Detrazioni per familiari a carico e operazioni di conguaglio

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Detrazioni per familiari a carico e operazioni di conguaglio
Paghe
Correzioni in corso d’anno
Detrazioni per familiari a carico
e operazioni di conguaglio
Angela Fusco
- Commercialista, Consulente del lavoro e Revisore legale in Roma
L’art. 12 del Tuir riconosce il diritto a particolari detrazioni per quei contribuenti che abbiano
dei familiari fiscalmente a carico, la cui quantificazione varia in funzione di diversi fattori,
quali, tra gli altri, il grado di parentela e l’ammontare del reddito posseduto.
In base alla situazione reddituale, le detrazioni per familiari a carico possono spettare per
intero, in parte o non spettare.
Tali detrazioni possono essere riconosciute dal sostituto d’imposta direttamente in busta
paga, a condizione che il lavoratore dichiari formalmente di avervi diritto e indichi le condizioni di spettanza. Solo in fase di conguaglio, dunque a fine anno, ovvero alla conclusione
del rapporto di lavoro se precedente, sarà noto al datore di lavoro il reddito sul quale
determinare le detrazioni, pertanto, mensilmente il sostituto d’imposta dovrà effettuare
una stima del reddito complessivo del lavoratore, incrementato, eventualmente, degli ulteriori redditi indicati dal soggetto sostituito, e in sede di conguaglio riconoscere le detrazioni
effettivamente spettanti.
Nel presente intervento, dopo aver brevemente richiamato le disposizioni normative che
disciplinano il regime delle detrazioni per familiari a carico nel nostro ordinamento, con
particolare attenzione ai casi di lavoro transnazionale, si procederà ad analizzare due casi:
il superamento in corso d’anno dei limiti stabiliti dalla normativa per considerare un familiare
fiscalmente a carico e la conclusione del rapporto di lavoro, sempre in corso d’anno, con il
riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva
durata del rapporto.
Soggetti beneficiari e condizioni
Soggetti fiscalmente
residenti in Italia
Familiari a carico
Il nostro ordinamento tributario riconosce ai soggetti fiscalmente residenti in Italia la possibilità
di detrarre dall’imposta lorda le detrazioni per carichi di famiglia, riducendo, cosı̀, l’Irpef dovuta.
Si ricorda che sono fiscalmente residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del
periodo d’imposta (dunque per più di 183 giorni nell’arco di un anno solare), rispettino
almeno uno dei seguenti requisiti:
sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero
hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile, ovvero
hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.
Nel 2013 possono beneficiare di tali detrazioni anche i soggetti non residenti fiscali, ma nel
rispetto di determinate condizioni.
I familiari fiscalmente a carico per i quali può maturare il diritto alle detrazioni per carichi di
famiglia, sono:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età,
c) gli altri familiari di cui all’art. 433 c.c. (coniuge legalmente ed effettivamente separato;
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Limiti reddituali
discendenti dei figli; genitori, compresi i naturali e adottivi; generi e nuore; suocero e
suocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali; nonni e nonne, compresi quelli naturali),
a condizione che posseggano un reddito complessivo non superiore a E 2.840,51, salvo
specifiche eccezioni previste per gli sportivi dilettanti, ovvero per le borse di studio.
Se nei casi a) e b) non è necessaria la convivenza e il familiare può risultare anche residente
all’estero, nell’ipotesi c) è richiesta anche la convivenza con il contribuente o il percepimento di assegni alimentari non dipendenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Il limite di E 2.840,51 è riferito all’intero periodo di imposta; il superamento del limite in
corso d’anno non consente la fruizione della detrazione per il solo periodo in cui il familiare
è risultato a carico, in quanto privo di redditi, o con redditi inferiori a E 2.840,51. L’importo
di E 2.840,51 è da intendersi al lordo degli oneri deducibili e comprensivo:
delle retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti
centrali della Chiesa Cattolica;
della quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in
Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti
residenti nel territorio dello Stato (E 6.700,00 per il 2013);
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive;
dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle locazioni;
dell’abitazione principale e delle proprie pertinenze.
Detrazioni per carichi di famiglia
Familiare
Condizioni
Coniuge non legalmente ed effettiva- Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51
mente separato
Figli, compresi i figli naturali riconosciu- Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51
ti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
Altri familiari di cui all’art. 433 c.c.
Richiesta delle
detrazioni
Soggetti non residenti
fiscali in Italia
Possesso di un reddito non superiore a E 2.840,51, e
convivenza con il contribuente o percepimento di assegni alimentari non dipendenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria
Le detrazioni per carichi di famiglia, individuate su base annuale e decrescenti al crescere
del reddito complessivo, sono rapportate a mese: competono dal mese in cui si sono
verificate le condizioni richieste, sino a quello in cui le stesse sono cessate, mentre risulta
irrilevante il giorno in cui si verifica l’evento.
Al lavoratore è lasciata la scelta di richiedere il riconoscimento delle detrazioni per familiari a
carico al proprio sostituto d’imposta, o direttamente in sede di dichiarazione dei redditi,
mediante la presentazione del modello 730 o del modello Unico.
La disciplina generale prevede che le detrazioni per carichi di famiglia non competano ai
soggetti qualificati come non residenti fiscali in Italia (art. 24, c. 3 del Tuir).
In deroga alla suddetta disciplina l’art. 1, c. 1324 della legge n. 296/2006, cosı̀ come
modificato dall’art. 1, c. 526 della legge n. 228/2012, stabilisce che, nel rispetto di determinate condizioni, anche per l’anno 2013 possono beneficiare delle detrazioni per carichi di
famiglia i soggetti non residenti fiscali. In particolare il contribuente deve dimostrare che i
familiari cui si riferiscono le detrazioni:
non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al
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previsto limite di E 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato
italiano;
non godano, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
A tal fine, il contribuente deve produrre idonea documentazione, individuata con il D.M. n.
149/2007, differente sia per gli Stati comunitari e per gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia), che per gli altri Stati.
Comunicazioni al sostituto d’imposta
Termini
Adempimenti
del datore
Cittadini
extracomunitari
Nel caso in cui il lavoratore chieda al proprio datore di lavoro il riconoscimento delle
detrazioni per carichi familiari direttamente in busta paga è essenziale la presentazione
di un apposito modulo, di durata annuale, nel quale lo stesso indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni (art. 23, c. 2,
D.P.R. n. 600/1973); l’attestazione dei familiari a carico, e dunque del limite del reddito
annuale complessivo inferiore a E 2.840,51, avviene esclusivamente sotto la responsabilità del contribuente.
Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sui contribuenti, l’art. 7, c. 1, lett. b), D.L.
n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, ha disposto l’abolizione dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico per lavoratori dipendenti e pensionati. Tale obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.
La mancata presentazione della comunicazione entro i termini stabiliti dal datore di lavoro
comporterà il mancato riconoscimento delle detrazioni a partire dal mese successivo e il
recupero di quelle indebitamente inserite in busta paga.
Il datore di lavoro, acquisita la documentazione, deve dunque procedere ad una stima dei
valori che corrisponderà in corso d’anno al lavoratore, considerando anche gli ulteriori redditi
eventualmente indicati dal lavoratore, riconoscendo il rateo delle detrazioni spettanti. A
conguaglio, individuate le somme effettivamente corrisposte, il datore di lavoro rideterminerà le detrazioni effettivamente spettanti, indicandole nel modello Cud e nel modello 770
semplificato.
Nel particolare caso di cittadini extracomunitari, che richiedano il riconoscimento delle
detrazioni per carichi di famiglia al proprio datore di lavoro, la documentazione attestante
lo status di familiare a carico può essere costituita da (art. 1, c. 1325, legge n. 296/2006):
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con
traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi
che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
Per gli anni successivi a quello di prima presentazione la richiesta di detrazione deve essere
accompagnata da una apposita dichiarazione che confermi il perdurare della situazione
certificata, ovvero, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati, da una nuova documentazione.
Per documentare il legame familiare dei figli residenti in Italia è sufficiente la certificazione
dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi
nelle anagrafi della popolazione (Ag. entrate, circ. n. 15/2007).
In ogni caso, la fruizione delle detrazioni è subordinata alla preventiva attribuzione del
codice fiscale per il familiare a carico.
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Esempio
Ipotizziamo il caso di un lavoratore con:
un reddito mensile Irpef di E 1.670,53;
diritto al 100% delle detrazioni per n. 1 figlio a carico inferiore a tre anni.
Il reddito complessivo Irpef annuo è pari a E 23.387,48.
Detrazioni per familiari a carico 2013
Detrazione Detrazione
(variabile)
(fissa)
Figli e altri familiari a carico
Coefficienti della formula
Numeratore
Denominatore
Figli
950,00
95.000,00
95.000,00
Maggiorazione per figli di età inferiore
ai 3 anni
270,00
95.000,00
95.000,00
-
-
95.000,00
95.000,00
15.000,00
15.000,00
80.000,00
80.000,00
Detrazione in presenza di almeno 4
figli a carico
1.200,00
Maggiorazione per figli portatori di
handicap
400,00
Maggiorazione per nuclei con più di 3
figli
200,00
Maggiorazione più di 1 figlio
Altri familiari
750,00
Coniuge non legalmente
ed effettivamente separato
Detrazione Detrazione
(variabile)
(fissa)
Coefficienti della formula
Numeratore
Denominatore
Reddito complessivo fino a E 15.000
-110,00
800,00
-
15.000,00
Reddito complessivo fino a E 40.000
-
690,00
-
-
Reddito complessivo fino a E 80.000
690,00
-
80.000,00
40.000,00
Detrazione aggiuntiva RC da E 29.000
a E 29.200
-
10,00
-
-
Detrazione aggiuntiva RC da E 29.200
a E 34.700
-
20,00
-
-
Detrazione aggiuntiva RC da E 34.700
a E 35.000
-
30,00
-
-
Detrazione aggiuntiva RC da E 35.000
a E 35.100
-
20,00
-
-
Detrazione aggiuntiva RC da E 35.100
a E 35.200
-
10,00
-
-
Dalla tabella delle detrazioni per familiari a carico 2013 risulta come il lavoratore abbia diritto
ad una detrazione annua, per figlio a carico, pari a E 919,64.
E 950,00 Detrazione per figli
E 270,00 Maggiorazione per figli inferiori ai 3 anni
E 1.220,00 Totale detrazione per figli inferiori ai 3 anni
E 23.387,48 Reddito complessivo Irpef (reddito mensile Irpef E 1.670,53 x 14 mensilità)
(95.000-23.387,48) : 95.000 = 0,7538 coefficiente di calcolo (4 cifre decimali arrotondate
con troncamento)
E 1.220,00 x 0,7538 = E 919,64 Detrazione annua spettante per figli a carico inferiori a 3
anni
E 919,64 / 12 = E 76,64 Detrazione mensile spettante per figli a carico inferiori a 3 anni
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Superamento del limite di E 2.840,51 in corso d’anno da parte del figlio
In riferimento all’esempio di cui sopra, nel caso in cui il figlio a carico abbia superato il limite
di reddito di E 2.840,51 nel corso dell’anno e il lavoratore abbia comunicato tale circostanza
al datore di lavoro nel mese di giugno, avremo la seguente situazione:
E 76,64 Detrazioni spettanti mensilmente per figli fino a 3 anni a carico;
E 383,20 Detrazioni per figli a carico usufruite per 5 mesi (da gennaio a maggio)
Conguaglio di fine anno:
E 23.387,48 Reddito complessivo annuo
E 5.714,62 Irpef lorda annua
E 1.067,42 Detrazioni annue spettanti per reddito da lavoro dipendente
E 4.647,20 Irpef netta annua
E 3.979,44 Irpef trattenuta nell’anno (al netto delle detrazioni per figli non spettanti)
E 667,76 Conguaglio Irpef di fine anno
L’importo del conguaglio Irpef di E 667,76 è comprensivo del recupero di E 383,20 per
detrazioni non spettanti a causa del superamento di reddito di E 2.840,51 da parte del figlio,
usufruite dal lavoratore nel corso dell’anno dal mese di gennaio al mese di maggio (nel
mese di giugno il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro la variazione).
Riparametrizzazione in sede di conguaglio di fine rapporto in corso d’anno
Sempre in riferimento all’esempio sopra riportato, nel caso in cui il lavoratore dovesse
cessare il rapporto di lavoro in data 31 maggio 2013, in fase di conguaglio fiscale di fine
rapporto avrebbe diritto alla riparametrizzazione delle detrazioni per figli a carico, in base al
minor reddito percepito, come segue:
E 10.580,01 Reddito complessivo Irpef al 31 maggio 2013
(95.000 - 10.580,01) : 95.000 = 0,8886 Coefficiente di calcolo
E 1.220,00 x 0,8886 = E 451,70 Detrazioni per figli a carico spettanti per 5 mesi
Qualora il lavoratore dovesse percepire ulteriori redditi di lavoro dipendente nel corso
dell’anno, le detrazioni per figli a carico dovrebbero essere ricalcolate in base al reddito
complessivo Irpef percepito nell’anno dal lavoratore.
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