Per le autorizzazioni concernenti l`utilizzo di spazi ed aree pubbliche

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Per le autorizzazioni concernenti l`utilizzo di spazi ed aree pubbliche
Regolamento occupazione aree pubbliche
Comune di La Maddalena
Regolamento Comunale disciplinante
l’occupazione delle aree pubbliche
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Regolamento occupazione aree pubbliche
Regolamento Comunale disciplinante
l’occupazione delle aree pubbliche
INDICE
Articolo
1
Modalità di occupazione
Pag.
3
Articolo
2
Disposizioni comuni
Pag.
7
Articolo
3
Sanzioni e misure ripristinatorie
Pag.
8
Articolo
4
Sospensione e revoca della concessione
Pag.
9
Pag.
11
Allegato A
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Regolamento occupazione aree pubbliche
Per le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 8 e
segg. del Regolamento per l’applicazione della TOSAP di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 85 del 04/10/1994, così come integrato e modificato con successive deliberazioni
di Consiglio Comunale n. 15 del 25/02/2000 e n. 4 del 01/02/2000, e di Giunta Municipale n.
99 del 08/08/2002, integrata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/06/2007,
si applicano disposizioni di seguito indicate.
ART. 1
MODALITÀ DI OCCUPAZIONE
1. Qualsiasi occupazione a scopo commerciale di spazi ed aree pubbliche appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù
di pubblico passaggio, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve
essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di
Regolamento, previa presentazione di un progetto contenente anche la descrizione analitica
degli elementi d’arredo.
2. È attribuita al Dirigente SUAP la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni per
l’occupazione di suolo pubblico per le seguenti attività, nel rispetto della disciplina
procedimentale del vigente regolamento per l’applicazione della TOSAP;
3. Per fronte esercizio s’intende l’area prospiciente l’immobile presso il quale si esercita
l’attività commerciale.
A) Esercizi di vicinato:
è consentita l’occupazione del suolo pubblico per l’esposizione della merce sul fronte
esercizio ed in aderenza allo stesso per una profondità massima di m. 0,80;
nel centro storico è vietata l’occupazione del suolo pubblico per l’esposizione
di
abbigliamento, scarpe, materiali sanitari, strofinacci, scope e oggetti similari.
Per i prodotti alimentari la struttura di sostegno deve consentire l’esposizione della merce
ad un altezza non inferiore a m. 0,50 dal suolo stradale.
La merce può essere esposta esclusivamente mediante l’ausilio di idonei espositori, i quali
dovranno essere realizzati e sistemati nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di
arredo urbano e, comunque, in ossequio alla decenza e al decoro urbano. Gli stessi
espositori, dopo il posizionamento, saranno oggetto di opportune verifiche da parte del
Comune. A seguito di dette verifiche è dato incarico al Dirigente SUAP del Comune,
nell’eventualità di constatazione di non idoneità degli espositori, di adottare opportuni
provvedimenti di rimozione. I richiedenti, in via preventiva, devono presentare i progetti
delle strutture di cui trattasi all’Ufficio SUAP del Comune il quale, previo apposito parere
espresso da parte dell’Ufficio tecnico Comunale, comunica la corrispondenza alle
disposizioni di legge e di Regolamento. Il parere deve essere rilasciato entro 20 (venti) giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui sopra il parere si intende espresso
favorevolmente.
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B) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande:
è consentita l’occupazione del suolo pubblico per il posizionamento di tavolini, sedie,
fioriere ed ombrelloni di modeste dimensioni nel rispetto delle disposizioni comunali in
materia di arredo urbano e comunque dell’allegato A al presente regolamento, al fine di
permettere anche all’esterno del locale l’esercizio dell’attività commerciale, per un profondità
massima non superiore al 30% della larghezza della via/piazza-slargo pedonale, sempre che
sia salvaguardata la continuità del flusso pedonale, e per un estensione non superiore al
frontespizio del locale.
Nelle sotto indicate località, l’occupazione del suolo pubblico dei pubblici esercizi è così
meglio specificamente disciplinata:
Piazza Umberto I, Piazza Garibaldi, Piazza XXIII Febbraio e area pedonale del Largo
Matteotti:
è consentita l’occupazione, purché non si riduca la continuità della passeggiata con Via
Garibaldi, Via XX Settembre e Largo Matteotti e sia sempre consentito il passaggio dei mezzi di
soccorso.
In particolare :
Piazza Umberto I:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, per una profondità non superiore al 25% della
larghezza della Piazza.
Angolo tra via Dandolo e Piazza Umberto I:
è consentita l’occupazione di un area non direttamente prospiciente il frontespizio del locale,
comunque per una larghezza corrispondente al frontespizio ed una profondità non superiore a
quella delle altre occupazioni della Piazza (in modo tale che le occupazioni risultino tutte
allineate).
Via Villa Glori:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, incrementabile lateralmente del 50% in caso di
consenso scritto del proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività
commerciale eventualmente ivi ubicata, comunque per una profondità massima tale da
lasciare libero da qualsiasi occupazione un corridoio largo almeno m. 2 per il passaggio
pedonale nel lato esterno dell’area assegnata;
Slargo tra Via Garibaldi e Piazza Umberto I:
l’occupazione può essere effettuata sul fronte esercizio, per una profondità massima di m. 2 e
senza installazioni che possano ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso;
L’occupazione è incrementabile lateralmente del 50% in caso di consenso scritto del
proprietario degli immobili latitanti e del titolare dell’attività commerciale eventualmente ivi
ubicata.
Via Garibaldi e Via XX Settembre:
stante la ristrettezza di tali siti in rapporto al flusso pedonale, l’occupazione del suolo
pubblico è consentita esclusivamente sul fronte dell’esercizio, in aderenza ad esso e per
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una profondità massima di m. 2, senza installazioni di non facile rimozione che possano
ostacolare il passaggio di mezzi di soccorso. L’occupazione è incrementabile lateralmente del
50% in caso di consenso scritto del proprietario degli immobili latitanti e del titolare
dell’attività commerciale eventualmente ivi ubicata.
Slargo tra Via Garibaldi e via Nizza:
l’occupazione può essere effettuata sul fronte esercizio, per una profondità tale da non
ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e non interrompere la continuità tra Via
Garibaldi e Via Nizza.
Piazza Garibaldi:
l’occupazione può essere effettuata sul fronte esercizio, per una profondità non superiore a 5
metri per i pubblici esercizi siti sul lato lungo della stessa ed a 8 metri per quelli siti sul lato
corto, comunque tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso;
in caso di consenso scritto del proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività
commerciale eventualmente ivi ubicata, l’occupazione è incrementabile lateralmente del 50% .
Largo Matteotti:
è consentita l’occupazione, anche su di un area non direttamente prospiciente il frontespizio del
locale, comunque per un estensione corrispondente al frontespizio del locale ed una profondità
tale da lasciare libero il passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso, privilegiando la
ripartizione degli spazi fra il maggior numero di pubblici esercizi. Nel lato lungo dello slargo,
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, ad una distanza e per una profondità tale da
consentire il transito pedonale davanti al frontespizio lungo un corridoio largo almeno m. 1,20.
Via Vittorio Emanuele:
sul marciapiede è consentita esclusivamente l’occupazione in aderenza al pubblico esercizio, al
fine di garantire almeno m. 1.20 di passaggio libero da qualsiasi ostacolo ai pedoni.
Via Zonza:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, incrementabile lateralmente del 50% in caso di
consenso scritto del proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività
commerciale eventualmente ivi ubicata, per una profondità massima tale da lasciare libero
da qualsiasi occupazione un corridoio largo almeno m. 1,5 per il passaggio pedonale nel lato
esterno dell’area assegnata;
Via Principe di Napoli:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, incrementabile lateralmente del 50% in caso di
consenso scritto del proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività
commerciale eventualmente ivi ubicata, per una profondità massima tale da lasciare libero
da qualsiasi occupazione un corridoio largo almeno m. 1,5 per il passaggio pedonale nel lato
esterno dell’area assegnata;
Via Amendola:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, ad una distanza e per una profondità tale da
consentire il transito pedonale davanti al frontespizio lungo un corridoio largo almeno m. 2.
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Inoltre non deve essere occupato il suolo pubblico di fronte alle scalinate (discese a mare) che
collegano la Via Garibaldi con la Via Amendola, in modo tale da assicurare la continuità
pedonale;
Via Amendola dal civico 31 al civico 39:
sul marciapiede è consentita esclusivamente l’occupazione in aderenza al pubblico esercizio, al
fine di garantire nel lato mare almeno m. 1,20 di passaggio libero da qualsiasi ostacolo ai
pedoni;
l’occupazione è incrementabile lateralmente del 50% in caso di consenso scritto del
proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività commerciale eventualmente ivi
ubicata.
Piazza Barone Des Geneys:
è consentita l’occupazione da parte dei pubblici esercizi che si affacciano sulla stessa, su un
area corrispondente al fronte esercizio e per una profondità tale da garantire un corridoio
libero, nel lato mare dell’area assegnata, largo almeno m. 2 per il passaggio pedonale;
Piazza XXIII Febbraio:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio e per una profondità tale da lasciare libero il
passaggio pedonale e veicolare.
Slargo tra Piazza P.Amedeo e Via Quarto:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, incrementabile del 50% in caso di consenso del
proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività commerciale eventualmente ivi
ubicata, per una profondità massima tale da lasciare libero da qualsiasi occupazione un
corridoio corrispondente alla larghezza della via Quarto, onde consentire il passaggio
pedonale e veicolare;
Piazza Bambino Gesù:
l’occupazione è consentita sul fronte esercizio, incrementabile lateralmente del 50% in caso di
consenso scritto del proprietario degli immobili latistanti e del titolare dell’attività
commerciale eventualmente ivi ubicata, per una profondità non superiore al 25% della
larghezza della Piazza.
C) Attività artigianali di prodotti gastronomici per asporto:
è consentita l’occupazione del suolo pubblico esclusivamente per il posizionamento di panche
in aderenza al locale e per una profondità massima di m. 0,60, senza predisposizione di alcuno
servizio di assistenza per la somministrazione di alimenti e bevande;
D) Attività di noleggio :
per questo tipo di attività è consentita l’occupazione del suolo pubblico per l’esposizione della
merce da noleggiare, sul fronte dell’esercizio per una profondità massima di m. 1,50;
E) Attività di commercio e non, eserciate in modo non professionale e per scopi non
di lucro (es. raccolta firme, vendita per scopo di beneficenza e similari:
l’occupazione del suolo pubblico è consentita, per un massimo di mq. 6;
F) Mestieri girovaghi (mimi, burattinai e similari) :
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l’occupazione del suolo pubblico richiesta per tale scopo è consentita, per un massimo di mq.
20, salvo i casi particolari.
3. È fatto obbligo di riservare comunque, ove non espressamente indicato, nel lato esterno del
marciapiede o dell’area allo scopo delimitata, un corridoio libero largo almeno m. 1 per il
passaggio pedonale;
ART. 2
DISPOSIZIONI COMUNI
1. l’Ufficio SUAP procederà all’istruttoria delle pratiche che potranno concretizzarsi
nell’emissione di uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) Rilascio della concessione alle modalità richieste;
b) Rilascio della concessione con riduzione della superficie richiesta;
c) Rilascio della concessione con modifiche o integrazioni;
d) Diniego della concessione.
2. Le istanze volte ad ottenere la concessione del suolo pubblico dovranno essere corredate, a
pena di esclusione e conseguente archiviazione d’ufficio della pratica, di apposita planimetria
esplicativa dalla quale si possa individuare con precisione il suolo pubblico richiesto e il posto
e il tipo di arredi e materiale da posizionare, anche con simulazione/riproduzione fotografica.
3. La richiesta deve essere corredata, inoltre, di autocertificazione - rilasciata ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - mediante la quale venga dichiarato che l’istante non ha
alcuna pendenza relativamente ai versamenti TOSAP degli anni precedenti;
4. Al momento della presentazione della domanda il responsabile del procedimento trasmette
la stessa al Comando di Polizia Locale al fine di acquisire il parere di viabilità ai sensi delle
norme del Codice della Strada, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del parere.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra il parere si intende, ad ogni effetto di legge,
espresso favorevolmente;
5. Al ritiro dell’autorizzazione il richiedente ha l’obbligo di consegnare all’Ufficio
SUAP del Comune, copia del versamento TOSAP a saldo o, se dilazionato, copia della
prima rata di versamento TOSAP, relativo alla stessa occupazione concessa con il
provvedimento da ritirare. In caso contrario l’Ufficio SUAP non dovrà rilasciare
l’autorizzazione.
6. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il concessionario del suolo pubblico è comunque
obbligato a provvedere al versamento del saldo portando copia del versamento entro il 31
Gennaio all’Ufficio SUAP;
7. Qualora il pagamento della TOSAP non avvenisse nei termini di cui sopra, l’Ufficio SUAP
provvederà ad avviare il procedimento di revoca della concessione di suolo pubblico.
8. Non potranno essere rilasciate concessioni di suolo pubblico ai richiedenti che, a seguito di
opportuni accertamenti, dovessero risultare morosi dei versamenti TOSAP relativamente a
precedenti occupazioni;
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9. Il provvedimento con il quale si concede l’occupazione di suolo pubblico di cui alla presente
proposta o il suo diniego deve essere adottato entro il termine di 90 giorni dalla data di
presentazione della relativa istanza. Decorso inutilmente il termine, l’istanza si intende
rigettata;
10. L’occupazione di suolo pubblico di cui alla presente proposta di deliberazione, verrà
consentita compatibilmente con la possibilità di intervento dei mezzi di soccorso ed emergenza;
11. L’occupazione di suolo pubblico deve comunque avvenire in proiezione della facciata
principale dell’esercizio, salvo i casi previsti negli articoli precedenti;
12.
Le occupazioni di suolo pubblico devono avere delle delimitazioni chiare ed
incontrovertibili, così come specificato dal regolamento per l’applicazione della TOSAP;
13. Tali delimitazioni dovranno essere apportate esclusivamente in occasione del rilascio della
prima concessione o in caso di modifica del provvedimento autorizzatorio, a cura
dello stesso richiedente/esercente, che deve curarne la manutenzione, previa supervisione del
personale di Polizia Locale che provvederà a stilare apposito verbale e rilievo fotografico
dell’intervento. Le caratteristiche dei segni distintivi e delle delimitazioni, saranno stabilite con
ordinanza del Dirigente SUAP. L’autorizzazione di concessione del suolo pubblico dovrà
contenere il temine massimo, non superiore a 30 giorni, entro il quale il richiedente deve
provvedere all’apposizione dei segni distintivi. In caso di mancato posizionamento entro il
termine, o di mancata manutenzione degli stessi, l’Ufficio SUAP avvierà il procedimento per
la revoca dell’autorizzazione;
14. Al termine di ogni mese l’Ufficio SUAP del Comune trasmette, per gli adempimenti di
competenza, apposito prospetto aggiornato relativo alle autorizzazioni rilasciate, al
Comando di Polizia Locale ed all’Ufficio Tributi Comunale;
16. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, la deliberazione del C.C. n. 42 del
27.06.2008, cessa di avere ogni efficacia;
ART. 3
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE
1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono applicate le sanzioni
previste dal Codice della Strada, per occupazione abusiva di sede stradale.
2. Oltre all’applicazione della citata sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui
venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e o in misura
eccedente la superficie consentita e o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività
commerciale cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato
dei luoghi, mediante la rimozione delle strutture e/o attrezzature, entro 48 ore
dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture
e trasmettere, senza ritardo, copia del verbale di cui trattasi all’Ufficio SUAP e al Comando
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Regolamento occupazione aree pubbliche
della Guardia di Finanza territorialmente competente, ai sensi dell’art. 3 comma 18 della L. n.
94/2009. L’Ufficio SUAP del Comune, ricevuto il verbale di accertata violazione, senza ritardo
emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro
48 ore. Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda nei termini
fissati al ripristino dello stato dei luoghi, con Ordinanza del Sindaco verrà disposta, ai sensi
dell’art. 3 comma 16 della L. n. 94/2009, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento
dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque,
per un periodo non inferiore a cinque giorni. Tali disposizioni, ai sensi dell’art. 3 comma 17
della L.n. 94/2009 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli
obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
4. In caso di persistente inadempienza l’Ufficio Tecnico, previa Ordinanza del Dirigente SUAP,
provvederà a rimuovere le strutture, con spese a carico del titolare dell'attività commerciale,
che occupano in maniera indebita il suolo pubblico. Inoltre la rimozione coattivamente
effettuata sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore
delle spese sostenute
per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a
disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine, si provvederà ad emettere
provvedimento di confisca finalizzato all’acquisizione delle strutture rimosse al patrimonio del
Comune. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente
verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza
maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto
da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale all’uopo incaricato.
ART. 4
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente
in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo;
2. la concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto
approvato;
b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per
le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica
posseduti al momento del rilascio della concessione.
e) in caso di mancata apposizione o manutenzione dei segni distintivi di delimitazione del
suolo pubblico concesso.
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Regolamento occupazione aree pubbliche
Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi
esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto
che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fatto salvo quanto previsto, nei
casi di applicazione della Legge n. 94/2009.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo
venga accertato dalle autorità competenti;
b) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e
della TARSU;
c) nel caso di reiterate e continuate violazioni delle norme previste nel presente regolamento
accertate dai competenti organi di vigilanza.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottati dal Dirigente
SUAP, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione
e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini
indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo sono accertati dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria e Agenti di P.S. , che
trasmettono senza ritardo all’Ufficio SUAP il verbale di accertata violazione e per quanto
riguarda il mancato pagamento dei canoni previsti anche dalla comunicazione dell’Ufficio
Tributi del Comune.
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Regolamento occupazione aree pubbliche
Allegato A - Regolamento comunale per la concessione delle aree pubbliche
Nel presupposto che tutto ciò che viene inserito nello scenario di percezione comune debba,
oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità
dell’immagine complessiva, gli arredi mobili, quali sedie, poltroncine, tavoli, elementi di
delimitazione, vasi, fioriere, pedane, cestini per la raccolta rifiuti, devono essere scelti con
cura in modo da risultare coerenti con il contesto in cui vengono inseriti.
Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si
intendono utilizzare.
In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l’illustrazione può avvenire attraverso
ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche
dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche e copie di estratti di cataloghi.
Nel caso di componenti appositamente progettati, la documentazione di progetto deve
contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.
I materiali tra cui scegliere per la struttura degli arredi e degli elementi di delimitazione sono i
seguenti:
1. metallo resistente agli agenti atmosferici : acciaio verniciato, acciaio corten, ferro,
alluminio (non anodizzato);
2. legno massello, tipo teak, iroko, red cedar, etc., adatto all’uso esterno.
3. fibre tipo “rattan” intrecciato, naturale o sintetico, bambù o midollino.
4. fibre sintetiche di polipropilene riciclabile, poliestere e polyethilene, da valutare in funzione
del contesto d’inserimento.
Per la Zona A (Centro Storico), considerato che un’uniformità d’immagine armonizza e
valorizza le caratteristiche ambientali del contesto storico, i materiali tra cui scegliere per
elementi di delimitazione, vasi, fioriere e cestini per la raccolta rifiuti sono i seguenti:
1. metallo resistente agli agenti atmosferici: acciaio verniciato, acciaio corten, ferro,
alluminio (non anodizzato);
2. terracotta, preferibilmente anticata, conglomerati della stessa tinta della facciata
dell’immobile in cui è ubicata l’attività commerciale.
Per le sedie, poltrone, tavolini e panche:
1. legno massello, tipo teak, iroko, red cedar..ecc., adatto all’uso esterno;
2. fibre tipo “rattan” intrecciato, naturale o sintetico, bambù, vimini o midollino;
3. ferro.
Sempre per la Zona A (Centro Storico), si prevede l’inserimento di due tipologie di seduta
(associate a tavoli ed elementi di arredo coerenti) che per pulizia e semplicità formale, oltre
che per le caratteristiche dei materiali, si integrano facilmente nello scenario urbano di
riferimento:
a. sedia pieghevole in struttura metallica e legno a doghe;
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Regolamento occupazione aree pubbliche
b. sedia (o poltroncina) interamente metallica, legno massello o fibre tipo rattan intrecciato,
anche con rivestimento in fibre tipo rattan intrecciato o tessuto bambù vimini o midollino.
I colori tra cui scegliere per vasi, elementi di delimitazione, fioriere, pedane, cestini per la
raccolta di rifiuti sono:
c. grigio ferro
d. ruggine (tipo corten)
e. nero (indicati RAL 9005)
Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate o a carattere innovativo per
forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico che
ne verificherà la correttezza del disegno e dell’inserimento nel contesto.
Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, fioriere, cestini,
paracarri, etc., non possono essere compresi nell’area, essendo questi elementi funzionali
collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno
spazio di fruizione che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione.
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