2013.08-09 - PEX - Fusione

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2013.08-09 - PEX - Fusione
Finanza delle operazioni straordinarie - Lezioni del 27.3.2013
INTERPOSIZIONE FITTIZIA
D.P.R. 600/73 – articolo 37, terzo e quarto comma
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari
altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne
è l'effettivo possessore per interposta persona.
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a
norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al
rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in
misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.
LA PARTICIPATION EXEMPTION (PEX)
•
Limitato concorso al reddito delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni da parte di soci
imprenditori o società commerciali (non riguarda i “privati”)
•
5% per le società di capitali (art. 87)
•
49,72% (*) per imprenditori individuali e società di persone (art. 58, comma 2) – l’aliquota più
elevata consegue alla irrilevanza dei prelievi di utili, in quanto il reddito viene imputato nello stesso
periodo in cui è prodotto
•
Perdita da realizzo totalmente indeducibile per i soggetti IRES (art. 101.1) e al 50,28% per i soggetti
IRPEF – imprenditori individuali e soci delle società di persone (art. 64.1)
•
Quattro condizioni (due per il socio – due per la società partecipata):
1) Minimum holding period dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione
2) Prima iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie
3) Operatività (no se l’attivo a valori correnti è prevalentemente investito in immobili non
utilizzati direttamente o non destinati alla vendita)
4) Domicilio in un Paese diverso da un “paradiso fiscale”
(*) TUIR parla ancora di esenzione al 60% (tassabilità al 40%). La norma è stata modificata con la riduzione
dell’aliquota IRES (cf. D.M. 2.4.2008)
CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI – ART. 175 E SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI – ART. 177.2
Operazioni realizzative a plusvalenza controllata (neutralità indotta per le operazioni a valori fiscali)
Partecipazione conferita = A - Partecipazione ottenuta con il conferimento = B
Conferenti
Oggetto del singolo conferimento
Conferimento 175
Esercenti attività di impresa
Partecipazione di controllo
(riferimento all’intero art. 2359
C.C. – compreso quindi controllo
contrattuale e per influenza
assembleare dominante)
o di collegamento (presunzione
>= 20% voti in assemblea
ordinaria)
-
Oggetto dell’insieme dei
conferimenti in un’unica
operazione
Importo assunto quale
corrispettivo del conferimento
realizzativo
Maggiore tra:
- Iscrizione della
partecipazione B nella
contabilità della
conferente
- Iscrizione della
partecipazione A nella
contabilità della
conferitaria
Scambio 177.2
Chiunque
-
Partecipazione di controllo art.
2351, n. 1) C.C. (maggioranza dei
voti nell’assemblea ordinaria) o
incremento per vincolo legale o
statutario
Incremento del patrimonio netto
della conferitaria (= valore di
iscrizione della partecipazione in
A)
VINCOLO PEX (COMUNE AI DUE ARTICOLI: 175.2 – 177.3)
Partecipazione Partecipazione
conferita A
ricevuta
Regime fiscale
Plusvalenza da realizzo contabile, tassata al 5% o 49,72% (TUIR 87 – 58.2)
o come reddito “diverso” per i privati (TUIR 68.6 – 49,72% qualificate,
sostitutiva 12,50% non qualificate)
PEX
PEX
PEX
NON PEX
Idem
NON PEX
NON PEX
Idem
NON PEX
PEX
Plusvalenza a valore normale, tassata al 100% (aliquota piena per i privati
solo se black list – TUIR 86.4)
IL CONFERIMENTO DI AZIENDA SEGUITO DA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
A) DECLARATORIA DI NON ELUSIVITA’ – art. 176, comma 3
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire
dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 (PEX) e 68, comma 3 (vendita dopo
l’uscita dal regime di impresa – conferimento dell’unica azienda individuale)
B) I REQUISITI DEL SOCIO PER USUFRUIRE DELLA PEX
4. (secondo periodo) - Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al
periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178 (transnazionali), in regime di neutralità fiscale, si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
LA CONTINUITA’ TEMPORALE PER LA SOCIETA’ CONFERITARIA
(per eventuale diluizione delle successive plusvalenze – art. 86.4 – possesso ultratriennale –
diluizione sino a cinque periodi di imposta)
4. (primo periodo). Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al
presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del
soggetto conferente.
PER IL FISCO SAREBBE ELUSIVA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE DI AZIENDA ….
LO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE PERMUTA
TUIR 177.1
Operazione fiscalmente neutra – Irrilevanza dei maggiori valori iscritti
Situazioni non ricorrenti: preventivo acquisto di azioni proprie e successiva permuta con altre azioni o
quote di soggetto IRES – acquisto del controllo o incremento per obbligo legale o statutario –
Continuità dei valori fiscali tra le azioni proprie e quelle ricevute in permuta.
Conguaglio in denaro concorre al reddito del percipiente, ferma l’applicazione – se spettante – delle regole
PEX o della tassazione parziale.
FUSIONE DI SOCIETA’
Fonti di riferimento per gli aspetti contabili e tributari
Codice civile:
-
2501 – fusione per incorporazione in società esistente - estinzione di almeno un soggetto –
trasferimento dell’attivo e del passivo – azzeramento contabile del patrimonio netto del soggetto
estinto (classe A del passivo patrimoniale) – presenza eventuale di riserve in sospensione di
imposta – metodo alternativo meno utilizzato: estinzione di tutte le società e creazione di un nuovo
soggetto giuridico
-
2501-bis – fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento (LBO – Leveraged Buy Out)–
rischio di insostenibilità del piano finanziario (anche se attestato – modifiche nei tassi bancari e/o
situazioni di crisi economica) – casi recenti: Ferretti Nautica (risolto con l’acquisto da parte dei
cinesi) – Mariella Burani – indeducibilità degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL (art. 96
TUIR)
-
2501-ter – Progetto di fusione – punto 6 - cd. retroattività contabile > fiscale 172.9 (indicazione
nell’atto di fusione, norma scritta quando non c’era il progetto – opinione prevalente per la
necessità di indicare la retroattività in entrambi i documenti) (*) – attenzione all’effetto giuridico
(art. 2504-bis, secondo comma) – opportunità “inizio dell’esercizio nel corso del quale l’operazione
avrà effetto” – max conguaglio in denaro 10% (criterio mutuato dalla direttiva 90/434/CEE ora
2009/133/CE) – la retrodatazione non ha effetto per l’IVA (salvo l’aspetto successorio per gli
adempimenti)
-
2501-quater – situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione – criteri going
concern – non anteriore a 120 giorni riferiti alla data di deposito del progetto - riferimento
all’ultimo bilancio se la deliberazione interviene entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio possibile rinuncia alla situazione con delibera all’unanimità – situazione a valori correnti
extracontabile per il calcolo del rapporto di cambio
-
2504-bis, primo comma – successione del soggetto estinto > TUIR 172.4
(*) vincoli fiscali: gli effetti della fusione devono decorrere da una data non anteriore a quella in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante – non ammessa nella fusione tra soggetti IRPEF e
soggetti IRES (risoluzione 22/E del 28.1.2009)
L’AVANZO E IL DISAVANZO DI FUSIONE
-
Sono “squadrature” (differenza tra scritture in Dare e in Avere) nella rilevazione delle operazioni di
fusione: avanzo – per quadrare occorre iscrivere una posta in Avere, disavanzo in Dare
-
Devono essere qualificati nella loro sostanza economica
-
La rilevazione contabile è disciplinata dall’articolo 2504-bis del codice civile e dal principio contabile
OIC4 del 2007, in corso di revisione
-
Avanzo/disavanzo da annullamento: quando l’incorporante possiede tutto o parte delle azioni o
quote dell’incorporata: contropartita Avere: Partecipazione iscritta in bilancio
-
Avanzo/disavanzo da concambio: quando l’incorporante non possiede nessuna azione o quota
dell’incorporata o ne possiede solo in parte: contropartita Avere: Patrimonio netto
dell’incorporante per emettere le azioni o quote da assegnare ai terzi
-
Se coesistono annullamento e da concambio i conteggi vanno eseguiti separatamente, in
proporzione a ciascuna percentuale delle quote, rispettivamente annullate e sostituite
1° step – unificazione della contabilità: “Nel primo bilancio successivo alla fusione(iscrizione in contabilità o
bilancio di apertura – OIC4 - § 4.4.1) le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture
contabili alla data di efficacia della fusione”
2° step-A – esistenza di un disavanzo – “deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del
passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento” – attribuzione del disavanzo da annullamento coerente con
l’ultimo bilancio consolidato o con la rilevazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto –
OIC 17 e 21
2° step-B – esistenza di un avanzo – “iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia
dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri”
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DEL DISAVANZO
L’iscrizione di maggiori valori non determina la tassazione di plusvalenze, ma non consente la rilevanza
fiscale del disavanzo, data la continuità dei valori dei beni trasferiti.
Si manifesta pertanto un disallineamento tra (maggior) valore contabile e (minor) valore fiscale – evidenza
nel quadro RV della dichiarazione dei redditi – possibilità di pagamento dell’imposta sostitutiva sulle
immobilizzazioni materiali e immateriali, che facciano parte di una azienda.
Necessità di iscrizione del fondo imposte differite, nei limiti dei valori lordi. Nessun fondo imposte differite
sull’avviamento
Disavanzo > valori attribuibili ai beni e all’avviamento = perdita a conto economico – fiscalmente non
rilevante (da annullamento esprime svalutazioni non fatte in passato, indeducibili dal 2004; da concambio
nasce per effetto di mere valutazioni – dal punto di vista civilistico non dovrebbe esistere, altrimenti
significa che il rapporto di cambio non è congruo)
ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI DELL’AVANZO
I valori dei beni non cambiano all’attivo, ma la loro somma (pro-quota nel caso di fusione mediante
concambio ed annullamento) è maggiore del capitale sociale da emettere per i soci terzi.
Di regola l’avanzo deve essere attribuito ad un riserva. Se la minore entità delle quote emesse consegue ad
una previsione di perdite future, la contropartita Avere (in tutto o in parte a seconda della valutazione nel
piano aziendale) deve essere attribuita ad un Fondo per rischi ed oneri (classe B del passivo).
L’iscrizione dell’avanzo è fiscalmente irrilevante, salva l’eventuale necessità di ricostituire riserve in
sospensione di imposta (art. 172, comma 5) nel patrimonio.
Nel caso della iscrizione a Fondo rischi, il relativo utilizzo non è fiscalmente rilevante, in quanto la sua
iscrizione non nasce da una posta portata in deduzione.