L`archiviazione de plano tra economia processuale e tutela della per

Transcript

L`archiviazione de plano tra economia processuale e tutela della per
Processo penale e giustizia n. 4 | 2015
128
ANNA CIGNACCO
Dottoranda di ricerca in Scienze penalistiche – Università degli Studi di Trieste
L’archiviazione de plano tra economia processuale e tutela della persona offesa
The decree ordering that the case be dropped between the purpose of economy of the proceeding and the defense of the victim
I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, confermano il loro consolidato orientamento in materia di archiviazione pronunciata de plano, nonostante l’opposizione della persona offesa.
L’inammissibilità di quest’ultima, per legittimare l’adozione del provvedimento inaudita altera parte, deve fondarsi
sulla non pertinenza e sull’irrilevanza degli elementi d’indagine addotti. La relativa motivazione – ove sia inadeguata, oppure foriera di valutazioni prognostiche di merito – viola il principio del contraddittorio a scapito dell’offeso,
che, pertanto, può validamente ricorrere in cassazione, lamentando l’inosservanza di una norma processuale prevista a pena di nullità.
The Court of Cassation, with the annotated decision, confirms its well-established case law concerning the decree
ordering that the case be dropped, even though a victim’s opposition to the request to drop the case occurs.
The inadmissibility of this one, to legitimate a decision inaudita altera parte, should be grounded on the impertinence and on the irrelevance of the advanced elements of evidence. The related motivation – if inadequate or
containing early trial evaluations – breaks the principle of an adversarial process, at the expense of the victim, who
could, therefore, appeal in Cassation, denouncing the failure to comply with a procedural rule established under
penalty of nullity.
LA VICENDA PROCESSUALE
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha avuto modo di affrontare nuovamente l’istituto dell’archiviazione de plano da parte del giudice per le indagini preliminari.
Il ricorso proposto dalla persona offesa muove dal provvedimento archiviativo, adottato inaudita altera parte, successivo a una sua seconda opposizione alla richiesta del pubblico ministero.
La vicenda de qua vede imputato il presidente del consiglio d’amministrazione di una società, il quale avrebbe concorso a vendere – ad un prezzo notevolmente inferiore al suo valore reale e in una evidente situazione di conflitto di interessi – un terreno di proprietà dell’azienda da lui presieduta ad
un’altra, di cui è amministratore delegato, nonché proprietario per una quota di maggioranza del capitale sociale.
Come accennato, il querelante si era già ritualmente opposto a una prima richiesta archiviativa
avanzata dalla pubblica accusa, indicando quale ulteriore elemento d’indagine una consulenza tecnica
di stima reale del terreno. In tale occasione, il giudice aveva ritenuto ammissibile l’opposizione e disposto l’effettuazione dell’atto suggerito. Il pubblico ministero, tuttavia, si era semplicemente rivolto al
competente ufficio finanziario e chiesto conferma del valore del bene; aveva, quindi, ribadito la sua intenzione di archiviare, reiterando la relativa istanza.
Tale scelta ha nuovamente portato l’odierno ricorrente in cassazione a opporvisi, insistendo per
AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | L’ARCHIVIAZIONE DE PLANO
Processo penale e giustizia n. 4 | 2015
129
l’esperimento della non compiuta consulenza tecnica. Il giudice per le indagini preliminari ha, però, disposto de plano l’archiviazione del caso, ritenendo “infondato” l’elemento d’indagine proposto dalla
persona offesa. Ha, in altri termini, dato per scontato che – a prescindere dall’esito della consulenza
tecnica – il thema decidendum non ne sarebbe rimasto influenzato.
L’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA ARCHIVIATIVA E L’ARCHIVIAZIONE DE PLANO
Dal momento che il codice di rito contempla la possibilità di opporvisi, l’archiviazione – oltre a essere
l’occasione (per il pubblico ministero) di “alleggerire” l’udienza preliminare, compiendo una cernita
sulle notizie di reato, nonché un mezzo di verifica (da parte del giudice) sul corretto esercizio dell’azione penale – rappresenta lo strumento a disposizione dell’offeso per esercitare il diritto di far controllare
da un organo giudicante, in udienza, le ragioni di un’eventuale inerzia del pubblico ministero 1.
L’art. 410, comma 1, c.p.p. richiede che l’atto oppositivo contenga – a pena di inammissibilità –
l’oggetto delle investigazioni suppletive e i relativi elementi di prova.
In presenza di un’opposizione ammissibile, il giudice per le indagini preliminari è tenuto a fissare
un’udienza camerale, ove avrà luogo il contraddittorio tra i soggetti interessati.
Al contrario, in difetto dei requisiti ex art. 410, comma 1, c.p.p. (o anche qualora la notizia di reato sia
manifestamente infondata), il giudice per le indagini preliminari – ove condivida le intenzioni della
pubblica accusa – può pronunciare de plano l’archiviazione, con un decreto adeguatamente motivato
(art. 410, comma 2, c.p.p.), insuscettibile di impugnazione.
Tuttavia, il vaglio di ammissibilità dell’atto di opposizione non è un’operazione da sottovalutare e
deve essere condotta scrupolosamente e in maniera ponderata, considerata l’importanza delle garanzie
– a tutela della persona offesa – coinvolte.
Infatti, l’inoppugnabilità ha suscitato parecchie perplessità non solo con riguardo alle ipotesi in cui
la procedura de plano sia stata adottata nonostante il mancato avviso alla persona offesa (che ne abbia
fatto tempestiva richiesta), ma anche quando l’opposizione legittimamente presentata sia stata arbitrariamente “obliterata” 2.
La Corte Suprema è unanime nel sostenere che, ai fini dell’apprezzamento sull’ammissibilità, il giudice deve tenere conto della pertinenza – cioè dell’inerenza rispetto alla notitia criminis – e della rilevanza (non superfluità) dell’integrazione probatoria richiesta – ossia, dell’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari –. È tenuto, inoltre, a fornire adeguata motivazione, laddove ritenga l’opposizione inammissibile in ordine a eventuali carenze di questi due profili. Non gli è concesso, invece, spingersi a esprimere valutazioni prognostiche di merito, dalle quali
non può dipendere l’ammissibilità dell’atto oppositivo, sulla res iudicanda nel suo complesso 3.
È, pertanto, evidente che un provvedimento di archiviazione, adottato de plano e genericamente giustificato da una superfluità o non pertinenza dell’opposizione avanzata, ovvero emanato sulla base di
arbitrarie valutazioni di merito sulla “infondatezza ai fini dell’epilogo processuale” dei temi ivi indicati,
sacrifica il diritto al contraddittorio della persona offesa, analogamente a quanto avviene nell’evenienza
del suo mancato avviso per l’udienza camerale 4. Il vizio che conseguentemente colpisce il decreto archiviativo è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall’art. 409, comma 6, c.p.p. 5 e ai
casi di ricorso ex art. 606, lett. c), c.p.p. Peraltro, siffatta ricostruzione interpretativa, lungi dal voler essere il risultato di un’applicazione analogica della disposizione concernente l’ordinanza di archiviazio-
1
In tal senso, P. TONINI, Manuale di procedura penale, XV, Milano, 2014, p. 597. Sull’istituto dell’archiviazione, si veda anche F.
CAPRIOLI, Indagini preliminari e udienza preliminare, in G. Conso-V. Grevi-M. Bargis (a cura di), Compendio di procedura penale, VI,
Padova, 2012, p. 621 ss.
2
Si veda G. GIOSTRA, voce Archiviazione, in Enc. giur. Treccani, vol. I, Roma, 1988, p. 6.
3
Cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 11 novembre 2014, n. 46426, in CED Cass., n. 260998; in epoca più risalente, Cass., sez. VI, 27
marzo 2003, n. 14360, ivi, n. 224839; nonché Cass., sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2, in Dir. pen. proc., 1996, p. 440.
4
Si nega, infatti, il diritto di intervento nel procedimento penale delle parti private diverse dall’imputato (art. 178, lett. c),
c.p.p.). Cfr. Cass., sez. un., 14 febbraio 1996, n. 2, cit., p. 440.
5
Tale disposizione concerne le ipotesi di nullità del provvedimento di archiviazione – adottato con ordinanza, all’esito
dell’udienza camerale – derivanti dall’inosservanza della disciplina relativa ai procedimenti in camera di consiglio, di cui all’art.
127, commi 1, 3 e 4, c.p.p.
AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | L’ARCHIVIAZIONE DE PLANO
Processo penale e giustizia n. 4 | 2015
130
ne – preclusa dal principio di tassatività sia delle nullità che delle impugnazioni –, si traduce in
un’operazione ermeneutica – forse, tacciabile di opinabile forzatura – volta a «scongiurare macroscopiche elusioni» 6.
Nel caso di specie, affermando che la ricostruzione della verità processuale non sarebbe stata influenzata dalla consulenza tecnica richiesta dalla persona offesa – a prescindere dal risultato effettivo
della stessa –, il giudice per le indagini preliminari ha ipotizzato il possibile esito dell’intera vicenda
processuale e ha, così, oltrepassato i limiti della sua competenza funzionale. Sicché la Cassazione – allineandosi al proprio consolidato orientamento – ha puntualmente statuito che il provvedimento sottoposto al suo vaglio di legittimità andava annullato, proprio in quanto contenente una «prognosi inammissibile, per assenza dei necessari elementi di confronto», sulle sorti finali del caso sub iudice.
CONCLUSIONI
La Corte di cassazione ha, dunque, confermato la sua posizione in relazione al necessario bilanciamento
tra l’esigenza di assicurare l’economia del procedimento – della quale l’art. 410, comma 2, c.p.p. è una
delle espressioni rinvenibili all’interno del codice di rito – e la necessità di garantire un genuino confronto tra i diversi soggetti coinvolti nelle singole “parentesi” processuali, realizzabile solo attraverso
l’instaurazione di un contraddittorio effettivo.
Ne consegue che la decisione del giudice per le indagini preliminari di “favorire” l’economia processuale e pronunciare l’archiviazione de plano, nonostante l’intervenuta opposizione della persona offesa,
deve essere prudente e oculata: il giudicante che ne fornisse una motivazione frettolosa, scarna e insoddisfacente, ovvero che audacemente valutasse (direttamente o indirettamente) il merito della ricostruzione processuale dei fatti, legittimerebbe la persona offesa – compromessa nelle sue prerogative essenziali – a ricorrere fruttuosamente in cassazione, ottenendo (come è avvenuto nel caso di specie) l’annullamento del decreto e la prosecuzione dell’iter procedimentale.
6
In questi termini, G. GIOSTRA, voce Archiviazione, cit., p. 7.
AVANGUARDIE IN GIURISPRUDENZA | L’ARCHIVIAZIONE DE PLANO