COMPENSI DEGLI AVVOCATI TORNERANNO I MINIMI

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COMPENSI DEGLI AVVOCATI TORNERANNO I MINIMI
COMPENSI DEGLI AVVOCATI TORNERANNO I MINIMI?
Complimenti al solito Antoni Ciavola
Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 08/12/2016 n° C-532/15
Di Antonino Ciavola Pubblicato il 10/01/2017 su Altalex
Il passato: le tariffe con minimi inderogabili
Circa dieci anni fa un importante uomo politico italiano passò alla Storia per una battaglia
combattuta contro alcune lobby professionali, in particolare avvocati, farmacisti e tassisti, avviando
un processo che fu definito di liberalizzazione.
Le categorie interessate contestarono la normativa introdotta (D.L. 4 luglio 2006 n. 223) e in
particolare i più alti vertici dell’avvocatura affermarono che essa snaturava la funzione della
professione introducendo principi incompatibili con la stessa storia dell’avvocatura.
La protesta non ebbe successo: la normativa passò perché, come si diceva a quel tempo, l'Europa ce
la impone.
Si arrivò così prima all'abrogazione delle tariffe minime vincolanti, poi all'abrogazione tout court
delle tariffe, sostituite dagli attuali parametri ministeriali.
La volontà del Legislatore di quel periodo era di liberalizzare la pattuizione del compenso, senza
vincoli di prezzo imposti dall'alto.
Il principio era ed è ancora contenuto nell’art. 2233 cod. civ., che stabilisce una precisa gerarchia tra
le fonti al fine di determinare il compenso professionale: al primo posto vi è l’accordo tra le parti, al
secondo le tariffe (oggi parametri) e in ultimo gli usi.
Anche tra avvocato e cliente, pertanto, vigeva da sempre tale principio, con la conseguenza che le
tariffe erano applicabili solo in assenza di una preventiva convenzione.
Tuttavia, la peculiarità della tariffa forense si rinveniva nell’art. 24 L. 13 giugno 1942: “Gli onorari
e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni
degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”.
Da ciò derivava che avvocato e cliente potevano e possono liberamente pattuire compensi anche
superiori ai massimi tariffari (Cass. 5 luglio 1990 n. 7051), ma non potevano pattuire compensi
inferiori ai minimi, a pena di nullità, ed a tutela del decoro della professione (Cass. 12 febbraio
1988 n. 1519).
La vigenza della tariffa comportava poi, secondo l'ultimo comma del vecchio art. 2233, la nullità
dei patti stipulati tra gli avvocati ed i clienti relativi ai beni che formano oggetto delle controversie
affidate al loro patrocinio.
Si trattava del divieto del patto di quota lite, abrogato dalla ventata liberalizzatrice e ora ripristinato
grazie alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Questa norma va letta in correlazione all'art. 1261 cod. civ. (mai riformato) che stabilisce il divieto
per gli avvocati di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione nella giurisdizione in
cui esercitano le loro funzioni, ed anche qui sotto pena di nullità.
Le norme codicistiche sopra richiamate, tradizionalmente, si giustificavano con la necessità di
mantenere in capo all’avvocato un sostanziale distacco rispetto all’esito della lite a lui affidata.
E’ chiaro che l’articolazione delle tariffe forensi, con gli onorari oscillanti tra minimi e massimi,
comportava che tendenzialmente l’avvocato vittorioso in giudizio guadagnasse più di quello
soccombente; tuttavia anche quest'ultimo aveva comunque assicurato il suo compenso rapportato
alla qualità delle prestazioni e non inferiore ai minimi.
Il presente: contratto con il cliente e applicazione dei parametri
Scomparso il criterio del decoro per la determinazione del compenso (si veda, sul punto, anche
Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 238), restava l'accordo tra le parti, che secondo
l'intenzione di quel Legislatore doveva costituire l'unica fonte di determinazione del corrispettivo
per l'attività forense.
Tuttavia con la riforma dell'ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) vi è stato, pur
nel passaggio da tariffe a parametri, un ritorno all'antico.
L’articolo 13 della legge di riforma trasforma l’obbligo di pattuire preventivamente il compenso in
una moral suasion, stabilendo (comma 2) che esso è pattuito di regola per iscritto; prevede le
possibili modalità di pattuizione, inserendo quella a percentuale sul valore dell’affare; ma proibisce,
ripristinando il divieto del patto di quota lite (comma 4) il compenso legato al risultato.
Il comma 5 prevede una chiara informazione sui costi prevedibili, rendendo obbligatorio il
preventivo solo a richiesta del cliente; però in ogni diversa ipotesi (e quindi nel tradizionale caso in
cui il cliente versi un acconto firmando il mandato, senza altra pattuizione) il compenso sarà
determinato (comma 6) in base ai parametri, con un sostanziale ritorno al rimpianto regime
tariffario.
Resta però un sistema privo di copertura minima, nel senso che se il compenso è pattuito, esso può
andare al ribasso senza alcun limite, nè quello sopra indicato (abrogato) né quello del decoro.
Da qui nasce la lamentela di quei professionisti che, lungi dal poter imporre al cliente le condizioni
del compenso, diventano vittime del processo liberalizzatore perché esistono clienti forti che
possono imporre convenzioni al ribasso (ad es.: i minimi dei parametri ridotti della metà; oppure un
basso compenso fisso indipendente dal valore della controversia).
Da questa nuova realtà (non voluta dai liberalizzatori o, secondo i maligni, voluta e cercata per
favorire i c.d. poteri forti) nasce la richiesta di una normativa che garantisca, in questi rapporti nei
quali l'avvocato è la parte debole, un equo compenso.
Il futuro: torneranno i minimi?
La sentenza 8 dicembre 2016 (Corte di Giustizia Europea, caso C-532/15) smentisce la tesi in base
alla quale la liberalizzazione dei compensi e l'abrogazione delle tariffe minime obbligatorie fossero
pretese dall'Europa.
Infatti, ecco alcune delle richieste formulate:
Se una normativa dettata dallo Stato, che prevede il controllo di quest’ultimo nella fissazione dei
diritti dei procuratori legali, precisandone per via regolamentare l’importo esatto e obbligatorio e
attribuendo agli organi giurisdizionali, specialmente in caso di condanna alle spese, la competenza a
controllare in ogni singolo caso la fissazione di tali diritti, benché siffatto controllo sia limitato a
verificare la rigorosa applicazione della tariffa, senza che sia possibile, in casi eccezionali e con
decisione motivata, derogare ai limiti stabiliti dalla normativa tariffaria, sia conforme agli articoli 4,
paragrafo 3, [TUE] e 101 TFUE.
Se la nozione di “motivi imperativi d’interesse generale”, “proporzionalità” e “necessità” di cui agli
articoli 4 e 15 della direttiva [2006/123], operata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,
consenta ai giudici nazionali – nei casi in cui la fissazione della tariffa dei servizi sia prevista da una
normativa dello Stato e in cui sussista una dichiarazione tacita (per assenza di disposizioni nella
normativa di trasposizione) sull’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, benché un
confronto con la giurisprudenza comunitaria non consenta di affermarlo – di ritenere che in un caso
particolare sussista una limitazione non giustificata dall’interesse generale e, pertanto, di
disapplicare o adeguare la normativa che disciplina i compensi dei procuratori legali.
Se l’applicazione di una normativa avente tali caratteristiche possa contrastare con il diritto a un
equo processo come interpretato dalla Corte di giustizia
Se l’articolo 6 della [CEDU] comprenda il diritto di potersi difendere efficacemente a fronte di un
importo degli onorari del procuratore legale che risulti sproporzionatamente elevato e non
corrisponda al lavoro effettivamente prestato.
Sulle questioni appena sollevate (la terza nella causa C-532/15 e la quinta nella causa C-538/15) i
giudici del rinvio chiedono se la Carta debba essere interpretata nel senso che sia vietata una
normativa nazionale, come quella del procedimento principale, che non consente ai clienti di
contestare effettivamente gli onorari del procuratore legale laddove questi ultimi siano
sproporzionati e non corrispondano al lavoro effettivamente svolto.
La decisione è sorprendente per chi credeva che le norme europee imponessero una piena
liberalizzazione. Il sistema tariffario degli avvocati si colloca fuori del diritto dell'Unione, come
vediamo da questi paragrafi della decisione, testualmente trascritti:
52 Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che i diritti fondamentali garantiti
nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto
dell’Unione, ma non al di fuori di esse. A tal proposito la Corte ha già ricordato che essa, per quanto
riguarda la Carta, non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell’ambito del
diritto dell’Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell’ambito di
applicazione di tale diritto, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di
interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale
normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza del 26
febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 19 e giurisprudenza citata).
53 Occorre di conseguenza verificare se le situazioni giuridiche da cui sono scaturiti i procedimenti
principali rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
54 ... la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale disciplina, in via generale,
talune spese nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Essa non è finalizzata all’attuazione
di disposizioni del diritto dell’Unione. Inoltre, quest’ultimo non comporta alcuna disciplina
specifica in materia o idonea ad incidere sulla menzionata normativa nazionale (v., in tal senso,
sentenza del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos, C-265/13, EU:C:2014:187, punto 32).
55 Dalle decisioni di rinvio non emerge che l’oggetto delle controversie principali si colloca nel
contesto del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09,
EU:C:2010:811, punti 28 e 29, nonché, in tal senso, ordinanza del 28 novembre 2013, C-258/13,
EU:C:2013:810, punto 23).
56 In tale contesto la Corte deve necessariamente dichiararsi incompetente a rispondere alla terza
questione nella causa C-532/15 e alla quinta questione nella causa C-538/15, poste rispettivamente
dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (corte provinciale di Saragozza) e dallo Juzgado de Primera
Instancia de Olot (tribunale di primo grado di Olot).
Inoltre, a proposito del procedimento di formazione delle tariffe, la sentenza in commento afferma
che se esse sono fissate da una norma statale, senza alcuna delega alle associazioni professionali, e
se la liquidazione degli onorari avviene attraverso un intervento dei giudici nazionali, vincolati dagli
importi fissati dalla legge interna, che non possono essere modificati neanche tenendo conto della
proporzionalità della somma rispetto al servizio, non vi è violazione della normativa UE.
Ciò equivale a riconoscere la piena legittimità di tariffe minime inderogabili. Nel caso in esame,
secondo la legge spagnola si applica sempre la tariffa forense, e in casi eccezionali al giudice è
consentita una modifica dell’importo di tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del
12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza poter,
neanche in circostanze eccezionali, derogare oltre la percentuale indicata. Resta ferma la possibilità
di contestare gli onorari non legati alla controversia, con l’eliminazione delle spese e dei costi inutili
o facoltativi.
Il nostro sistema è ben più elastico, consentendo al giudice una maggiore discrezionalità, e pertanto
una normativa aggiuntiva ai parametri che stabilisca l'inderogabilità, malgrado convenzione
contraria, di minimi determinati in percentuale, sarebbe legittima.
Si può dunque sostenere il progetto di legge sull'equo compenso; certo, sarebbe bello recuperare
l'originaria ratio delle tariffe minime inderogabili, che regolava “una attività ritenuta necessaria per
la collettività”, posta all'interno di un sistema nel quale la professione, grazie al rigoroso controllo
deontologico, poteva essere svolta soltanto “da soggetti dotati di particolari requisiti tecnici e
morali”.
Continuo, quindi, a sostenere una mia vecchia tesi: ciò che distingue gli avvocati dagli altri
operatori economici non è soltanto la peculiarità del lavoro svolto, ma soprattutto la correttezza
deontologica.
Solo recuperando questa potremo chiedere a gran voce un equo compenso che forse, a quel punto,
deriverebbe direttamente dalla nostra autorevolezza e non più dall'obbligo di legge.