comunità economica europea
Transcript
comunità economica europea
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 8 . 10 . 62 2363 62 COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA COMMISSIONE INFORMAZIONI DIRETTIVE E DECISIONI Decisione della Commissione relativa alla proroga delle misure di salva guardia accordate il 27 luglio 1961 alla Repubblica Italiana per il piombo grezzo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A ), per lo zinco grezzo (voce della tariffa doganale 'italiana 79.01 A ), e il 28febbraio 1962 per i cascami e rottami di piombo (Voce della tariffa doganale italiana 78.01 B ) e per i cascami e rottami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B ) (Il testo italiano è il solo facente fede ) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECO NOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato ed in parti colare l'articolo 226, Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappre sentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato, Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rap presentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa all'accelerazione comple mentare del ritmo d'attuazione degli obiettivi del Trattato, Visto il Protocollo n. XV concernente il piombo e lo zinco, allegato all'Accordo del 2 marzo I960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G, previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il parere favorevole all'applicazione dell'articolo 226 del Trattato, a favore della produzione italiana di piombo e di zinco, Vista la decisione della Commissione del 27 luglio 1961 , notificata il 7 agosto 1961 , che accorda alla Repubblica Italiana, per un periodo di un anno, delle misure di salvaguardia per il piombo grezzo e per lo zinco grezzo, e la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962 che accorda alla Repubblica Italiana, fino al 7 agosto 1962, delle misure di salvaguardia per i cascami e rottami di piombo e di zinco, Vista la lettera del 16 luglio 1962, con la quale la Repubblica Italiana ha domandato la proroga per la durata di quattro mesi delle succitate deci sioni della Commissione, Considerando che non sarà possibile giudicare con piena cognizione di causa lo stato attuale delle difficoltà, l' evoluzione della situazione nonché le prospettive complessive dei settori del piombo e dello zinco, solamente quando il Governo italiano avrà comunicato alla Commissione il programma di risanamento dei settori in questione e i risultati ottenuti in seguito alle prime misure adottate ; Considerando che il Governo italiano, non essendo stato in grado di completare lo studio del suddetto programma in tempo utile per comuni GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 2364 /62 cario alla Commissione, prima della scadenza, il 7 agosto 1962, delle summenzionate decisioni dèi 27 luglio 1961 e del 28 febbraio 1962, ha assicu 8 . 10 . 62 Considerando che, in tali condizioni, è oppor tuno rinnovare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia concesse alla Repubblica Italiana, rato la Commissione nella suindicata lettera del 16 luglio 1962 che sarà fatto tutto il possibile affinchè il programma di risanamento venga HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE : presentato al massimo entro il 30 settembre 1962 ; Articolo 1 Considerando che il prezzo medio ponderato dei due metalli, piombo e zinco, sul mercato di Londra, si è ancora diminuito successivamente al periodo di riferimento considerato nella precedente deci sione, lasciando sussistere differenze di prezzi immutate nei confronti dei prezzi italiani, i quali hanno seguito la medesima tendenza ; Considerando che è impossibile per il momento decidere le modalità e la durata delle misure che potrebbero essere accordate alla Repubblica Ita liana, a più lunga scadenza ; Considerando che, in base alle prime informa zioni fornite dal Governo italiano si può presumere che un'interruzione, sia pure temporanea, della protezione accordata ai mercati del piombo e dello zinco, potrebbe compromettere l'attuazione dei programmi previsti per il risanamento dei settori in questione e creare difficoltà gravi e suscet tibili di protrarsi nei settori stessi ; La decisione della Commissione del 27 luglio 1961 , che accorda misure di salvaguardia alla Repubblica Italiana, per il piombo grezzo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 A), e per lo zinco grezzo (voce della tariffa doganale italiana 79.01 A), e la decisione della Commissione del 28 febbraio 1962 che accorda misure di salvaguardia alla Repubblica Italiana per i cascami e rottami di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 B) e per i cascami e rottami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B) sono prorogate sino al 7 dicembre 1962 . Artìcolo 2 La presente decisione è destinata alla Repub blica Italiana . Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1962 Considerando che l'isolamento dei mercati del Per la Commissione piombo e dello zinco richiede di mantenere anche la protezione accordata ai mercati dei cascami e dei rottami di piombo e di zinco ; Il Presidente W. HALLSTEIN Decisione della Commissione relativa alla proroga delle misure di salva guardia accordate alla Repubblica Italiana il 27 luglio 1961 , per lo zolfo (voce della tariffa doganale italiana 25.03 e 28.02 ), per il solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale italiana 28.15 B ) e per il solfuro di sodio (voce della tariffa doganale italiana 28.35 A III ) (Il testo italiano è il solo facente fede ) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECO NOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato ed in parti colare l'articolo 226, Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato, Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti nel l'ambito del Consiglio, relativa all'accelerazione