Commissione,
Considerando che non sarà possibile giudicare
con piena cognizione di causa lo stato attuale
delle difficoltà, l' evoluzione della situazione nonché
le prospettive complessive dei settori del piombo
e dello zinco, solamente quando il Governo italiano
avrà comunicato alla Commissione il programma
di risanamento dei settori in questione e i risultati
ottenuti in seguito alle prime misure adottate ;
Considerando che il Governo
italiano, non
essendo stato in grado di completare lo studio del
suddetto programma in tempo utile per comuni­
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cario alla Commissione, prima della scadenza,
il 7 agosto 1962, delle summenzionate decisioni
dèi 27 luglio 1961 e del 28 febbraio 1962, ha assicu­
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Considerando che, in tali condizioni, è oppor­
tuno rinnovare, a titolo conservativo, le misure
di salvaguardia concesse alla Repubblica Italiana,
rato la Commissione nella suindicata lettera del
16 luglio 1962 che sarà fatto tutto il possibile
affinchè il programma di risanamento venga
HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :
presentato al massimo entro il 30 settembre 1962 ;
Articolo 1
Considerando che il prezzo medio ponderato dei
due metalli, piombo e zinco, sul mercato di Londra,
si è ancora diminuito successivamente al periodo
di riferimento considerato nella precedente deci­
sione, lasciando sussistere differenze di prezzi
immutate nei confronti dei prezzi italiani, i quali
hanno seguito la medesima tendenza ;
Considerando che è impossibile per il momento
decidere le modalità e la durata delle misure che
potrebbero essere accordate alla Repubblica Ita­
liana, a più lunga scadenza ;
Considerando che, in base alle prime informa­
zioni fornite dal Governo italiano si può presumere
che un'interruzione, sia pure temporanea, della
protezione accordata ai mercati del piombo e
dello zinco, potrebbe compromettere l'attuazione
dei programmi previsti per il risanamento dei
settori in questione e creare difficoltà gravi e suscet­
tibili di protrarsi nei settori stessi ;
La decisione della Commissione del 27 luglio
1961 , che accorda misure di salvaguardia alla
Repubblica Italiana, per il piombo grezzo (voce
della tariffa doganale italiana 78.01 A), e per lo
zinco grezzo (voce della tariffa doganale italiana
79.01 A), e la decisione della Commissione del
28 febbraio 1962 che accorda misure di salvaguardia
alla Repubblica Italiana per i cascami e rottami
di piombo (voce della tariffa doganale italiana
78.01 B) e per i cascami e rottami di zinco (voce
della tariffa doganale italiana 79.01 B) sono
prorogate sino al 7 dicembre 1962 .
Artìcolo 2
La presente decisione è destinata alla Repub­
blica Italiana .
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1962
Considerando che l'isolamento dei mercati del
Per la Commissione
piombo e dello zinco richiede di mantenere anche
la protezione accordata ai mercati dei cascami e dei
rottami di piombo e di zinco ;
Il Presidente
W.
HALLSTEIN
Decisione della Commissione relativa alla proroga delle misure di salva­
guardia accordate alla Repubblica Italiana il 27 luglio 1961 , per lo zolfo
(voce della tariffa doganale italiana 25.03 e 28.02 ), per il solfuro di carbonio
(voce della tariffa doganale italiana 28.15 B ) e per il solfuro di sodio (voce
della tariffa doganale italiana 28.35 A III )
(Il testo italiano è il solo facente fede )
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECO­
NOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato ed in parti­
colare l'articolo 226,
Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei
Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, riuniti in
seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del
ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,
Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei
Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea, riuniti nel­
l'ambito del Consiglio, relativa all'accelerazione